52001PC0567

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) /* COM/2001/0567 def. - CNS 2001/0230 */

Gazzetta ufficiale n. 025 E del 29/01/2002 pag. 0526 - 0530


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'azione comune 98/244/GAI del 19 marzo 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea ha istituito un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus) [1]. Tale programma è stato istituito per il periodo 1998-2002. Tuttavia, i fondi stanziati per l'attuazione del programma, dell'importo di 12 milioni di euro, saranno esauriti nel corso dell'esercizio finanziario 2001, che costituirà pertanto l'ultimo anno di attuazione del programma Odysseus nella sua forma attuale.

[1] GU L 99, del 31.3.1998, pagg. 2-7.

Il trattato di Amsterdam, il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione, approvato dal Consiglio europeo di Vienna, e le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere hanno definito un ambizioso programma di lavoro il cui obiettivo è di fare dell'Unione europea uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Con la presentazione del Quadro di controllo [2] nel marzo 2000, la Commissione ha tradotto il Piano d'azione in misure concrete ed operative, avvalendosi di specifici modelli di attuazione.

[2] COM(2001) 278.

Ciò presuppone l'adozione, entro tempi determinati, di un certo numero di strumenti giuridici intesi a costituire la prevista cornice giuridica e politica comune. Pertanto sembra ragionevole ritenere che un tale impegno legislativo dovrà essere assistito da una serie di misure volte a garantire l'effettiva applicazione delle relative politiche durante le fasi preparatorie e attuative. Ne consegue che è necessario che la Comunità si doti di una cornice di riferimento per la cooperazione amministrativa, basata sull'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea e che fornirà il supporto necessario alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È, questa, la finalità del presente programma, denominato ARGO, destinato a sostituire il programma Odysseus nei settori di cui agli articoli 62 e 63 del trattato CE.

Il presente programma d'azione intende rispondere alla necessità essenziale di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, necessità che è stata già sottolineata nelle due comunicazioni della Commissione in materia di asilo e di immigrazione [3]. Nell'elaborare la presente nuova proposta, la Commissione ha anche tenuto conto della terza relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'attuazione del programma ODYSSEUS [4], della relazione finale sulla valutazione esterna del programma presentata nel marzo 2001 e delle conclusioni della Conferenza "Odysseus" organizzata nel novembre 1999.

[3] COM(2000) 755 e 757 del 22.11.2000.

[4] SEC(2001) 903.

2. OBIETTIVO

L'obiettivo del programma d'azione consiste nel rafforzare l'efficacia delle procedure applicate nei settori dell'asilo, dei visti, dell'immigrazione e del controllo alle frontiere esterne ed assistere le amministrazioni nazionali nell'attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62 e 63 del trattato CE, nonché garantire la trasparenza nell'applicazione di tale normativa.

Le azioni incluse nel presente programma devono avere per obiettivo l'attuazione delle norme comunitarie in materia, a prescindere da quali siano le amministrazioni nazionali incaricate dello svolgimento di tali azioni. Questo principio distinguerà il programma ARGO dagli altri programmi istituiti nel settore della Giustizia e degli affari interni. Lo scopo ultimo consiste nell'assicurare che i cittadini dei paesi terzi ricevano un trattamento equivalente quando si rivolgono alle amministrazioni nazionali incaricate di applicare la normativa comunitaria basata sugli articoli 62 e 63 del trattato CE e, conseguentemente, nell'evitare prassi nazionali divergenti che potrebbero pregiudicare la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Le azioni comunitarie in questo settore riguarderanno principalmente:

(1) lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo dei migliori nuovi metodi di lavoro, con particolare attenzione al trattamento informatizzati ed allo scambio elettronico di dati, di modo che le amministrazioni nazionali degli Stati membri assolvano più efficacemente le loro funzioni.

(2) la definizione ed il rafforzamento di una politica comune di formazione, con il massimo ricorso possibile ai progetti finanziati nell'ambito del programma Odysseus. Il risultato dovrebbe consistere nell'istituzione di un vero e proprio "nucleo comune di formazione" a servizio degli obiettivi enunciati nel presente programma d'azione.

(3) lo sviluppo di una metodologia e una cultura di lavoro comune a tutti gli Stati membri, per favorire una migliore comprensione delle procedure amministrative in ciascuno Stato membro.

3. ATTUAZIONE

Il coordinamento e l'organizzazione dell'attuazione del programma d'azione saranno realizzati di concerto tra la Commissione e gli Stati membri.

Il programma di lavoro annuale costituirà lo strumento centrale per l'attuazione del presente programma d'azione. L'esperienza acquisita nell'attuazione dei programmi precedenti mostra che a volte esistono delle lacune negli argomenti individuati dalle proposte presentate alla Commissione, nel senso che essi non esauriscono l'ambito definito dagli obiettivi specifici e dalle priorità tematiche fissati nei programmi annuali. Si potrebbero elaborare anche azioni specifiche e mirate per rispondere a necessità determinate in settori particolari. Si propone pertanto che il programma di lavoro annuale individui alcune azioni specifiche, precisandone il tipo (miglioramento dei metodi di lavoro, programma di scambi, azioni di formazione, azioni specifiche, ecc..), nonché un settore ed un obiettivo ben definiti. Il programma di lavoro annuale permetterà alla Commissione di stabilire quali sono le priorità per la cooperazione amministrativa nei settori di competenza della presente decisione, ed in particolare:

- l'individuazione di azioni volte a migliorare i metodi di lavoro delle competenti amministrazioni degli Stati membri;

- la definizione di azioni comunitarie relative a settori particolari;

- l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse della Comunità e degli Stati membri;

- il coordinamento e la pianificazione delle iniziative in materia di formazione in modo da sviluppare una vera politica comunitaria in questo settore, compresa l'assistenza tecnica alle amministrazioni dei paesi terzi, se sarà ritenuto necessario.

4. FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda il finanziamento, gli interventi proposti nell'ambito del presente programma d'azione possono fruire del finanziamento a carico del bilancio comunitario, conformemente alla dotazione finanziaria della relativa linea di bilancio. Anche per gli Stati membri le misure attuative del presente programma d'azione rappresenteranno un impegno finanziario, da assolvere in conformità delle procedure nazionali di bilancio. Il cofinanziamento comunitario è previsto soltanto per azioni che siano già definite o che rientrino nel programma di lavoro annuale. Nella proposta di programma di lavoro annuale, la Commissione potrà individuare dette azioni ed invitare le amministrazioni nazionali a presentare progetti sulle relative modalità di realizzazione. Il programma di lavoro annuale stabilirà anche gli obiettivi, i criteri di valutazione e la percentuale delle risorse annue riservate ad azioni specifiche che non sono definite dal presente programma o che non vi sono incluse. Per quanto riguarda l'applicazione delle tecnologie dell'informazione (TI) allo scambio di informazioni, le amministrazioni nazionali e la Commissione possono anche avvalersi dei servizi generici forniti dall'IDA e finanziati nell'ambito del programma IDA [5].

[5] Decisione 1719/1999/CE e decisione 1720/1999/CE (GU L 203 del 3.8.1999).

5. LA SCELTA DELLA BASE GIURIDICA

La scelta della base giuridica è conforme alle modifiche apportate al trattato che istituisce la Comunità europea dal trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999. L'articolo 66 del trattato CE è la base giuridica della presente decisione, la cui finalità immediata consiste nel contribuire alla realizzazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia attraverso il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i servizi competenti di ciascuno Stato membro e la Commissione. Il titolo IV del trattato CE non è applicabile nel Regno Unito ed in Irlanda, a meno che tali Stati membri non decidano altrimenti, in conformità della procedura stabilita nel Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato ai trattati. Il titolo IV non è inoltre applicabile in Danimarca, in virtù del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati.

La presente proposta non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'articolo 1 dell'Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [6]. Tuttavia, poiché il programma d'azione istituito dalla proposta di decisione riguarda anche settori di intervento di cui all'articolo 62 del trattato CE, il Comitato misto potrebbe essere informato in conformità dell'articolo 5 del citato Accordo. Giova inoltre notare che, a norma dell'articolo 10, il programma d'azione proposto può anche cofinanziare azioni alle quali partecipano la Norvegia e l'Islanda.

[6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

6. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

L'inserimento nel trattato CE del nuovo Titolo IV su visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone crea una competenza comunitaria in questi settori. Detta competenza deve tuttavia essere esercitata in conformità dell'articolo 5 del trattato CE, ossia soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario. La proposta di decisione risponde a questi criteri.

6.1 Sussidiarietà

Individualmente, le amministrazioni nazionali non sono in grado di istituire negli Stati membri prassi omogenee di applicazione del diritto comunitario. Risulta pertanto necessario creare una cornice comunitaria per rafforzare la cooperazione e la collaborazione tra le amministrazioni interessate. Gli aspetti relativi all'organizzazione, alle funzioni ed alle risorse dei servizi competenti sono lasciati, per quanto possibile, alla decisione degli Stati membri.

6.2 Proporzionalità

La decisione permetterà di contribuire finanziariamente al sostegno di talune azioni proposte dalle amministrazioni nazionali competenti, alle quali spetta anche decidere le modalità di attuazione nell'ambito di meccanismi convenuti con la Commissione. Atteso che gli Stati membri sono responsabili della proposta e della gestione delle azioni, l'impiego dei fondi comunitari deve essere soggetto a norme chiare ed uniformi definite da una decisione del Consiglio, che è lo strumento idoneo per l'attuazione dei programmi comunitari.

7. COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 1

Il primo articolo stabilisce la denominazione, il campo di applicazione, la durata, nonché i servizi ed organismi destinatari del presente programma d'azione.

Articolo 2

L'articolo definisce la nozione di "amministrazioni nazionali" ai fini del presente programma di azione.

Articolo 3

L'articolo descrive gli obiettivi generali che devono guidare le azioni delle amministrazioni nazionali. Tali obiettivi costituiscono anche criteri di ammissibilità ai fini del cofinanziamento delle azioni proposte dagli Stati membri.

Articolo 4

L'articolo definisce le attività delle amministrazioni nazionali degli Stati membri nel settore delle frontiere esterne che possono beneficiare del sostegno del programma ARGO, al fine di migliorare l'efficacia nell'applicazione delle norme sui controlli alle frontiere esterne, che rientrano nell'acquis di Schengen.

Articolo 5

L'articolo definisce le attività delle amministrazioni nazionali degli Stati membri nel settore dei visti che possono beneficiare del sostegno del programma ARGO, in particolar modo per rafforzare la cooperazione consolare.

Articolo 6

Questo articolo definisce le attività delle amministrazioni nazionali degli Stati membri nel settore dell'asilo che possono beneficiare del sostegno del programma ARGO e già individuate nella comunicazione "verso una procedura comune in materia d'asilo e uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per le persone alle quali è stato riconosciuto il diritto di asilo" [7], presentata dalla Commissione lo scorso novembre.

[7] COM(2000) 755 def.

Articolo 7

L'articolo definisce le attività delle amministrazioni nazionali degli Stati membri nel settore dell'immigrazione che possono beneficiare del sostegno del programma ARGO. Tali attività vertono su entrambi i settori dell'immigrazione legale e dell'immigrazione clandestina e sono conformi alla comunicazione della Commissione relativa alla politica comunitaria in materia d'immigrazione [8]. Dovrebbero anche essere conformi ai principali orientamenti e ai criteri essenziali sui quali si basa la politica comunitaria per la prevenzione dell'immigrazione clandestina e la lotta contro tale fenomeno, che sarà oggetto di una comunicazione della Commissione prevista per l'immediato futuro.

[8] COM(2000) 757 def.

Articolo 8

L'articolo descrive i diversi tipi di azione che le amministrazioni nazionali possono proporre al fine di beneficiare del finanziamento comunitario nell'ambito del programma ARGO.

Articolo 9

L'articolo tratta le situazioni di emergenza che si verificano negli Stati membri stessi o nei paesi confinanti e che interessano i settori di intervento di cui agli articoli 62 e 63 del trattato CE, che richiedono una reazione immediata e coordinata da parte delle amministrazioni nazionali degli Stati membri.

Articolo 10

Questo articolo precisa chi possa ricevere un cofinanziamento nell'ambito del presente programma d'azione e quali sono i criteri di ammissibilità. È prevista anche la possibilità di finanziare azioni alle quali partecipano non soltanto Stati membri, ma anche i paesi candidati all'adesione e paesi terzi.

Articolo 11

Questo articolo verte sulle norme finanziarie e di bilancio del programma d'azione, ed enuncia i principi fondamentali per il finanziamento delle azioni.

Articolo 12

Questo articolo concerne l'attuazione del programma d'azione e stabilisce le norme fondamentali e le fasi essenziali che la Commissione deve rispettare, le procedure di comitato ed i criteri di selezione da applicare all'atto della valutazione delle azioni proposte.

Articolo 13

L'articolo prevede che la Commissione sia assistita nell'attuazione del programma d'azione da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 14

Questo articolo fa obbligo agli Stati membri e alla Commissione di assicurare il controllo e la valutazione del programma. La Commissione è inoltre tenuta a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Articolo 15

L'articolo individua i destinatari della presente decisione.

2001/0230 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione [9],

[9] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [10],

[10] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [11],

[11] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [12],

[12] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nei settori trattati dagli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea rientra nell'obiettivo della Comunità di realizzare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) L'Azione comune 98/244/GAI del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un programma di formazione, di scambi e di cooperazione nei settori delle politiche dell'asilo, dell'immigrazione e dell'attraversamento delle frontiere esterne (programma Odysseus) [13], giungerà a termine quando sarà esaurita la dotazione finanziaria autorizzata per l'esercizio 2001.

[13] GU L 99 del 31.3.1998, pag. 2.

(3) In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'aggiornamento semestrale del Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di "libertà, sicurezza e giustizia" nell'Unione europea [14] la Commissione ha definito un programma legislativo ambizioso che dovrebbe dare origine ad un nuovo corpus di norme comunitarie nel settore della giustizia e degli affari interni, che dovrà essere attuato dagli Stati membri.

[14] COM(2001) 278 def.

(4) È possibile conseguire una maggiore uniformità nelle prassi adottate negli Stati membri per dare attuazione al diritto comunitario rafforzando la cooperazione e la collaborazione tra le amministrazioni nazionali e tra gli Stati membri e la Commissione.

(5) Qualsiasi amministrazione che agisca individualmente non potrebbe conseguire i risultati auspicati. Si rende pertanto necessaria una cornice legislativa comunitaria al fine di migliorare la comprensione reciproca tra le amministrazioni nazionali competenti ed i loro metodi di attuazione della normativa comunitaria in materia, nonché di definire i settori prioritari della richiesta cooperazione amministrativa.

(6) Un livello elevato di formazione di qualità comparabile in tutta la Comunità è necessario per garantire il successo del programma d'azione, grazie anche all'esperienza acquisita attraverso l'applicazione del programma Odysseus.

(7) L'attuazione di un programma d'azione comunitario costituisce uno dei mezzi più efficaci per raggiungere tali obiettivi e fornirà alla Commissione una base per valutare se la creazione di un istituto comune per la formazione possa costituire uno strumento idoneo a migliorare la formazione in materia di diritto comunitario impartita ai funzionari degli Stati membri.

(8) I provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15],

[15] GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario, denominato ARGO, a sostegno ed a complemento delle azioni già intraprese dalla Comunità e dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62, 63 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il programma d'azione ARGO è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intendono per "amministrazioni nazionali" i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri o altri organismi autorizzati da detti servizi, responsabili dell'attuazione della normativa comunitaria basata sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea e sull'articolo 66 del medesimo trattato per quanto riguarda la cooperazione amministrativa nei settori relativi ai menzionati articoli 62 e 63.

Articolo 3

Obiettivi generali

Il presente programma di azione contribuirà al conseguimento dei seguenti obiettivi:

(a) promuovere la cooperazione tra le amministrazioni nazionali nell'attuazione delle norme comunitarie, prestando particolare attenzione alla messa in comune delle risorse ed a prassi coordinate ed uniformi;

(b) promuovere l'applicazione uniforme del diritto comunitario affinché le amministrazioni nazionali di tutti gli Stati membri adottino decisioni equivalenti, evitando in tal modo le disfunzioni che potrebbero compromettere la realizzazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

(c) migliorare l'efficienza complessiva delle amministrazioni nazionali nell'adempimento delle loro funzioni quando attuano le norme comunitarie;

(d) assicurare che si tenga in debito conto la dimensione comunitaria nell'organizzazione delle amministrazioni nazionali che contribuiscono all'attuazione delle norme comunitarie;

(e) promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dalle autorità nazionali rafforzando le relazioni tra le amministrazioni nazionali e le altre organizzazioni competenti, nazionali ed internazionali, governative e non governative.

CAPO II - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL PROGRAMMA ARGO

Articolo 4

Attività nel settore delle frontiere esterne

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3, il presente programma di azione sostiene le attività degli Stati membri nel settore delle frontiere esterne intese a:

(a) assicurare che gli Stati membri effettuino i controlli di frontiera in conformità dei principi comuni e nel rispetto delle norme di attuazione stabilite dalla normativa comunitaria;

(b) fornire un livello equivalente di effettiva protezione e sorveglianza alle frontiere esterne;

(c) rafforzare l'efficacia dei controlli ai valichi di frontiera e della sorveglianza tra detti valichi.

Articolo 5

Attività nel settore dei visti

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3, il presente programma di azione sostiene le attività degli Stati membri nel settore dei visti intese a:

(a) assicurare che gli Stati membri rilascino i visti in conformità dei principi comuni e nel rispetto delle norme di attuazione stabilite dalla normativa comunitaria;

(b) fornire un livello equivalente di controllo e di sicurezza nel rilascio dei visti;

(c) promuovere una maggiore armonizzazione nell'esame delle domande di visti, prestando particolare attenzione ai documenti giustificativi relativi alle finalità del viaggio, ai mezzi di sussistenza ed all'alloggio;

(d) promuovere una maggiore armonizzazione delle disposizioni derogatorie nazionali relative ad alcune categorie specifiche di persone che richiedono un visto, al fine di facilitare i controlli alle frontiere esterne e garantire la libertà di movimento tra gli Stati membri.

Articolo 6

Attività nel settore dell'asilo

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati nell'articolo 3, il presente programma di azione sostiene le attività degli Stati membri nel settore dell'asilo intese a:

(a) promuovere l'instaurazione ed il buon funzionamento del regime comune europeo in materia di asilo, sostenendo misure e norme volte ad una procedura comune ed uno status uniforme e valido in tutta l'Unione per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo;

(b) facilitare la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo;

(c) contribuire al ravvicinamento delle norme sul riconoscimento dello status di rifugiato, integrato da disposizioni relative a forme sussidiarie di protezione che conferiscano uno status idoneo a chiunque sia bisognoso di protezione internazionale;

(d) rafforzare l'efficienza e l'equità delle procedure di asilo e aumentare la convergenza nelle decisioni in materia di domande di asilo;

(e) sviluppare meccanismi per il reinsediamento e l'ingresso, ed elaborare strumenti giuridici che consentano l'ammissione negli Stati membri per motivi umanitari.

Articolo 7

Attività nel settore dell'immigrazione

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 3, il presente programma di azione sostiene le attività intraprese dagli Stati membri nel settore dell'immigrazione intese a:

(a) assicurare che il rilascio dei permessi di soggiorno e di lavoro da parte degli Stati membri avvenga in conformità dei principi comuni e nel rispetto delle norme di attuazione stabilite dalla normativa comunitaria;

(b) promuovere la conoscenza delle norme applicabili in materia di permesso di soggiorno e di lavoro per i cittadini di paesi terzi;

(c) incoraggiare l'esame degli effetti della politica europea in materia di immigrazione e di come la stessa sia percepita nei paesi d'origine degli immigrati;

(d) garantire l'applicazione effettiva, efficace ed uniforme delle norme e politiche comuni in materia di flussi migratori irregolari e di immigrazione clandestina, pur mantenendo un sufficiente livello di accesso alla protezione internazionale;

(e) migliorare la cooperazione nel settore del rimpatrio dei residenti illegali compreso il transito attraverso altri Stati membri.

Articolo 8

Tipi di azione

Al fine di conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 3 e di realizzare le attività enunciate agli articoli 4, 5, 6 o 7, il presente programma di azione può sostenere i seguenti tipi di azione:

(a) azioni di formazione, incluse in particolare l'elaborazione di programmi di studi armonizzati e di nuclei comuni di formazione che dovranno essere organizzati dalle amministrazioni nazionali e azioni complementari destinate a far conoscere alle amministrazioni nazionali i migliori metodi e tecniche di lavoro sviluppati in altri Stati membri;

(b) scambio di funzionari, assicurando che il personale distaccato partecipi effettivamente al lavoro delle amministrazioni nazioni di accoglienza;

(c) azioni che promuovano, da un lato, il trattamento informatizzato dei fascicoli e delle procedure, compreso l'utilizzo delle tecniche più moderne per lo scambio elettronico dei dati e, dall'altro, la raccolta, l'analisi, la diffusione e l'uso delle informazioni, con il massimo ricorso alle tecnologie dell'informazione, soprattutto la creazione di punti di informazione e di siti web;

(d) valutazione degli effetti delle norme e delle procedure comuni fondate sugli articoli 62 e 63 del trattato;

(e) azioni destinate a promuovere lo sviluppo delle migliori prassi al fine di migliorare i metodi di lavoro e le attrezzature, di semplificare le procedure e di abbreviare i tempi di espletamento;

(f) creazione di centri operativi e di squadre comuni composte di personale proveniente da due o più Stati membri al fine di intervenire, in particolare, nelle situazioni di emergenza;

(g) studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari con la partecipazione dei funzionari degli Stati membri e della Commissione e, eventualmente, del personale delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative;

(h) meccanismi di consultazione e di associazione delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative;

(i) attività degli Stati membri nei paesi terzi, segnatamente, campagne d'informazione nei paesi di origine e di transito.

Articolo 9

Azioni specifiche

Altre modalità di cooperazione amministrativa nei settori relativi agli articoli 62 e 63 del trattato, soprattutto operazioni e azioni comuni di portata e di durata limitata che si rendano necessarie in situazioni che esigono una reazione immediata, possono essere inserite nell'ambito del presente programma di azione. Il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 12 definisce una cornice di riferimento per il finanziamento di tali azioni specifiche, corredate di obiettivi e criteri di valutazione.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, GESTIONE E CONTROLLO

Articolo 10

Ammissibilità

1. Per beneficiare di un cofinanziamento nell'ambito del programma di azione ARGO, le azioni di cui all'articolo 8 devono:

(a) essere proposte dall'amministrazione nazionale di uno Stato membro e prevedere la partecipazione:

- di almeno altri due Stati membri, o

- di un altro Stato membro ed un paese candidato all'adesione, quando l'azione è volta alla preparazione in vista dell'adesione, o

- di un altro Stato membro ed un paese terzo, quando ciò sia utile ai fini dell'azione proposta;

(b) perseguire uno degli obiettivi generali elencati all'articolo 3; e

(c) dare attuazione ad una delle attività nei rispettivi settori di intervento di cui agli articoli 4, 5, 6 o 7.

Articolo 11

Finanziamento

1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

2. Il cofinanziamento di un'azione nell'ambito del programma di azione ARGO esclude qualsiasi altro finanziamento da parte di altri programmi finanziati dal bilancio delle Comunità europee.

3. Le decisioni di finanziamento sono soggette alle convenzioni di sovvenzione tra la Commissione e le amministrazioni nazionali che propongono le azioni. Tali decisioni e convenzioni sono sottoposte al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.

4. L'intervento finanziario a carico del bilancio delle Comunità europee non eccede di norma il 60% del costo dell'azione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, tale proporzione può raggiungere l'80%.

Articolo 12

Attuazione

1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri.

2. La Commissione gestisce il programma d'azione ARGO conformemente al regolamento finanziario.

3. Per l'attuazione del programma di azione, la Commissione, nei limiti degli obiettivi generali enunciati all'articolo 3:

(a) prepara un programma di lavoro annuale che stabilisce obiettivi specifici, priorità tematiche ed eventualmente un elenco di azioni;

(b) valuta e seleziona le azioni proposte dalle amministrazioni nazionali.

4. Il programma annuale di lavoro è adottato in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 13, paragrafo 2. L'elenco delle azioni selezionate è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dalle amministrazioni nazionali secondo i criteri seguenti:

(a) conformità con il programma di lavoro annuale, gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 e le attività specifiche dei settori definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7;

(b) dimensione europea dell'azione proposta ed apertura alla partecipazione dei paesi candidati;

(c) compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche della Comunità nei settori basati sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea;

(d) complementarità con altre azioni già completate, in corso o future nel settore della cooperazione amministrativa;

(e) capacità delle amministrazioni nazionali di attuare l'azione proposta;

(f) qualità intrinseca dell'azione proposta sotto l'aspetto della sua ideazione, organizzazione, presentazione e dei risultati previsti;

(g) importo del finanziamento richiesto nell'ambito del programma ARGO e proporzionalità rispetto ai risultati previsti;

(h) incidenza dei risultati previsti sugli obiettivi generali di cui all'articolo 3 e sulle attività specifiche dei settori definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato "comitato ARGO", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della stessa.

4. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che seguiranno le riunioni del comitato.

Articolo 14

Controllo e valutazione

1. La Commissione e gli Stati membri procedono ad un controllo ed una valutazione dell'attuazione del programma di azione ARGO su base continuativa.

2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma di azione ARGO.

La relazione analizza tutti i progressi compiuti ed è eventualmente corredata di proposte volte a garantire un'applicazione omogenea negli Stati membri del diritto comunitario fondato sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione presenta la prima relazione entro il dicembre 2003 e la relazione finale entro il 31 dicembre 2007.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore d'intervento: Articoli 62, 63 e 66 del trattato che istituisce la Comunità europea

Attività: Giustizia e affari interni

Denominazione dell'azione: proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma argo)

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

B5 - 820 (Azione D): Programmi di formazione, di scambi e di cooperazione nel settore della Giustizia e degli affari interni.

2. IMPORTI COMPLESSIVI

2.1 Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (Parte B): impegni in milioni di euro

2.2 Periodo interessato: 2002-2006

2.3 Stima delle spese complessive pluriennali:

a) Schema degli stanziamenti di impegno e di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

in milioni di euro (fino a tre decimali)

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica ed amministrativa e spese di sostegno (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'Accordo interistituzionale.

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate:

X Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

Oppure

( Incidenza finanziaria - Le conseguenza sulle entrate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articolo 66 del trattato che istituisce le Comunità europee.

5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Fornire sostegno finanziario a talune azioni proposte dagli Stati membri nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione volte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le competenti amministrazioni nazionali. Inoltre, sarà istituita una cornice comunitaria per decidere le priorità nel settore della cooperazione tra amministrazioni nazionali.

In tal modo sarà rafforzata l'efficacia delle procedure nei settori di applicazione della presente proposta, individuando al contempo le difficoltà di attuazione della nuova normativa comunitaria e garantendo una maggiore trasparenza nella sua applicazione.

5.1.2 Misure adottate in relazione alla valutazione ex-ante

Gli obiettivi del programma Odysseus, che ha preceduto il presente nuovo programma d'azione, rispondevano a reali necessità reali delle amministrazioni nazionali ed infatti gli stanziamenti assegnati sono stati interamente impegnati un anno prima del termine del programma. La valutazione esterna effettuata nel marzo 2000 ha sottolineato che il carattere generale degli obiettivi del programma Odysseus poteva essere all'origine di alcune difficoltà. Anche per questo motivo il nuovo strumento ARGO definisce obiettivi specifici per i settori di intervento basati sugli articoli 62 e 63 del trattato CE, oltre ad una cornice generale di obiettivi. Il pressante calendario legislativo presentato nel Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione europea, che darà origine ad un nuovo acquis comunitario, costituisce anche un importante stimolo ad elaborare un nuovo programma che verta sull'attuazione di detto nuovo acquis comunitario.

L'intervento comunitario è giustificato poiché l'azione individuale delle singole amministrazioni non consente di conseguire tali risultati ed una cornice comunitaria di riferimento è pertanto necessaria al fine di migliorare la comprensione reciproca delle amministrazioni nazionali competenti e le modalità di attuazione della normativa comunitaria in materia, nonché per definire i settori prioritari della cooperazione amministrativa.

5.1.3 Misure adottate a seguito della valutazione ex post

La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del programma di azione. La relazione analizzerà i progressi compiuti e definirà proposte volte a garantire un'applicazione omogenea negli Stati membri del diritto comunitario fondato sugli articoli 62 e 63 del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione presenterà la prima relazione entro il dicembre 2003 e la relazione finale entro il dicembre 2007.

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Destinatari del programma d'azione:

Il presente programma d'azione è destinato alle amministrazioni nazionali degli Stati membri. Dette amministrazioni nazionali sono gli unici beneficiari diretti perché sono i soli organismi che possono richiedere un finanziamento comunitario per le azioni che propongono.

In ultima analisi, saranno i cittadini dei paesi terzi ed i cittadini dell'UE i veri beneficiari del presente programma, poiché migliorerà l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni nazionali nell'applicazione della normativa comunitaria in materia.

La proposta di decisione definisce le attività nei settori delle frontiere esterne (articolo 4), dei visti (articolo 5), dell'asilo (articolo 6) e dell'immigrazione (articolo 7). Il programma d'azione ARGO consentirà di fornire sostegno finanziario alle azioni che perseguono tali obiettivi. Tali azioni possono essere finalizzate al miglioramento dei metodi di lavoro, alla formazione, allo scambio di funzionari, a seminari ed altre modalità di cooperazione amministrativa.

Solo le amministrazioni nazionali competenti possono proporre tali azioni e spetterà unicamente ad esse decidere il modo di realizzarle nell'ambito di meccanismi convenuti con la Commissione. Il finanziamento comunitario non supererà il 60% e, in circostanze eccezionali, l'80% del costo totale dell'azione proposta. Le decisioni relative al finanziamento sono soggette a convenzioni di sovvenzione tra la Commissione e le amministrazioni nazionali che propongono le azioni.

5.3 Modalità di attuazione

La Commissione è responsabile, assieme agli Stati membri, dell'attuazione del programma. Tuttavia, spetta unicamente agli Stati membri proporre e gestire le azioni finanziate dal presente programma. L'utilizzo dei fondi comunitari deve essere soggetto a norme chiare ed uniformi definite da una decisione del Consiglio, che è lo strumento idoneo per l'attuazione dei programmi comunitari.

La sola alternativa alle modalità proposte è la gestione diretta delle azioni individuali da parte dei servizi della Commissione. L'esperienza delle azioni comuni e dei progetti pilota che hanno preceduto la presente decisione ha dimostrato che tale alternativa comporta un onere amministrativo sproporzionato senza per questo assicurare la migliore efficienza.

La scelta di una gestione delegata agli Stati membri permette alla Commissione di concentrarsi sulla definizione degli obiettivi generali e sulla coerenza generale dell'azione, assicurando che la selezione delle azioni individuali e la loro realizzazione possa avvenire più vicino al luogo di operatività, tenendo conto delle realtà specifiche degli Stati membri e delle esigenze concrete.

Le azioni che possono beneficiare di un cofinanziamento nell'ambito del presente programma devono essere finalizzate all'attuazione delle norme comunitarie in materia da parte delle amministrazioni nazionali. Per amministrazioni nazionali si intendono i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri o altri organismi autorizzati da tali servizi ed incaricati dell'attuazione della normativa comunitaria.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

6.1.1 Intervento finanziario

Impegni in milioni di euro (fino a tre decimali)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa, spese di sostegno e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti d'impegno)

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2 Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella Parte B (per l'intero periodo di programmazione)

Impegni in milioni di euro (fino a tre decimali)

>SPAZIO PER TABELLA>

7. INCIDENZA SULLE SPESE PER IL PERSONALE ED AMMINISTRATIVE

7.1 Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza finanziaria totale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese complessive per un periodo di dodici mesi.

Nella stima delle risorse umane e amministrative necessarie per l'azione, le DG/servizi dovranno tenere conto delle decisioni prese dalla Commissione in occasione del dibattito d'orientamento e dell'approvazione del progetto preliminare di bilancio (PPB). Le DG dovranno cioè indicare che le risorse umane possono essere coperte dalla preassegnazione indicativa prevista in occasione dell'adozione del PPB.

In casi eccezionali, in cui le azioni in oggetto non erano prevedibili al momento della preparazione del PPB, la Commissione dovrà decidere se e con quali mezzi (una modifica della preassegnazione indicativa, un'operazione ad hoc di riassegnazione, un bilancio rettificativo e suppletivo o una lettera rettificativa al progetto di bilancio) l'esecuzione dell'azione proposta possa essere autorizzata.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese complessive per un periodo di dodici mesi.

(1) Precisare il tipo di comitato ed il gruppo al quale si riferisce.

I. Totale annuo (7.2 + 7.3)

II. Durata dell'azione

III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR 357.600

5 anni

EUR 1.788.000

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Modalità del controllo

Controllo delle azioni particolari intraprese dalle amministrazioni nazionali e che beneficiano di un finanziamento comunitario, sulla base delle relazioni elaborate dai beneficiari al completamento delle azioni. La Commissione intende elaborare un "modello" per le relazioni finali che devono essere presentate da tutti i beneficiari.

Le attività di controllo forniranno elementi per la relazione annuale che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio (cfr. Punto 5.1.3).

8.2 Modalità e calendario della valutazione prevista

Il programma deve essere valutato in vista di una eventuale revisione a metà percorso e della valutazione del suo impatto, ed il processo valutativo deve essere integrato nelle attività di controllo delle azioni.

9. MISURE ANTIFRODE

Agli Stati membri spetta la scelta delle azioni, nonché la relativa gestione finanziaria ed amministrativa; essi assumono in prima istanza la responsabilità del controllo finanziario delle azioni. Inoltre, le azioni proposte devono rispettare i criteri di ammissibilità stabiliti nella presente decisione.

Tali decisioni e convenzioni sono soggette al controllo finanziario della Commissione, nonché alle verifiche della Corte dei conti. Conformemente ai principi di buona gestione finanziaria, gli Stati membri sono tenuti a certificare le dichiarazioni di spesa e garantire che il sistema contabile sia basato su documenti giustificativi verificabili; devono prevenire, individuare e correggere le irregolarità, avviare le necessarie azioni giudiziarie e darne informazione alla Commissione, devono cooperare con la Commissione e recuperare gli importi persi a seguito di irregolarità. Inoltre, la Commissione deve assicurarsi dell'esistenza e del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo organizzati negli Stati membri, procedere a dei controlli in loco o chiedere allo Stato membro interessato di procedere a controlli ai quali funzionari o agenti della Commissione devono poter partecipare.