52001PC0638

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo /* COM/2001/0638 def. - CNS 2001/0260 */

Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0046 - 0050


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, la Commissione ha preparato una relazione generale sulla situazione economica delle isole minori che illustra l'andamento e l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del regolamento in questione. La relazione - doc. COM(2001) 64 def. del 7.2.2001 - è stata indirizzata al Consiglio e al Parlamento europeo.

2. Il regolamento (CEE) n. 2019/93

Il regolamento aveva come obiettivo di reagire agli svantaggi permanenti delle regioni in questione (insularità, clima, frammentazione degli spazi, situazione geografica relativamente periferica in rapporto al resto della Comunità) e alle loro difficoltà specifiche (dimensioni ridotte delle aziende agricole, assenza di economie di scala, elevati costi di trasporto e di produzione). Esso è finanziato tramite il FEAOG, sezione "Garanzia" (ca. 22,5 mio di euro per anno) e prevede due tipi di misure, il regime specifico di approvvigionamento (RSA) e misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali più importanti. Esso prevede inoltre una serie di deroghe in materia di aiuti strutturali finanziate dal FEAOG "Orientamento" nell'ambito della dotazione finanziaria dei Fondi strutturali per la Grecia (periodo 1994-1999).

3. Bilancio del regolamento (CEE) n. 2019/93

Le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione una serie di relazioni concernenti l'attuazione del regolamento e le richieste di modifiche.

Nel quadro dell'esercizio SEM 2000, la Commissione ha dato incarico a consulenti esterni di presentare relazioni di valutazione dell'attuazione del regolamento. Tali lavori hanno preso in esame la realizzazione degli obiettivi previsti dal regolamento e i possibili miglioramenti da apportarvi.

La Commissione ha presentato una prima relazione (doc. COM(96) 387 def.) e quindi, tenendo conto dei lavori sopramenzionati, dei dati trasmessi dalle autorità nazionali e dell'esperienza acquisita sull'attuazione del regolamento e sull'impatto dello stesso, ha presentato una relazione generale, il documento COM(2001) 64 def. sopracitato, in cui vengono formulate, a guisa di conclusione, proposte di adeguamento e miglioramento delle misure introdotte dal regolamento (CEE) n. 2019/93.

Un certo ritardo nella presentazione della relazione ha tuttavia consentito:

- di utilizzare meglio i risultati della valutazione effettuata dai consulenti esterni indipendenti,

- di prendere in considerazione un periodo di quattro anni di applicazione delle misure (anziché di tre anni come stabilito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2019/93) a partire dal periodo 1994-1997.

I dati relativi all'attuazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 negli anni 1998 e 1999 sembrano confermare le linee di tendenza individuate tra il 1994 e il 1997 e gli orientamenti della relazione alla Commissione sugli adeguamenti dei differenti regimi.

Globalmente si può affermare che le misure del regolamento hanno avuto un impatto positivo.

L'esame dei risultati del regime specifico di approvvigionamento (RSA) evidenzia un miglioramento nell'approvvigionamento delle isole e, nel corso degli anni, un miglioramento della gestione del regime e una stabilizzazione dei bilanci a livello delle esigenze locali di taluni prodotti. I prezzi dei prodotti inclusi nel regime sono stati comparati a quelli osservati in mercati rappresentativi della Grecia continentale, poiché è a partire dai porti di quest'ultima che le isole vengono normalmente approvvigionate. In particolare si è registrata una variazione significativa dell'impatto del regime in funzione dei diversi prodotti. Per le farine e gli alimenti per animali si è avuto un impatto significativo a livello dell'utilizzatore finale. È risaputo che gli aiuti erogati per le farine hanno determinato una compressione generalizzata dei prezzi, anche per le quantità non sovvenzionate, a seguito della concorrenza tra distributori del settore.

Per il settore degli ortofrutticoli, il RSA è stato applicato con riduzioni progressive fino al 1997, ultimo anno di attuazione. In tale periodo, tuttavia, non si è riscontrato alcun effetto a livello dei prezzi. Analogamente, nel settore dello zucchero gli aiuti non hanno avuto alcun impatto poiché l'industria greca dello zucchero pratica una politica dei prezzi tale che a livello dei consumi non esistono quasi differenze tra mercati e regioni. Nessun aiuto è stato erogato al settore dello yogurt poiché la relativa dotazione è rimasta inutilizzata durante tutto il periodo preso in considerazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle dotazioni annuali, il tasso più elevato si riscontra nei settori delle farine e degli alimenti per animali con una media rispettivamente del 90% e dell'85% mentre nei settori ortofrutticolo, dello zucchero e dello yogurt il tasso in questione è rispettivamente del 23%, 33% e 0%.

La combinazione dell'effetto determinato dal regime specifico di approvvigionamento e il grado di utilizzo delle dotazioni annuali permette di classificare i settori in questione in due categorie chiaramente distinte: una in cui le misure sono state applicate con successo (farine e alimenti per animali) e l'altra in cui esse non hanno praticamente dato alcun risultato (yogurt, zucchero e prodotti ortofrutticoli).

L'esame delle misure a favore delle produzioni locali evidenzia che esse hanno consentito di ridurre talune difficoltà dovute ai costi di produzione e/o hanno permesso di mantenere un'attività agricola in zone difficili e talvolta fragili dal punto di vista ambientale (allevamento di bovini, mantenimento degli oliveti, coltura delle patate) e caratterizzate spesso dalla pluriattività. Talune delle misure in questione prevedevano condizioni tali da consentire una strutturazione verticale del settore e un miglioramento qualitativo della produzione e gli operatori hanno saputo ben utilizzare gli aiuti erogati (mantenimento delle vigne di v.q.p.r.d., produzione di miele con una ricaduta positiva sulla fragile flora delle isole). Gli aiuti sono stati efficacemente adattati alle realtà locali e sono stati impiegati in modo coerente tra loro e con il regime specifico di approvvigionamento e in sinergia con gli aiuti generali della PAC. Le altre misure (aiuti al magazzinaggio dei formaggi locali o per l'invecchiamento dei vini liquorosi o le iniziative a favore dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori) non hanno invece raggiunto il loro scopo.

Infine, per quanto concerne le deroghe strutturali, la flessibilità introdotta dal regolamento (CEE) n. 2019/93 ha consentito di accelerare la modernizzazione delle aziende agricole e la concessione di indennità compensative "zone svantaggiate": tra i provvedimenti di flessibilità il principale catalizzatore è stato l'aumento del tasso degli aiuti agli investimenti che ha consentito di raddoppiare gli investimenti nelle aziende agricole. I piani di miglioramento materiale (PMM) attuati nel periodo 1994-1997 nelle isole hanno rappresentato infatti il 16% del numero di PMM attuati nello stesso periodo nell'insieme delle regioni della Grecia, mentre le indennità compensative sono state assegnate in media a 15.000 beneficiari l'anno. Il 45% dei PMM sono stati attuati da giovani agricoltori.

4. Gli orientamenti della revisione

La Commissione intende consolidare, adeguare e meglio orientare gli strumenti a favore delle isole in questione, pur senza superare gli stanziamenti previsti dalle prospettive finanziarie e mantenendo quindi una situazione di neutralità dal punto di vista del bilancio. In tale contesto, la proposta della Commissione prevede inoltre di semplificare la gestione dei regimi in questione, di migliorare il rapporto costi-efficacia e di snellire il dispositivo.

La logica su cui si basa il regime specifico di approvvigionamento (RSA) consiste nell'offrire alle regioni condizioni di approvvigionamento che consentano loro di ridurre gli elevati costi di commercializzazione dovuti alla situazione particolare delle isole in questione; tale logica resta valida.

Le proposte prevedono una revisione degli elenchi dei prodotti contemplati dal regime specifico di approvvigionamento, mantenendo esclusivamente i prodotti necessari al consumo da parte dell'uomo (farine) e quelli considerati fattori integranti dell'attività agricola (alimenti per animali). La Commissione propone al contrario di eliminare i prodotti di minore importanza sui quali il regime specifico di approvvigionamento ha esercitato effetti molto limitati (zucchero, yogurt). Infine, si propone di non mantenere il regime specifico di approvvigionamento per i prodotti ortofrutticoli. Dovendo poi procedere a una riclassificazione delle isole, la Commissione intende proporre una revisione degli attuali due gruppi e tenere conto degli scambi tradizionali tra isole al fine di rendere più equilibrati gli effetti del regime specifico di approvvigionamento sui prezzi dei prodotti.

Per snellire la gestione del regime specifico di approvvigionamento, si propone di attribuire alla Commissione la responsabilità di rivedere l'elenco dei prodotti e di semplificare la gestione delle dotazioni di approvvigionamento.

Per quanto riguarda le misure relative alle produzioni agricole locali, le modifiche da apportare risultano dall'analisi del fabbisogno locale.

Nel caso dell'allevamento bovino, le misure applicate hanno contribuito a garantire la stabilità delle mandrie mediante la riduzione dei costi di produzione. Si propone dunque di mantenere il sistema adattandolo alla nuova normativa sull'organizzazione comune del mercato della carne bovina.

Analogamente, gli aiuti a favore del mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d., degli oliveti, delle colture di patate alimentari e da semina e della produzione di miele di qualità specifica hanno contribuito a stabilizzare tali attività e a strutturare i settori. Si propone pertanto di mantenere i regimi attualmente in vigore, aggiornando tuttavia il numero di alveari nel settore dell'apicoltura. Gli aiuti in questione sono compatibili e complementari alle rispettive OCM.

Gli aiuti poco efficaci (magazzinaggio di formaggi locali e invecchiamento dei vini liquorosi) e troppo macchinosi e complicati (prodotti ortofrutticoli e fiori) saranno eliminati.

Le deroghe strutturali sono state soppresse dall'articolo 55, paragrafo 2, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale. Tuttavia, il considerando n. 53 del citato regolamento indica la possibilità di stabilire nuove norme che garantiscano la flessibilità, gli adeguamenti e le deroghe necessari al fine di tenere conto delle esigenze specifiche delle isole del Mar Egeo nella programmazione delle misure di sviluppo rurale. Poiché la possibilità della deroga in questione è chiaramente indicata e tenuto conto del fatto che il costo degli investimenti nelle isole in questione è mediamente superiore di circa il 50% sia per i materiali e le attrezzature che per la mano d'opera, si propone di aumentare il tasso percentuale degli aiuti di cui agli articoli 7 e 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999 in deroga alle disposizioni degli stessi articoli.

5. Conclusioni

Le modifiche previste hanno l'obiettivo di tenere maggiormente conto delle specificità delle regioni insulari in questione come pure dei risultati dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 fin qui rilevati. Tali modifiche devono peraltro restare coerenti con lo spirito e il campo di applicazione del regolamento in questione. Di conseguenza non devono perturbare il funzionamento del mercato unico e l'applicazione delle politiche comuni. Poiché esse non hanno alcuna incidenza sul bilancio, vanno considerate neutre da questo punto di vista.

Tenuto conto della clausola di revisione di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, si propone di modificare tale regolamento.

2001/0260 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93 recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio del 19 luglio 1993 [4] prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione delle misure e, al termine del terzo anno di applicazione del regime specifico di approvvigionamento, una relazione generale sulla situazione economica delle isole minori che illustri l'impatto delle azioni realizzate. Laddove ciò si riveli necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte di adeguamento delle misure previste dal regolamento in parola.

[4] GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(2) L'analisi dell'attuazione delle misure in parola ha evidenziato la necessità di apportarvi gli opportuni adeguamenti, tenendo conto dell'esperienza e dei risultati acquisiti e dell'evoluzione del contesto in cui tali misure sono state applicate. È quindi opportuno modificare opportunamente il regolamento (CEE) n. 2019/93.

(3) In particolare, il regime specifico di approvvigionamento si è rivelato inadeguato nel settore dei prodotti lattiero-caseari (yogurt) e dello zucchero, in particolare per quanto riguarda l'effettiva ricaduta, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, dei vantaggi economici derivanti dagli aiuti, mentre per il settore dei prodotti ortofrutticoli il regime in questione è arrivato a scadenza alla fine del 1997. I prodotti in questione vanno di conseguenza ritirati dall'elenco del regime specifico di approvvigionamento. È opportuno inoltre ridefinire la composizione dei gruppi di isole in funzione della loro distanza dai porti della Grecia continentale a partire dai quali sono generalmente effettuati gli approvvigionamenti e tenere conto inoltre degli approvvigionamenti delle isole di destinazione finale delle merci in partenza dalle isole di transito o di carico.

(4) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non devono produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire dalle isole in questione. In caso di trasformazione dei prodotti, il divieto di cui sopra non si applica alle esportazioni e alle spedizioni tradizionali.

(5) Le misure di sostegno ai prodotti locali istituite dal regolamento (CEE) n. 2019/93 per il magazzinaggio privato di taluni formaggi di fabbricazione locale, le iniziative a favore della produzione di prodotti ortofrutticoli e fiori e l'invecchiamento della produzione locale di vini liquorosi si sono rivelate inadeguate alla situazione dei rispettivi settori nelle isole del Mar Egeo a causa in particolare del breve periodo di ammasso dei formaggi e i vini liquorosi, e quindi dell'effetto minimo degli aiuti, nonché della complessità delle procedure e della struttura degli aiuti a favore dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori. È opportuno pertanto non riconfermare gli aiuti in questione.

(6) Al fine di mantenere il sostegno all'allevamento bovino tradizionale nelle isole in questione, è opportuno, da un lato, garantire la stabilità del premio speciale per un numero determinato di bovini maschi che beneficiano anche dell'integrazione del premio speciale e di continuare a erogare il premio per il mantenimento delle vacche nutrici e, dall'altro, tenere conto del nuovo quadro normativo in materia di organizzazione comune del mercato in tale settore introdotto nel 1999.

(7) Per quanto riguarda il mantenimento degli aiuti alla viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno aggiornare i riferimenti normativi concernenti l'organizzazione comune del mercato in tale settore a partire dal 1999.

(8) Al fine di mantenere l'erogazione degli aiuti all'apicoltura tradizionale e di contribuire al miglioramento continuo della sua qualità, è opportuno incoraggiare l'attività di associazioni di apicoltori riconosciute e di aggiornare il numero di alveari che possono fruire degli aiuti.

(9) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5], è opportuno che tali misure vengano stabilite in base alla procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione.

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2019/93 che prevede deroghe in materia strutturale è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti [6]. Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle isole del Mar Egeo presentano gravi carenze e sono soggette a difficoltà specifiche. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

[6] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è modificato come segue:

1) Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 2

È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati in allegato, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori della produzione agricola nelle isole minori.

Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti di cui al primo comma.

Articolo 3

1. Nel quadro del regime specifico di approvvigionamento sono concessi aiuti per la fornitura alle isole minori dei prodotti di cui all'articolo 2.

L'importo dell'aiuto per un gruppo di isole è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione verso le isole minori calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali come pure a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale.

L'aiuto è finanziato per il 90% dalla Commissione e per il 10% dallo Stato membro.

2. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

a) delle necessità specifiche delle isole minori e dei rispettivi requisiti qualitativi,

b) dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole,

c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti,

d) se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

3. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla condizione che il vantaggio concesso si ripercuota effettivamente sino all'utilizzatore finale.

4. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso i paesi terzi né rispediti verso il resto della Comunità.

5. In caso di trasformazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nelle isole minori, il divieto di cui al punto 5 non si applica alle esportazioni o alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità dei prodotti ottenuti da tale trasformazione. Nel caso di esportazioni tradizionali non sono concesse restituzioni. »

2) Viene aggiunto il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

1. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

a) il raggruppamento delle isole minori in funzione della loro distanza dai porti della Grecia continentale a partire dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali come pure dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale a partire dai quali sono abitualmente approvvigionate le isole di destinazione finale;

b) la fissazione degli importi degli aiuti del regime specifico di approvvigionamento;

c) le disposizioni volte a garantire un controllo efficace e dirette a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente sino all'utilizzatore finale;

d) ove necessario, la creazione di un sistema di titoli di consegna.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole minori. »

3) L'articolo 4 è soppresso.

4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

« 1. Per il sostegno delle attività di allevamento nel settore della carne bovina sono concessi gli aiuti di cui al presente articolo.

2. Un aiuto all'ingrasso dei bovini maschi, consistente in un complemento di 48,3 euro/capo al premio speciale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, del Consiglio [7], è concesso ai produttori di carni bovine.

[7] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

Tale complemento può essere concesso per un animale avente un peso minimo da determinare in base alla procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2 e nel limite di 12 000 bovini maschi per anno all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Entro i limiti citati non si applica la riduzione proporzionale di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del citato regolamento.

3. Ai produttori di carni bovine è versata ogni anno un'integrazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999. L'importo di tale integrazione è pari a 48,3 euro per vacca nutrice detenuta dal produttore il giorno di presentazione della domanda.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse possono inoltre contemplare una revisione del limite fissato al paragrafo 2. »

5) L'articolo 7 è soppresso.

6) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90 e per la produzione di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, limitatamente a una superficie di coltivazione e raccolta di 3 200 ettari per anno.

L'importo massimo dell'aiuto è pari a 603 euro per ettaro.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. »

7) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

1. È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali.

L'aiuto è concesso per le superfici:

a) coltivate a varietà di vite incluse nella classificazione, compilata dagli Stati membri, delle varietà idonee alla produzione di ciascuno dei vini v.q.p.r.d. sul loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [8] e

[8] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

b) aventi una resa per ettaro inferiore a un massimale, espresso in quantità di uve, di mosto di uve o di vino, fissato dallo Stato membro interessato secondo le condizioni di cui al punto I "Rese per ettaro" dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2. L'importo dell'aiuto è pari a 476 euro per ettaro e per anno. L'aiuto viene accordato esclusivamente alle associazioni o organizzazioni di produttori che realizzino un'azione di miglioramento qualitativo dei vini, i quali dovranno essere prodotti secondo un programma - approvato dalle autorità competenti - che proponga mezzi per il miglioramento delle condizioni di vinificazione, di magazzinaggio e di distribuzione.

3. Il titolo II, capo II del regolamento (CE) n. 1493/1999 non si applica alle isole minori.

4. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. »

8) L'articolo 10 è soppresso.

9) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

1. È concesso un aiuto all'ettaro all'anno per il mantenimento degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura, sempreché la manutenzione degli oliveti stessi sia tale da garantire buone condizioni di produzione.

L'importo dell'aiuto è pari a 145 euro per ettaro e per anno.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. Esse comprendono, segnatamente, le condizioni d'applicazione del regime d'aiuto di cui al paragrafo 1 e le condizioni di manutenzione degli oliveti e le disposizioni in materia di controllo. »

10) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di una qualità tipica delle isole minori, prodotto in gran parte a partire dal timo.

Detto aiuto verrà calcolato in base al numero degli alveari in produzione registrati e sarà versato alle associazioni di produttori di miele riconosciute dalle autorità competenti e che mettano in atto programmi d'iniziative annuali intesi a migliorare le condizioni di produzione di miele di qualità.

L'importo dell'aiuto è pari a 12 euro per alveare e per anno.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso nel limite di 75 000 alveari per anno.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2. »

11) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, può essere aumentato di un massimo di 15 punti percentuali per gli investimenti volti in particolare ad incentivare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso un'agricoltura sostenibile nelle aziende agricole situate nelle isole minori del Mar Egeo.

2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume d'investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65% per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio [9].

[9] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

3. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999 relativi alle isole minori. »

12) Viene aggiunto il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio [10] o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazioni comuni dei mercati per i prodotti interessati.

[10] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

Per i prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio [11], nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio [12].

[11] GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

[12] GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.

2. Laddove si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. »

13) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 13, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 [13].

[13] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

14) Viene aggiunto il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2."

15) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

1. La Grecia presenta alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

2. Al termine di ciascun periodo quinquennale di applicazione delle misure previste dal presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle opportune proposte di adeguamento delle misure.

La prima relazione deve essere presentata entro la fine dell'anno 2005."

16) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, .

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO

Elenco dei prodotti cui si applica il regime specifico di approvvigionamento previsto al titolo I per le isole minori del Mar Egeo

Designazione delle merci // Codice NC

Farine di frumento // 1101 e 1102

Alimenti per animali //

- Cereali //

- Frumento // 1001

- Segala // 1002

- Orzo // 1003

- Avena // 1004

- Mais // 1005

- Erba medica e foraggi // 1214

- Residui e cascami delle industrie alimentari // da 2302 a 2308

- Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali // 2309 90"

>SPAZIO PER TABELLA>