52001PC0686

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti degli OICVM - Recante modificazione della proposta della Commissione a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0686 def. - COD 1998/0243 */


PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti degli OICVM - RECANTE MODIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1998/0243 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti degli OICVM

1. PREMESSA

Il 17 luglio 1998 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva [1] che modifica la direttiva 85/611/CEE [2] del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti degli OICVM.

[1] COM (1998) 449 def., GU C 280 del 9.9.1998, pag.6.

[2] GU L 375 del 31.12.1985, pag.3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE (GU L 290 del 17.11.2000, pag.27).

In merito, il Comitato economico e sociale ha emesso un parere nel corso della sua 361a sessione plenaria svoltasi il 24 e 25 febbraio 1999 [3]. Su richiesta del Consiglio, la Banca centrale europea ha emesso un parere in data 16 marzo 1999 [4].

[3] GU C 116 del 28.4.1999, pag.44.

[4] GU C 285 del 7.10.1999, pag.9.

Nel corso della sua sessione plenaria del 17 febbraio 2000 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una risoluzione legislativa [5] comprendente 24 emendamenti alla proposta della Commissione.

[5] GU C 339 del 29.11.2000, pag.228, relatore O. Schmidt.

Il 30 maggio 2000 la Commissione ha adottato una proposta modificata [6] che tiene conto della consultazione del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

[6] COM (2000) 329 def., GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 302.

Il 5 giugno 2001 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune [7].

[7] GU C 297 del 23.10.2001, pag. 35.

In data 28 giugno 2001 la Commissione ha adottato la sua comunicazione al Parlamento europeo [8] riguardante la posizione comune del Consiglio.

[8] SEC(2001)1003 def.

In data 23 ottobre 2001 il Parlamento europeo ha votato in seconda lettura un unico emendamento alla posizione comune.

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta ha la finalità principale di sviluppare la commercializzazione transfrontaliera delle quote degli organismi d'investimento collettivo che beneficiano dell'armonizzazione comunitaria e di modernizzare le loro tecniche d'investimento per accrescerne il rendimento e la competitività. A tal fine essa prevede l'estensione della libertà di commercializzazione nell'Unione per gli organismi d'investimento collettivo che investono in talune attività finanziarie diverse dai valori mobiliari propriamente detti, ad esempio le quote di altri organismi d'investimento collettivo, gli strumenti del mercato monetario, i depositi bancari e gli strumenti finanziari derivati. Nuove regole di trasparenza garantiranno la corretta informazione degli investitori.

Insieme alla proposta congiunta che regolamenta le società di gestione e l'introduzione di prospetti semplificati [9], questa proposta fa parte del Piano d'azione per i servizi finanziari [10] la cui messa in atto dovrebbe essere completata entro il 2005.

[9] Proposta iniziale della Commissione (COM(1998) 451 def.) e proposta modificata (COM(2000) 331 def.): GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 273. Posizione comune del Consiglio: GU C 297 del 23.10.2001, pag. 10.

[10] COM(1999) 232 dell'11.05.1999.

3. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

In seconda lettura il Parlamento europeo ha adottato un unico emendamento (emendamento 3) alla posizione comune del Consiglio.

Per le ragioni indicate in appresso, la Commissione è in grado di accogliere questo emendamento.

L'emendamento 1, che era stato approvato inizialmente dalla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, non è stato poi adottato in quanto superato dall'emendamento 3 (quasi identico), che contiene due disposizioni distinte.

Il paragrafo 1 prescrive alla Commissione europea di presentare, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, una relazione sull'applicazione della direttiva OICVM nella sua versione modificata, che sintetizzi un lavoro di analisi e di revisione articolato in cinque punti, e di elaborare eventualmente ulteriori proposte di modifica della predetta direttiva.

In base al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere agli OICVM esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva un periodo non superiore a 60 mesi da tale data per adeguarsi alla nuova legislazione nazionale.

Nonostante i tempi ristretti la Commissione è favorevole al lavoro di revisione e di analisi previsto dal paragrafo 1, che considera come un valido contributo all'adozione delle misure volte a tenere il passo con l'evolversi della prassi di mercato e all'ulteriore modernizzazione delle direttive OICVM.

Per quanto riguarda il periodo di transizione di 60 mesi previsto dal paragrafo 2, la Commissione avrebbe preferito un periodo più breve, che assicurasse un'integrazione più rapida delle nuove regole di investimento per tutti i fondi di investimento europei armonizzati. Tuttavia, giacché l'emendamento 3 abbrevia il periodo complessivo di "grandfathering" (inapplicabilità della legge ai soggetti già esistenti) rispetto a precedenti bozze di emendamenti (una delle quali arrivava addirittura a prevedere un "grandfathering" illimitato), la Commissione accetta la clausola di transizione dell'emendamento 3 al fine di raggiungere un compromesso e garantire una rapida adozione delle direttive OICVM.

4. CONCLUSIONI

La Commissione accetta pertanto integralmente l'emendamento votato dal Parlamento europeo in seconda lettura.