52001PC0677

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate /* COM/2001/0677 def. - CNS 2001/0273 */

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0368 - 0369


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1868/94 fissa per periodi di tre anni i contingenti per la produzione di fecola di patate; tali contingenti arrivano a scadenza alla fine della campagna 2001/02.

Sulla base della relazione della Commissione al Consiglio, il presente regolamento è inteso a prorogare i contingenti attuali per le campagne 2002/02, 2003/04 e 2004/05.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, entro il 31 ottobre 2001 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio una relazione sul regime di contingentamento, eventualmente corredata di opportune proposte. La Commissione ricorda altresì che la Corte dei conti ha pubblicato recentemente (1° ottobre 2001) una relazione sul settore dell'amido di cereali e della fecola di patate. Nel testo in questione la Corte dei conti ha formulato una serie di rilievi e di raccomandazioni che la Commissione sta esaminando attentamente e a cui intende dare seguito. Tuttavia, per rispettare la scadenza del 31 ottobre, la Commissione non ha potuto completare l'analisi di tale testo e trarne le conclusioni necessarie; non le è stato quindi possibile integrare tali elementi e le eventuali modifiche conseguenti nella presente relazione e nella proposta di regolamento.

La Commissione ha inoltre avviato uno studio di valutazione del settore amido-fecola, che è ancora in corso di esecuzione e dovrebbe essere concluso nei prossimi mesi. La Commissione dovrà quindi tenere conto anche delle conclusioni di tale studio.

La Commissione ricorda inoltre che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999, dispone che il prezzo minimo e il pagamento da erogare ai produttori di patate dovranno essere adeguati in caso di decisioni relative alla riduzione finale del prezzo d'intervento per i cereali adottate nel quadro dell'Agenda 2000 (revisione intermedia).

2001/0273 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione, [1]

[1] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio [4] fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2000/01 e 2001/02.

[4] GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15).

(2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, è opportuno ripartire il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione della Commissione al Consiglio. A tale proposito è opportuno prorogare per un periodo di tre anni i contingenti fissati per la campagna 2001/02.

(3) Alla luce della relazione della Corte dei conti relativa al settore in questione e dello studio di valutazione attualmente in corso, la Commissione si riserva il diritto di formulare altre proposte per il regime della fecola di patate.

(4) È opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie in base ai contingenti fissati per la campagna 2001/02.

(5) I quantitativi utilizzati in eccesso rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2001/02 devono essere ridotti per la campagna 2002/03 conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

(6) Il regolamento (CE) 1253/1999 del Consiglio [5], recante modifica del regolamento (CEE) 1766/92 del Consiglio, [6] ha adeguato la terminologia dei pagamenti di cui all'articolo 8; occorre quindi conformare il presente regolamento alla terminologia in questione.

[5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

[6] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue.

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sottoelencati sono assegnati i seguenti contingenti di produzione di fecola per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05:

Danimarca // 168 215 tonnellate

Germania // 656 298 tonnellate

Spagna // 1 943 tonnellate

Francia // 265 354 tonnellate

Paesi Bassi // 507 403 tonnellate

Austria // 47 691 tonnellate

Finlandia // 53 178 tonnellate

Svezia // 62 066 tonnellate

Totale parziale // 1 762 148 tonnellate

2. Per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05, ogni Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2001/02 prima dell'eventuale rettifica apportata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2. I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2002/03 verranno adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2001/02, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2."

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

1. Entro il 30 settembre 2004, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, entro il 31 dicembre 2004, e successivamente a scadenze triennali, ripartisce il contingente triennale fra gli Stati membri sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive. "

3) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da imprese che non acquistano patate per le quali sono concessi i pagamenti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né beneficiano della restituzione di cui all'articolo 7 di tale regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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