Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici /* COM/2001/0704 def. - CNS 2001/0278 */
Gazzetta ufficiale n. 025 E del 29/01/2002 pag. 0538 - 0540
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Antefatti Nel 1998 la Comunità è diventata una delle parti firmatarie della Convenzione ETS 123, del 31 marzo 1986, del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Al verbale del Consiglio è stata allegata una dichiarazione secondo la quale gli Stati membri che non avevano ancora ratificato o aderito alla Convenzione avrebbero adottato le misure necessarie per consentire che gli strumenti di approvazione della Comunità e dei singoli Stati membri fossero depositati, per quanto possibile, contemporaneamente e comunque entro il 1° gennaio 2000. Tuttavia, cinque Stati membri non hanno ancora completato le procedure di ratifica o adesione alla Convenzione. Lo strumento di attuazione della Convenzione è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. L'appendice A della Convenzione, che corrisponde all'allegato II della direttiva, contiene direttive per il ricovero e la cura degli animali da laboratorio; l'appendice B contiene invece tavole con dati statistici. Tuttavia, al momento della conclusione della Convenzione, la Comunità ha espresso una riserva sull'articolo 28, paragrafo 1 della Convenzione, in merito all'obbligo di comunicare dati statistici; la Commissione non è pertanto vincolata dall'appendice B. Le direttive relative al ricovero e alla cura degli animali sono di natura tecnica e si basano sulle conoscenze scientifiche relative alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali e sull'influenza dell'ambiente sul loro benessere. Per aggiornare le direttive ai più recenti sviluppi tecnico-scientifici e ai risultati della ricerca in questo campo, è necessario adeguarle periodicamente. 1.1. Protocollo di modifica Il Consiglio d'Europa ha aperto alla firma, previa la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o senza riserve di questo tipo, un "protocollo di modifica" alla Convenzione. La proposta della Commissione prevede che il Consiglio approvi il presente protocollo a nome della Comunità ed autorizzi la designazione della persona o delle persone abilitate a firmare il protocollo al fine di impeganre la Comunità. Visto che la Comunità ha già depositato il suo strumento di approvazione della Convenzione, può firmare il protocollo senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo. Non è pertanto necessario prevedere una procedura separata per la conclusione finale del protocollo da parte della Comunità. Il parere del Parlamento europeo riguardo alla presente proposta è indispensabile in quanto questa prevede la conclusione finale del protocollo a nome della Comunità. Questo protocollo di modifica consentirà di rettificare le appendici della Convenzione secondo una procedura semplificata, senza dover ricorrere ad una modificazione vera e propria della Convenzione, che richiede la ratifica di tutte le parti firmatarie. Quando il protocollo fu negoziato la Commissione non chiese un mandato di negoziazione al Consiglio, visto che la Comunità diventò parte della Convenzione solo sei mesi dopo la conclusione del negoziato sul protocollo di modifica. Per entrare in vigore, il protocollo di modifica deve essere ratificato da tutte le parti della Convenzione. Attualmente, con gli auspici del Consiglio d'Europa, un gruppo di lavoro sta riesaminando l'appendice A della Convenzione, contenente direttive per il ricovero e la cura degli animali da laboratorio; il riesame dovrebbe concludersi nel 2002, al fine di poter adottare il testo risultante nello stesso anno. Il Consiglio d'Europa intende ricorrere per la prima volta alla procedura semplificata prevista dal protocollo di modifica per adottare le modificazioni all'appendice A. 1.2. Strumento di attuazione Tuttavia, prima che la Comunità sottoscriva il protocollo di modifica, a livello comunitario dovrebbe esistere uno strumento di attuazione corrispondente. Ciò comporterà la modifica della direttiva 86/609/CEE al fine di inserirvi la procedura del comitato di regolamentazione (ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione). La Commissione propone pertanto una direttiva che modifichi la direttiva 86/609/CEE unicamente a tale scopo. Si sottolinea che, se non si procedesse a tale modifica della direttiva, per qualsiasi modificazione apportata agli allegati della direttiva (intervento necessario ogniqualvolta si modifichi l'appendice A della Convenzione attraverso la procedura semplificata prevista dal protocollo) sarebbe necessario ricorrere alla procedura di codecisione, complessa e onerosa in termini di tempo. La procedura del comitato di regolamentazione rappresenterebbe una procedura semplificata, che garantirebbe l'aggiornamento degli allegati della direttiva alle ultime scoperte scientifiche sul benessere degli animali da laboratorio, comprese le modifiche all'appendice A della Convenzione del Consiglio d'Europa. 2. Conclusioni *Visto che il benessere degli animali da laboratorio è sempre più fonte di preoccupazione all'interno della Comunità, in particolare alla luce del rafforzamento delle responsabilità della Commissione in materia di protezione degli animali imposto dell'emendamento del trattato sull'Unione europea che contiene un protocollo che impone all'Unione europea e agli Stati membri di tenere in massimo conto il benessere degli animali nell'elaborazione delle politiche in materia di agricoltura, trasporti, mercato unico e ricerca e dopo la recente adozione del Libro bianco sulla strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche nell'UE; *visto che l'impegno del Consiglio d'Europa in merito alla revisione dell'appendice A è di grande importanza per la Comunità; *visto che la collaborazione in questo settore altamente tecnico rappresenta un vantaggio reciproco ed evita sforzi superflui; *visto, infine, che il protocollo di modifica deve essere ratificato da tutte le parti firmatarie della Convenzione per poter entrare in vigore e che la Comunità non deve rappresentare un ostacolo ai progressi riguardanti il benessere degli animali sulla scena internazionale, è opportuno che la Comunità sottoscriva, e quindi concluda, il protocollo di modifica alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Tuttavia, per incentivare le altre parti della Convenzione a ratificare in tempo il protocollo, in particolare gli Stati membri della Comunità, si raccomanda al Consiglio di decidere di procedere alla firma solo dopo che gli Stati membri che sono anche parte della Convenzione avranno ratificato il protocollo di modifica. La decisione di rinviare le firme degli Stati membri comunitari non ritarderebbe l'entrata in vigore del protocollo di modifica, ma rappresenterebbe un segnale forte per quegli Stati membri che non hanno ancora ratificato il protocollo, invitandoli ad agire tempestivamente. 2001/0278 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2) e il paragrafo 3), primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. . considerando quanto segue: (1) Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [3], che istituisce norme comuni che integrano i principi, gli obiettivi e le disposizioni principali della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (di seguito denominata "la Convenzione"). [3] GU L 358 del 18.12.1986, pag.1. (2) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [4] e ha rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che la Comunità europea non si ritiene vincolata dall'obbligo di comunicare i dati statistici ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 della suddetta Convenzione. La Convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1998 nel territorio della Comunità. [4] GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29. (3) Le disposizioni contenute nelle appendici della suddetta Convenzione sono di natura tecnica e devono rispecchiare i più recenti sviluppi scientifici e tecnici e i risultati delle ricerche nell'ambito dei settori interessati. E' pertanto opportuno rivedere queste disposizioni periodicamente mediante una procedura semplificata. (4) Il 22 giugno 1998 è stato aperto alla firma dei firmatari della Convenzione un protocollo di modifica che istituisce una procedura semplificata per rettificare le appendici della Convenzione. La Comunità deve pertanto approvare il suddetto protocollo di modifica alla Convenzione, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea il protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Il testo del protocollo di modifica è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo di modifica della Convenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), al fine di impegnare la Comunità. Articolo 3 La Comunità procederà alla firma solo quando gli Stati membri che sono anche parte della Convenzione europea di cui all'articolo 1 avranno completato le procedura di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo di modifica. Entro il [data] gli Stati membri informano la Commissione di aver completato le procedure previste. Articolo 4 La riserva espressa dalla Comunità europea relativa all'articolo 28, paragrafo 1 della suddetta Convenzione, di cui all'allegato B della decisione del Consiglio 1999/575/CE, rimane immutata. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Protocollo di modifica della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Strasburgo, 22.VI.1998 Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e la Comunità europea, firmatari del protocollo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, aperta alla firma a Strasburgo il 18 marzo 1986 (di seguito denominata "la Convenzione"), visto che la Convenzione include disposizioni generali intese a proteggere gli animali destinati ad essere utilizzati a scopi scientifici da sofferenze e stress e a limitare l'impiego di animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, per sostituirli, ogniqualvolta sia possibile, in particolare ricorrendo a tecniche alternative ed incentivando l'utilizzo di tali tecniche alternative; considerando la natura tecnica delle disposizioni contenute nelle appendici della Convenzione; riconoscendo la necessità di garantire l'adeguamento delle suddette disposizioni ai risultati della ricerca nei settori interessati, hanno deciso quanto segue: Articolo 1 L'articolo 30 della Convenzione è modificato come segue: "1. Le Parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione nonché l'opportunità di una sua revisione o di un'estensione di alcune sue disposizioni. 2. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. Le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio d'Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante. 3. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti istituiscono il regolamento interno per le consultazioni." Articolo 2 Alla Convenzione viene aggiunto un nuovo titolo XI, "Modificazioni", comprendente un nuovo articolo 31: "1. Eventuali modificazioni alle appendici A e B proposte da una Parte o dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vengono comunicate al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che le trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a qualsiasi Stato non membro del Consiglio che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, a norma dell'articolo 34. 2. Le modificazioni proposte ai sensi del paragrafo precedente sono esaminate nel corso di una consultazione multilaterale, indetta non prima di sei mesi dalla data alla quale il Segretario generale le ha comunicate, durante la quale le modificazioni possono essere adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo adottato è inviato alle Parti. 3. Dodici mesi dopo l'adozione del testo nel corso di una consultazione multilaterale, le modifiche entrano in vigore, a meno che un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni." Articolo 3 Gli articoli da 31 a 37 della Convenzione sono rinumerati da 32 a 38, rispettivamente. Articolo 4 1. Il presente protocollo è aperto alla firma delle Parti firmatarie della Convenzione, che possono diventare Parti del presente protocollo procedendo alla: a) firma senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, o b) firma subordinata alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione. 2. Le Parti firmatarie della Convenzione non possono firmare il presente protocollo senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, né depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, a meno che non abbiano già depositato o non depositino contestualmente uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione. 3. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono aderire anche al presente protocollo. 4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Articolo 5 Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale tutte le Parti alla Convenzione sono divenute Parti del presente protocollo a norma dell'articolo 4. Articolo 6 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea: a) le firme senza riserva riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione; b) eventuali firme con riserva riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione; c) l'eventuale deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; d) la data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'articolo 5; e) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente protocollo. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Strasburgo, il 22 giugno 1998, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea.