Proposta di regolamento del Consiglio che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole /* COM/2001/0667 def. - CNS 2001/0275 */
Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0380 - 0381
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Contesto A. Produzione 1. La produzione mondiale di frutta a guscio [1] ammonta a circa 4 milioni di t all'anno. I principali produttori sono gli USA per le mandorle (82% della produzione mondiale di gherigli) e la Turchia per le nocciole (70% della produzione mondiale in guscio). [1] Cinque prodotti (mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi e carrube). 2. La Comunità ha una lunga tradizione nella produzione di frutta a guscio. Con oltre 1 milione di ha di produzione estensiva ed intensiva, essa rappresenta il 34% della superficie mondiale coltivata [2]. In base alle stime, 800 000 ha di tale superficie sono economicamente produttivi nella Comunità. [2] Superficie estensiva comunitaria: 1 064 - 1 085 000 ha (superficie mondiale: 3 148 000 ha). Fonte: FAO 2000. 3. Tuttavia, soltanto il 20% della produzione mondiale è di origine comunitaria [3]. I principali paesi produttori sono la Spagna e l'Italia. La Comunità è il maggior consumatore e un importatore netto di frutta a guscio. [3] Produzione comunitaria (in guscio): 803.000 t (produzione mondiale: 4 042 000 t). Fonte: FAO 2000. 4. La produzione comunitaria di frutta a guscio, sebbene significativa in termini di superficie, è caratterizzata da una bassa competitività e da scarsi margini. Il 70% circa della produzione comunitaria può essere definito 'estensivo' (zone svantaggiate, condizioni di produzione sfavorevoli/marginali, spesso in zone remote di montagna o di collina e non irrigate) ed il 30% 'normale' (migliori varietà e condizioni di produzione, alcune superfici irrigate). B. Misure specifiche per il settore della frutta a guscio 1. Nel 1989, in considerazione delle difficoltà incontrate dal comparto in questione, il regolamento (CEE) n. 1035/72 (titolo II bis) ha introdotto misure specifiche per il settore della frutta a guscio allo scopo di ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e commercializzazione. Tali misure concernono cinque prodotti: mandorle, nocciole, noci comuni, pistacchi e carrube. Le misure non hanno mai riguardato le castagne [4]. [4] Produzione comunitaria di castagne: superficie coltivata complessiva: 63 000 ha, con una produzione di 135 000 t/anno. Fonte: FAO 2000. 2. La misura principale prevede il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione [5], presentati e gestiti dalle organizzazioni di produttori (OP). Detta misura è stata prevista come temporanea, con piani di miglioramento limitati a dieci anni. [5] Le misure includevano un aiuto forfettario per la formazione delle organizzazioni di produttori e un aiuto per la costituzione di un fondo di rotazione. 3. I piani di miglioramento sono finanziati al 55% tramite fondi pubblici e al 45% tramite le OP. I fondi pubblici sono limitati a 241 EUR per le azioni normali e a 574 EUR/ha/anno per le azioni strutturali [6]. L'82% dei fondi pubblici è erogato dalla Comunità e il 18% dagli Stati membri. [6] Le azioni strutturali (estirpazione e riconversione varietale) sono limitate a cinque anni. 4. Le misure specifiche sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 2200/96. I piani in vigore possono continuare fino alla scadenza del periodo di dieci anni per essi previsto: gli ultimi termineranno nel 2006/07. I piani che sono giunti alla fine del periodo di dieci anni nel 2000, sono stati ammessi a beneficiare dell'aiuto per un ulteriore periodo massimo di un anno, fino al 15 giugno 2001 [7]. [7] Regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio. C. Situazione dei piani di miglioramento 1. Degli 800 000 ha che producono frutta a guscio nella Comunità, circa 600 000 ha (il 75%) rientrano attualmente nei piani di miglioramento (in teoria, la superficie complessiva dei piani è di 644 000 ha [8]). La superficie effettivamente certificata (per cui è chiesto l'aiuto e che può beneficiarne) è inferiore e cambia ogni anno. [8] 600 000 ha rappresentano la stima della superficie massima al momento potenzialmente ammissibile all'aiuto (644 000 ha meno cessazione di attività, abbandono di frutteti, ecc.). Il livello organizzativo nella Comunità è variabile. Alla fine del 2000, in cinque Stati membri erano operative 78 OP [9]. [9] 95 piani registrati all'origine: E (72), F (11), I (6), EL (3), P (3). Il numero di piani attualmente operativi è più basso in seguito a fusioni/cessazioni di attività. 2. All'incirca il 41% della superficie complessiva registrata nei piani [10] è giunto alla fine del periodo di dieci anni nel 2000. Tale superficie è stata ammessa a fruire dell'aiuto per un undicesimo anno, fino al 15 giugno 2001. [10] 246 000 ha su 600 000 ha (superficie massima ammissibile all'aiuto). I 246 000 ha sono tutti ubicati in Spagna. 3. Un ulteriore 24% (144 000 ha) della superficie complessiva registrata giunge alla scadenza di tale periodo nel corso del 2001. 4. Per il restante 35% (210 000 ha), i piani scadranno progressivamente fino al 2006/07. D. Altri contributi comunitari per la produzione di frutta a guscio 1. Il fondo d'esercizio del regolamento (CE) n. 2200/96 (meccanismo generale di sostegno del settore degli ortofrutticoli, a disposizione delle OP). 2. Le misure strutturali previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (piani di sviluppo rurale). 3. Un regime specifico di sostegno per le nocciole è stato introdotto nel 1997 per tre campagne dal regolamento (CE) n. 2200/96, al fine di aiutare i produttori ad affrontare temporanee difficoltà economiche [11]. Il regime è scaduto nel 1999/2000. [11] Regolamento (CE) n. 1474/97: 15 EUR/100 kg di nocciole in guscio. 4. Mandorle e nocciole sono ammissibili alle restituzioni comunitarie all'esportazione; tuttavia i dazi all'importazione sono relativamente bassi. E. Bilancio [12] [12] Ad esclusione dell'aiuto specifico per le nocciole. Dal 1990 al 2000 compreso, la spesa comunitaria per queste misure specifiche è ammontata ad oltre 830 milioni di EUR. 2. Osservazioni sull'attuale produzione di frutta a guscio 1. Tramite i piani di miglioramento, la produzione è stata raggruppata con successo in Francia e in Spagna. Le OP più competitive di tutti gli Stati membri hanno investito nella produzione, inclusa la riconversione varietale, nonché nelle infrastrutture e negli impianti di commercializzazione. 2. Tuttavia, nonostante i contributi ricevuti per un decennio con il regime dei piani di miglioramento, la produzione di frutta a guscio non è riuscita a raggiungere un livello che le consenta di essere competitiva su scala mondiale [13]. In particolare, la produzione comunitaria appare vulnerabile di fronte alle importazioni di mandorle (USA) e di nocciole (Turchia). [13] Raffronto con la produzione USA di mandorle: raccolto medio negli USA superiore di circa 10 volte a quello delle superfici con coltura estensiva dell'UE. Tuttavia, regimi più intensivi di produzione di frutta a guscio (noci in Francia ed alcuni tipi di nocciole in Italia) ricevono effettivamente un sostegno significativo in particolare dai fondi di esercizio (regolamento (CE) n. 2200/96, articolo 15). 3. Per le mandorle, la situazione è stata aggravata dagli aumentati livelli di produzione e di commercializzazione degli USA. D'altra parte, la produzione di nocciole ha avuto nell'ultimo quinquennio, fino al 2001, un periodo di relativa stabilità dei prezzi. 4. Molte zone svantaggiate possono essere catalogate come 'cronicamente non competitive' e con gli attuali livelli di investimenti non diventeranno economicamente competitive. 5. Tuttavia, il reddito dei produttori di frutta a guscio dipende spesso da tale raccolto. Esistono scarse possibilità di colture alternative: la vite, le olive, i cereali o le colture forestali non sono immediatamente redditizi e devono far fronte a specifiche sfide di mercato. 6. Inoltre, la produzione di frutta a guscio è importante anche per motivi non puramente economici. Tale coltura svolge un ruolo importante nella protezione dell'ambiente. In effetti oltre a bloccare l'erosione e ad agire come tagliafuoco, la produzione di frutta a guscio ha una sua funzione nell'industria turistica. Il settore contribuisce dunque in modo significativo al mantenimento del tessuto sociale rurale, creando occupazione. 3. La presente Proposta 1. La relazione della Commissione al Consiglio del gennaio 2001 [14] descrive la situazione del comparto della frutta a guscio con riguardo ai contributi comunitari. Sulla base di tale relazione, e dei successivi dibattiti tenuti nell'ambito del Consiglio, del Parlamento europeo e di altre istituzioni nonché del settore interessato, il Consiglio del 23 luglio 2001: [14] Relazione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, COM(2001) 36 def. a) ha preso nota del fatto che la Commissione ha avviato uno studio approfondito di tutti gli aspetti connessi a detto settore, in particolare degli aspetti economici, sociali e ambientali; b) ha invitato la Commissione a presentare quanto prima le conclusioni di tale valutazione ed eventuali proposte in materia [15]; [15] La valutazione sarà avviata all'inizio del 2002 e dovrebbe concludersi al più tardi entro la fine di maggio dello stesso anno. c) nel frattempo, occorre trovare una soluzione per le organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento scadono nel 2001 e non rientrerebbero nel bilancio 2002. 2. Su tale base, il presente progetto propone che: a) le organizzazioni di produttori i cui piani includono superfici per le quali l'aiuto scade nel 2001 (con inizio all'origine nel 1990 o nel 1991), possano chiedere la prosecuzione del finanziamento per le superfici coltivate a frutta a guscio per un ulteriore periodo massimo di un anno; b) tale prosecuzione possa essere richiesta soltanto fino al 15 giugno 2002, per rientrare nel bilancio 2002; c) per le superfici che beneficiano dell'aiuto per l'ultimo anno del piano [16], il contributo pubblico sia limitato ad un importo massimo di 241,50 EUR/ha e sia prevista per il contributo comunitario un'aliquota massima del 75%; [16] Decimo anno, o undicesimo anno per i PO ammissibili ad un undicesimo anno a norma del regolamento (CE) n. 558/2001. d) per una campagna di commercializzazione sia concesso un aiuto specifico per le nocciole alle organizzazioni di produttori che non beneficiano della misura di cui alla lettera a). 3. Il presente progetto prevede una procedura semplificata, in quanto le organizzazioni di produttori non devono presentare una nuova proroga dei piani e le disposizioni vigenti del regolamento d'applicazione (CEE) n. 2159/89 si applicano mutatis mutandis. 2001/0275 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [17], [17] GU C ... del..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [18], [18] GU C ... del..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale [19], [19] GU C ... del..., pag. ... considerando quanto segue: (1) Il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [20], stabilisce diverse misure specifiche per ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube. Viene concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano approvato dall'autorità competente per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti. [20] GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 1). (2) L'aiuto specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni per consentire un graduale trasferimento delle responsabilità finanziarie ai produttori. (3) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [21]. Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 vengono mantenuti fino al loro esaurimento. [21] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3). (4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, al termine del periodo di dieci anni. Tali piani sono stati resi ammissibili all'aiuto per un undicesimo anno a norma del regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 [22]. [22] GU L 84 del 23.3.2001, pag. 1. (5) Altri piani sono scaduti nel 2001, al termine del periodo di dieci anni. (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [23]. La relazione comprende una valutazione dei risultati delle misure specifiche a favore della frutta a guscio e delle carrube attuate nel quadro del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72. [23] COM(2001) 36 def. (7) Per il 2001, in considerazione dell'importante ruolo ambientale e sociale svolto dal comparto della frutta a guscio, è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento scadono nel 2001 e che continuano a soddisfare i criteri di riconoscimento, la prosecuzione del finanziamento dei rispettivi piani nel quadro del bilancio 2002. Questa disposizione dovrebbe applicarsi anche alle organizzazioni di produttori i cui piani originari di miglioramento sono scaduti nel 2000 e sono stati prorogati in base al regolamento (CE) n. 558/2001. (8) Le superfici ammissibili dovrebbero includere le zone comprese in un piano, approvato nel 1990 o nel 1991, che sono state in seguito inserite e/o trasferite in un altro piano tramite fusioni o acquisizioni di organizzazioni di produttori. (9) Sono ammesse al finanziamento unicamente le domande di aiuto relative ai lavori effettuati fino al 15 giugno 2002. I piani per i quali la fine del decimo anno è posteriore al 15 giugno 2000 sono stati ammessi all'aiuto comunitario per un undicesimo anno soltanto fino al 15 giugno 2001 a norma del regolamento (CE) n. 558/2001. A fini di continuità, tali piani dovrebbero essere ammessi a fruire dei contributi comunitari per il periodo che va dal 15 giugno 2001 al 31 dicembre 2001. (10) Al fine di semplificare le procedure amministrative, l'aiuto dovrebbe essere limitato alle superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto nell'ultimo anno di svolgimento del piano. (11) Il periodo massimo di un anno non è sufficiente per completare le operazioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube [24]. L'aiuto massimo per ettaro va quindi pagato in relazione ad altre operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento, nei limiti di un contributo comunitario del 75%. [24] GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6. (12) Le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 [25], si applicheranno nel periodo di prosecuzione del pagamento dell'aiuto [25] GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8). (13) Per far fronte alla situazione economica del settore delle nocciole, è opportuno concedere un aiuto forfettario per le nocciole raccolte durante la campagna di commercializzazione 2001/02 alle organizzazioni di produttori che non possono beneficiare della prosecuzione dei piani di miglioramento a norma del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le organizzazioni di produttori riconosciute, impegnate nella produzione e nella commercializzazione della frutta a guscio e/o delle carrube e che beneficiano di un aiuto ai sensi del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, i cui piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione sono stati approvati nel 1990 o nel 1991 o includono superfici approvate nel 1990 o nel 1991, possono chiedere la prosecuzione dell'aiuto a favore di tali superfici per un ulteriore periodo massimo di un anno, alle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3 del presente regolamento. In tale periodo le organizzazioni di produttori continuano ad attuare i piani quali sono stati approvati per l'ultimo anno. Ai fini del presente regolamento, per ultimo anno del piano si intende il decimo anno per le superfici approvate nel 1991 e l'undicesimo anno per le superfici approvate nel 1990 e che hanno fruito della proroga prevista dal regolamento (CE) n. 558/2001. Articolo 2 L'aiuto: a) è corrisposto a favore delle sole superfici per cui è stata presentata una domanda di aiuto in relazione all'ultimo anno del piano; b) è limitato ad un importo massimo di 241,50 EUR/ha, con un tetto del 75% per l'aliquota del contributo comunitario; c) è applicabile per un periodo massimo di un anno, immediatamente successivo alla data di scadenza dell'ultimo anno del piano, e al più tardi fino al 15 giugno 2002. I piani prorogati a norma del regolamento (CE) n. 558/2001 per i quali la data di inizio dell'ultimo anno è posteriore al 15 giugno 2000, possono fruire dell'aiuto comunitario per il periodo che va dal 15 giugno 2001 alla fine dell'ultimo anno. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2159/89 si applica, mutatis mutandis, ai piani per i quali è versato l'aiuto a norma dell'articolo 1. Eventuali ulteriori misure di applicazione sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96. Articolo 4 L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 è sostituito dal testo seguente: "Per le nocciole raccolte durante la campagna 2001/02 è concesso un aiuto di 15 EUR/100 kg alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 o a norma del presente regolamento, che attuano un piano di miglioramento della qualità ai sensi dell'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72 o un programma operativo ai sensi dell'articolo 15 e che non beneficiano dell'aiuto previsto agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n....../2001." Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>