52001PC0550

Proposta di regolamento del Consiglio che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese /* COM/2001/0550 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il presente riesame intermedio è stato avviato nel settembre 2000 su richiesta di quattro produttori esportatori cinesi.

Tutti i produttori esportatori hanno ritirato le domande nel corso dell'inchiesta.

Si propone pertanto di chiudere il riesame.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea( [1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.).

vista la proposta della Commissione( [2]), sentito il comitato consultivo,

[2] GU C , , pag. .

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93( [3]) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio del 22 dicembre 1995 ("regolamento di base"), le misure sono poi state estese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97( [4]). I dati definitivi sono stati mantenuti in vigore dopo un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base con il regolamento (CE) n. 1524/2000( [5]).

[3] GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

[4] GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

[5] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(2) Durante il riesame in previsione della scadenza che ha portato al rinnovo delle misure, la Commissione ha ricevuto quattro richieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, presentate dalle seguenti società cinesi: Giant China Co.Ltd., Viva Guangzhou Bicycle Corporation Ltd., Merida Industry Co.Ltd. e Kenton Bicycle Group Ltd. Le società in questione ("richiedenti") sostenevano che i dazi in vigore non erano più necessari per controbilanciare il dumping, in quanto esse operavano ormai in condizioni di economia di mercato e le circostanze erano notevolmente cambiate da quando erano state accertate le pratiche di dumping.

(3) La Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee( [6]), un riesame delle misure suddette, la cui portata si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda i richiedenti.

[6] GU C 278 del 30.9.2000, pag. 28.

(4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le società interessate e le autorità della Repubblica popolare cinese, inviando questionari ai quattro richiedenti. Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere, eventualmente, un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) Tutti e quattro i richiedenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di economia di mercato/il trattamento individuale.

B. RITIRO DELLE RICHIESTE

(6) Successivamente, tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame. Il primo ritiro è avvenuto nel novembre 2000, prima che si potesse verificare la richiesta di status di economia di mercato/trattamento individuale della società in questione. Altre due società hanno ritirato le richieste nel maggio 2001, dopo che i servizi della Commissione avevano verificato le informazioni contenute nelle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato/trattamento individuale e manifestato l'intenzione di non concedere lo status di economia di mercato. Al momento dell'annuncio, le risposte ai questionari non erano ancora state verificate.

(7) I servizi della Commissione hanno riscontrato che la quarta società non aveva effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta (settembre 1999-agosto 2000). La società ha deciso di ritirare la domanda di riesame nell'agosto 2001.

C. CHIUSURA

(8) Visto che tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame, il Consiglio ritiene opportuno chiudere la procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente