52001PC0554

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01 /* COM/2001/0554 def. - ACC 2001/0224 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e l'accordo sullo zucchero tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India contemplano l'impegno della Comunità di acquistare ed importare, a prezzi garantiti, lo zucchero di canna che i paesi esportatori interessati non possono commercializzare nella Comunità a prezzi equivalenti o superiori ai prezzi garantiti.

2. Per il periodo di consegna 2000/01, la Commissione ha negoziato i prezzi garantiti con gli Stati ACP e la Repubblica dell'India in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, di cui al paragrafo 1, e dell'accordo con l'India sullo zucchero di canna e in conformità con le linee direttrici per i negoziati date dal Consiglio il 19.3.2001.

3. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione degli accordi sottoforma di scambio di lettere figurante all'allegato.

4. Incidenze finanziarie:

Le proposte non comportano incidenze finanziarie diverse da quelle già previste nel bilancio 2001.

2001/0224 (ACC)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE [1], e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India [2] è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

[1] GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

[2] GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.

(2) È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01.

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica della Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno della Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2000/01.

Il testo degli accordi è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Testo n. I

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LE BARBADOS, BELIZE, LA REPUBBLICA DEL CONGO, FIGI, LA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUIANA, LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO, LA GIAMAICA, LA REPUBBLICA DEL KENIA, LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR, LA REPUBBLICA DEL MALAWI, LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, LA REPUBBLICA DEL SURINAM, S. CRISTOFORO E NEVIS, IL REGNO DELLO SWAZILAND, LA REPUBBLICA UNITA DELLA TANZANIA, TRINIDAD E TOBAGO, LA REPUBBLICA D'UGANDA, LA REPUBBLICA DI ZAMBIA E LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA PER IL PERIODO DI CONSEGNA 2000/01

A. Lettera n. 1

Bruxelles, ..........

Signor,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, ..........

Signor,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a) 52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b) 64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei Governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

Testo n. II

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'INDIA SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA PER IL PERIODO DI CONSEGNA 2000/01

A. Lettera n. 1

Bruxelles, ..........

Signor,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consenga 1° luglio 2000-30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,

b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles, ..........

Signor,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità europea.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2000-30 giugno 2001, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a) per lo zucchero greggio, a 52,37 EUR/100 chilogrammi,

b) per lo zucchero bianco, a 64,65 EUR/100 chilogrammi.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità".

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo di cui alla lettera stessa, su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Governo della Repubblica dell'India

>SPAZIO PER TABELLA>