Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) - (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2001/0555 def. - COD 2001/0018 */
Gazzetta ufficiale n. 025 E del 29/01/2002 pag. 0472 - 0473
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) - (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Cenni generali >SPAZIO PER TABELLA> 2. Obiettivo della proposta Obiettivo della proposta per una ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE è quello di tutelare il mercato unico e di proteggere l'ambiente. Essa introdurrà un divieto di immissione sul mercato e di uso del pentabromodifenil etere (pentaBDE). Di conseguenza, prodotti che contengono pentaBDE non saranno più immessi sul mercato. La presente proposta modificata si prefigge di aggiornare la proposta originaria tenendo conto dei recenti sviluppi tecnici, senza modificarne la struttura e gli obiettivi generali. 3. Parere della Commissione circa gli emendamenti adottati dal Parlamento Degli otto emendamenti adottati dal Parlamento uno è stato approvato dalla Commissione, mentre parte di un altro è stata approvata di massima. 3.1. Emendamenti approvati dalla Commissione In base alle recenti informazioni tecniche l'ottabromomodifenil etere potrebbe essere prodotto con meno dello 0,1 % di pentabromodifenil etere entro il 2003. Di conseguenza il divieto proposto sul pentabromodifenil etere in concentrazioni superiori allo 0,1 % non avrebbero effetto sulla immissione sul mercato e l'uso di ottabromodifenil etere. La Commissione può quindi approvare la deroga circa il pentabromodifenil etere in concentrazioni inferiori al 5 % nell'ottabromodifenil etere tecnico, in altre parole sopprimere il punto 3 dell'allegato della proposta della Commissione recante una ventiquattresima modifica alla direttiva 76/769/CEE (emendamento del Parlamento n. 5). 3.2. Emendamenti approvati in parte o di massima dalla Commissione Per gli stessi motivi la Commissione può accettare di chiarire in un considerando che l'ottabromodifenil etere non può contenere il pentabromodifenil etere in concentrazioni superiori allo 0,1 % (prima parte dell'emendamento n. 2 del Parlamento). Il considerando n. 5 va modificato come segue: "Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico contiene pentaBDE, oltre a octaBDE ed eptaBDE. Al fine di tutelare la salute degli esseri umani e dell'ambiente, non dovrebbe essere più permesso l'uso dell'octaBDE contenente più dello 0,1 % di pentaBDE, una volta limitato l'uso del pentaBDE." 3.3. Ulteriori modifiche alla proposta La Commissione prende atto dell'esigenza, rilevata dal Consiglio, di chiarire ulteriormente la parte 1 dell'allegato della proposta di direttiva introducendo i termini "di sostanze o". Il punto 1 dell'allegato è modificato come segue: "Non può essere immesso in commercio per l'impiego come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 %. In massa." 3.4. Emendamenti non approvati dalla Commissione La Commissione non ha potuto approvare gli emendamenti che amplierebbero il campo di applicazione del progetto di direttiva al fine di estendere i divieti anche ad altre sostanze, ad esempio l'ottabromodifenil etere e il decabromodifenil etere (emendamenti del Parlamento n. 1, seconda parte del nn. 2, n. 3, 4, 6, 15 e 16). Tali sostanze potrebbero formare oggetto di una successiva proposta della Commissione una volta completate le valutazioni dei rischi e analizzata la disponibilità di prodotti di sostituzione sicuri. 4. Conclusione Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra menzionato.