52001PC0626

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0626 def. - COD 2000/0336 */

Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0322 - 0323


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Antefatti

Trasmissione della proposta al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2000) 840 def. - 2000/0336 (COD)) ai sensi dell'articolo 251 del trattato: 18 dicembre 2000

Pubblicazione della proposta originaria della Commissione: 26 giugno 2001

Parere del Comitato economico e sociale: 11 luglio 2001

Parere del Parlamento europeo - prima lettura: 2 ottobre 2001

2. Obiettivo della proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta è ampliare il campo di applicazione dell'attuale direttiva 97/68/CE sulle emissioni prodotte dai motori a combustione interna destinanti all'installazione su macchine mobili non stradali, in modo da includere anche i motori ad accensione comandata (a benzina) di dimensioni ridotte (falciatrici, motoseghe, tagliasiepe, decespugliatrici, pompe, generatori, ecc.) Si tratta di motori prodotti in tutto il mondo per un totale di circa 25 milioni di unità all'anno, il cui contributo alle emissioni globali di COV (composti organici volatili) nella Comunità è pari al 10-15%. La presente modifica contribuirà a raggiungere gli obiettivi relativi alla qualità dell'aria ambiente, in particolare per quanto riguarda l'ozono troposferico.

Di seguito sono riportati gli elementi essenziali della proposta:

* applicazione dei valori limite in due fasi: a partire da 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva (fase I) e nel periodo 2004-2010 a seconda della classe del motore (fase II);

* un sistema di compensazione e deposito di crediti di emissione nonché talune disposizioni particolari per i piccoli costruttori e i motori di piccole dimensioni al fine di ottenere un allineamento su scala mondiale.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento

3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione

L'emendamento 19 rende più chiara la definizione di "immissione sul mercato", pur non cambiando nulla nella sostanza.

L'emendamento 20 sostituisce una precedente modifica proposta dalla commissione ambiente, con cui si accetta la proposta originaria della Commissione.

Gli emendamenti 18 e 22 consentono agli Stati membri di ricorrere all'etichettatura e agli incentivi economici. La formulazione è in linea con quanto già accettato in altre direttive analoghe.

L'emendamento 23 chiarisce il testo senza aggiungere nulla nella sostanza.

L'emendamento 25 obbliga gli Stati membri a recepire la direttiva entro 18 mesi e non ad una data specifica, senza pertanto cambiare nulla di importante.

L'emendamento 26 invita la Commissione a valutare l'eventuale necessità di legiferare ulteriormente in questo settore.

L'emendamento 28 pospone leggermente le date di attuazione della fase II.

Gli emendamenti 21, 24 e 27 spostano le disposizioni riguardanti le modalità alternative di omologazione dall'articolo 7 ad un nuovo allegato. Pur senza cambiare nulla nella sostanza, la direttiva risulta più chiara.

L'emendamento 30 (parte 1) conferisce il mandato alla Commissione, attraverso il comitato di adeguamento al progresso tecnico, di escludere taluni prodotti che per motivi tecnici non possono soddisfare i requisiti della fase II.

3.2. Emendamenti non accettati dalla Commissione

Gli emendamenti 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15 e 17 riguardano il sistema di compensazione e di deposito di crediti di emissioni, che viene eliminato dalla proposta. Pur respingendo gli emendamenti, la Commissione ha espresso la volontà di accettare soluzioni relative al summenzionato sistema che offrano la flessibilità auspicata, l'allineamento su scala mondiale e i benefici ambientali.

L'emendamento 29 esclude dal campo di applicazione della direttiva un ampio numero di motori a due tempi per un periodo illimitato e non solamente per la fase II, compromettendo completamente in tal modo i benefici ambientali previsti dalla proposta.

3.3. Proposta modificata

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo quanto fin qui indicato.