52001PC0679

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea, della Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale [COM(2001) 679 def. — 2001/0280(CNS)]

Gazzetta ufficiale n. C 075 E del 26/03/2002 pag. 0113 - 0131


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte della Comunità europea, della Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale

(2002/C 75 E/09)

COM(2001) 679 def. - 2001/0280(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 novembre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con altri paesi o con organizzazioni internazionali.

(2) La Comunità è parte contraente della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

(3) La Comunità ha firmato l'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori(1).

(4) La Comunità ha partecipato attivamente all'elaborazione, iniziata nel 1997, di una Convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale, assieme agli Stati costieri della regione e ad altre parti interessate. Essa ha firmato questa convenzione durante la conferenza diplomatica svoltasi a Windhoek, in Namibia, il 20 aprile 2001, conformemente alla relativa decisione del Consiglio(2).

(5) Vi sono pescatori comunitari che operano nella zona della convenzione. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione regionale per la pesca che questa convenzione intende creare. È pertanto necessario che la Comunità approvi la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale è approvata a norme della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione.

(1) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

(2) GU L 111 del 20.4.2001, pag. 15.

CONVENZIONE

sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile di tutte le risorse marine vive dell'Atlantico sud-orientale, nonché a salvaguardare l'ambiente e gli ecosistemi marini in cui queste risorse vivono;

CONSAPEVOLI dell'urgente e continua necessità di garantire un'efficace conservazione e gestione delle risorse della pesca in alto mare nell'Atlantico sud-orientale;

PRENDENDO ATTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 e in considerazione dell'Accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e del Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

RICONOSCENDO l'obbligo degli Stati di cooperare tra di loro per la conservazione e la gestione delle risorse vive nell'Atlantico sud-orientale;

IMPEGNATE ad applicare e ad attuare, nella gestione delle risorse della pesca, l'approccio precauzionale conformemente ai principi stabiliti dall'Accordo del 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori e conformemente al Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995;

RICONOSCENDO che la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare presuppongono la cooperazione tra gli Stati per il tramite di opportune organizzazioni regionali o subregionali che concordino le misure necessarie per la conservazione di queste risorse;

IMPEGNATE a favore di una pesca responsabile;

PRENDENDO ATTO che gli Stati costieri hanno istituito zone soggette alla giurisdizione nazionale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ed ai principi generali del diritto internazionale, all'interno delle quali essi esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse marine vive;

DESIDEROSE di cooperare con gli Stati costieri e con tutti gli altri Stati e organizzazioni realmente interessati alle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale, con l'obiettivo di garantire la compatibilità tra le varie misure di conservazione e di gestione;

TENENDO PRESENTI le considerazioni geografiche ed economiche e le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, e delle relative comunità costiere, a trarre equi benefici dalle risorse marine vive;

INVITANDO gli Stati che non sono parti contraenti della presente Convenzione, né che intendono applicare altrimenti le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della presente Convenzione, a non autorizzare le navi battenti la loro bandiera a pescare le risorse oggetto della presente Convenzione;

CONVINTE che la creazione di un'organizzazione per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale costituisca lo strumento più adatto a conseguire tali obiettivi;

CONSAPEVOLI che il conseguimento dei suddetti obiettivi contribuirà a realizzare un ordine economico giusto ed equo nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo conto in particolare degli interessi e delle esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione s'intende per:

a) "Convenzione del 1982": la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b) "Accordo del 1995": l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995;

c) "Stato costiero": qualsiasi parte contraente le cui acque soggette alla giurisdizione nazionale sono adiacenti alla zona della convenzione;

d) "Commissione": la commissione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale istituita in base all'articolo 6;

e) "Parte contraente": ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente convenzione e nei confronti dei quali la convenzione è in vigore;

f) "Misura di controllo": qualsiasi decisione o azione adottata dalla Commissione per quanto riguarda l'osservazione, l'ispezione, il rispetto e l'esecuzione della regolamentazione a norma dell'articolo 16;

g) "Organizzazione per la gestione della pesca": qualsiasi organizzazione intergovernativa autorizzata ad adottare misure di regolamentazione concernenti le risorse marine vive;

h) "Pesca": i) l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse della pesca;

ii) l'avvio di attività che consentono presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità, compresa la ricerca scientifica;

iii) l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di insediamento del pesce o l'attrezzatura associata, compresi radiofari;

iv) ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute e la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione; oppure

v) l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, esclusi i voli di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

i) "Entità di pesca": qualsiasi entità di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 3 dell'Accordo del 1995;

j) "Peschereccio": qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, incluse le navi madri ed altre imbarcazioni direttamente impegnate in questo tipo di operazioni e le imbarcazioni impegnate nel trasbordo;

k) "Nave da ricerca alieutica": qualsiasi imbarcazione impegnata nella pesca, secondo la definizione di cui alla lettera (h), per finalità di ricerca scientifica, comprese le navi permanentemente adibite alla ricerca o le imbarcazioni normalmente adibite ad operazioni di pesca commerciale o ad attività di supporto della pesca;

l) "Risorse della pesca": i pesci, i molluschi, i crostacei ed altre specie sedentarie nella zona della Convenzione, ad eccezione di:

i) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della Convenzione del 1982; e

ii) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione del 1982.

m) "Stato di bandiera": salvo indicazione contraria,

i) uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera oppure

ii) un'organizzazione regionale di integrazione economica all'interno della quale le navi sono autorizzate a battere la bandiera di un suo Stato membro;

n) "Risorse marine vive": tutte le componenti vive dei sistemi ecomarini, compresi gli uccelli marini;

o) "Organizzazione regionale d'integrazione economica": salvo indicazione contraria, un'organizzazione regionale d'integrazione economica cui tutti gli Stati membri hanno trasferito la competenza per le questioni oggetto della presente Convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri su tali questioni;

p) "Trasbordo": lo scarico, per intero o in parte, delle risorse della pesca che si trovano a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto, senza che i prodotti siano stati registrati allo sbarco in uno Stato di porto.

Articolo 2

Obiettivo

L'obiettivo della presente convenzione è di garantire, mediante l'effettiva applicazione della stessa, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione.

Articolo 3

Principi generali

Nel perseguire l'obiettivo della presente convenzione le parti contraenti provvedono in particolare, se del caso attraverso l'organizzazione, a:

a) adottare misure basate sulle risultanze scientifiche più attendibili e volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione;

b) applicare l'approccio precauzionale in conformità dell'articolo 7;

c) applicare le disposizioni della presente convenzione relative alle risorse della pesca tenendo debitamente conto dell'impatto delle operazioni di pesca sulle specie ecologicamente associate, come ad esempio uccelli marini, cetacei, foche e tartarughe marine;

d) adottare, ove necessario, le misure di conservazione e di gestione per le specie appartenenti al medesimo ecosistema delle risorse della pesca prelevate o associate a queste ovvero dipendenti da queste;

e) garantire che le pratiche di pesca e le misure di gestione tengano in debita considerazione l'esigenza di ridurre al minimo l'impatto negativo sulle risorse marine vive in generale;

f) tutelare la diversità biologica dell'ambiente marino.

Articolo 4

Applicazione geografica

Salvo disposizione diversa, la convenzione si applica nella zona della convenzione, che comprende tutte le acque al di là delle acque soggette a giurisdizione nazionale nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:

partendo dalla delimitazione esterna delle acque soggette alla giurisdizione nazionale ad un punto situato a 6° di latitudine sud, in direzione ovest lungo il parallelo 6° di latitudine sud fino al meridiano 10° di longitudine ovest e poi in direzione nord lungo tale meridiano fino all'equatore, successivamente in direzione ovest lungo l'equatore fino al meridiano 20° di longitudine ovest, poi in direzione sud lungo tale meridiano fino al parallelo 50° di latitudine sud, successivamente in direzione est lungo tale parallelo fino al meridiano 30° di longitudine est e infine in direzione nord lungo tale meridiano fino alla costa del continente africano.

Articolo 5

L'Organizzazione

1. Le parti contraenti decidono di creare e di amministrare l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale, in appresso denominata l'Organizzazione.

2. L'Organizzazione si compone:

a) della Commissione;

b) il comitato di applicazione, e il comitato scientifico, quali organismi sussidiari, e qualsiasi altro organismo sussidiario che la Commissione istituisce occasionalmente per assisterla nel conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione; e

c) di un segretariato.

3. L'Organizzazione ha personalità giuridica e gode, nel territorio di ciascuna delle parti contraenti, della capacità giuridica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni e alla realizzazione dell'obiettivo della presente convenzione. Le immunità e i privilegi di cui godono l'Organizzazione ed il suo personale nel territorio di ogni parte contraente sono determinati da un'intesa tra l'Organizzazione e la parte contraente in questione.

4. Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono l'inglese e il portoghese.

5. L'Organizzazione ha sede in Namibia.

Articolo 6

La Commissione

1. Ogni parte contraente è membro della Commissione.

2. Ciascun membro designa un rappresentante in seno alla Commissione che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

3. I compiti della Commissione sono i seguenti:

a) identificare le esigenze di conservazione e di gestione;

b) formulare e adottare misure di conservazione e di gestione;

c) determinare il totale ammissibile di catture e/o i livelli dello sforzo di pesca, tenendo conto della mortalità complessiva per pesca, anche delle specie non bersaglio;

d) determinare in che modo e in che misura partecipare all'attività pesca;

e) sorvegliare la situazione degli stock e raccogliere, analizzare e divulgare le relative informazioni;

f) incoraggiare, promuovere e coordinare, eventualmente mediante accordi, la ricerca scientifica sulle risorse della pesca all'interno della zona della convenzione e nelle acque adiacenti soggette alla giurisdizione nazionale;

g) gestire gli stock sulla base dell'approccio precauzionale stabilito conformemente all'articolo 7;

h) introdurre i meccanismi di cooperazione adeguati per garantire un'efficace attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;

i) adottare le misure relative al controllo e all'applicazione nella zona della convenzione;

j) mettere a punto le misure per la realizzazione di attività di pesca a finalità scientifica;

k) stabilire le modalità per la raccolta, la presentazione, la verifica e l'utilizzazione dei dati, nonché per l'accesso a questi dati;

l) raccogliere e divulgare dati statistici precisi e completi per poter disporre dei pareri scientifici più attendibili, pur mantenendo la necessaria riservatezza;

m) dirigere il comitato di applicazione e il comitato scientifico, gli altri organismi sussidiari e il segretariato;

n) approvare il bilancio dell'organizzazione e;

o) esercitare tutte le altre attività necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

4. La Commissione adotta il proprio regolamento interno.

5. La Commissione adotta, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie per promuovere il rispetto, da parte delle navi di parti non contraenti della presente convenzione, delle misure da essa stabilite.

6. Nel formulare le proprie decisioni, la Commissione tiene pienamente conto delle raccomandazioni e dei pareri del comitato di applicazione e del comitato scientifico, ed in particolare dell'unità biologica e delle altre caratteristiche biologiche degli stock.

7. La Commissione pubblica le proprie misure di conservazione, di gestione e di controllo in vigore e, nella misura del possibile, tiene un registro delle altre misure di conservazione e di gestione in vigore nella zona della convenzione.

8. Le misure di cui al paragrafo 3 possono riguardare i seguenti aspetti:

a) il quantitativo di ogni specie che può essere catturato;

b) le zone e i periodi in cui la pesca può aver luogo;

c) la taglia e il sesso delle varie specie catturabili;

d) l'attrezzo da pesca e la tecnologia da utilizzare;

e) il livello dello sforzo di pesca, compreso il numero di navi da utilizzare, il tipo e le dimensioni;

f) la designazione di regioni e sottoregioni;

g) altre misure di disciplina della pesca, con l'obiettivo di proteggere determinate specie e;

h) altre misure che la Commissione ritiene necessarie per conseguire l'obiettivo della presente convenzione.

9. Le misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla Commissione in base alla presente convenzione prendono effetto conformemente all'articolo 23.

10. In considerazione degli articoli 116-119 della convenzione del 1982 la Commissione può attirare l'attenzione di uno Stato o di un'entità di pesca che non è parte contraente della presente convenzione su qualsiasi attività che, a suo parere, comprometta il conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione.

11. La Commissione attira l'attenzione di tutte le parti contraenti su qualsiasi attività che a suo avviso comprometta:

a) la realizzazione, da parte loro, dell'obiettivo della presente convenzione oppure il rispetto degli obblighi previsti dalla stessa, oppure

b) il rispetto, da parte loro, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

12. La Commissione tiene conto delle misure stabilite da altre organizzazioni che riguardano le risorse marine vive nella zona della convenzione e si adopera per garantire la compatibilità con tali misure, fermo restando l'obiettivo della presente convenzione.

13. Se la Commissione constata che una parte contraente ha smesso di partecipare alle attività dell'organizzazione, essa si consulta con la parte contraente interessata e può adottare le decisioni ritenute opportune.

Articolo 7

Applicazione dell'approccio precauzionale

1. La Commissione applica in generale l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse della pesca, nell'intento di proteggere tali risorse e di preservare l'ambiente marino.

2. La Commissione usa maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata come giustificazione per rinviare o non intraprendere misure di conservazione e di gestione.

3. Nell'attuare il presente articolo, la Commissione prende conoscenza delle migliori prassi internazionali per quanto riguarda l'applicazione dell'approccio precauzionale, compreso l'allegato II dell'accordo del 1995 e il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile del 1995.

Articolo 8

Riunioni della Commissione

1. La Commissione tiene regolarmente una riunione annuale, nonché eventuali altre riunioni ritenute necessarie.

2. La prima riunione della Commissione ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, a condizione che tra la parti contraenti figurino per lo meno due Stati che esercitano attività di pesca nella zona della convenzione. La prima riunione viene comunque tenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Il governo della Namibia consulta le parti contraenti in merito alla data della prima riunione della Commissione. L'ordine del giorno provvisorio è comunicato ad ogni firmatario e ad ogni parte contraente almeno un mese prima della data della riunione.

3. Durante la prima riunione della Commissione sono discussi in via prioritaria, tra l'altro, i costi relativi all'applicazione dell'allegato da parte del Segretariato e le misure necessarie affinché la Commissione possa svolgere le funzioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 3, lettere k) e l).

4. La prima riunione della Commissione si svolge presso la sede dell'organizzazione. Anche le riunioni successive vengono tenute presso tale sede, salvo decisione contraria della Commissione.

5. La Commissione elegge tra i rappresentanti delle parti contraenti un presidente e un vicepresidente, ciascuno dei quali rimane in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta per un ulteriore biennio. Il primo presidente viene eletto alla prima riunione della Commissione per un periodo iniziale di tre anni. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa parte contraente.

6. La Commissione adotta le norme relative alla partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti di parti non contraenti della presente convenzione.

7. La Commissione adotta le norme relative alla partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti di organizzazioni intergovernative.

8. I rappresentanti di organizzazioni non governative interessate agli stock che si trovano nella zona della convenzione debbono poter avere la possibilità di partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni della organizzazione, secondo le norme stabilite dalla Commissione.

9. La Commissione adotta le norme relative a tale partecipazione e garantisce la necessaria trasparenza per quanto riguarda le attività dell'organizzazione. Tali norme non possono essere ingiustamente restrittive e garantiscono un accesso tempestivo, agli archivi e alle relazioni dell'organizzazione, subordinatamente alle norme relative a tale accesso a questi dati. La Commissione adotta quanto prima le norme in questione.

10. Le parti contraenti possono decidere, all'unanimità, di invitare rappresentanti di parti non contraenti della presente convenzione e di organizzazioni intergovernative a partecipare, in veste di osservatori, in attesa che la Commissione adotti le norme relative a tale partecipazione.

Articolo 9

Il comitato di applicazione

1. Ciascuna parte contraente designa un rappresentante in seno al comitato d'applicazione che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2. Salvo decisione contraria della Commissione, i compiti del comitato di applicazione consistono nel fornire alla Commissione informazioni, pareri e raccomandazioni sull'attuazione e sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione.

3. Nell'espletamento dei suoi compiti, il comitato di applicazione svolge le attività indicate dalla Commissione e provvede a:

a) coordinare le attività di applicazione intraprese dall'organizzazione o per suo conto;

b) coordinare, con il comitato scientifico, le questioni di interesse comune; e

c) svolgere eventuali altri compiti indicati dalla Commissione.

4. Il comitato di applicazione si riunisce ogni qual volta la Commissione lo reputi necessario.

5. Il comitato di applicazione adotta e, se necessario, modifica il proprio regolamento interno per quanto concerne lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento e le relative modifiche devono essere approvati dalla Commissione. Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione delle relazioni di minoranza.

6. Il comitato di applicazione può istituire, con l'approvazione della Commissione, gli organismi ausiliari ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 10

Il comitato scientifico

1. Ogni parte contraente designa un rappresentante in seno al comitato scientifico, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2. Il comitato scientifico può chiedere il parere di altri esperti, secondo le esigenze dei singoli casi concreti.

3. Compito del comitato scientifico è quello di fornire alla Commissione pareri scientifici e raccomandazioni per la definizione delle misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione. Esso favorisce inoltre e promuove la collaborazione nel settore della ricerca scientifica, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza delle risorse marine vive della zona della convenzione.

4. Nell'espletare le proprie funzioni il comitato scientifico svolge le attività indicate dalla Commissione e provvede a:

a) fornire consulenza e cooperazione e promuovere la raccolta, l'esame e lo scambio di informazioni sulle risorse marine vive nella zona della convenzione;

b) stabilire i criteri e i metodi per definire le misure di conservazione e di gestione;

c) valutare la situazione e le tendenze delle popolazioni delle risorse marine vive;

d) analizzare i dati sugli effetti diretti e indiretti della pesca e di altre attività umane sulle popolazioni delle risorse della pesca;

e) valutare i possibili effetti delle modifiche proposte riguardo ai metodi o al livello di sfruttamento e delle misure di conservazione e di gestione proposte;

f) trasmettere alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, relazioni e raccomandazioni in merito alle misure di conservazione e di gestione e alla ricerca.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il comitato scientifico tiene conto dei lavori di altre organizzazioni per la gestione della pesca, nonché di altri organismi tecnici e scientifici.

6. La prima riunione del comitato scientifico viene tenuta entro tre mesi dalla prima riunione della Commissione.

7. Il comitato scientifico adotta e, se necessario, modifica il proprio regolamento interno per quanto concerne lo svolgimento delle sue riunioni e l'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento e le relative modifiche debbono essere approvati dalla Commissione. Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione di relazioni di minoranza.

8. Il comitato scientifico può istituire, con l'approvazione della Commissione, gli organismi ausiliari ritenuti necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 11

Il segretariato

1. La Commissione nomina un segretario esecutivo, secondo le procedure, modalità e condizioni stabilite dalla Commissione stessa.

2. Il segretario esecutivo rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato per un altro quadriennio.

3. La Commissione autorizza l'assunzione del personale necessario per il segretariato e il segretario esecutivo nomina, dirige e controlla detto personale secondo le norme e procedure stabilite dalla Commissione.

4. Il segretario esecutivo e il segretariato esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla Commissione.

Articolo 12

Finanziamento e bilancio

1. Nella riunione annuale, la Commissione approva il bilancio dell'organizzazione. Nello stabilire l'entità di tale bilancio, la Commissione tiene in debita considerazione i principi dell'efficacia rispetto ai costi.

2. Il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario successivo dell'organizzazione viene elaborato dal segretario esecutivo e presentato alle parti contraenti almeno 60 giorni prima della riunione annuale della Commissione.

3. Ogni parte contraente contribuisce al bilancio. Tale contributo di ogni parte contraente è composto di due elementi: un contributo di base identico per tutti e un contributo calcolato sulle catture totali, nella zona della convenzione, delle specie oggetto della convenzione. La Commissione stabilisce e modifica all'unanimità la proporzione in cui si applicano questi due contributi, tenendo conto della situazione economica di ogni parte contraente. Per le parti contraenti il cui territorio confina con la zona della convenzione occorre tener conto della situazione economica di tale territorio.

4. Per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della convenzione, oppure per un periodo più breve deciso dalla Commissione, ogni parte contraente contribuisce in pari misura.

5. La Commissione può chiedere e accettare contributi finanziari e altre forme di aiuto da organizzazioni, individui ed altre fonti per le finalità legate all'espletamento delle sue funzioni.

6. Le attività finanziarie dell'organizzazione, compresa la percentuale dei contributi di cui al precedente paragrafo 3, si svolgono in conformità del regolamento finanziario adottato dalla Commissione e sono sottoposte ad un controllo annuale effettuato da revisori indipendenti nominati dalla Commissione.

7. Ogni parte contraente paga le proprie spese di partecipazione alle riunioni degli organismi dell'organizzazione.

8. Salvo decisione diversa della Commissione, una parte contraente che registri, per il pagamento dei suoi contributi all'organizzazione, un ritardo superiore a due anni:

a) non partecipa al processo decisionale della Commissione, e

b) non può notificare la mancata accettazione delle misure adottate dalla Commissione fino al momento in cui avrà versato tutti i contributi dovuti all'organizzazione.

Articolo 13

Obblighi delle parti contraenti

1. Per quanto concerne le sue attività nella zona della convenzione, ogni parte contraente:

a) raccoglie e scambia i dati statistici, scientifici e tecnici relativi alle risorse della pesca oggetto della presente convenzione;

b) si assicura che i dati raccolti siano sufficientemente precisi da agevolare la valutazione dell'effettiva situazione degli stock e vengano forniti tempestivamente secondo le esigenze della Commissione;

c) adotta i provvedimenti necessari per verificare l'esattezza di questi dati;

d) fornisce annualmente all'organizzazione i dati statistici, biologici e di altro tipo e tutte le informazioni richieste dalla Commissione;

e) fornisce all'organizzazione, secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Commissione, le informazioni relative alle proprie attività di pesca, comprese le zone di pesca e i pescherecci, per agevolare la compilazione di statistiche di cattura e di sforzo attendibili;

f) comunica alla Commissione, secondo le scadenze da questa definite, le informazioni sulle disposizioni prese per attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato costiero fornisce all'organizzazione i dati richiesti conformemente al paragrafo 1 sulle attività svolte nella zona soggetta alla giurisdizione nazionale per quanto riguarda gli stock transzonali delle risorse della pesca.

3. Ciascuna parte contraente attua rapidamente la presente convenzione e le misure di conservazione, di gestione e di altra natura stabilite dalla Commissione.

4. Ciascuna parte contraente adotta le opportune misure, conformemente ai provvedimenti adottati dalla Commissione e al diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure adottate dalla Commissione.

5. Ciascuna parte contraente trasmette alla Commissione un resoconto annuo delle misure di attuazione adottate conformemente al presente articolo, comprese le eventuali sanzioni applicate in caso di violazioni.

6. a) Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, ciascuna parte contraente provvede, nella misura del possibile, ad adottare misure o a cooperare nell'intento di garantire che i suoi pescherecci nella zona della convenzione e la propria industria della pesca si conformino alle disposizioni della presente convenzione. Ciascuna parte contraente informa regolarmente la Commissione delle misure adottate a tal fine.

b) Le possibilità di pesca concesse dalla Commissione ad una parte contraente possono essere esercitate esclusivamente dalle navi battenti la bandiera di tale parte contraente.

7. Ogni Stato costiero informa regolarmente l'organizzazione delle misure da esso adottate relativamente alle risorse della pesca nelle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale e che sono adiacenti alla zona della convenzione.

8. Ciascuna parte contraente si impegna ad adempiere in buona fede agli obblighi assunti nell'ambito della presente convenzione e ad esercitare i diritti riconosciuti dalla presente convenzione in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 14

Obblighi dello Stato di bandiera

1. Ciascuna parte contraente adotta i provvedimenti necessari volti a garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla Commissione e non esercitino attività che ne possano pregiudicare l'efficacia.

2. Ciascuna parte contraente autorizza l'utilizzazione di navi battenti la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione solamente qualora sia in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci, in applicazione della presente convenzione.

3. Ogni parte contraente adotta, nei confronti delle navi battenti la sua bandiera, i provvedimenti necessari che devono essere conformi e dare attuazione alle misure adottate dalla Commissione e devono tener conto delle pratiche internazionali esistenti. Questi provvedimenti comprendono, tra l'altro:

a) misure intese a garantire che uno Stato di bandiera investighi immediatamente e riferisca in modo dettagliato sui provvedimenti adottati a seguito di una presunta violazione, da parte di una nave battente la sua bandiera, delle misure adottate dalla Commissione;

b) il controllo di queste navi nella zona della convenzione mediante l'autorizzazione di pesca;

c) la creazione di un registro nazionale di navi da pesca autorizzate ad operare nella zona della convenzione e la comunicazione alla Commissione di tali informazioni su base regolare;

d) disposizioni relative alla marcatura, ai fini dell'identificazione, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

e) disposizioni relative alla registrazione e alla comunicazione tempestiva della posizione delle navi, delle catture di specie bersaglio e non bersaglio, delle catture sbarcate e trasbordate, nonché dello sforzo di pesca e degli altri dati necessari;

f) la disciplina dei trasbordi per evitare che non venga compromessa l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione;

g) misure volte a consentire l'accesso di osservatori di altre parti contraenti, affinché possano svolgere i compiti autorizzati dalla Commissione; e

h) misure che comportino l'obbligo di utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci autorizzato dalla Commissione.

4. Ogni parte contraente si assicura che le navi battenti la sua bandiera non compromettano le misure stabilite dalla Commissione mediante operazioni di pesca non autorizzate nelle zone adiacenti alla zona della convenzione su stock che vivono nella zona della convenzione e nelle zone adiacenti.

Articolo 15

Obblighi dello Stato del porto e misure da esso adottate

1. Le misure adottate dallo Stato del porto conformemente alla presente convenzione debbono tener conto del diritto e del dovere di tale Stato di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e globali di conservazione e di gestione.

2. Conformemente alle misure stabilite dalla Commissione, ogni parte contraente controlla, tra l'altro, i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, qualora tali pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo.

3. Conformemente alle misure stabilite dalla Commissione, ogni parte contraente adotta regolamenti conformi al diritto internazionale, intesi a vietare gli sbarchi e i trasbordi di navi battenti la bandiera di parti non contraenti qualora sia stato appurato che la cattura di uno stock oggetto della presente convenzione è avvenuta in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione di gestione adottate dalla Commissione.

4. Qualora lo Stato del porto ritenga che la nave di una parte contraente abbia commesso una violazione delle misure di conservazione, di gestione e di controllo adottate dalla Commissione, esso provvede a segnalarlo allo Stato di bandiera interessato e, se del caso, alla Commissione, fornendo loro l'intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali risultati delle ispezioni. In questi casi lo Stato di bandiera comunica in modo dettagliato alla Commissione i provvedimenti adottati a proposito.

5. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.

6. Tutte le misure adottate a norma del presente articolo devono essere conformi al diritto internazionale.

Articolo 16

Osservazione, ispezione, rispetto ed esecuzione

1. Le parti contraenti creano, mediante la Commissione, un sistema di osservazione, ispezione, rispetto ed esecuzione della regolamentazione, in appresso denominato "sistema", nell'intento di rafforzare l'effettivo esercizio delle responsabilità di Stato di bandiera che incombono alle parti contraenti per i pescherecci e le navi da ricerca alieutica che battono la loro bandiera nella zona della convenzione. L'obiettivo principale del sistema è di garantire che le parti contraenti adempiano con efficacia agli obblighi loro imposti dalla convenzione e, se del caso, dall'accordo del 1995, assicurando così il rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla Commissione.

2. Nell'istituire il sistema la Commissione si basa, tra l'altro, sui seguenti principi:

a) la necessità di promuovere la cooperazione tra le parti contraenti per garantire un'efficace attuazione del sistema;

b) la necessità di un sistema imparziale e non discriminatorio;

c) la verifica del rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla Commissione; e

d) un rapido intervento in caso di violazioni segnalate delle misure stabilite dalla Commissione.

3. In applicazione di questi principi, il sistema deve comprendere tra l'altro i seguenti elementi:

a) misure di controllo, compresa l'autorizzazione di pesca per le navi, la marcatura delle navi e degli attrezzi da pesca, la registrazione delle attività di pesca, la segnalazione in tempo quasi reale degli spostamenti della nave e delle sue attività, ad esempio mediante sorveglianza via satellite;

b) un programma di ispezione su base reciproca, sia in mare che in porto, comprese le procedure di imbarco e di ispezione delle navi;

c) un programma di osservatori basato su norme comuni per lo svolgimento delle attività di osservazione comprese, tra l'altro, le modalità per l'invio di osservatori di una parte contraente a bordo di navi battenti bandiera di un'altra parte contraente, con l'accordo di quest'ultima; un livello adeguato di osservazione dei vari tipi e delle varie stazze di pescherecci e misure relative alla segnalazione, da parte degli osservatori, di informazioni concernenti presunte violazioni delle misure di conservazione e di gestione, che tengano conto della necessità di garantire la sicurezza degli osservatori;

d) procedure per perseguire le violazioni rilevate nell'ambito del sistema, comprese le modalità di indagine, le procedure di segnalazione, la notifica delle procedure e sanzioni e altri provvedimenti esecutivi.

4. Il sistema è multilaterale e a carattere integrato.

5. Per rafforzare l'effettivo esercizio delle responsabilità di Stato membro che incombono alle parti contraenti per i pescherecci e le navi da ricerca alieutica battenti la loro bandiera nella zona della convenzione le modalità provvisorie di cui all'allegato, che costituisce parte integrante della convenzione, si applicano sin dall'entrata in vigore della convenzione e restano d'applicazione fino alla creazione del sistema o fin quando la Commissione deciderà altrimenti.

6. Se entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione la Commissione non avrà introdotto il sistema, qualsiasi parte contraente potrà chiedere a quest'ultima di considerare con urgenza la possibile adozione di procedure di imbarco e di ispezione, nell'intento di rafforzare l'effettivo espletamento degli obblighi delle parti contraenti previsti dalla presente convenzione e, se del caso, dall'accordo del 1995. Una riunione speciale della Commissione può essere indetta a tal fine.

Articolo 17

Processo decisionale

1. Le decisioni della Commissione su questioni di primaria importanza sono prese all'unanimità dalle parti contraenti presenti, come pure le decisioni in merito alla definizione di questioni di primaria importanza.

2. Le decisioni su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono prese a maggioranza semplice dalle parti contraenti presenti e votanti.

3. Nelle votazioni relative alle decisioni che rientrano nell'ambito della presente convenzione, un'organizzazione regionale di integrazione economica dispone di un solo voto.

Articolo 18

Cooperazione con altre organizzazioni

1. L'organizzazione collabora se del caso, per le questioni di interesse reciproco, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con altri organismi e organizzazioni specializzati.

2. L'organizzazione si adopera per sviluppare efficaci rapporti di collaborazione con altre organizzazioni intergovernative che possano contribuire ai suoi lavori e che sono interessate a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine vive nella zona della convenzione.

3. La Commissione può concludere eventuali accordi con le organizzazioni di cui al presente articolo e, a seconda dei casi, con altre organizzazioni. La Commissione può invitare dette organizzazioni ad inviare osservatori alle sue riunioni o alle riunioni degli organismi ausiliari dell'organizzazione.

4. Nell'applicare gli articoli 2 e 3 della presente convenzione alle risorse della pesca, l'organizzazione collabora con le altre organizzazioni competenti per la gestione della pesca e tiene conto delle loro misure di conservazione e di gestione applicabili nella regione.

Articolo 19

Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

1. Le parti contraenti riconoscono la necessità di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione adottate per gli stock ittici transzonali in alto mare e nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale. A tal fine le parti contraenti sono tenute a cooperare allo scopo di adottare misure compatibili riguardo a tali stock qualora questi si trovino nella zona della convenzione e nelle zone soggette alla giurisdizione di qualsiasi delle parti contraenti. La parte contraente interessata e la Commissione provvedono di conseguenza a promuovere la compatibilità di queste misure, che dev'essere garantita in modo tale da non compromettere le misure stabilite conformemente agli articoli 61 e 119 della convenzione del 1982.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati costieri e la Commissione mettono a punto e concordano le norme per la trasmissione e lo scambio di dati sulla pesca degli stock interessati, nonché dei dati statistici sulla situazione degli stock.

3. Ciascuna parte contraente informa la Commissione delle misure e decisioni da essa adottate conformemente al presente articolo.

Articolo 20

Possibilità di pesca

1. Nel determinare la natura e portata dei diritti di partecipazione alle possibilità di pesca la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) lo stato delle risorse della pesca, compresi gli altri organismi marini vivi, e l'attuale livello dello sforzo di pesca, in considerazione del parere e delle raccomandazioni del comitato scientifico;

b) i rispettivi interessi, i metodi e le pratiche di pesca vecchi e nuovi, comprese le catture, nella zona della convenzione;

c) lo stadio di sviluppo delle attività di pesca;

d) gli interessi degli Stati in via di sviluppo nelle cui zone di giurisdizione nazionale si trovano gli stock;

e) il contributo alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca nella zona della convenzione compresa la trasmissione di informazioni, la ricerca e le iniziative volte a creare meccanismi di cooperazione per un'effettiva attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e applicazione;

f) il contributo ad attività di pesca nuove o a carattere sperimentale, tenendo conto dei principi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 6 dell'accordo del 1995;

g) le esigenze delle comunità costiere di pescatori che dipendono principalmente dalla pesca degli stock dell'Atlantico sudorientale;

h) le esigenze degli Stati costieri le cui economie sono estremamente dipendenti dallo sfruttamento delle risorse della pesca.

2. Nell'applicare le disposizioni del paragrafo 1 la Commissione può, tra l'altro:

a) stabilire quote annue o limitazioni dello sforzo di pesca per le parti contraenti;

b) assegnare quantitativi di cattura a fini sperimentali e scientifici;

c) riservare, se del caso, possibilità di pesca per le parti non contraenti.

3. La Commissione riesamina, secondo modalità concordate, la ripartizione dei contingenti, le limitazioni dello sforzo e la partecipazione alle possibilità di pesca delle parti contraenti tenendo conto delle informazioni, dei pareri e delle raccomandazioni relative all'attuazione e al rispetto delle misure di conservazione e di gestione.

Articolo 21

Riconoscimento delle particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo della regione

1. Le parti contraenti riconoscono pienamente le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo della regione in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e di sviluppo di tali risorse.

2. Nell'adempimento del loro dovere di cooperare ai fini dell'adozione di misure di conservazione e di gestione per gli stock oggetto della presente convenzione, le parti contraenti tengono in considerazione le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, segnatamente:

a) la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo della regione che dipendono dallo sfruttamento delle risorse marine vive, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di una parte di queste;

b) l'esigenza di evitare impatti negativi e assicurare l'accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e alle donne occupate in attività collegate alla pesca;

c) l'esigenza di assicurare che tali misure non abbiano l'effetto di trasferire sugli Stati in via di sviluppo della regione, direttamente o indirettamente, un onere sproporzionato dell'azione di conservazione.

3. Le parti contraenti cooperano, mediante la Commissione o tramite altre organizzazioni subregionali o regionali impegnate nella gestione delle risorse della pesca, al fine di:

a) potenziare la capacità degli Stati in via di sviluppo della regione di conservare e gestire le risorse della pesca oggetto della presente convenzione e di sviluppare una propria attività di pesca di tali risorse;

b) assistere gli Stati in via di sviluppo della regione che potrebbero essere interessati alle risorse della pesca per metterli in grado di partecipare alla cattura di tali risorse, favorendone l'accesso conformemente alla presente convenzione.

4. La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo comprende l'assistenza finanziaria, l'assistenza in materia di valorizzazione delle risorse umane, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia e le attività specificatamente finalizzate a:

a) una migliore conservazione e gestione delle risorse della pesca oggetto della presente convenzione attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate;

b) la valutazione degli stock e la ricerca scientifica; e

c) il monitoraggio, il controllo, la sorveglianza, il rispetto e l'esecuzione delle misure, compresa la formazione e la valorizzazione a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi regionali e nazionali di osservatori e l'accesso alle tecnologie e alle attrezzature.

Articolo 22

Stati non parte della presente convenzione

1. Le parti contraenti invitano, direttamente o per il tramite della Commissione, le parti non contraenti della presente convenzione le cui navi pescano nella zona della convenzione a collaborare pienamente con l'organizzazione diventando parte della convenzione oppure accettando di applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, al fine di garantire che tali misure siano estese a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Tali parti non contraenti della convenzione beneficiano della partecipazione all'attività di pesca in misura proporzionale al loro impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock interessati.

2. Le parti contraenti possono scambiarsi informazioni, tra di loro o per il tramite della Commissione, e informano la Commissione sulle attività dei pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della presente convenzione che svolgono operazioni di pesca nella zona della convenzione, nonché sulle eventuali iniziative adottate riguardo alle attività di pesca di parti non contraenti. La Commissione trasmette le informazioni su queste attività ad altre organizzazioni regionali o subregionali competenti.

3. Le parti contraenti adottano, direttamente o per il tramite della Commissione, i provvedimenti compatibili con il diritto internazionale che ritengono necessari e adeguati per scoraggiare le attività di pesca di navi di parti non contraenti che pregiudicano l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

4. Le parti contraenti invitano, individualmente o congiuntamente, le entità di pesca i cui pescherecci operano nella zona della convenzione a cooperare pienamente con l'organizzazione nell'attuare le misure di conservazione e di gestione, per far sì che tali misure vengano de facto applicate, nella misura del possibile, a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Le entità di pesca considerate beneficiano della partecipazione alle attività di pesca in misura proporzionale al loro impegno a rispettare le misure di conservazione e di gestione relative agli stock considerati.

5. La Commissione può invitare parti non contraenti della presente convenzione ad inviare osservatori alle sue riunioni, oppure alle riunioni degli organismi ausiliari dell'organizzazione.

Articolo 23

Applicazione

1. Le misure di conservazione e di gestione, nonché le misure di controllo adottate dalla Commissione diventano vincolanti per le parti contraenti secondo le seguenti modalità:

a) Il segretario esecutivo notifica rapidamente, per iscritto, a tutte le parti contraenti ognuna di queste misure adottate dalla Commissione.

b) La misura diventa vincolante per tutte le parti contraenti sessanta giorni dopo la notifica del segretariato dell'avvenuta adozione della misura da parte della Commissione, in applicazione della lettera a), tranne qualora la misura specifichi altrimenti.

c) Se una parte contraente notifica alla Commissione, entro i sessanta giorni successivi alla notifica di cui alla lettera a), di non poter accettare la misura, quest'ultima non ha, nella misura indicata, carattere vincolante per la parte contraente che ha effettuato la notifica; essa resta tuttavia vincolante per tutte le altre parti contraenti, salvo decisione contraria della Commissione.

d) La parte contraente che trasmette una notifica di cui alla lettera c) fornisce, al tempo stesso, una motivazione scritta della notifica e, se del caso, proposte per misure alternative che intende attuare. Nella motivazione dev'essere indicato, tra l'altro, se il motivo della notifica è uno dei seguenti:

i) la parte contraente ritiene la misura non compatibile con le disposizioni della convenzione;

ii) la parte contraente non è in grado di applicare praticamente la misura;

iii) la misura discrimina, per la forma o il contenuto, la parte contraente; oppure

iv) sussistono altre circostanze speciali.

e) Il segretario esecutivo trasmette rapidamente a tutte le parti contraenti informazioni dettagliate su qualsiasi notifica e motivazione ricevuta conformemente alle lettere c) e d).

f) Qualora una parte contraente faccia ricorso alla procedura di cui alle lettere c) e d), la Commissione si riunisce, su richiesta di qualsiasi altra parte contraente, per riesaminare la misura. Durante tale riunione e nei trenta giorni successivi, ciascuna parte contraente ha il diritto di notificare alla Commissione di non poter più accettare la misura e in tal caso non è più vincolata dalla stessa.

g) In attesa delle conclusioni della riunione di riesame convocata conformemente alla lettera f), ciascuna parte contraente può chiedere ad un collegio di esperti appositamente istituito a norma dell'articolo 23 di formulare raccomandazioni su eventuali misure temporanee, a seguito dell'avvio delle procedure di cui alle lettere c) e d), che possono risultare necessarie rispetto alla misura da riesaminare. Fatto salvo il paragrafo 3, tali misure temporanee sono vincolanti per tutte le parti contraenti (tranne quelle che, in applicazione delle lettere c) e d), hanno segnalato di non poter accettare la misura) qualora queste concordino nel ritenere che la sopravvivenza a lungo termine degli stock oggetto della convenzione potrebbe essere compromessa in mancanza di tali misure.

2. Ciascuna parte contraente che ricorre alla procedura di cui al paragrafo 1 può ritirare, in qualsiasi momento, la notifica di mancata accettazione; in tal caso essa è vincolata dalla misura con effetto immediato se questa è già in vigore, oppure a decorrere dal momento in cui entra in vigore a norma del presente articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di qualsiasi parte contraente di chiedere l'applicazione delle procedure di composizione delle controversie stabilite dall'articolo 24 per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, qualora siano stati esauriti tutti gli altri metodi di composizione delle controversie, comprese le procedure previste dal presente articolo.

Articolo 24

Composizione delle controversie

1. Le parti contraenti collaborano nell'intento di prevenire controversie.

2. In caso di controversia tra due o più parti contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione della presente convenzione, dette parti si consultano allo scopo di dirimere, o far dirimere, la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta.

3. Ove una controversia tra due o più parti contraenti riguardi una questione di natura tecnica e le parti contraenti siano incapaci di dirimere la controversia, esse possono deferirla ad un collegio di esperti designato secondo le procedure adottate nella prima riunione della Commissione. Il collegio conferisce con le parti contraenti in questione e si adopera per risolvere la controversia rapidamente, senza ricorrere a procedure vincolanti di composizione delle controversie.

4. Qualora la controversia non sia risolta, entro un lasso di tempo ragionevole, attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2 oppure mediante ricorso agli altri mezzi indicati nel presente articolo essa viene deferita, su richiesta di una delle parti, per una decisione vincolante secondo le procedure per la composizione delle controversie previste nella parte XV della Convenzione del 1982 oppure, qualora la controversia riguardi uno o più stock transzonali, secondo le procedure stabilite nella parte VIII dell'accordo del 1995. Le relative disposizioni della convenzione del 1982 e dell'accordo del 1995 si applicano a prescindere dal fatto che le parti in causa siano o meno parti contraenti di tali strumenti.

5. La corte, il tribunale o il collegio a cui la controversia è stata deferita in applicazione del presente articolo applica le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, della Convenzione del 1982, dell'accordo del 1995, nonché le norme generalmente accettate per la conservazione e la gestione delle risorse marine vive e le altre norme di diritto internazionale compatibili con la convenzione del 1982 e con l'accordo del 1995, al fine di assicurare la conservazione degli stock ittici interessati.

Articolo 25

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1. La presente Convenzione rimane aperta alla firma a Windhoek, Namibia, il 20 aprile 2001 e di seguito presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, per dodici mesi a decorrere dalla sua adozione il 20 aprile 2001, da parte di tutti gli Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica che hanno partecipato alla conferenza sull'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale svoltasi a Windhoek il 20 aprile 2001, e di tutti gli Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica le cui navi pescano o hanno pescato nella zona della convenzione risorse ittiche oggetto della presente convenzione nei quattro anni precedenti l'adozione dalla convenzione.

2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura in appresso designato come "il depositario".

Articolo 26

Adesione

1. La presente Convenzione rimane aperta all'adesione degli Stati costieri e di tutti gli altri Stati e organizzazioni regionali d'integrazione economica le cui navi pescano nella zona della convenzione le risorse ittiche oggetto della presente convenzione.

2. La presente convenzione è aperta all'adesione delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, escluse le organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono parte contraente ai sensi dell'articolo 25 e tra i cui Stati membri rientrano uno o più Stati che abbiano trasferito, integralmente o in parte, le competenze relative alle questioni oggetto della presente convenzione. L'adesione di dette organizzazioni regionali d'integrazione economica è negoziata all'interno della Commissione per quanto concerne le modalità di partecipazione alle attività della Commissione.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. Le adesioni pervenute al depositario prima della data di entrata in vigore della presente convenzione prendono effetto trenta giorni dopo tale data.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica; almeno uno di questi strumenti dev'essere depositato da uno Stato costiero. Per uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione quest'ultima entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

Articolo 28

Riserve e eccezioni

Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 29

Dichiarazioni e affermazioni

L'articolo 28 non vieta ad uno Stato o ad un'organizzazione regionale d'integrazione economica di fare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione, dichiarazioni o affermazioni, comunque formulate o denominate, aventi per scopo, tra l'altro, l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti interni con le disposizioni della presente convenzione, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l'effetto giuridico delle disposizioni della presente convenzione nell'applicazione a tale Stato o organizzazione.

Articolo 30

Relazione con altri accordi

La presente convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dalla convenzione del 1982 o da altri accordi compatibili con la convenzione del 1982 che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l'adempimento dei loro obblighi incombenti in virtù della presente convenzione.

Articolo 31

Rivendicazioni di diritto marittimo

Nessuna disposizione della presente convenzione costituisce il riconoscimento delle rivendicazioni o della posizione di parti contraenti in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone rivendicate da tali parti contraenti.

Articolo 32

Emendamenti

1. Qualsiasi parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, emendamenti alla presente convenzione.

2. Qualsiasi progetto di emendamento viene notificato, per iscritto, al segretario esecutivo almeno novanta giorni prima della riunione durante la quale s'intende esaminarlo. Il segretario esecutivo lo trasmette immediatamente a tutte le parti contraenti. I progetti di emendamento della convenzione sono esaminati durante la riunione annuale della Commissione, tranne qualora la maggioranza delle parti contraenti chieda una riunione speciale per discutere del progetto di emendamento. Una riunione speciale dev'essere indetta con almeno novanta giorni di anticipo.

3. Il testo degli emendamenti adottati dalla Commissione è trasmesso immediatamente dal segretario esecutivo a tutte le parti contraenti.

4. Un emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione e approvazione di tutte le parti contraenti.

Articolo 33

Denuncia

1. Una parte contraente può, mediante notifica scritta indirizzata al depositario, denunciare la presente convenzione e indicarne le ragioni. La mancata indicazione delle ragioni non inficia la validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica da parte del depositario, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2. La denuncia della presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi finanziari della parte contraente interessata derivanti dalla presente convenzione e assunti prima che la denuncia prenda effetto.

Articolo 34

Depositario

1. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura è il depositario della presente convenzione e degli emendamenti alla stessa. Il depositario:

a) invia una copia conforme certificata della presente convenzione a ciascun firmatario e ad ogni Parte contraente

b) deposita la presente convenzione, una volta entrata in vigore, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite

c) informa ogni firmatario e ciascuna parte contraente:

i) di tutti le ratifiche, adesioni, accettazioni e approvazioni depositate conformemente agli articoli 25 e 26, rispettivamente:

ii) della data di entrata in vigore della convenzione, conformemente all'articolo 27

iii) dell'entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla convenzione, conformemente all'articolo 32

iv) di tutte le denunce della convenzione fatte a titolo dell'articolo 33.

2. La lingua utilizzata per le comunicazioni relative all'esercizio delle funzioni del depositario è l'inglese

Articolo 35

Testi facenti fede

I testi in lingua inglese e portoghese della presente convenzione fanno ugualmente fede

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in lingua inglese e portoghese.

Fatto a Windhoek, il 20 di aprile, 2001, in un unico esemplare nelle lingue inglese e portoghese.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente allegato è applicabile a norma dell'articolo 16, paragrafo 5 e può essere modificato in qualsiasi momento con una decisione della Commissione.

Ai fini del presente allegato e fino al momento in cui il segretariato esecutivo, designato a norma dell'articolo 11, avrà assunto i suoi compiti, il governo della Namibia svolgerà le funzioni di segretariato.

SEZIONE 1: AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA

Durante il periodo transitorio ogni parte contraente:

a) autorizza l'impiego di pescherecci aventi diritto a battere la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione, conformemente all'articolo 14, e l'impiego di navi da ricerca alieutica aventi diritto a battere la propria bandiera per lo svolgimento di attività di ricerca sulla pesca nella zona della convenzione; e

b) notifica al segretariato quanto prima, e successivamente su base annua, conformemente all'articolo VI dell'accordo FAO del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare oppure, in maniera tempestiva, dopo che la propria nave ha lasciato il porto di appartenenza e comunque prima che questa entri nella zona della convenzione, le informazioni relative a tutti i pescherecci e tutte le navi da ricerca autorizzate a pescare nella zona della convenzione, secondo quanto prevede la lettera a). Nella notifica debbono essere indicati, per ogni nave:

I. nome della nave, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;

II. precedente bandiera (eventualmente);

III. indicativo internazionale di chiamata (eventualmente);

IV. nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;

V. luogo e data di costruzione;

VI. tipo di nave;

VII. lunghezza;

VIII. nome e indirizzo dell'operatore (manager) o degli operatori (eventualmente);

IX. metodo o metodi di pesca;

X. altezza di costruzione;

XI. larghezza;

XII. tonnellate di stazza lorda;

XIII. potenza del motore o dei motori principali.

Ogni parte contraente notifica immediatamente al segretariato qualsiasi modifica dei dati forniti, comprese eventuali sospensioni, ritiri e limitazioni.

SEZIONE 2: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NAVE

1. Documentazione

Ogni parte contraente:

a) provvede affinché ogni suo peschereccio e nave da ricerca abbia a bordo la necessaria documentazione rilasciata e certificata dall'autorità competente di tale parte contraente, che deve comprendere perlomeno:

I. il documento di immatricolazione;

II. la licenza, il permesso o l'autorizzazione a pescare o ad eseguire attività di ricerca in materia di pesca, nonché le modalità e le condizioni relative a tale licenza, permesso o autorizzazione;

III. nome della nave;

IV. il porto di immatricolazione e il numero o i numeri di immatricolazione;

V. indicativo internazionale di chiamata (eventualmente);

VI. nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori e, se del caso, del noleggiatore;

VII. lunghezza fuori tutto;

VIII. potenza del motore o dei motori principali in KW/cv;

IX. schemi autenticati o descrizione di tutte le stive per il pesce, con l'indicazione della capacità in piedi o metri cubi;

b) controlla regolarmente la suddetta documentazione;

c) provvede affinché qualsiasi modifica della documentazione e delle informazioni di cui al paragrafo a) della presente sottosezione siano certificate dall'autorità competente della stessa parte contraente.

2. Marcatura dei pescherecci

Ogni parte contraente provvede affinché i suoi pescherecci e le sue navi da ricerca autorizzati a pescare nella zona della convenzione siano contrassegnati, in modo tale da essere facilmente identificati, secondo norme generalmente applicate, come ad esempio la specifica FAO standard per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci.

3. Marcatura degli attrezzi

Ogni parte contraente provvede affinché gli attrezzi utilizzati dai propri pescherecci e dalle proprie navi di ricerca autorizzati a pescare nella zona della convenzione siano contrassegnati nel seguente modo: le estremità delle reti, delle lenze e degli attrezzi ancorati sul fondo debbono essere provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, sufficienti ad indicare la loro posizione ed estensione. Le luci debbono essere visibili ad una distanza di almeno due miglia nautiche in buone condizioni di visibilità.

Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati in qualsiasi momento dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

4. Informazioni sulle attività di pesca

Ogni parte contraente provvede affinché tutti i pescherecci e le navi da ricerca battenti la propria bandiera e autorizzati a pescare nella zona della convenzione dispongano di un giornale di pesca rilegato, con pagine a numerazione progressiva e, se del caso, di un registro di produzione, di un piano di stivaggio oppure di un piano scientifico.

I giornali di pesca debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) ogni entrata e uscita dalla zona della convenzione;

b) le catture complessive per ogni specie (codice Alfa-3 FAO, secondo la definizione del successivo punto 5) in peso vivo (kg), nonché la proporzione delle catture in peso vivo (kg) detenute a bordo;

c) per ogni pescata:

i) le catture di ogni specie in peso vivo (kg), le catture di ogni specie in peso vivo (kg) detenute a bordo e una stima del quantitativo, per ogni specie, di risorse marine vive rigettate in mare (in kg);

ii) il tipo di attrezzi (numero di ami, lunghezza delle reti da imbrocco, ecc.);

iii) le coordinate geografiche, in gradi di latitudine e di longitudine, delle operazioni di calo e di ritiro delle reti;

iv) la data e l'ora di calo e di ritiro delle reti (UTC).

Dopo ogni messaggio Hail(1) devono essere annotate immediatamente nel giornale di bordo le seguenti informazioni:

a) data e ora (UTC) di trasmissione del messaggio;

b) in caso di trasmissione via radio, il nome della stazione radio che ha trasmesso il messaggio.

I pescherecci e, se del caso, le navi da ricerca impegnati in operazioni di pesca che trasformano e/o congelano le loro catture devono:

a) annotare, nel registro di produzione, la produzione complessiva per ogni specie (codice Alfa-3 FAO) in peso vivo (kg) e in base al tipo di prodotto;

b) immagazzinare nella stiva tutte le catture trasformate in modo tale che il piano di stivaggio tenuto dal comandante del peschereccio consenta di localizzare ogni singola specie.

I quantitativi registrati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 debbono corrispondere esattamente ai quantitativi conservati a bordo. Le annotazioni originali contenute nei giornali di pesca debbono essere conservate a bordo dei pescherecci e, se del caso, delle navi da ricerca, per almeno dodici mesi.

5. Codice Alfa-3 FAO (adeguato)

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Dichiarazioni di cattura e di sforzo di pesca

Ogni parte contraente comunica mensilmente al segretariato le catture, espresse in tonnellate per ogni specie, realizzate nella zona della convenzione. Ogni dichiarazione specifica il mese a cui si riferisce e dev'essere trasmessa entro i trenta giorni successivi alla fine del mese nel quale si è svolta la pesca.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza mensile per la trasmissione delle statistiche provvisorie sulle catture il segretariato raccoglie le informazioni ricevute e le trasmette alle parti contraenti.

7. Comunicazione degli spostamenti delle navi e delle catture

Ogni parte contraente provvede affinché i suoi pescherecci e le sue navi da ricerca autorizzati a pescare nella zona della convenzione e impegnati in attività di pesca comunichino i loro spostamenti e le dichiarazioni di cattura alle competenti autorità nazionali e al segretariato, qualora la parte contraente lo abbia stabilito. Per quanto riguarda i tempi e i contenuti delle comunicazioni valgono le seguenti disposizioni:

a) Rapporto di "entrata". Questo rapporto deve essere trasmesso non più tardi di dodici ore prima e per lo meno sei ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione e deve contenere la data di entrata, l'orario, la posizione geografica della nave, il quantitativo di pesce presente a bordo, con l'indicazione delle specie (codice Alfa-3 FAO) e del peso vivo (kg);

b) Rapporto di cattura. Questo rapporto deve essere trasmesso, con l'indicazione della specie (codice Alfa-3 FAO) e del peso vivo (kg), alla fine di ogni mese di calendario o con maggior frequenza su richiesta della parte contraente;

c) Rapporto di uscita. Questo rapporto deve essere trasmesso non più tardi di dodici ore prima ed almeno sei ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione. Esso deve contenere la data di uscita, l'ora, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture, con l'indicazione della specie (codice Alfa-3 FAO) e del peso vivo (kg), effettuate nella zona della convenzione dall'inizio delle operazioni di pesca in tale zona oppure dall'ultimo rapporto di cattura;

d) Rapporto di trasbordo. Questo rapporto deve essere trasmesso non più tardi di dodici ore dopo ogni trasbordo e deve contenere la data, l'ora, la specie (codice Alfa-3 FAO) e il peso vivo (kg) del pesce trasbordato. Vi devono essere indicati anche i quantitativi, per ogni specie, caricati o scaricati nel corso di ogni trasbordo di pesce durante la permanenza della nave nella zona della convenzione.

SEZIONE 3: OSSERVAZIONE SCIENTIFICA E RACCOLTA DI DATI PER LA VALUTAZIONE DELLO STOCK

Nella misura del possibile ogni parte contraente provvede ad ottenere da tutti i pescherecci e dalle navi di ricerca battenti la propria bandiera e autorizzati a pescare nella zona della convenzione le seguenti informazioni ai fini della valutazione dello stock:

a) composizione delle catture in base alla lunghezza, al peso (kg) e al sesso, con l'indicazione di fattori che consentano di convertire il peso alla produzione in peso vivo delle catture;

b) altre informazioni biologiche utili per la valutazione dello stock, come i dati concernenti l'età, la crescita, il reclutamento, la distribuzione e l'identità dello stock;

c) eventuali altre informazioni di interesse, compresi gli studi sull'abbondanza e sulla biomassa, studi idroacustici, la ricerca sui fattori ambientali che influenzano l'abbondanza dello stock, nonché studi oceanografici ed ambientali.

Ogni parte contraente impone a tutte le navi battenti la sua bandiera l'obbligo di trasmettere queste informazioni entro i trenta giorni successivi all'uscita dalla zona della convenzione. La parte contraente fornisce quanto prima copia di queste informazioni al segretariato, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati.

Le informazioni di cui alla presente sezione debbono, nella misura del possibile, venire raccolte e verificate da osservatori all'uopo designati dallo Stato di bandiera entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore di queste misure transitorie.

(1) Messaggio Hail: un messaggio Hail deve contenere perlomeno le informazioni indicate al punto 6 della presente sezione per quanto riguarda il momento in cui questo messaggio viene trasmesso e il contenuto.