52001PC0589

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato degli ambasciatori in merito all'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo /* COM/2001/0589 def. - ACC 2001/0239 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato degli ambasciatori in merito all'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000 [1], relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di Cotonou, prevede l'applicazione anticipata dell'accordo stesso, nonché il mantenimento in vigore di alcune disposizioni della quarta convenzione di Lomé riveduta.

[1] GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

Le decisioni n. 2/2000 e n. 3/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 15 dicembre 2000 [2] riguardano rispettivamente la concessione di un aiuto finanziario ad un programma di finanziamento degli investimenti per lo sviluppo industriale e degli affari negli Stati ACP e l'adozione di misure finanziarie specifiche intese ad assicurare la continuità di talune attività dell'8° FES prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE.

[2] GU L 17 del 19.1.2001, pag. 20 e GU L 8 del 12.1.2001, pag. 38.

È necessario tuttavia che il Consiglio dei ministri ACP-CE prenda una decisione in merito a un certo numero di altre attività non esplicitamente contemplate dalle misure transitorie. Nella riunione dell'11 maggio 2001, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha delegato questo potere decisionale al comitato degli ambasciatori ACP-CE a norma degli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 24, paragrafo 2), 257 e 282, paragrafo 5) della quarta convenzione ACP-CE.

1. centro per lo sviluppo delle imprese (csi)/ centro di sviluppo agricolo (csa)

L'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, precisa che il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) dovrà in futuro sostenere l'attuazione delle strategie di sviluppo del settore privato nei paesi ACP offrendo servizi non finanziari alle società e alle imprese dei paesi ACP nonché alle iniziative comuni di operatori commerciali della Comunità e degli Stati ACP. Il Centro di sviluppo agricolo (CSA) avrà, dal canto suo, il compito di rafforzare la politica nel settore e le capacità istituzionali relative ai sistemi di informazione e di comunicazione, come pure le capacità gestionali nel settore dell'informazione e della comunicazione delle organizzazioni per lo sviluppo agricolo e rurale dei paesi ACP.

La suddetta decisione n. 1/2000 sulle misure transitorie prevede l'applicazione anticipata delle disposizioni dell'accordo relative al CSI e al CSA di cui all'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-CE. In linea con questa decisione, la decisione n. 3/2000 ha stanziato, per l'esercizio finanziario 2001, 22 milioni di euro a favore del CSI e 12 milioni di euro a favore del CSA, prelevandoli dalle risorse non utilizzate dell'8° FES a titolo di anticipo sul 9° FES, che non è ancora entrato in vigore (il protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE ha stanziato 90 milioni di euro del 9° FES per il CSI e 70 milioni di euro per il CSA).

Visto che probabilmente l'accordo di partenariato ACP-CE e il protocollo finanziario non saranno ratificati prima degli inizi del 2002, si dovrebbero prevedere stanziamenti per l'esercizio finanziario 2002 a favore del CSI e del CSA, pari rispettivamente a 23 e a 13,7 milioni di euro. Per poter disporre di queste risorse finanziarie, è necessario che il comitato degli ambasciatori ACP-CE autorizzi l'utilizzo, sotto forma di anticipo sul 9° FES, delle risorse non assegnate dell'8° FES.

2. risorse destinate agli aiuti d'urgenza

A norma dell'articolo 254 della convenzione di Lomé, sono stati stanziati 140 milioni di euro per gli aiuti di urgenza. L'articolo 2, lettera c) del secondo protocollo finanziario prevede tuttavia che, alla scadenza del protocollo stesso, salvo decisione contraria del Consiglio dei ministri, queste risorse vengano riversate nel Fondo onde finanziare altre azioni che rientrino nel campo d'applicazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Si dovrebbero quindi stanziare le risorse necessarie per permettere il proseguimento di tali azioni fino all'entrata in vigore del 9° FES [3].

[3] Il 26 luglio, il saldo non impegnato dello stanziamento per gli aiuti di urgenza ammontava a 11,4 milioni di euro.

3. Processo di pacificazione, prevenzione e soluzione dei conflitti

La Comunità e gli Stati ACP hanno deciso di attuare una politica costruttiva, globale e integrata a fini di pacificazione e di prevenzione/soluzione dei conflitti. In tale contesto, occorre sostenere i paesi appena usciti da conflitti transfrontalieri per consolidarne il processo di pace. Si propongono pertanto stanziamenti specifici a sostegno della prevenzione/soluzione dei conflitti, destinati in particolare alla smobilitazione e al reinserimento degli ex combattenti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE, applicato anticipatamente con decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

4. RISORSE SUPPLEMENTARI DESTINATE A PROGETTI E PROGRAMMI INTRA-ACP

L'articolo 164, paragrafo 1, lettera d) della quarta convenzione riveduta di Lomé rappresenta la base per le azioni relative alla cooperazione regionale intra-ACP, destinate a fornire aiuti allo sviluppo in tutti i paesi ACP mediante un sostegno alle loro istituzioni o in talune aree tematiche. Tuttavia, i fondi rimanenti assegnati a questo tipo di cooperazione non bastano a permettere il proseguimento delle attività nel 2001 e nel 2002. Le risorse supplementari verrebbero utilizzate per interventi riguardanti la salute riproduttiva e il sostegno al settore privato.

Salute riproduttiva: con l'adesione agli obiettivi internazionali in materia di sviluppo, poi ribattezzati obiettivi di sviluppo del millennio, la comunità internazionale, compresa la Comunità europea, si è impegnata a ridurre del 75% la mortalità fra le madri entro il 2015, nonché a portare al'80%, entro il 2005, il numero di parti seguiti da persone specializzate. Lo stanziamento destinato alla salute riproduttiva verrebbe utilizzato per attività mirate nei paesi ACP con alti tassi di mortalità fra le madri. Il sostegno fornito dalla CE dovrebbe aiutare i governi a soddisfare il fabbisogno in termini di igiene sessuale e di salute riproduttiva oltre a prestare servizi e fornire prodotti di prima qualità, rafforzando nel contempo il ruolo dei partner non governativi presenti nel paese. Si privilegeranno l'assistenza ostetrica di base nei casi di emergenza con pericolo di morte e la presenza di persone specializzate al momento del parto, agevolando inoltre l'accesso alla pianificazione familiare e fornendo assistenza in caso di gravidanze indesiderate. Per ottenere buoni risultati in questi settori specifici, si definiranno politiche e interventi volti a migliorare il funzionamento generale delle strutture sanitarie.

Sostegno al settore privato: questo stanziamento specifico permetterebbe di proseguire i programmi seguenti:

- il programma di assistenza alle imprese UE-ACP, volto a rendere più competitive le imprese degli ACP e ad aumentare le capacità del settore privato e degli intermediari non finanziari attraverso un migliore accesso a servizi efficienti per lo sviluppo del settore;

- DIAGNOS, che aiuta le autorità nazionali e regionali degli ACP ad analizzare la situazione del settore privato e a preparare politiche e interventi finalizzati al suo sviluppo;

- forum commerciale UE-ACP, che favorisce il dialogo con il settore privato.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti la decisione allegata relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato degli ambasciatori in merito all'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'8° FES.

2001/0239 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di comitato degli ambasciatori in merito all'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 2 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino alla ratifica dell'accordo di Cotonou, le disposizioni della quarta convenzione di Lomé, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, relative alla facoltà del Consiglio dei ministri di decidere dell'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6°, 7° e 8°FES, rimangono applicabili;

(2) l'11 maggio 2001, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha delegato la facoltà di decidere dell'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo al comitato degli ambasciatori ACP-CE a norma degli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 245, paragrafo 2), 257 e 282, paragrafo 5) della quarta convenzione di Lomé riveduta e dell'articolo 2, lettera e) della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa alle misure transitorie;

(3) è necessario definire la posizione della Comunità nel comitato degli ambasciatori ACP-CE affinché quest'ultimo possa poi adottare una decisione sull'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo FES,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che la Comunità adotterà nel comitato degli ambasciatori ACP-CE in merito all'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'8° FES si baserà sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-CE che figura in allegato.

Articolo 2

Potranno essere decise modifiche minori del progetto di decisione senza che il Consiglio debba adottare una nuova decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE

sull'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CE,

vista la quarta convenzione ACP-CE, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995, in particolare gli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 245, paragrafo 2, 257 e 282, paragrafo 5,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

considerando quanto segue:

1. con la decisione n. 1/2000 del 27 luglio 2000, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie per il periodo che va dal 2 agosto 2000 alla ratifica dell'accordo di partenariato ACP-CE riguardanti l'applicazione anticipata di determinate disposizioni dell'accordo di partenariato e il mantenimento in vigore di determinate disposizioni della quarta convenzione di Lomé, modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre [4]. A norma dell'articolo 2 di detta decisione, le disposizioni della convenzione di Lomé relative alla facoltà del Consiglio dei ministri di decidere dell'utilizzazione delle risorse non assegnate del 6°, 7° e 8° FES rimangono applicabili;

[4] GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

2. l'11 maggio 2001, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha delegato la facoltà di decidere dell'utilizzazione delle risorse non assegnate dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo al comitato degli ambasciatori ACP-CE a norma degli articoli 195, lettera b), 219, paragrafo 2, lettera d), 24, paragrafo 2), 257 e 282, paragrafo 5) della quarta convenzione di Lomé riveduta e dell'articolo 2, lettera e della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE relativa alle misure transitorie;

3. per consentire il proseguimento delle attività del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del Centro di sviluppo agricolo (CSA), occorre stanziare fondi supplementari che coprano il fabbisogno finanziario dell'esercizio 2002;

4. per consentire alla Comunità di continuare a fornire gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 254 della convenzione ACP-CE riveduta, è opportuno mantenere l'assegnazione di cui all'articolo 2, lettera a) del secondo protocollo finanziario;

5. è opportuno stanziare un importo specifico per consentire alla Comunità di contribuire al processo di pace e alla prevenzione/soluzione dei conflitti, agevolando in particolare la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti;

6. per finanziare determinate attività, occorre stanziare risorse supplementari a favore della cooperazione regionale intra-ACP, specie per quanto riguarda la salute riproduttiva e il sostegno al settore privato,

DECIDE:

Articolo 1 - CSI/CSA

1. È prelevato dalle risorse non assegnate dell'8° FES (riserva generale), a titolo di anticipo sul 9° FES:

- un importo massimo di 23 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSI nel 2002;

- un importo massimo di 13,7 milioni di euro per finanziare il bilancio del CSA nel 2002.

2. Le eventuali rimanenze degli stanziamenti a favore del CSI e del CSA non utilizzate a titolo dell'esercizio finanziario 2002 vengono automaticamente riportate all'esercizio 2003.

Articolo 2 - Aiuti d'urgenza

Le rimanenze non impegnate dell'assegnazione per gli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 254 della quarta convenzione ACP-CE riveduta e all'articolo 2, lettera a) del suo secondo protocollo finanziario continuano a far parte dello stanziamento per gli aiuti d'urgenza fino all'entrata in vigore del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato.

Articolo 3 - Processo di pace, prevenzione e soluzione dei conflitti

È prelevato un importo di 50 milioni di euro dalle risorse non assegnate dell'8° FES (riserva generale) per le azioni riguardanti il processo di pace e la prevenzione/soluzione dei conflitti ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

Articolo 4 - Intra-ACP

È prelevato un importo di 94 milioni di euro dalle risorse non assegnate dell'8° FES (riserva generale) per la cooperazione regionale intra-ACP, suddiviso in due assegnazioni specifiche per una nuova iniziativa nel settore della salute riproduttiva (44 milioni euro) e per lo sviluppo del settore privato (50 milioni di euro).

Articolo 5

Si chiede all'ordinatore principale del FES di prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione, che entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a

Per il comitato degli ambasciatori ACP-CE Il Presidente