52001PC0522

Proposta di Decisione quadro del Consiglio relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri /* COM/2001/0522 def. - CNS 2001/0215 */

Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0305 - 0319


Proposta di DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. EXCURSUS STORICO DELL'ESTRADIZIONE

L'estradizione è nata al fine di permettere, in un contesto spesso complesso di relazioni politiche e diplomatiche tra uno Stato e l'altro, la consegna alle autorità straniere di uno straniero fermato sul territorio ai fini dell'avvio di un procedimento penale contro di lui o dell'esecuzione di una pena. Essendo spesso lenta e complessa, questa procedura non è più adeguata ad uno spazio senza frontiere quale lo spazio europeo, caratterizzato da un alto livello di fiducia e di cooperazione reciproca tra Stati che condividono una concezione esigente dello Stato di diritto.

L'estradizione è attualmente disciplinata dalle disposizioni della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (in appresso denominata convenzione del 1957), del protocollo addizionale a tale convenzione del 15 ottobre 1975 (in appresso denominato protocollo del 1975), del secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978 (in appresso denominato protocollo del 1978) e della convenzione europea del 27 gennaio 1977 per la repressione del terrorismo (in appresso denominata convenzione sul terrorismo). Questi testi certo costituivano un reale progresso all'epoca della loro conclusione, ma oggi rappresentano un meccanismo pesante ed obsoleto rispetto a quelle che sono divenute le relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea.

La convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen ha creato, attraverso l'istituzione del SIS, un dispositivo che permette, nella pratica, di migliorare considerevolmente i meccanismi d'informazione tra gli Stati membri riguardo alle persone ricercate, e di facilitare i contatti tra autorità nazionali in occasione dell'arresto di una persona. Tuttavia, da un punto di vista giuridico, la convenzione Schengen non apporta nulla di nuovo rispetto ai meccanismi classici dell'estradizione previsti dalla convenzione del 1957.

La convenzione relativa alla procedura semplificata d'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995 (in appresso denominata convenzione del 1995) o la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996 (d'ora in poi denominata convenzione del 1996), hanno avuto come finalità quella di accelerare e semplificare i meccanismi della convenzione del 1957, e di eliminare la maggior parte delle riserve che era possibile opporre alla sua applicazione. Tuttavia, tali strumenti non segnano una cesura con il meccanismo, per definizione politico ed intergovernativo, dell'estradizione. Inoltre, sono stati ratificati solo da, rispettivamente, nove e otto Stati membri.

2. LE IMPLICAZIONI DEL RICONOSCIMENTO RECIPROCO

Con l'inserimento della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel novero degli obiettivi dell'Unione, il trattato di Amsterdam apre la strada per un cambiamento radicale di prospettiva. In occasione del vertice europeo di Tampere, i capi di Stato e di governo hanno indicato che il riconoscimento reciproco delle decisioni delle autorità giudiziarie deve diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria tanto in materia civile quanto in materia penale. In materia di estradizione, l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco comporta che ogni autorità giudiziaria nazionale riconosca automaticamente, a mezzo di controlli minimi, la richiesta di consegna di una persona presentata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

3. I NUOVI TRATTATI BILATERALI

Parallelamente ai lavori che si svolgono nell'ambito dell'Unione, e considerata l'urgenza di trovare risposte efficaci per combattere contro la crescente internazionalizzazione della criminalità, diversi Stati membri hanno avviato discussioni bilaterali al fine di sostituire il meccanismo obsoleto dell'estradizione con dei meccanismi di semplice consegna alle autorità giudiziarie. Così, l'Italia e la Spagna hanno firmato tra loro un trattato nel dicembre scorso. Un trattato analogo è in preparazione tra Spagna e Regno Unito.

C'è da rallegrarsi di tali iniziative che evidenziano la fiducia che i sistemi giudiziari degli Stati membri si accordano tra loro. Tuttavia, esse dimostrano l'urgenza di riformare i meccanismi multilaterali esistenti per evitare di rendere ancora più complesso, attraverso la creazione di accordi bilaterali tra Stati membri, il già vasto panorama giuridico in materia di estradizione.

4. IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

4.1. Contesto

Il piano d'azione di Vienna invitava gli Stati membri a provvedere ad una pronta ratifica e ed attuazione degli strumenti esistenti in materia di estradizione (punto 45 c). Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, si ritiene che "la procedura formale di estradizione debba essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone in conformità con l'articolo 6 del TUE. Occorre inoltre prendere in considerazione procedure d'estradizione accelerate, fatto salvo il principio di un equo processo" (punto 35). La Commissione è invitata "a presentare proposte al riguardo alla luce della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ".

Questo mandato è stato ricordato nella strategia dell'Unione europea per l'inizio del nuovo millennio in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata (raccomandazione 28) che prevede che la Commissione debba presentare proposte per "l'estradizione accelerata dei condannati che si sottraggono alla giustizia". Essa prospetta "la possibilità a lungo termine di creare un unico spazio giuridico europeo per l'estradizione" e raccomanda di esaminare in questo contesto "la questione dell'estradizione conseguente a procedimenti contumaciali, sempre nel pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Ultimamente, in seguito agli attacchi terroristici senza precedenti, tragici e mortali, perpetrati contro il popolo degli Stati Uniti d'America l'11 settembre 2001, i capi di Stato e di governo dell'Unione europea, il presidente del Parlamento europeo, il presidente della Commissione europea e l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune hanno di nuovo auspicato rapidi progressi verso "la creazione di un mandato europeo d'arresto e di estradizione in conformità con le conclusioni di Tampere ed il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie".

4.2. Campo d'applicazione

Per l'elaborazione della presente proposta, i servizi della Commissione hanno condotto un'inchiesta negli Stati membri raccogliendo le opinioni degli operatori della giustizia, magistrati, avvocati, universitari, e responsabili ministeriali specializzati nell'estradizione in quasi tutti gli Stati membri. Al termine di questi scambi è parso evidente che non c'era alcuna ragione di distinguere tra le situazioni in cui l'estradizione è richiesta nella fase precedente il procedimento penale e quelle in cui è richiesta per l'esecuzione di sentenze esecutive. Nessun testo bilaterale comporta tale distinzione la quale peraltro non ha alcuna giustificazione pratica. Questo è il motivo per cui il mandato d'arresto europeo, in un'ottica di semplificazione dell'ordine giuridico esistente, deve avere un campo d'applicazione identico a quello dell'estradizione a cui si sostituisce, e quindi comprendere sia la fase precedente alla sentenza nel procedimento penale che la fase consecutiva alla sentenza.

4.3. Scelta dello strumento

È nello stesso spirito di efficacia che si è deciso di ricorrere a una decisione quadro per la creazione del mandato d'arresto europeo. Le numerose convenzioni elaborate in seno al Consiglio d'Europa, della cooperazione politica europea o dell'Unione europea hanno avuto un successo limitato, com'è dimostrato dallo stato delle ratifiche. Sia l'ordinamento giuridico risultante dal trattato di Amsterdam che lo stato avanzato della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri giustificano la creazione del mandato d'arresto europeo attraverso una decisione quadro che, ai sensi dell'articolo 34 del trattato, è "vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi".

4.4. Uno strumento attento alla tutela dei diritti fondamentali

Il sistema proposto ha un duplice obiettivo. Da un lato, dal punto di vista dell'efficacia della repressione delle attività criminali, trae le conseguenze dell'apertura delle frontiere all'interno dello spazio giudiziario europeo facilitando l'azione della giustizia di ciascuno degli Stati membri da una parte e dall'altra delle frontiere. Per questo aspetto, il meccanismo proposto costituisce un contributo importante alla lotta contro la criminalità organizzata transnazionale. D'altro lato, questo sistema risponde alle preoccupazioni dei cittadini europei in materia di garanzia dei diritti individuali.

A questo fine, vanno segnalati diversi punti:

1) la presenza di un avvocato e, se necessario, di un interprete, è prevista a partire dal momento dell'arresto della persona in esecuzione del mandato d'arresto europeo (articolo 11);

2) quando una persona è arrestata in virtù di un mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria dello Stato dell'arresto è tenuta a pronunziarsi sul mantenimento dello stato di detenzione di tale persona in funzione delle garanzie che la stessa avrà fornito di ripresentarsi. Se tali garanzie sono soddisfacenti, la persona arrestata in esecuzione di un mandato di arresto europeo potrà essere lasciata in libertà, eventualmente sottoponendo il rilascio ad alcune condizioni, nello Stato dell'esecuzione fino al momento in cui dovrà presentarsi davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato nella data fissata per il procedimento in corso (articolo 14). Questo meccanismo dovrebbe evitare delle custodie cautelari prolungate, a volte dovute unicamente alla lontananza geografica della persona. Allo stesso modo, l'autorità che ha emesso il mandato potrà decidere se sospendere l'esecuzione del mandato d'arresto europeo allorché la persona arrestata si sia impegnata a ripresentarsi volontariamente (articolo 13, paragrafo 3);

3) le persone che siano state oggetto di una condanna "in absentia" dovranno essere giudicate di nuovo, dopo aver proposto opposizione davanti all'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 35);

4) i casi di custodia cautelare prolungata ordinata principalmente per garantire il mantenimento a disposizione della giustizia delle persone che risiedono in un altro Stato membro dovrebbero diminuire in quanto l'efficacia del mandato d'arresto europeo migliora le garanzie di consegna e di ripresentazione davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato (articolo 17);

5) i trasferimenti inutili o inopportuni saranno evitati tramite il ricorso alla videoconferenza (articolo 34). Allo stesso modo, dovrebbe essere favorita l'esecuzione della pena nel luogo in cui il reinserimento del condannato possa avvenire nelle migliori condizioni (articoli 33 e 36);

6) il corso dei procedimenti penali sarà accelerato, specialmente grazie ad un maggiore ricorso al trasferimento temporaneo da uno Stato all'altro (articoli 39 e 40), il che contribuirà a far rispettare il diritto dei soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario ad ottenere una decisione in giudizio in tempi ragionevoli. La procedura del mandato di arresto europeo, che è inquadrata in un termine rigoroso di novanta giorni (articolo 20), dovrebbe dare un importante contributo al rispetto di tempi ragionevoli;

7) la soppressione del principio della doppia incriminazione non è fatta a spese degli Stati la cui legislazione è meno repressiva. Infatti, il meccanismo della lista negativa permette agli Stati membri che hanno scelto di depenalizzare alcune condotte di escluderle dal campo di applicazione del mandato di arresto europeo (articolo 27);

8) è affermata la possibilità per uno Stato membro di condizionare l'esecuzione del mandato di arresto europeo alla garanzia che non sarà applicata la pena dell'ergastolo (articolo 37).

Infine, e ovviamente, i giudici nazionali rimangono soggetti, nell'emissione e nell'esecuzione dei mandati d'arresto europei, alle norme generali in materia di tutela dei diritti fondamentali e in particolar modo alla convenzione europea relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.5. Presentazione generale

Il meccanismo del mandato d'arresto europeo presenta le seguenti caratteristiche:

1) Il mandato d'arresto europeo prevede il trasferimento forzato di una persona da uno Stato membro all'altro. La procedura proposta si sostituisce alla procedura tradizionale di estradizione, ma è assimilata a quest'ultima per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 5 della convenzione europea dei diritti dell'uomo che concerne il diritto alla libertà e alla sicurezza.

2) Si tratta di un sistema orizzontale che si sostituisce all'attuale sistema dell'estradizione in tutte le materie e che, contrariamente a quanto previsto nel trattato tra Italia e Spagna, non si limita ad alcuni reati.

3) Il meccanismo si fonda sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. L'idea di base è la seguente: quando l'autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede la consegna di una persona, che sia in virtù di una condanna definitiva o che sia perché tale persona è soggetta ad un'azione penale, la sua decisione deve essere riconosciuta ed eseguita automaticamente in tutto il territorio dell'Unione. Il rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo deve essere limitato ad un numero ristretto di ipotesi.

Il campo d'applicazione del testo proposto è pressoché identico a quello dell'estradizione [1]: il mandato d'arresto europeo consente di fermare e di consegnare una persona che sia stata oggetto, in uno degli Stati membri, o di una condanna definitiva a una pena detentiva di una durata pari o superiore a quattro mesi, o di una decisione che consenta, prima della sentenza, di mettere la persona sotto custodia cautelare, allorché il reato imputatole sia passibile di una pena detentiva superiore ad un anno.

[1] Le due condizioni (la pena rimanente da scontare ed il massimo della pena prevista) erano cumulative nel sistema dell'estradizione. Qui sono indipendenti (si veda infra all'articolo 2).

Si è infatti ritenuto che, avuto riguardo al carattere particolarmente coercitivo del provvedimento per la persona interessata, fosse importante consentirne l'uso solamente in casi la cui gravità lo giustifichi.

4) La procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo è essenzialmente giudiziaria. La fase politica che caratterizzava la procedura di estradizione è eliminata. Di conseguenza, la fase del ricorso amministrativo contro la decisione politica è anch'essa eliminata. La soppressione di questi due livelli di procedura dovrebbe migliorare sensibilmente l'efficacia e la rapidità del provvedimento.

5) Il mandato d'arresto europeo terrà conto del principio della cittadinanza dell'Unione. L'eccezione in favore dei cittadini dello Stato membro non ha più ragion d'essere. Il criterio più pertinente non è la nazionalità ma il luogo di residenza principale della persona, in particolare per quanto concerne l'esecuzione della pena. Pertanto, è previsto da un lato, di facilitare l'esecuzione della pena comminata nel paese dell'arresto allorché sia più probabile un buon reinserimento della persona in quel paese e, d'altro lato, qualora si proceda all'esecuzione del mandato d'arresto europeo, di permettere che tale esecuzione sia subordinata alla garanzia del ritorno ulteriore della persona per l'esecuzione della pena comminata dall'autorità straniera.

6) I casi di rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sono limitati ed elencati, in modo da semplificare ed accelerare al massimo la procedura. Il principio della doppia incriminazione, nonché il principio di specialità sono aboliti. Per contro, gli Stati membri hanno la possibilità, se lo desiderano, di elaborare una lista negativa di reati per i quali dichiarano di rifiutare l'esercizio sul proprio territorio dei mandati d'arresto europei. Allo stesso modo, è possibile ristabilire l'esigenza della doppia incriminazione per i casi in cui lo Stato che emette il mandato d'arresto abbia esercitato una competenza extraterritoriale.

7) Gli elementi che compongono il mandato d'arresto europeo sono uniformi in tutta l'Unione. Essi dovrebbero permettere all'autorità del paese dell'esecuzione di procedere, salvo casi eccezionali, alla consegna della persona senza bisogno di ulteriori controlli.

8) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo è inteso a sostituire, tra gli Stati membri, la convenzione del 1957, i suoi due protocolli del 1975 e del 1978, le disposizioni relative all'estradizione della convenzione sul terrorismo, nonché le due convenzioni del 1995 e del 1996 concluse in seno all'Unione. Anche alcune disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen sono sostituite.

5. PRESENTAZIONE ARTICOLO PER ARTICOLO

Capo I: Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

Il fondamento della presente decisione quadro è il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. In virtù di tale principio, un mandato d'arresto europeo emesso in uno degli Stati membri dovrà essere eseguito in conformità con la presente decisione quadro in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 2 - Campo d'applicazione

Il mandato d'arresto europeo può essere emesso sia per l'esecuzione di una sentenza esecutiva che nella fase precedente la sentenza.

Il campo d'applicazione previsto si discosta poco da quello della convenzione europea sull'estradizione del 1957.

a) Per quanto concerne la natura delle decisioni che possono dare luogo ad un mandato d'arresto europeo, è necessario:

- che si tratti di una sentenza :

- definitiva,

- oppure emessa "in absentia" e suscettibile d'opposizione (articolo 35);

- che si tratti di una decisione giudiziaria esecutiva ma non definitiva resa o nella fase precedente l'emissione della sentenza nel processo penale, oppure resa dal giudice come sentenza, ma suscettibile d'appello, e che comporti la privazione della libertà. Formalmente, peraltro, non è necessario che un mandato d'arresto nazionale sia in precedenza emesso in via formale dall'autorità giudiziaria, ma nulla lo vieta.

b) Per quanto riguarda l'entità delle pene stabilite dalla legge per il reato o effettivamente comminate che permettono l'emissione di un mandato d'arresto europeo, esse non differiscono da quelle previste nella convenzione sull'estradizione del 1957. La prassi anteriore su questo punto, che sembra soddisfacente, può continuare.

Tuttavia, giacché il principio della doppia incriminazione è abolito, non è necessario stabilire un limite minimo di pena stabilita dalla legge per il reato nello Stato dell'esecuzione. Il mandato d'arresto europeo dovrà essere eseguito a prescindere dall'entità della pena massima prevista nello Stato dell'esecuzione. L'applicazione di questo principio spiega il mancato riferimento alla situazione descritta al paragrafo 2 dell'articolo 2 della convenzione del 1996.

Per la valutazione dell'entità minima della pena effettivamente comminata per l'emissione di un mandato d'arresto europeo, le decisioni "in absentia" sono assimilate alle decisioni definitive come avveniva anche sotto il regime della convenzione del 1957 (si veda la relazione esplicativa di tale convenzione). Ciononostante, per quanto riguarda l'esecuzione delle sentenze di condanna a pene superiori ai quattro mesi, il sistema della convenzione del 1957 prevedeva una condizione cumulativa con il massimo della pena previsto dalla legge per lo stesso reato. Questa condizione è eliminata giacché è la stessa decisione ad essere riconosciuta, e la pena massima prevista non è più un elemento pertinente dopo la pronuncia della sentenza.

Allo stesso modo, anche la situazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di estradizione del 1957 non ha più ragione di applicarsi, in quanto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41 del presente testo, è soppresso il principio di specialità.

Alcuni Stati membri (Benelux, Stati nordici, per esempio) hanno concluso tra loro accordi che estendono il campo d'applicazione dell'estradizione ai casi che prevedono pene al di sotto dei minimi previsti dalla convenzione del 1957. Spetterà a loro decidere se, per questi casi, manterranno il principio dell'estradizione, o se si accontenteranno di estendere tra di loro il campo di applicazione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 3 - Definizioni

a) Il mandato d'arresto vale come richiesta di ricerca, cattura, detenzione e consegna all'autorità giudiziaria del paese che ha emesso il mandato. Nel sistema anteriore, sotto il regime della convenzione del 1957, quale attuata in particolare dalla convenzione Schengen, la richiesta di detenzione provvisoria e la richiesta di estradizione costituivano due fasi distinte della procedura. In applicazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, non vi è più motivo di distinguere queste due fasi. Oltre alle caratteristiche classiche di un mandato di arresto (ricerca, cattura e detenzione provvisoria) il mandato d'arresto europeo vale anche come richiesta di consegna alle autorità dello Stato che ha emesso il mandato.

È tuttavia opportuno notare che i quattro obblighi che risultano per lo Stato dell'esecuzione non hanno la stessa valenza giuridica. Le funzioni "richiesta di ricerca" e "richiesta di cattura" sono vincolanti per lo Stato membro dell'esecuzione salvo che si trovi in uno dei casi marginali di esclusione (articoli 27, 28, 30 e 31). Invece, il mantenimento in stato di detenzione della persona ricercata deve essere oggetto di una decisione specifica da parte di un'autorità giudiziaria (articolo 14). Tranne nel caso in cui la persona sia consenziente, anche la sua consegna all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà fare oggetto di una pronuncia del giudice.

b) La procedura del mandato d'arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Le relazioni tra Stato e Stato sono dunque, in larga misura, sostituite da relazioni tra autorità giudiziarie. Il termine "autorità giudiziaria" corrisponde, come nella convenzione del 1957 (si veda la relazione esplicativa all'articolo 1), alle autorità giudiziarie propriamente dette ed alla magistratura inquirente (pubblico ministero), ad esclusione delle autorità di polizia. L'autorità giudiziaria emittente sarà quella che, nel sistema procedurale dello Stato membro, ha la competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo (articolo 4).

c) Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, sono possibili diversi meccanismi procedurali a seconda che si tratti di una procedura semplificata o no (articolo 16). Si tratterà, a seconda della procedura applicabile nello Stato membro, del pubblico ministero oppure della magistratura giudicante. Nel termine "autorità giudiziaria dell'esecuzione" rientreranno, a seconda dei casi, l'una o l'altra. Deve tuttavia trattarsi sistematicamente dell'autorità che prende la decisione di eseguire il mandato. Anche se le disposizioni dell'articolo 5 permettono agli Stati membri di conferire la competenza ad un'autorità centrale in una serie di circostanze, quest'ultima non rientra nella definizione.

d) La definizione del giudizio "in absentia" è tratta da una parte dalle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa del 1970 sul valore internazionale delle sentenze repressive, dall'altra dalla risoluzione (75) 11 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Essa corrisponde in sostanza all'articolo 3, lettera g) del modello di trattato di estradizione delle Nazioni Unite (risoluzione 45/116 emendata dalla risoluzione 52/88). Essa tiene conto della giurisprudenza elaborata su questo argomento dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. I giudizi "in absentia" sono quelli che devono essere oggetto di un ricorso per permettere alla persona di essere giudicata di nuovo in sua presenza. Invece, non sono considerate come decisioni "in absentia" le decisioni prese contro una persona, che abbia effettivamente ricevuto una convocazione a comparire in giudizio nei termini abitualmente previsti dall'ordinamento giuridico dello Stato che ha emesso la decisione, ma che si è deliberatamente sottratta all'obbligo di comparire, senza cercare di farsi rappresentare, e senza che la sua assenza sia dovuta a cause indipendenti dalla sua volontà.

e) La definizione di misura di sicurezza è tratta dalla convenzione del 1957.

f) La definizione di persona ricercata deve permettere l'armonizzazione dei concetti in tutto il corpo del testo.

Articolo 4 - Autorità giudiziarie competenti

L'autorità giudiziaria competente ad emettere il mandato d'arresto europeo è designata ai sensi della legislazione interna degli Stati membri. Essi potranno affidare la decisione alla stessa autorità che ha reso la sentenza o la decisione di cui all'articolo 2, oppure ad un'altra autorità giudiziaria.

Lo stesso dicasi per l'autorità competente ad eseguire il mandato d'arresto europeo. Si deve evidenziare che l'autorità di cui all'articolo 4 è quella che, fatti salvi i punti che eventualmente fossero di competenza dell'autorità centrale (articolo 5), è competente per decidere della validità e dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e quindi delle consegna alle autorità giudiziarie dell'altro Stato membro. La fase politica ed amministrativa caratteristica dell'estradizione è abolita.

Articolo 5 - Autorità centrale

Il paragrafo 1 del presente articolo s'ispira alle disposizioni della convenzione dell'Unione europea del 1996 sull'estradizione e della convenzione dell'Unione europea del 2000 sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. Trattandosi di una disposizione pratica che mira a facilitare la trasmissione d'informazioni tra gli Stati membri, il sistema attualmente in funzione dev'essere mantenuto. Il ruolo di queste autorità centrali dev'essere quello di agevolare la diffusione e l'esecuzione dei mandati d'arresto europei tra Stati membri. Esse debbono, in particolar modo, assicurare la traduzione, nonché il supporto amministrativo all'esecuzione dei mandati.

Nel dispositivo proposto, la decisione sulla validità del mandato d'arresto europeo e sul principio della sua esecuzione spetta all'autorità giudiziaria del paese della cattura. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che, su alcune questioni tassativamente elencate, possa intervenire un'autorità amministrativa centrale, ad esempio perché nel sistema dello Stato membro interessato questo tipo di decisione è di competenza di un'autorità amministrativa. Questo è, ad esempio, il caso quando si tratta di decidere se la persona goda di un'immunità (articolo 31) o se esistano motivi umanitari importanti che giustificano il differimento dell'esecuzione del mandato (articolo 38), o di soppesare le garanzie di non applicazione della pena dell'ergastolo fornite da un altro Stato membro (articolo 37).

Qualora uno Stato membro abbia fatto uso di tale facoltà, sarà tenuto ad organizzare le relazioni tra l'autorità giudiziaria competente a prendere la decisione e tale autorità centrale, da un lato, in modo che la prima possa nella sua decisione tenere conto della posizione assunta dall'autorità centrale e, dall'altro, in modo da garantire il rispetto del termine complessivo di novanta giorni. Inoltre, il sistema dovrà essere organizzato in modo tale da permettere all'autorità centrale di prendere la sua decisione avendo conoscenza degli argomenti della persona ricercata.

Articolo 6 - Contenuto del mandato d'arresto europeo

Le informazioni contenute nel mandato d'arresto europeo corrispondono per la maggior parte a quelle che figuravano nella lista di cui all'articolo 95 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Sono state aggiunte le informazioni seguenti:

- l'entità della pena comminata se si tratta di una sentenza esecutiva, o della pena stabilita dalla legge per quel reato se si tratta di una decisione precedente la sentenza;

- se si tratta di una decisione "in absentia", le informazioni relative al diritto di proporre opposizione, e alle modalità della stessa;

- il fatto che la persona è stata, per gli stessi fatti, rilasciata in libertà, a condizione di ripresentarsi, o, eventualmente, il fatto che sia evasa dallo stabilimento penitenziario nel quale era stata portata.

Quest'ultima condizione è importante in quanto comporta una differenza nella procedura applicabile per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Infatti, se la persona è stata in precedenza rilasciata su condizione, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo avrà luogo, in principio, e con riserva della valutazione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 17), secondo una procedura semplificata, senza che sia necessario accertarsi del consenso della persona. È pertanto necessario che questa parte del mandato d'arresto europeo sia compilata con cura. Potrà essere compilata a stadi diversi della procedura: o dall'inizio, o quando l'autorità giudiziaria emittente avrà applicato le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 (sospensione dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo a condizione di ripresentarsi), o quando la persona sia già stata arrestata sulla base dello stesso mandato e rilasciata dall'autorità giudiziaria dello Stato della cattura (articolo 14), ma si sia sottratta al suo obbligo di ripresentarsi. In questi due ultimi casi, spetterà all'autorità giudiziaria emittente compilare la parte restante il mandato.

La trasmissione degli anzidetti elementi vale come ordine di ricerca, di cattura, di custodia e di consegna alle autorità giudiziarie che hanno preso la decisione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo. In linea di principio, le informazioni contenute nel mandato d'arresto dovrebbero bastare alle autorità giudiziarie del luogo della cattura per poter eseguire il mandato d'arresto senza che lo Stato dell'esecuzione debba, salvo in casi eccezionali, richiedere la produzione di ulteriori documenti.

Capo II: Procedura

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 7 - Comunicazione tra autorità

Il principio, mutuato dalla convenzione del 29 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale, è quello della comunicazione diretta del mandato d'arresto europeo da un'autorità giudiziaria all'altra. L'applicazione di tale principio presuppone, ovviamente, che l'autorità che ha emesso il mandato d'arresto sia a conoscenza del domicilio della persona ricercata nell'altro Stato membro.

Come nella convenzione dell'Unione sull'assistenza giudiziaria (articolo 6), gli Stati membri hanno facoltà di prevedere che in alcuni casi le procedure dovranno transitare per un'autorità centrale.

Sezione 2: Ricorso al sistema d'informazione Schengen

Articolo 8 - Segnalazione

Quando il luogo in cui si trova la persona è sconosciuto, si dovrebbe applicare il dispositivo creato dalla convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Il testo della presente decisione quadro viene a sostituirsi alle disposizioni dell'articolo 95, paragrafi 1 e 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Il contenuto delle informazioni supplementari che le autorità nazionali competenti (uffici SIRENE) devono diffondere è modificato ed uniformato al contenuto del mandato d'arresto europeo (articolo 6). La diffusione avviene, come prima, secondo le modalità prescritte dalla procedura Schengen. A questo stadio, è necessario insistere sul rispetto della riservatezza nella trasmissione di queste informazioni. Il passaggio attraverso la procedura protetta di Schengen garantirà a questo livello la conformità con le norme europee relative alla protezione dei dati.

Articolo 9 - Indicatore [flag]

Le disposizioni dell'articolo 95, paragrafi 3, 4, 5 e 6, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen sono abrogate. L'articolo 94, paragrafo 4, deve essere considerato come abrogato per quanto riguarda la sua applicazione in caso di mandato d'arresto europeo. Infatti, la presente decisione quadro pone come principio l'esecuzione del mandato d'arresto europeo in tutto il territorio dell'Unione. Tale esecuzione può essere rifiutata unicamente in casi limitati. In linea di principio, quando un mandato d'arresto è emesso, solo le situazioni di cui all'articolo 27 (ristabilimento in via eccezionale del principio di doppia incriminazione in una lista negativa), all'articolo 28 (esercizio di competenze extraterritoriali), dell'articolo 30 (reato amnistiato nello Stato dell'esecuzione) o dell'articolo 31 (la persona gode d'immunità nello Stato dell'esecuzione) della presente decisione quadro possono dare luogo all'apposizione di un indicatore (flag) da parte di uno Stato membro. Tale indicatore condurrà al rifiuto della cattura della persona oggetto del mandato d'arresto europeo nel territorio dello Stato che l'appone. Lo stesso dicasi per il caso in cui l'autorità giudiziaria dello Stato della cattura abbia deciso, in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, di rilasciare provvisoriamente la persona in attesa della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato emittente, al fine di evitare un nuovo arresto nello stesso territorio oppure per il caso in cui l'autorità giudiziaria emittente abbia provvisoriamente sospeso gli effetti del mandato (articolo 13, paragrafo 3). In tali casi, sarà necessario, da una parte, che lo Stato membro che ha apposto il "flag" informi lo Stato emittente della sua decisione e, d'altra parte, nel caso di un controllo su tale territorio, che siano fornite alle autorità competenti dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo informazioni relative al luogo in cui si trova la persona. Quest'ultimo obbligo è ripreso dall'articolo 95, paragrafo 5 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

Sulla questione dei termini per l'introduzione del mandato d'arresto europeo nel sistema Schengen, l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco conduce a capovolgere la regola rispetto alle attuali disposizioni dell'articolo 95, paragrafi 3, 4, e 6 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen. Infatti, la regola deve ora essere la diffusione sistematica. La segnalazione al fine della non esecuzione dell'arresto potrà essere introdotta in un secondo momento, ma il termine che consente di differire la diffusione di un mandato d'arresto europeo nell'attesa dell'esame della sua conformità con il diritto nazionale è abolito.

Sezione 3: Arresto e detenzione

Articolo 10 - Misure coercitive

Su questo punto, la presente decisione quadro non apporta modifiche rispetto alla situazione attuale. È la legislazione dello Stato membro dell'esecuzione che si applica alle misure coercitive a cui viene sottoposta la persona arrestata, fatti salvi il diritto all'avvocato ed all'interprete che sono propri del mandato d'arresto europeo (si veda infra l'articolo 11, paragrafo 2).

Spetterà alle autorità di polizia e giudiziarie competenti agire, in conformità con il proprio diritto interno, per adottare le prime misure atte a fermare la persona ed a verificare la sua identità. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tali misure coercitive devono essere necessarie e proporzionate. Giacché il mandato d'arresto europeo vale come ordine di custodia, la persona deve essere detenuta fino a che l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione si sia pronunciata sulla sua situazione in conformità con il diritto nazionale (articolo 14). Saranno tuttavia gli Stati membri a dover disciplinare nella loro legislazione interna i controlli applicabili durante il periodo che va dalla cattura fisica della persona alla sua presentazione davanti all'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione. Su questo aspetto, la situazione è equivalente al meccanismo attualmente esistente in materia d'estradizione.

Articolo 11 - Diritti della persona ricercata

La presente decisione quadro fa sua la distinzione operata dalle convenzioni dell'Unione europea del 1995 e del 1996 tra i casi in cui la persona acconsente alla propria consegna alle autorità dello Stato richiedente e i casi in cui vi si oppone.

Questo è il motivo per cui la persona dev'essere messa in grado, dal momento del suo arresto in base ad un mandato d'arresto europeo, di conoscerne il contenuto e, eventualmente, di acconsentire alla propria immediata consegna all'autorità giudiziaria emittente. Il testo di questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione del 1995.

La persona che è stata oggetto del mandato di arresto ha il diritto, fin dal momento del suo arresto, di avvalersi dei servizi di un avvocato e, se necessario, di un interprete. Questa è una garanzia importante assicurata per la tutela dei diritti individuali. È giustificata dal fatto che la persona, arrestata in un contesto giuridico e a volte linguistico che può non essergli familiare, e destinata ad essere trasportata in un altro Stato membro, deve potersi avvalere dei consigli di un avvocato sin dai primi momenti della procedura. Si tratta di una garanzia tipica del mandato d'arresto europeo, indipendente dalla procedura applicabile nello Stato membro in caso di arresto sulla base di un ordine di arresto nazionale (si veda supra).

Articolo 12 - Notificazione alle autorità giudiziarie

Le autorità giudiziarie devono essere immediatamente informate dell'arresto. Per quanto riguarda le autorità giudiziarie dello Stato dell'esecuzione, esse sono informate secondo la procedura nazionale applicabile. Per quanto riguarda invece le autorità giudiziarie dello Stato emittente, l'arresto è notificato loro o dall'autorità competente dello Stato dell'arresto, oppure dalla /le autorità centrale/i di cui all'articolo 5.

Articolo 13 - Convalida e sospensione del mandato

Come misura di sicurezza, la validità del mandato d'arresto europeo dev'essere verificata sistematicamente ed immediatamente presso le autorità giudiziarie emittenti o l'autorità centrale dello Stato d'emissione. Tale convalida è tanto più necessaria in quanto lo Stato emittente non deve più formulare in un secondo momento la richiesta di consegna, poiché questa rientra nella stessa definizione del mandato d'arresto europeo.

Se il mandato d'arresto non è convalidato, la persona è immediatamente liberata, salvo il caso in cui sia soggetta ad un altro procedimento.

L'autorità giudiziaria emittente può decidere di sospendere provvisoriamente l'esecuzione del mandato d'arresto europeo in cambio dell'impegno della persona arrestata di presentarsi volontariamente, in condizioni di luogo e di tempo stabilite. Può anche pretendere delle garanzie supplementari o subordinare il proprio accordo ad alcune condizioni, come il deposito di una cauzione. L'impegno della persona a presentarsi sarà raccolto dall'autorità dello Stato dell'arresto, e notificato all'autorità emittente. Alla persona sono anche notificate le eventuali conseguenze della sua mancata presentazione. L'autorità giudiziaria emittente deve anche trasmettere l'informazione relativa alla sospensione provvisoria del mandato d'arresto europeo al Sistema d'informazione Schengen se il mandato è stato oggetto di diffusione con questo mezzo.

Se la persona si presenta come convenuto, il mandato d'arresto cesserà definitivamente di produrre effetti (articolo 25). Nel caso contrario, sarà compito dell'autorità emittente segnalare il mancato rispetto dell'obbligo assunto da parte della persona in modo tale da restituire al mandato la sua forza esecutiva originaria. In tal caso, se la persona viene di nuovo arrestata, si applica la procedura di cui all'articolo 17 che prevede, salvo eccezioni, l'esecuzione immediata del mandato, anche in mancanza del consenso e dell'audizione.

Articolo 14 - Liberazione provvisoria

Tra il momento del suo arresto ed il momento della sua consegna alle autorità emittenti, la persona è posta sotto la responsabilità dello Stato membro dell'esecuzione. Le autorità giudiziarie competenti di tale Stato dovranno pronunciarsi, secondo la procedura e nei termini di tempo previsti dalla legislazione nazionale, sul mantenimento della persona in stato di custodia. Tale procedura, che concerne unicamente la questione della libertà, potrà essere distinta dalla procedura prevista all'articolo 18 che, invece, concerne la validità e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione si pronuncia in funzione delle garanzie di ripresentarsi offerte dalla persona e del suo impegno a tenersi a disposizione della giustizia per l'esecuzione del mandato.

Questa disposizione mira a consentire il mantenimento in libertà della persona nel territorio dello Stato membro dell'esecuzione, fino alla data della sua effettiva consegna all'autorità giudiziaria emittente. Quest'ultima data verrà fissata congiuntamente dalle autorità giudiziarie dello Stato emittente e dello Stato dell'esecuzione, in funzione della data in cui le prime hanno l'esigenza di vedersi presentare la persona. Per tutto il periodo durante il quale la persona resta a disposizione nel territorio dello Stato dell'esecuzione, è su quest'ultimo che grava la responsabilità di assicurarsi che la persona non tenti di sottrarsi all'azione della giustizia. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà in particolare accompagnare la propria decisione alle condizioni previste dalla legge nazionale in caso di rimessa in libertà condizionata, quali il versamento di una cauzione, il divieto di allontanarsi da un determinato perimetro geografico, o l'obbligo di presentarsi ad intervalli regolari davanti alle autorità di controllo, ecc..

La situazione contemplata in questo articolo differisce da quella contemplata nell'articolo precedente. Infatti, a differenza dell'articolo 13, paragrafo 3, che prevede la sospensione del mandato d'arresto europeo, il mandato qui viene effettivamente eseguito, e lo Stato dell'esecuzione ne ha la responsabilità.

Sezione 4: Procedura giudiziaria di consegna

Articolo 15 - Esame del mandato d'arresto europeo

L'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi sull'esecuzione del mandato d'arresto deve essere adita al più presto, e in ogni caso non oltre i dieci giorni successivi all'arresto. Durante tale periodo, sarà compito dell'autorità competente designata assumere l'eventuale consenso della persona all'esecuzione del mandato. A seconda della presenza o meno di tale consenso, l'autorità competente a pronunciarsi sull'esecuzione potrebbe cambiare. Potrebbe trattarsi del pubblico ministero nei casi previsti agli articoli 16 e 17, e di un giudice negli altri casi.

Articolo 16 - Consenso alla consegna

Questo articolo s'ispira alle disposizioni degli articoli 7 e 8 della convenzione del 1995, in particolare per quanto concerne le modalità di assunzione del consenso della persona. Qualora la persona dia il suo consenso, si deve dare immediata esecuzione al mandato. Il meccanismo creato qui non differisce di molto da quello previsto dalla convenzione del 1995 che già derogava espressamente ai meccanismi formali dell'estradizione [2]. Tuttavia, nella situazione precedente, lo Stato richiesto conservava intatta la sua competenza per valutare sia la legalità che l'opportunità della consegna. D'ora in poi, tale competenza si dovrà esercitare entro i limiti delle disposizioni della decisione quadro relative al rifiuto di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per quanto riguarda l'autorità competente a prendere la decisione, dovrà trattarsi sempre di un'autorità giudiziaria, ma gli Stati membri potranno decidere di attribuirla al pubblico ministero, il che distingue questa situazione da quella di cui all'articolo 18.

[2] Ciononostante, il meccanismo della convenzione del 1995 permetteva agli Stati di dichiarare che il consenso della persona era irrevocabile. Questa limitazione non è stata mantenuta nel presente testo.

Le formalità della comunicazione del consenso all'autorità emittente sono tuttavia alleggerite. Infatti, nel sistema della convenzione del 1995, tale comunicazione aveva un'influenza diretta sulla presentazione della domanda di estradizione da parte dello Stato richiedente. Poiché il mandato d'arresto europeo vale come richiesta di consegna, la comunicazione del consenso della persona ha ora soprattutto un valore d'informazione di carattere pratico.

Articolo 17 - Precedente rimessa in libertà

Questo articolo mira a tenere conto dell'eventuale procedimento svoltosi in precedenza nel territorio dello Stato emittente o in quello dello Stato dell'esecuzione. Qualora una persona arrestata e rilasciata, o rimessa in libertà dopo un periodo di arresto provvisorio, si sottragga al suo obbligo di ripresentarsi (questa informazione compare sul mandato d'arresto (articolo 6, lettera i)), o qualora la persona sia evasa, la procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo è semplificata e l'udienza davanti al giudice è, in linea di principio, eliminata, anche se non vi sia stato consenso. La stessa procedura si applica nel caso in cui la persona sia già stata arrestata in applicazione dello stesso mandato d'arresto europeo ma, violando il suo obbligo, non si sia ripresentata davanti all'autorità giudiziaria emittente (articolo 13, paragrafo 3), o qualora abbia goduto di una rimessa in libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 14 e si sia sottratta ai suoi obblighi.

Se tuttavia l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione ha ragione di ritenere che la richiesta rientri in uno dei casi previsti agli articoli da 27 a 34, ha la possibilità di adire un giudice, in conformità con la procedura prevista all'articolo 18. Se la persona ricercata contesta il ricorso a tale procedura accelerata, potrà ottenere la pronuncia di un giudice su tale contestazione. Il ricorso verterà unicamente sulla questione di sapere se le condizioni descritte al paragrafo 1 sono riunite (si tratta della persona giusta ? ha veramente beneficiato di una delle misure di liberazione di cui al paragrafo 1? ecc.). Questo controllo differisce pertanto in maniera sostanziale dal ricorso previsto all'articolo 18. L'avvio di questo ricorso condurrà lo stesso, se del caso, l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione a pronunciarsi sul mantenimento in stato di detenzione della persona in conformità con l'articolo 14.

Uno degli obiettivi di questo articolo è quello di migliorare indirettamente le garanzie di ripresentazione delle persone che risiedono in altri Stati membri. Infatti, queste sono a volte tenute in stato di custodia più facilmente che i residenti, perché le autorità giudiziarie non ritengono che sussistano sufficienti garanzie che si ripresentino. Grazie al meccanismo proposto, queste persone saranno poste in una situazione di parità con le persone che risiedono all'interno del territorio nazionale. La garanzia assicurata alle autorità giudiziarie di poter far rientrare semplicemente ed efficacemente la persona in causa, anche se residente in un altro Stato membro, dovrebbe facilitare il mantenimento o la rimessa in libertà.

Articolo 18 - Udienza

Qualora la persona non dia il suo consenso alla consegna, o qualora ci si trovi nella situazione contemplata dall'articolo 17, paragrafo 2, o 17, paragrafo 3, la decisione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo è di competenza di un giudice. Questo articolo mira, in questi casi, ad aumentare il livello di garanzia per la persona previsto dal mandato d'arresto europeo, dandole la possibilità di essere ascoltata da un giudice indipendente e di avvalersi dell'esame in contraddittorio della situazione. Negli altri casi, la procedura può essere eseguita dal pubblico ministero, se ciò è consentito dall'ordinamento giuridico dello Stato membro.

La persona dev'essere presentata davanti a un giudice entro i dieci giorni che seguono l'arresto. L'udienza si svolge secondo le norme procedurali applicabili nello Stato dell'esecuzione. Essa non deve, in linea di principio, vertere su questioni di merito, ma solo su questioni quali l'identità della persona o la regolarità formale del mandato (articolo 32). Tuttavia, il controllo del giudice dell'esecuzione dovrà vertere anche, se del caso, sull'insieme delle eccezioni previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 33 e 34 e sui casi particolari di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 39 o 40, fatta salva l'eventuale competenza dell'autorità centrale.

La disposizione prevede che lo Stato emittente, come tale, sia rappresentato o presenti le sue conclusioni davanti alla giurisdizione che prenderà la decisione. Un tale meccanismo dovrebbe permettere un vero dibattimento, e potrebbe in particolare permettere (in casi che dovrebbero essere rari) di fornire le informazioni complementari che risultino necessarie (articolo 19).

Articolo 19 - Informazioni complementari

Si deve trattare di richieste eccezionali in quanto le informazioni contenute nel mandato d'arresto dovrebbero essere sufficienti per la sua esecuzione. Tuttavia, in alcune circostanze (applicazione, ad esempio, del ne bis in idem, o verifica del fatto che si tratta di un caso che rientra nella lista negativa dell'articolo 27), può rivelarsi necessario completare le informazioni a disposizione del giudice. Quest'ultimo potrà quindi rinviare la trattazione della causa ad un'udienza successiva. Questo rinvio non dovrà però provocare un allungamento dei tempi delle procedure che sono, in ogni caso, inquadrate in termini temporali rigorosi (articolo 20).

Articolo 20 - Termine per la decisione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo

Spetterà ad ogni Stato organizzare la procedura secondo le sue proprie norme, in particolare prevedere, nel caso, la possibilità di impugnare la decisione presa dal giudice di cui all'articolo 18. Tuttavia, la procedura creata dalla presente decisione nasce per essere, prima di tutto, rapida ed efficace. È pertanto necessario che la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo intervenga molto rapidamente e che l'autorità emittente conosca il prima possibile la sorte riservata alla sua richiesta. Il termine proposto di novanta giorni corrisponde a quello previsto nel trattato tra Italia e Spagna. Non potrà essere prolungato in nessun caso e comprende tutte le fasi della procedura.

Articolo 21 - Rifiuto e scadenza dei termini

Il rifiuto di consegnare la persona ricercata o il mancato rispetto del termine di novanta giorni per prendere una decisione comporta la liberazione della persona, salvo nel caso in cui, trattandosi di una sentenza, questa venga eseguita nello Stato richiesto, se esiste un altro ordine di custodia.

Le disposizioni relative alla motivazione del rigetto sono tratte ed adattate dalla convenzione del 1957 (articolo 18, paragrafo 2).

Articolo 22 - Notificazione della decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo

Questo articolo è parzialmente tratto dall'articolo 10 della convenzione del 1995 sulla procedura semplificata d'estradizione. La comunicazione è fatta direttamente dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione all'autorità giudiziaria emittente. Si tratta dell'attuazione del principio, affermato all'articolo 8, della comunicazione diretta tra autorità giudiziarie. Le autorità centrali potranno intervenire nella pratica per facilitare tale trasmissione (ad esempio facendosi carico della traduzione).

La decisione deve esser comunicata immediatamente. La convenzione del 1995 prevedeva un termine di venti giorni per comunicare la decisione relativa all'accettazione o al rifiuto dell'estradizione. Questo termine aveva come finalità quella di permettere eventualmente allo Stato richiedente che si era visto rifiutare l'applicazione della procedura di estradizione semplificata, di formalizzare una richiesta di estradizione secondo la procedura ordinaria. Questa opzione non ha più ragion d'essere ed il termine è quindi soppresso quando si tratta di un mandato d'arresto europeo. Infatti, visto che l'esecuzione sarà la regola, e il rifiuto l'eccezione, è preferibile alleggerire il più possibile la fase della comunicazione e procedere immediatamente alle formalità che permettono la consegna in modo che questa avvenga il prima possibile.

Articolo 23 - Termine per la consegna della persona ricercata

La consegna della persona è effettuata non oltre i venti giorni successivi alla comunicazione del consenso o alla decisione, indipendentemente dall'autorità che l'ha presa.

I paragrafi 2 e 3 s'ispirano alla convenzione del 1995 (articolo 11). Essi contemplano i casi in cui l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è stata accordata ma viene differita per cause di forza maggiore che si oppongono al trasferimento della persona. Come previsto dalla convenzione del 1995 (si veda la relazione esplicativa), la nozione di forza maggiore dev'essere interpretata in senso stretto, in conformità con l'interpretazione datane dal diritto internazionale penale. Si tratta di una situazione che non poteva essere prevista e il cui verificarsi non ha potuto essere evitato (ad esempio un incidente di trasporto, uno sciopero che abbia impedito il ricorso al mezzo di trasporto prescelto e l'impossibilità di ricorrere ad un altro mezzo di trasporto, un grave malore della persona che abbia costretto al ricovero urgente in ospedale, ecc.). In questo caso, la nuova data fissata per la consegna dev'essere più vicina possibile alla data in cui scadeva il termine inizialmente previsto per la consegna. D'altro canto, il testo proposto è meno rigido di quello della convenzione del 1995. Infatti, se il mancato trasferimento della persona è causato dalla sua situazione personale, ad esempio il suo stato di salute, il termine di venti giorni per due non si applica (paragrafo 3, secondo comma).

Per contro, qualora il mandato sia stato emesso sulla base di una sentenza definitiva, e la persona ricercata sia soggetta ad un'azione penale che non ha ancora dato luogo ad una decisione definitiva nello Stato dell'esecuzione (articolo 39, paragrafi 1, 2 e 4), questo è svincolato dai termini previsti per la consegna della persona. Tale consegna avverrà solo allorché le dette azioni saranno giunte a termine.

Sia che il mandato d'arresto europeo venga eseguito nei termini previsti, sia che ci si trovi in presenza di una delle eccezioni previste dal presente articolo, la data finale per la consegna della persona dovrà essere fissata di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 24 - Scomputo del periodo di custodia dal calcolo totale della pena

Nel sistema dell'estradizione, la possibilità di dedurre dal totale della pena il periodo trascorso in stato di custodia dovuta all'estradizione non era sempre garantita. Il presente articolo viene a rimediare questa mancanza. Lo Stato dell'esecuzione dovrà a tal fine trasmettere allo Stato emittente un computo esatto della durata del periodo di carcerazione della persona a titolo di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Articolo 25 - Cessazione degli effetti

Allorché la persona ricercata sia stata consegnata, l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione deve assicurarsi che il mandato d'arresto cessi di avere efficacia. Sarà poi compito dell'autorità giudiziaria emittente di procedere in conformità con il proprio diritto nazionale, e di inviare, se opportuno, al sistema d'informazione Schengen l'informazione appropriata. La cessazione degli effetti potrà avvenire a diversi stadi della procedura: al momento dell'effettuata consegna, beninteso, ma anche allorché l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione decida di eseguire la pena nel proprio territorio, o qualora sia accertata una situazione di ne bis in idem...

Capo III: Motivi di rifiuto dell'esecuzione

Articolo 26 - Disposizione generale

I motivi di rifiuto d'esecuzione di un mandato d'arresto europeo da parte di uno Stato membro sono elencati in maniera tassativa nella presente decisione quadro. Fatta salva, ovviamente, l'applicazione delle norme generali relative alla tutela dei diritti fondamentali, e in particolar modo alla convenzione europea relativa alla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non sarà possibile, per l'autorità giudiziaria di uno Stato membro di rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per motivi diversi da quelli previsti nel testo.

Articolo 27 - Lista di eccezioni

Il principio della doppia incriminazione è abolito. Tale soppressione discende logicamente dall'applicazione del principio del mutuo riconoscimento: la decisione dell'autorità giudiziaria di un altro Stato membro è riconosciuta in tutti i suoi effetti, ipso facto e senza alcun controllo preventivo. Non rileva, quindi, che l'incriminazione che ha dato origine all'emissione di un mandato d'arresto europeo non esista, o che i suoi elementi costitutivi siano differenti, nel territorio dello Stato dell'esecuzione. Ogni Stato membro non solo riconosce, attraverso tale principio, la totalità della legislazione penale degli altri Stati membri, ma accetta anche di assisterli nel farla rispettare. Questo meccanismo permetterà, in particolare, di risolvere le difficoltà legate allo scarto tra i tempi di adeguamento delle legislazioni penali all'insorgere di fenomeni criminali nuovi.

Gli articoli 27 e 28 contengono, tuttavia, due limitazioni.

Ai sensi dell'articolo 27, ogni Stato membro può redigere un elenco di condotte per le quali dichiara di rifiutare a priori l'esecuzione dei mandati d'arresto europei (sistema della "lista negativa"). Questa lista dovrà contemplare unicamente delle condotte che non costituiscono reato nello Stato membro che ha redatto la lista, ma che sono passibili di sanzioni penali in altri Stati membri. I reati che, nel corso del tempo, sono stati depenalizzati (aborto, consumo di droghe, eutanasia...) sono l'esempio tipico di ciò che potrebbe figurare in tale lista. Si può, in effetti, ritenere che la depenalizzazione è stata, in questi casi, oggetto di un dibattito democratico all'interno dello Stato il quale, pertanto, non accetta più di prestare la sua collaborazione ad altri Stati che continuano a penalizzare tali attività. Potrebbero anche figurare sulla lista questioni più generali legate al reato, quale ad esempio l'età minima d'imputabilità per i reati. La lista di reati di cui al presente articolo dovrà essere comunicata al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, nonché pubblicata. Tuttavia sarà necessario il decorso di un termine di almeno tre mesi dalla pubblicazione della lista o delle sue modifiche, prima che lo Stato possa invocare le eccezioni in essa contenute.

Articolo 28 - Principio di territorialità

Quando uno Stato membro esercita una competenza extraterritoriale su un reato che non è sanzionato nella legislazione dello Stato al quale si richiede l'esecuzione, quest'ultimo può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Si considera che uno Stato eserciti una competenza extraterritoriale qualora nessuno degli elementi costitutivi del reato è situato nel suo territorio. In linea di principio, gli Stati membri devono fornirsi vicendevolmente assistenza ed eseguire i mandati d'arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie degli altri Stati membri, anche qualora queste ultime, in applicazione delle disposizioni della loro legislazione nazionale, abbiano esercitato una competenza extraterritoriale. Tuttavia, tale obbligo cessa qualora si tratti di un reato che non è sanzionato nel territorio dello Stato membro al quale viene richiesta l'esecuzione. Questo meccanismo permette di evitare che uno Stato si trovi a dovere eseguire un mandato d'arresto europeo, ad esempio, per un reato commesso esclusivamente nel suo territorio che la sua legislazione non considera sanzionabile penalmente. Il criterio da tenere presente qui, per considerare la reintroduzione del principio della doppia incriminazione, sarà la definizione del reato nel diritto penale sostanziale e non la questione della competenza giurisdizionale dello Stato al quale viene richiesta l'esecuzione per un reato identico. In altri termini, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo potrà essere rifiutata se lo Stato emittente ha esercitato una competenza extraterritoriale e se il reato che giustifica l'esercizio di tale competenza non è contemplato all'interno del territorio dello Stato al quale si richiede l'esecuzione. La valutazione dell'esistenza del reato nella legislazione dello Stato membro dell'esecuzione dev'essere condotta in modo rigoroso e non deve comprendere la valutazione dell'eventuale competenza per giudicare di un caso simile. In tal modo, se il reato esiste giuridicamente, ma in una situazione identica il giudice dello Stato dell'esecuzione non avrebbe competenza sui fatti, il mandato d'arresto europeo dovrà essere eseguito.

Articolo 29 - Ne bis in idem

Il principio del ne bis in idem è un principio fondamentale del diritto. Tutte le giurisdizioni nazionali sono tenute al rispetto di tale principio che è stato riaffermato dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

La convenzione del 25 maggio 1987 tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del ne bis in idem ne ha precisato le modalità di applicazione, nonché le possibili eccezioni. Tale convenzione è stata, però, ratificata da tre Stati membri solamente.

L'articolo 9 della convenzione del 1957 consente di rifiutare l'estradizione per questo motivo unicamente se la decisione di cui si invoca l'identità è stata pronunciata dalle autorità giudiziarie dello Stato richiesto (oppure se queste ultime avevano deciso di non procedere o di archiviare). Qui si prospetta una soluzione identica.

Il meccanismo qui proposto tiene conto della rapidità indotta dalla creazione del mandato d'arresto europeo. La soluzione sarà diversa a seconda che la decisione sia stata presa da un'autorità giudiziaria dello Stato d'esecuzione oppure di uno Stato terzo. Nella prima ipotesi, spetterà alle autorità giudiziarie dello Stato dell'esecuzione verificare l'identità dei fatti che hanno dato luogo all'azione penale nei due Stati. Nella seconda ipotesi, la regola sarebbe quella di eseguire il mandato ed affidare al giudice emittente il compito di verificare l'identità di tali fatti.

Certo, il protocollo del 1975 aveva esteso l'esame del ne bis in idem alle decisioni pronunciate dagli Stati terzi aderenti alla convenzione (articolo 2). Il protocollo descriveva le situazioni in cui l'estradizione poteva essere rifiutata sulla base del ne bis in idem, oltre che un certo numero di altre eccezioni possibili a tale rifiuto. Questa soluzione non sembra adeguata nel contesto della valutazione del ne bis in idem per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. Infatti, da una parte il protocollo di cui sopra è stato ratificato da sei Stati membri dell'Unione solamente e, d'altra parte, la rapidità della procedura prevista permetterà che la verifica si svolga rapidamente ed in maniera più sicura che nello Stato dell'esecuzione, il quale potrebbe non disporre di tutte le informazioni fattuali necessarie.

D'altro canto, allorché esista un concorso di competenza tra le autorità giudiziarie dello Stato emittente e dello Stato dell'esecuzione sul reato che ha dato luogo all'emissione del mandato d'arresto europeo, l'esecuzione dello stesso potrà essere rifiutata se lo Stato dell'esecuzione ha preso la decisione di non procedere. La soluzione prospettata è, su questo punto, identica a quella adottata dalla convenzione del 1957.

Articolo 30 - Amnistia

Per quanto riguarda l'amnistia, le disposizioni del presente articolo non apportano elementi di novità rispetto alla situazione anteriore derivante dal secondo protocollo alla convenzione europea sull'estradizione (articolo 4) che era stata ripresa dall'articolo 62, paragrafo 2, della convenzione Schengen e dall'articolo 9 della convenzione del 1996. Il testo è identico.

Il ragionamento che conduce a recepire questa eccezione è lo stesso di quello che giustifica l'elaborazione della lista negativa di cui all'articolo 27. L'amnistia per alcuni reati è oggetto di un dibattito democratico all'interno dello Stato. È quindi logico permettere che tale Stato non accetti più di offrire la propria collaborazione ad altri Stati che continuano a penalizzare quelle attività

Invece, la prescrizione di cui all'articolo 8 della convenzione del 1996 non compare più tra i motivi di rifiuto anche quando i due Stati avevano la competenza a procedere per il reato. Infatti, mentre l'amnistia deriva da un atto positivo del legislatore dello Stato dell'esecuzione, la prescrizione è solo la conseguenza della mancata prosecuzione o del mancato avvio dell'azione penale nello stesso. Può essere involontaria e discendere unicamente dalla mancata conoscenza da parte delle autorità di tale Stato dell'esistenza di un reato, dalla mancata diligenza, o magari dall'insuccesso delle ricerche intraprese per identificare l'autore del reato. Tali difficoltà non devono pertanto essere opponibili all'autorità giudiziaria emittente. D'altro canto, sarebbe illogico che uno Stato eseguisse un mandato d'arresto europeo per degli atti che non considera reati e che invece rifiuti l'esecuzione di tale mandato quando gli atti commessi costituiscono effettivamente reato ma sono prescritti.

Articolo 31 - Immunità

Questo articolo ricalca il trattato tra Italia e Spagna e consente di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo qualora la persona che ne è oggetto goda di un'immunità nello Stato dell'esecuzione. L'introduzione di questo motivo di rifiuto è conseguenza della "giudizializzazione" spinta del processo di consegna. Infatti, nella situazione precedente, spettava all'autorità politica pronunciarsi sull'immunità e tenerne conto. D'ora in poi, questa situazione deve comparire come motivo esplicito di esclusione. La decisione di riconoscere o meno un'immunità alla persona ricercata potrà tuttavia essere affidata all'autorità centrale (articolo 5).

Articolo 32 - Mancanza delle informazioni necessarie

Si tratta di una clausola classica di rifiuto di eseguire un mandato d'arresto.

Da una parte, vi deve essere la certezza dell'identità della persona arrestata, d'altra parte, il mandato deve essere stato redatto in conformità con le disposizioni dell'articolo 6 della decisione quadro.

Capo IV: Motivi di rifiuto della consegna

Articolo 33 - Principio del reinserimento

Nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso in applicazione di una decisione definitiva, l'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione può decidere che è preferibile per il futuro reinserimento sociale della persona interessata che quest'ultima sconti la sua pena sul posto. L'interesse della persona è l'unico criterio che permette di avvalersi di tale disposizione ed è necessario il consenso dell'interessato.

Questa esigenza di consenso non è in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 69 della convenzione Schengen. Quest'ultimo contempla una situazione in cui una persona che è stata oggetto di condanna vi si sia sottratta fuggendo in un altro Stato membro e in cui lo Stato emittente trasmetta la condanna perché venga eseguita. Il consenso dell'interessato all'esecuzione non è, ovviamente, necessario. Qui non si tratta a titolo principale della trasmissione di una condanna ma dell'esecuzione di un mandato d'arresto. La regola deve essere l'esecuzione del mandato, anche se si tratta di un cittadino dello Stato richiesto. Tuttavia, può essere preferibile per la persona ricercata (cittadino o residente permanente) scontare la pena nello Stato in cui è avvenuto l'arresto. In questo caso, lo Stato dell'esecuzione potrà, con l'accordo della persona, decidere di eseguire la pena nel proprio territorio piuttosto che eseguire il mandato.

Dal punto di vista tecnico, gli Stati membri potranno trarre spunto, per l'attuazione di questo principio, da quanto disposto dalla convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate e dalle disposizioni dell'accordo relativo all'applicazione, tra Stati membri delle Comunità europee, della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del 25 maggio 1987, qualora abbiano ratificato tali testi. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, e degli articoli 7, 8, 12, e 15 della convenzione del 1983 sono particolarmente pertinenti riguardo a questo punto. Tuttavia, la clausola del migliore reinserimento previsto dal presente articolo potrebbe essere applicata anche tra due Stati di cui uno soltanto abbia ratificato la convenzione del 1983. Spetterà in tal caso ai due Stati trovare le modalità appropriate per l'esecuzione della pena.

Quando si applicano le disposizioni del presente articolo, l'entità della pena non può essere modificata, anche se è diversa da quella che sarebbe stata comminata dal giudice dello Stato dell'esecuzione. Il testo qui non adotta le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione del 1983. L'applicazione di tali disposizioni si pone infatti, nella sua essenza, in contrasto con il principio del riconoscimento reciproco. Per contro, sarà il sistema di applicazione delle pene dello Stato dell'esecuzione che si applicherà.

Articolo 34 - Videoconferenza

In un certo numero di casi, non sarà necessario procedere alla consegna fisica della persona ricercata, la quale potrà validamente partecipare al processo rimanendo nello Stato dell'esecuzione. Questo meccanismo potrà ad esempio essere usato quando la persona è detenuta in carcere nello Stato dell'esecuzione oppure il suo trasferimento risulta difficile per ragioni pratiche. Le modalità pratiche di attuazione di tale meccanismo sono tratte dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 9, della convenzione dell'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000. Sarà compito dell'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione organizzare le modalità della videoconferenza in stretta concertazione con le autorità giudiziarie dello Stato emittente. Come prevede la convenzione, non si tratta di una misura obbligatoria né per lo Stato emittente, né per lo Stato dell'esecuzione. La videoconferenza può essere organizzata solo se entrambi i sistemi accettano tale meccanismo. Tuttavia, nel caso in cui una delle due autorità giudiziarie rifiutasse, per motivi legati al suo ordinamento giuridico interno, il mandato d'arresto europeo dovrà essere eseguito, fatte salve le altre disposizioni della presente decisione quadro.

Nel caso in cui si facesse uso di questo articolo, spetterà all'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione decidere quale debba essere la sorte della persona in attesa dell'organizzazione materiale della videoconferenza, mantenendola in stato di custodia o liberandola, in conformità delle sue procedure interne.

Capo V: Casi particolari

Articolo 35 - Giudizi in absentia

Il fatto che una sentenza contro una persona sia stata resa "in absentia", secondo la definizione di cui all'articolo 3, lettera d), non costituisce un ostacolo all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso in esecuzione di tale sentenza. Le disposizioni del testo proposto vanno, tuttavia, oltre l'articolo 3 del protocollo del 1978. Infatti, qualora la decisione su cui si fonda il mandato d'arresto europeo sia stata resa "in absentia", l'autorità dell'esecuzione dovrà raccogliere l'opposizione della persona secondo le istruzioni contenute nel mandato d'arresto europeo. In pratica, in questo tipo di casi, si dovrà provvedere ad un contatto diretto tra le due autorità giudiziarie, magari con l'aiuto dell'autorità centrale, al fine di accertare la validità dell'opposizione. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrà svolgersi in condizioni che consentano all'interessato di esercitare validamente il suo diritto a proporre opposizione. In pratica, al momento della notificazione dell'opposizione, le autorità giudiziarie dello Stato emittente potrebbero comunicare alla persona la data in cui dovrà presentarsi in udienza per essere giudicata. Nella pratica, l'esecuzione del mandato d'arresto dovrà essere organizzata in modo da permettere l'effettiva presenza della persona all'udienza e da garantire i suoi diritti di difesa.

Articolo 36 - Ritorno nello Stato dell'esecuzione

Lo Stato dell'esecuzione può sottoporre l'attuazione del mandato d'arresto europeo alla condizione espressa che la persona faccia ritorno nel suo territorio dopo la pronuncia dell'eventuale sentenza di condanna. Tale condizione dovrebbe facilitare l'attuazione del mandato d'arresto europeo per gli Stati membri che hanno difficoltà ad estradare i propri cittadini. Il testo proposto trae ispirazione dalle dichiarazioni fatte al momento della ratifica della convenzione del 1996.

Articolo 37 - Ergastolo

Questo articolo trae ispirazione dalla dichiarazione del Portogallo relativa alla convenzione del 1996. Esso consente di subordinare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo alla garanzia fornita dallo Stato emittente che, nel caso in cui fosse comminata la pena dell'ergastolo, questa non verrà effettivamente eseguita.

Articolo 38 -Differimento dell'esecuzione per motivi umanitari

Questo articolo contempla situazioni concrete in cui le condizioni della persona, in particolare il suo stato di salute, si oppongono all'esecuzione del mandato d'arresto. In questi casi, l'esecuzione può essere differita fino a che lo stato di salute della persona non sia migliorato. Dopodiché, il mandato d'arresto dovrà essere eseguito al più presto.

Articolo 39 - Concorso di procedimenti tra Stati membri

Questo articolo disciplina le situazioni in cui la persona perseguita sia oggetto di procedimenti penali, per fatti distinti, nello Stato emittente e nello Stato dell'esecuzione.

In questo caso è necessario distinguere tre tipi di situazioni :

a) Il titolo che ha dato origine al mandato d'arresto europeo è una sentenza definitiva. In questo caso, il trasferimento nello Stato emittente avrà luogo o alla conclusione dell'azione avviata nello Stato dell'esecuzione, o allorché la pena comminata in tale Stato sia stata scontata.

b) Il titolo che ha dato origine al mandato d'arresto europeo è una decisione precedente la sentenza o una sentenza resa in absentia. In questo caso è necessario dare la precedenza al procedimento in corso in modo da consentire allo Stato emittente di pervenire il più rapidamente possibile ad una decisione definitiva. La persona deve pertanto essere trasferita nello Stato emittente, con l'onere, per quest'ultimo, di ritrasferirla nello Stato dell'esecuzione al fine di scontare la sua pena alla conclusione del procedimento.

Beninteso, sarà opportuno esaminare a seconda dei fatti della causa la possibilità di procedere al giudizio attraverso un sistema di videoconferenza.

c) Qualora la persona sia simultaneamente soggetta a procedimenti diversi nei due Stati membri per fatti distinti, è auspicabile che si possa procedere ad un trasferimento provvisorio in modo da consentire alla due autorità giudiziarie di pervenire ad una decisione definitiva nel più breve tempo possibile. A seconda dello stato d'avanzamento dell'uno e dell'altro procedimento, le autorità giudiziarie sono invitate a concertarsi tra loro in modo da procedere al trasferimento della persona, caso mai a più riprese, in modo da permettere il corretto svolgimento delle indagini e del processo. Anche in questo caso sarà opportuno esaminare l'eventualità del ricorso alla videoconferenza.

Il paragrafo 4 trae spunto dalle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione dell'Unione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000.

Quando uno Stato membro abbia beneficiato dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, dovrà farsi carico della ripresentazione della persona davanti all'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione. Nel caso, potrà risultare opportuno che lo Stato emittente dia esecuzione nel proprio territorio alla sentenza emessa nello Stato dell'esecuzione. In tal caso, l'autorità competente dello Stato dell'esecuzione dovrà trasmettere tutti i documenti che permettono di dare esecuzione alla sentenza.

D'altra parte, se la natura dei reati per i quali la persona è perseguita in uno degli Stati membri lo consente, le autorità giudiziarie sono invitate ad esaminare la possibilità di procedere ad una denuncia ai fini dell'avviamento dell'azione penale presso l'autorità giudiziaria dell'altro Stato ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959 per permettere di riunire i due procedimenti. È necessario ricordare a questo proposito la rilevanza della disposizioni della convenzione europea sul trasferimento delle procedure repressive del 19 maggio 1972, e l'accordo tra gli Stati membri relativo alla trasmissione dei procedimenti repressivi del 6 novembre 1990.

Articolo 40 - Concorso di richieste

Questo articolo tratta della situazione, più complessa della precedente, in cui la persona ricercata sia oggetto di più mandati d'arresto europei, emessi simultaneamente per reati diversi da diverse autorità giudiziarie di vari Stati membri. Questa situazione può peraltro cumularsi con la precedente.

Su questo punto, da una parte, il testo riprende le disposizioni generali dell'articolo 17 della convenzione europea d'estradizione del 1957. Il riferimento alla nazionalità della persona è però eliminato. D'altra parte, il testo stabilisce il principio di una stretta concertazione tra autorità giudiziarie degli Stati membri interessati in modo da consentire a ciascuna di esse di giungere, nei tempi più brevi, a dare un seguito alla propria azione penale ed a pronunciare decisioni definitive. In questa concertazione, le autorità interessate devono trarre ispirazione dalle disposizioni dell'articolo 39.

Inoltre, per casi di questo tipo, è prevista la consultazione di Eurojust.

Nelle relazioni con gli Stati terzi che potrebbero anch'essi ricercare la persona, il principio, stabilito dal trattato italo-spagnolo, della priorità dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo non è accolto per le relazioni con i paesi terzi aderenti alla convenzione del 1957, al fine di non influenzare le relazioni tra gli Stati membri ed altri paesi aderenti e, in particolare, di non violare l'articolo 17 di detta convenzione. Se si volesse dare la priorità al mandato d'arresto europeo anche quando è in concorrenza con una domanda di estradizione proveniente da un paese terzo aderente alla convenzione, bisognerebbe prevedere la modifica della convenzione stessa.

Per contro, quando ci si trovi davanti una richiesta di estradizione da parte di un altro paese terzo, la regola è quella di privilegiare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Questa scelta è giustificata dal fatto che la procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere semplice e rapida, mentre le relazioni con i paesi terzi rimangono sottoposte al meccanismo tradizionale e più lungo dell'estradizione. Spetterà ai paesi terzi indirizzare, alla fine, la loro richiesta di estradizione allo Stato la cui autorità giudiziarie hanno emesso un mandato d'arresto europeo.

Per quanto riguarda il paragrafo 4, che tratta dell'ipotesi di un conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di consegna da parte di una giurisdizione penale internazionale, sarà necessaria una concertazione nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale.

Articolo 41 - Altri reati

Questo articolo consacra l'abolizione del principio di specialità. Le uniche limitazioni a tale soppressione sono costituite dai reati che figurano nella lista negativa di cui all'articolo 27 del presente testo e dalle situazioni di cui all'articolo 28 (esercizio da parte dello Stato emittente di una competenza extraterritoriale) o all'articolo 30 (amnistia o prescrizione del reato nella legge dello Stato dell'esecuzione).

Articolo 42 - Consegna di oggetti

Questo articolo è direttamente tratto dalla convenzione del 1957 al fine di preservare l'ordine giuridico esistente in materia. Deve essere interpretato alla luce delle disposizioni specifiche della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare dell'articolo 7.

Capo VI: Relazione con altri strumenti giuridici

Articolo 43 - Relazione con altri strumenti giuridici

Questo articolo esamina le conseguenze delle importanti modifiche apportate dalla decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri. L'applicazione di tutti gli strumenti giuridici sull'estradizione è sostituita, nei rapporti tra Stati membri, dall'uso del mandato d'arresto europeo. Questo comporterà per gli Stati membri l'obbligo di indirizzare una notificazione al segretariato generale del Consiglio d'Europa in conformità con le disposizioni dell'articolo 28 della convenzione del 1957. Per quanto riguarda la convenzione del 1977 sul terrorismo, il presente testo incide anche su quest'ultima, nelle sue disposizioni relative all'estradizione, in quanto è abolito il principio della doppia incriminazione.

D'altro canto, le disposizioni relative all'estradizione contenute in strumenti dell'Unione europea che sanciscano il principio secondo il quale uno Stato membro che si rifiuti di estradare i propri cittadini sarebbe tenuto a sottoporre il caso al giudizio delle autorità nazionali competenti ai fini di un'eventuale azione penale [3] non saranno più applicabili dal momento in cui la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo sarà entrata in vigore. Gli accordi conclusi tra alcuni Stati membri dell'Unione (convenzione Benelux, trattati bilaterali o leggi degli Stati nordici), non sono toccati nelle loro disposizioni più favorevoli. Spetterà agli Stati interessati decidere se estendere tra di loro il campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo in modo da mantenere lo stato precedente del loro diritto.

[3] Ad esempio, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) della decisione quadro del Consiglio n. 2001/413/GAI del 28.05.01 (GU L 149 del 02.06.01).

Articolo 44 - Interazione con le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen

La presente decisione quadro costituisce, nel suo insieme, uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 59 a 66 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, che rinviano al meccanismo dell'estradizione, sono sostituiti, così come l'articolo 95, giacché il contenuto del suo paragrafo 2 costituisce ormai il mandato d'arresto europeo, e i casi d'introduzione di "flag" sono limitati. Lo stesso accade per l'articolo 94, paragrafo 4, per quanto riguarda le richieste di estradizione.

L'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999 si applica alla presente decisione quadro.

Capo VII: Disposizioni pratiche

Articolo 45 - Transito

Il testo di questo articolo s'ispira in parte alle disposizioni dell'articolo 16 della convenzione dell'Unione europea del 1996, che però estende.

Nessuno Stato membro può rifiutarsi di far transitare una persona soggetta ad un mandato d'arresto europeo. Ogni Stato è sistematicamente avvisato di tutti i transiti che avverranno sul suo territorio e dovrà decidere quali misure di sicurezza specifiche debbano essere predisposte in occasione del transito della persona. Se del caso, può lasciare che le autorità dello Stato emittente o dello Stato dell'esecuzione accompagnino da sole la persona sul suo territorio.

La persona deve essere accompagnata dai seguenti documenti giustificativi:

- i documenti che attestino la sua identità;

- il mandato d'arresto accompagnato da una traduzione;

- la decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione accompagnata da una traduzione.

Le disposizioni relative all'utilizzo della via aerea senza scalo previsto contenute nella convenzione del 1996 sono riprese e lasciate inalterate.

Le disposizioni della presente decisione quadro non incidono sulle relazioni con gli Stati terzi che potrebbero essere attraversati in occasione dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. In questo caso, tuttavia, sarà necessario, vista la soppressione dei documenti abituali relativi all'estradizione, assicurarsi prima di effettuare il transito che le autorità del paese attraversato considerino sufficiente la presentazione del mandato d'arresto europeo invece dei documenti normalmente richiesti.

Articolo 46 - Trasmissione di documenti

Le disposizioni del presente articolo sono tratte dall'articolo 6 della convenzione dell'Unione europea relativa all'assistenza giudiziaria (29 maggio 2000). Si tratta di un'innovazione importante perché il mandato d'arresto europeo può essere trasmesso con tutti i mezzi, persino per fax o posta elettronica, purché se ne possa verificare l'autenticità ed assicurare una perfetta riservatezza.. La trasmissione del mandato d'arresto europeo dovrà beneficiare dei dispositivi creati tra Stati membri nel contesto della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria (si veda la relazione esplicativa all'articolo 6) al fine di "di mettere a punto delle modalità precise di verifica dell'autenticità delle richieste quando sono trasmesse per fax, per posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione".

D'altra parte, poiché il mandato d'arresto europeo costituisce, in sé, un titolo esecutivo sufficiente, la trasmissione dei documenti e la verifica della loro autenticità è molto semplificata. È principalmente nei casi previsti all'articolo 32 (informazioni complementari) che potrebbero porsi questioni di trasmissione di documenti e di autenticità. Tali questioni saranno regolate di comune accordo attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, al caso con l'aiuto delle autorità centrali.

Articolo 47 - Lingue

Il mandato d'arresto europeo è trasmesso nella lingua dello Stato emittente o nella lingua dello Stato dell'esecuzione. Il testo su questo punto non si discosta dalle disposizioni della convenzione europea d'estradizione del 1957.

Invece, il testo s'ispira al trattato tra Italia e Spagna quando pone a carico dell'autorità centrale dello Stato dell'esecuzione la traduzione nella sua lingua, se necessario, del mandato e di tutti i documenti utili alla procedura..

Articolo 48 - Spese

Il testo della decisione quadro opera una leggera modifica che va nel senso della semplificazione rispetto alle disposizioni dell'articolo 24 della convenzione europea di estradizione del 1957.

Il principio è il seguente: tutte le spese affrontate nel territorio dello Stato dell'esecuzione sono a carico di quest'ultimo, le spese di trasporto e tutte le altre spese sono a carico dello Stato emittente.

Capo VIII: Clausola di salvaguardia

Articolo 49 - Clausola di salvaguardia

Il sistema del mandato d'arresto europeo può funzionare unicamente quando esista una perfetta fiducia tra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità dei loro ordinamenti politici e giudiziari. Ecco perché uno Stato membro ha la possibilità di decidere unilateralmente di sospendere il riconoscimento dei mandati d'arresto europei emessi da un altro Stato membro, qualora quest'ultimo sia sospettato di gravi e ripetute violazioni dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 6 del trattato UE. Si procede in questo caso con una dichiarazione al Consiglio e alla Commissione. Tale dichiarazione potrà essere un elemento a sostegno dell'avvio della procedura di cui all'articolo 7 del trattato UE. Se tuttavia la procedura prevista in tale articolo non è avviata entro il termine di sei mesi, la sospensione del riconoscimento dei mandati d'arresto europei dovrà cessare di essere efficace.

In caso di applicazione di questo articolo, spetterà allo Stato membro dell'esecuzione decidere, in funzione delle circostanze, se vi è luogo a procedere contro la persona nel proprio territorio per i fatti che avevano dato origine all'emissione del mandato d'arresto europeo.

L'applicazione di questo articolo dovrebbe, tuttavia, avere luogo unicamente durante un periodo transitorio in attesa che venga presa una decisione sull'eventuale applicazione dell'articolo 7 contro lo Stato membro considerato.

Capo IX : Disposizioni generali e finali

Articolo 50 - Pubblicazione

Le informazioni relative all'autorità centrale ed alle competenze attribuite a quest'ultima ai sensi dell'articolo 5 sono pubblicate prima dell'entrata in vigore della decisione quadro.

La "lista negativa" di reati per i quali uno Stato potrebbe dichiarare di non voler riconoscere il mandato d'arresto europeo è pubblicata. Qualsiasi cambiamento apportato a tale lista è comunicato al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, almeno tre mesi prima della sua entrata in vigore. Il segretariato generale del Consiglio informa gli altri Stati membri di ogni cambiamento intervenuto in tale lista. Anche tali cambiamenti sono pubblicati.

Gli articoli 51, 52 e 53 non richiedono spiegazioni particolari.

2001/0215 (CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [5],

[5] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La creazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia si fonda sulla reciproca fiducia nei sistemi giudiziari degli Stati membri. Questi sistemi sono basati sui principi di libertà, democrazia e dello stato di diritto e rispettano i diritti fondamentali quali garantiti dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(2) Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni in questo campo. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea sull'estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. Gli Stati nordici possiedono leggi sull'estradizione redatte in modo identico.

(3) Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell'acquis dell'Unione: la convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni [6] nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea [7] e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea [8].

[6] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

[7] GU C 78 del 30.3.1995, pag. 1.

[8] GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11.

(4) Per eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione, è necessario introdurre un nuovo sistema semplificato per quanto riguarda la consegna delle persone al fine di sottoporle all'azione penale o all'esecuzione delle sentenze di condanna. Tale sistema verrebbe a sostituire i sistemi tradizionali di estradizione che non sono più adatti alle esigenze di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in cui l'importanza dei confini nazionali va diminuendo.

(5) Il mandato d'arresto europeo introdotto con la presente decisione quadro mira a sostituirsi alla disciplina tradizionale dell'estradizione ed ha lo stesso ambito di applicazione del sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

(6) Poiché questo obiettivo non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, per reciprocità, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio dell'Unione può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità con il principio di proporzionalità definito in quest'ultimo articolo, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(7) Il mandato d'arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco: se un'autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede la consegna di una persona per perseguirla in giudizio per un reato punibile con pene privative della libertà personale non inferiori a dodici mesi o per l'esecuzione di una sentenza di condanna ad una pena privativa della libertà personale non inferiore a quattro mesi, le autorità degli altri Stati membri sono tenute a soddisfare tale richiesta.

(8) La decisione relativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo deve essere sottoposta a un controllo sufficiente, il che significa che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona è stata arrestata deve prendere la decisione di eseguire o meno il mandato.

(9) Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa, oltreché alle situazioni in cui l'autorità centrale si trovi, rispetto all'autorità giudiziaria, in una posizione migliore per prendere una decisione.

(10) È necessario che il mandato d'arresto europeo si presenti in modo uniforme, in modo che l'autorità giudiziaria sia in grado di decidere se dargli esecuzione senza bisogno di nessun documento supplementare.

(11) Per garantire l'efficacia della procedura, e a condizione che l'esecuzione del mandato d'arresto non conduca ad una violazione dei diritti fondamentali, la possibilità di rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitata a circostanze ben individuate.

(12) Giacché il mandato d'arresto europeo si basa sull'idea della cittadinanza dell'Unione, come definita negli articoli da 17 a 22 del trattato CE, l'eccezione per i propri cittadini, che gli Stati potevano invocare nel contesto della disciplina tradizionale dell'estradizione, non dovrebbe trovare applicazione all'interno dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Un cittadino dell'Unione dovrebbe poter essere perseguito e condannato nel luogo, quale che sia all'interno del territorio dell'Unione europea, in cui ha commesso un reato, indipendentemente dalla sua nazionalità.

(13) Tuttavia, si devono tenere nella debita considerazione le possibilità di reinserimento della persona che sconta una pena detentiva in carcere. Deve pertanto esistere la possibilità, per la persona, di scontare la pena detentiva nello Stato membro in cui ha le maggiori possibilità di reinserimento.

(14) Una conseguenza dell'applicazione del principio del riconoscimento reciproco è che la condizione della doppia incriminazione nonché il principio di specialità devono essere aboliti. Tuttavia, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto per alcune condotte sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, quest'ultimo deve avere la possibilità di ottenere una deroga per quei reati. Questo si può realizzare dando la possibilità ad ogni Stato membro di redigere una "lista negativa" di reati per i quali esclude l'esecuzione del mandato d'arresto.

(15) L'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere limitata nei casi in cui uno Stato membro eserciti competenze extraterritoriali su attività che non sono considerate reato nello Stato membro dell'esecuzione.

(16) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave violazione da parte di uno Stato membro del principio consacrato all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea che possa condurre all'avvio di una procedura ai sensi dell'articolo 7 dello stesso trattato.

(17) Il mandato d'arresto europeo sostituisce tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano l'estradizione [9].

[9] Gli articoli da 59 a 66, l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, GU L 239 del 22.9.2000.

(18) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. I dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro sono protetti in conformità con i principi di detta convenzione.

(19) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, la presente decisione quadro rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con questi due Stati [10].

[10] GU L 176 del 10.7.1999 pag. 31.

(20) La presente decisione quadro deve rispettare i diritti fondamentali ed osservare i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Capo I: Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

La finalità della presente decisione quadro è quella di stabilire le regole secondo cui uno Stato membro esegue nel suo territorio un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Il mandato d'arresto europeo può essere emesso sulla base di:

a) sentenze definitive di un processo penale, e sentenze pronunciate "in absentia", che comportino la privazione della libertà personale o una misura di sicurezza di almeno quattro mesi nello Stato membro emittente;

b) altre decisioni giudiziarie esecutive emesse nell'ambito di procedimenti penali che comportino la privazione della libertà personale e si riferiscano ad un reato punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza non inferiore, nel massimo, a dodici mesi nello Stato membro emittente.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro, si applicano le seguenti definizioni:

a) per "mandato d'arresto europeo" s'intende una richiesta, emessa da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, ed indirizzata ad un altro Stato membro, di assistenza ai fini della ricerca, cattura, custodia e consegna di una persona che è stata oggetto di una sentenza di condanna o di una decisione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2;

b) per "autorità giudiziaria emittente" s'intende il giudice o il pubblico ministero di uno Stato membro che ha emesso un mandato d'arresto europeo;

c) per "autorità giudiziaria dell'esecuzione" s'intende un giudice o il pubblico ministero dello Stato membro in cui si trova la persona ricercata, che è competente a decidere dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo;

d) per "sentenza 'in absentia'" s'intende una sentenza emessa da un giudice in seguito ad un processo penale alla cui udienza la persona condannata non è stata personalmente presente. Non rientra in tale definizione la sentenza pronunciata in un processo durante il quale sia stato accertato senza dubbio che la persona è stata raggiunta dalla citazione in tempo utile per permetterle di comparire e di approntare la propria difesa, ma che ha deliberatamente deciso di non comparire e non farsi rappresentare, a meno che non venga accertato che la sua assenza ed il fatto che non abbia avvertito il giudice della stessa, sono state determinate da cause di forza maggiore;

e) per "misura di sicurezza" s'intende qualsiasi misura restrittiva della libertà personale ordinata nel corso di un procedimento penale in aggiunta o in sostituzione di una pena detentiva;

f) per "persona ricercata" s'intende la persona nei cui confronti è stato emesso un mandato d'arresto europeo.

Articolo 4 - Autorità giudiziarie competenti

Ogni Stato membro designa, in conformità con il suo diritto interno, le autorità giudiziarie competenti a

a) emettere un mandato d'arresto europeo

b) adottare le decisioni di cui al capo II, sezione 4, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 5 - Autorità centrale

1. Ogni Stato membro designa una, o, quando il suo ordinamento costituzionale glielo consente, più di una, autorità centrale ai fini della presente decisione quadro.

2. L'autorità centrale assiste l'autorità giudiziaria competente. In particolare, l'autorità centrale provvede alle traduzioni, e fornisce il supporto amministrativo e gli strumenti pratici, nonché le informazioni generali.

3. Ogni Stato membro può decidere che la propria autorità centrale sia materialmente responsabile della trasmissione e della ricezione dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

4. Ogni Stato membro può indicare che la sua autorità centrale ha la competenza a decidere sulle questioni di cui agli articoli 31, 37 e 38.

Lo Stato membro garantisce che la persona ricercata abbia la possibilità di esprimere il suo punto di vista sulla questione che verrà decisa dall'autorità centrale.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo sulla base della decisone dell'autorità centrale.

Articolo 6 - Contenuto del mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni stabilite in conformità con il modello in allegato riguardanti:

a) l'identità della persona ricercata,

b) l'autorità giudiziaria emittente,

c) l'esistenza di una sentenza definitiva o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva ai sensi della definizione di cui all'articolo 2,

d) se il mandato d'arresto europeo derivi da una sentenza pronunciata in absentia e, se questo è il caso, una dichiarazione relativa al diritto di proporre opposizione ed alla procedura applicabile, in conformità con l'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma.

e) la natura a la qualificazione giuridica del reato,

f) la descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona ricercata,

g) la pena, se vi è una sentenza definitiva, oppure la pena minima e massima stabilita dalla legge per quel reato,

h) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato,

i) se la persona ricercata sia già stata arrestata per lo stesso reato, e poi sia stata rilasciata oppure sia stata liberata dopo un certo periodo di arresto provvisorio a condizione di ripresentarsi, oppure ancora se la persona sia evasa dal carcere.

Capo II: Procedura

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 7 - Comunicazione tra autorità

1. Se il luogo in cui si trova la persona ricercata è noto, l'autorità giudiziaria emittente comunica direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione il mandato d'arresto europeo.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica la possibilità di comunicazione del mandato d'arresto europeo o di informazioni relative allo stesso ed alla sua esecuzione

a) da un'autorità centrale di uno Stato membro all'autorità centrale di un altro Stato membro;

b) da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro ad un'autorità centrale di un altro Stato membro; o

c) da un'autorità centrale di uno Stato membro ad un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Sezione 2 - Ricorso al Sistema d'informazione Schengen

Articolo 8 - Segnalazione

Se il luogo in cui si trova la persona ricercata è ignoto, l'autorità giudiziaria emittente può chiedere l'introduzione di una segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini dell'arresto della persona e della sua consegna.

La segnalazione e le informazioni di cui all'articolo 6 sono diffusi attraverso l'autorità nazionale che ne ha la responsabilità centrale. Sia la segnalazione che le informazioni sono trasmessi con i mezzi sicuri più rapidi.

Articolo 9 - Indicatore (flag)

1. Qualora lo Stato membro dell'esecuzione ritenga che la segnalazione rientra nelle ipotesi di cui agli articoli 27, 28, 30 o 31 o se è stata accordata la libertà provvisoria ai sensi dell'articolo 14, esso può di conseguenza apporre un indicatore (flag) nel SIS inteso a comunicare che il mandato d'arresto europeo non verrà eseguito nel suo territorio. A questo proposito si deve avviare una consultazione preventiva con gli altri Stati membri.

2. Se non è possibile procedere all'arresto a causa dell'applicazione del paragrafo 1, la segnalazione dev'essere considerata come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno della persona ricercata.

Sezione 3 - Arresto e detenzione

Articolo 10 - Misure coercitive

Lo Stato membro dell'esecuzione può adottare le misure coercitive necessarie e proporzionate nei confronti della persona ricercata in conformità con le condizioni prescritte dalla legge interna, ivi comprese le disposizioni relative al controllo giurisdizionale applicabili quando una persona viene arrestata in vista dell'estradizione.

Articolo 11 - Diritti della persona ricercata

1. Quando una persona ricercata viene arrestata nel territorio di un altro Stato membro, l'autorità competente di questo Stato informa la persona, in conformità con la propria legislazione nazionale, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di dare il consenso alla consegna all'autorità giudiziaria emittente.

2. Fin dal momento del suo arresto ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, la persona ricercata ha il diritto di essere assistita da un avvocato e, se necessario, da un interprete.

Articolo 12 - Notificazione alle autorità giudiziarie

L'arresto deve essere immediatamente notificato all'autorità giudiziaria emittente ed all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 13 - Convalida e sospensione del mandato

1. L'autorità giudiziaria emittente, immediatamente dopo la notificazione dell'arresto, comunica all'autorità giudiziaria dell'esecuzione se convalida o meno il mandato d'arresto europeo.

2. Se l'autorità giudiziaria emittente non convalida il mandato d'arresto europeo, la persona arrestata è immediatamente liberata.

3. L'autorità giudiziaria emittente può decidere di sospendere il mandato, a condizione che la persona arrestata s'impegni a ripresentarsi volontariamente, in data e luogo determinati. Questo impegno viene raccolto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione e notificato all'autorità giudiziaria emittente. Lo Stato membro emittente può apporre nel SIS un indicatore (flag) in tal senso. Se la persona arrestata non rispetta l'impegno l'autorità giudiziaria emittente può riattivare il mandato d'arresto, e completare i dati contenuti nel mandato d'arresto europeo, in particolare per quanto riguarda l'informazione di cui all'articolo 6, lettera i). La persona viene informata di tutte le conseguenze del mancato rispetto dell'impegno.

Articolo 14 - Liberazione provvisoria

1. Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia.

Se l'autorità giudiziaria d'esecuzione non ha motivo di credere che la persona arrestata si darà alla fuga, continuerà a commettere reati o distruggerà le prove del reato o dei reati su cui si basa il mandato d'arresto europeo, e la persona arrestata s'impegna a rimanere a disposizione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria può decidere di rilasciare la persona fino a una data ulteriore fissata di concerto tra lo Stato emittente e lo Stato dell'esecuzione. Se necessario, la rimessa in libertà è subordinata al rispetto da parte della persona ricercata delle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con la legislazione dello Stato dell'esecuzione.

La persona arrestata viene informata di tutte le conseguenze del mancato rispetto dell'impegno di restare a disposizione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.

2. Se la persona ricercata non rispetta l'impegno di restare a disposizione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa l'autorità giudiziaria emittente. In tal caso, quest'ultima può completare le informazioni contenute nel mandato d'arresto per quanto riguarda, in particolare, le informazioni di cui all'articolo 6, lettera i).

Sezione 4 - Procedura giudiziaria di consegna

Articolo 15 - Esame del mandato d'arresto europeo

Il mandato d'arresto europeo viene esaminato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione il più rapidamente possibile ed in ogni caso non oltre i dieci giorni di calendario successivi all'arresto.

Articolo 16 - Consenso alla consegna

1. Se la persona arrestata dà il suo consenso alla consegna, viene consegnata secondo le modalità di cui all'articolo 23.

2. Il consenso è raccolto dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il suo diritto nazionale.

3. Dalla redazione del verbale del consenso deve risultare chiaramente che la persona lo ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze.

4. Il consenso è messo a verbale in conformità con la legislazione interna dello Stato membro dell'esecuzione.

5. Il consenso è irrevocabile.

6. Il consenso è notificato all'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 17 - Precedente rimessa in libertà

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione esegue il mandato d'arresto europeo immediatamente, senza che sia necessario procedere all'audizione della persona ricercata o verificarne il consenso, se è evasa dal luogo in cui era detenuta o se non ha rispettato le condizioni relative al suo ritorno dopo

a) essere stata lasciata in libertà fin dall'inizio,

b) essere stata liberata dopo un periodo di arresto provvisorio,

c) aver beneficiato delle disposizioni relative alla sospensione del mandato d'arresto europeo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o della liberazione condizionale di cui all'articolo 14.

2. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha motivo di ritenere che la persona ricercata di cui al paragrafo 1 si trova in una delle circostanze descritte dagli articoli da 27 a 34, sottopone la questione in udienza davanti ad un giudice, ai sensi dell'articolo 18.

3. La persona ricercata, qualora si proceda all'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, può contestare davanti al giudice i motivi che giustificano il ricorso a tale procedura.

Articolo 18 - Udienza

Il giudice dello Stato dell'esecuzione decide se il mandato d'arresto europeo deve essere eseguito dopo un'udienza, svoltasi secondo le norme nazionali di procedura penale:

a) se la persona ricercata non ha dato il suo consenso alla consegna;

b) nei casi di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

Lo Stato membro emittente può essere rappresentato o presentare osservazioni davanti al giudice.

Articolo 19 - Informazioni complementari

Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sull'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse.

Articolo 20 - Termine per la decisione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo

La decisione sull'esecuzione o meno del mandato d'arresto europeo è adottata il prima possibile, ed in ogni caso non oltre i novanta giorni di calendario successivi all'arresto della persona ricercata.

Articolo 21 - Rifiuto e scadenza dei termini

1. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione si rifiuta di consegnare la persona ricercata, o se non prende una decisione sulla consegna della persona ricercata entro il termine previsto all'articolo 20, la persona arrestata è immediatamente liberata, salvo che sia necessario tenerla in stato di arresto ai sensi dell'articolo 33, o per altri motivi che giustifichino la custodia.

2. Il rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo così come la mancata adozione di una decisione entro i termini stabiliti all'articolo 20 devono essere motivati.

Articolo 22 - Notificazione della decisione relativa all'esecuzione o meno del mandato d'arresto europeo

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione relativa all'esecuzione o meno del mandato d'arresto europeo.

Articolo 23 - Termine per la consegna della persona ricercata

1. La persona ricercata è consegnata al più presto a una data concertata tra le autorità interessate.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, la persona ricercata è consegnata non oltre i venti giorni di calendario successivi a:

a) l'assunzione del consenso della persona arrestata,

b) la decisione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, oppure

c) la decisione del giudice, ai sensi dell'articolo 18, di eseguire il mandato d'arresto europeo.

Alla scadenza del termine suddetto, la persona, se in stato di custodia, è liberata nel territorio dello Stato membro dell'esecuzione.

3. Nel caso in cui la consegna della persona ricercata entro il termine di cui al paragrafo 2 sia stata impedita da cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i venti giorni di calendario successivi alla nuova data concordata.

La persona in questione, se si trova ancora in stato di custodia dopo la scadenza del termine suddetto, è liberata, a meno che il ritardo non sia dovuto alla sua situazione personale.

4. I termini previsti ai paragrafi 2 e 3 non si applicano quando si applica l'articolo 39, paragrafi 1, 2 e 4.

Articolo 24 - Scomputo del periodo di custodia dal calcolo totale della pena

1. Lo Stato membro emittente deduce dal calcolo del totale della pena detentiva inflitta il periodo di custodia derivato dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

2. A tal fine, sono trasmesse allo Stato membro emittente tutte le informazioni relative alla durata della custodia basata sul mandato d'arresto europeo della persona richiesta.

Articolo 25 - Cessazione degli effetti

L'autorità giudiziaria emittente si assicura che il mandato d'arresto europeo cessi di essere efficace dal momento della consegna.

Capo III: Motivi di rifiuto dell'esecuzione

Articolo 26 - Disposizione generale

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo in presenza delle circostanze descritte agli articoli da 27 a 34.

Articolo 27 - Lista di eccezioni

Fatti salvi gli obiettivi di cui all'articolo 29 del trattato CE, ogni Stato membro può compilare una lista esaustiva di condotte che possono esser considerate reato in alcuni Stati membri, ma nei cui confronti le sue autorità giudiziarie rifiutano di eseguire mandati d'arresto europei in quanto tale esecuzione si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Stato.

La lista, nonché qualsiasi sua modifica, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno tre mesi prima che uno Stato membro possa invocare il primo comma del presente articolo in relazione alle condotte interessate.

Articolo 28 - Principio di territorialità

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso in relazione ad un atto che non è considerato reato nella legge dello Stato membro dell'esecuzione e che non si è verificato, nemmeno in parte, nel territorio dello Stato membro emittente.

Articolo 29 - Ne bis in idem

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuta di eseguire un mandato d'arresto europeo, se la persona ricercata è stata giudicata in via definitiva da un'autorità giudiziaria dello Stato dell'esecuzione per il reato per il quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

2. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo è rifiutata se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non instaurare procedimenti o di porre fine ai procedimenti che esse hanno instaurato per il reato per il quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Articolo 30 - Amnistia

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo in relazione ad un reato amnistiato nello Stato membro dell'esecuzione quando tale Stato membro era competente a perseguire tale reato ai sensi della propria legislazione penale.

Articolo 31 - Immunità

L'esecuzione del mandato d'arresto europeo è rifiutata se l'ordinamento giuridico dello Stato membro dell'esecuzione concede l'immunità alla persona ricercata.

Articolo 32 - Mancanza delle informazioni necessarie

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo se:

a) il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui all'articolo 6, o

b) l'identità della persona ricercata non è accertata.

Capo IV: Motivi di rifiuto della consegna

Articolo 33 - Principio del reinserimento

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona può essere rifiutato se questa persona ha migliori possibilità di reinserimento nello Stato membro dell'esecuzione, e abbia dato il suo consenso a scontare la pena in tale Stato membro.

In tal caso, la sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro emittente è eseguita nello Stato membro dell'esecuzione in conformità con le leggi di tale Stato. La condanna pronunciata nello Stato membro emittente non può però essere sostituita dalla pena stabilita dalla legge dello Stato dell'esecuzione per il medesimo reato.

2. La sentenza definitiva che ha dato origine all'emissione del mandato d'arresto è trasmessa, insieme agli altri documenti necessari, all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro dell'esecuzione, in modo da consentire l'esecuzione della condanna.

Articolo 34 - Videoconferenza

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può astenersi dal consegnare la persona ricercata se:

a) è possibile per la persona ricercata partecipare da un luogo nello Stato dell'esecuzione, a mezzo di un sistema di videoconferenza, al procedimento penale che si svolge nello Stato emittente;

b) sia lo Stato membro dell'esecuzione che lo Stato membro emittente accettano tale procedura.

La procedura è condotta secondo la legge nazionale degli Stati membri coinvolti e gli strumenti internazionali pertinenti, tra cui la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950.

2. Le modalità precise di tale procedura sono concordate tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide, in conformità con le disposizioni della sua legge interna, sulla custodia della persona ricercata.

Capo V: Casi particolari

Articolo 35 - Giudizi "in absentia"

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso sulla base di una sentenza pronunciata "in absentia", dopo la consegna si svolge una nuova udienza nello Stato membro emittente.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa la persona arrestata del suo diritto a proporre opposizione contro la sentenza e della procedura necessaria a presentare tale opposizione.

2. Ogni Stato membro provvede affinché le sue autorità giudiziarie possano ricevere l'opposizione proposta da una persona che è oggetto di una sentenza "in absentia" e affinché informino l'autorità giudiziaria emittente di tale opposizione.

Articolo 36 - Ritorno nello Stato dell'esecuzione

L'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere subordinata alla condizione che la persona arrestata sia rimandata nello Stato membro dell'esecuzione per scontare lì la pena, se vi è motivo di ritenere che la persona ha migliori possibilità di reinserimento in quello Stato membro.

Articolo 37 - Ergastolo

Se il reato in base al quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo è punibile con l'ergastolo o con una misura di sicurezza coercitiva a vita, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente s'impegni ad incoraggiare l'applicazione di qualsiasi misura di clemenza a cui la persona possa avere diritto secondo la sua legge e la sua prassi nazionale .

Articolo 38 - Differimento dell'esecuzione per motivi umanitari

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo può eccezionalmente essere differita, se vi sono valide ragioni di ritenere che la sua esecuzione metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute della persona ricercata a motivo della sua età o del suo stato di salute o per altre ragioni imperative di ordine umanitario.

2. Una volta cessati questi motivi, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo avviene al più presto.

Articolo 39 - Concorso di procedimenti tra Stati membri

1. Se un mandato d'arresto è stato emesso sulla base di una sentenza definitiva nei confronti di una persona soggetta a un procedimento penale nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere differita fino alla pronuncia della sentenza definitiva di quel procedimento o all'espiazione dell'eventuale condanna inflitta nello Stato membro dell'esecuzione.

2. Se un mandato d'arresto è stato emesso sulla base di una sentenza definitiva nei confronti di una persona che sta scontando una pena nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere differita fino all'espiazione della condanna inflitta nello Stato membro dell'esecuzione.

3. Se un mandato d'arresto è stato emesso sulla base di un'altra decisone giudiziaria esecutiva o una sentenza pronunciata "in absentia" nei confronti di una persona che sta scontando una pena nello Stato membro dell'esecuzione, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo può essere subordinata alla condizione che, dopo la pronuncia della decisione definitiva nello Stato membro emittente, la persona ritorni nello Stato membro dell'esecuzione per scontare il residuo di pena, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 34.

4. Se un mandato d'arresto è stato emesso sulla base di un'altra decisione giudiziaria esecutiva o di una sentenza pronunciata "in absentia" nei confronti di una persona soggetta a un procedimento penale nello Stato membro dell'esecuzione, il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai fini dello svolgimento del procedimento ma soggetto alla condizione che la persona ritorni, è subordinato all'accordo tra lo Stato membro emittente e quello dell'esecuzione, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 34.

5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro emittente e quello dell'esecuzione devono stabilire di comune accordo la durata e le condizioni del trasferimento.

6. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro emittente provvede affinché la persona rimanga a disposizione dello Stato membro dell'esecuzione, o dando esecuzione nel proprio territorio alla sentenza definitiva dello Stato dell'esecuzione, oppure, se del caso, sulla base di una decisione provvisoria emessa dalla sua autorità giudiziaria.

Articolo 40 - Concorso di richieste

1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato e delle date rispettive di emissione dei mandati.

Tutte le autorità giudiziarie coinvolte cooperano strettamente per permettere lo svolgimento nei tempi più brevi dei procedimenti in ciascuno degli Stati membri.

2. In caso di concorso di richieste, esse possono essere sottoposte ad Eurojust, che rende il proprio parere il prima possibile.

3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo aderente alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui all'articolo 17 della convenzione suddetta.

In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo che non aderisce a detta convenzione, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ha la precedenza.

4. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo ed una richiesta di consegna presentata da una corte penale internazionale, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione sia riconosciuta o meno da tutti gli Stati membri, prima di prendere qualsiasi decisione in merito, sono avviate consultazioni tra gli Stati membri coinvolti su come conformarsi alle disposizioni dello statuto della corte penale internazionale.

Articolo 41 - Altri reati

Una persona che è stata consegnata in esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere perseguita, condannata o detenuta, nello Stato membro emittente, per un reato diverso da quello per cui è stato emesso il mandato d'arresto europeo, tranne se tale reato sia stato inserito dallo Stato membro dell'esecuzione nella lista di cui all'articolo 27 o rientri nei casi di cui agli articoli 28 o 30.

Articolo 42 - Consegna di oggetti

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione sequestra e consegna, nella misura consentita dalla propria legislazione, gli oggetti:

a) che possono costituire mezzo di prova, o

b) che sono stati ottenuti dalla persona ricercata a seguito del reato.

2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 è effettuata anche nel caso in cui l'esecuzione del mandato d'arresto europeo non possa avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona ricercata.

3. Quando gli oggetti di cui al paragrafo 1 siano suscettibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro dell'esecuzione, quest'ultimo può, se gli oggetti sono necessari ai fini di un procedimento penale in corso, trattenerli temporaneamente o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che vengano restituiti.

4. Restano comunque salvi tutti i diritti che lo Stato membro dell'esecuzione o terzi abbiano acquisito sugli oggetti di cui al paragrafo 1. Qualora esistano tali diritti, lo Stato membro emittente restituisce, al termine del processo, gli oggetti al più presto possibile e senza spese allo Stato membro dell'esecuzione.

Capo VI: Relazione con altri strumenti giuridici

Articolo 43 - Relazione con altri strumenti giuridici

1. Gli strumenti giuridici o le disposizioni contenute in strumenti giuridici indicati in appresso cessano di avere efficacia tra gli Stati membri a partire dal 1° luglio 2004:

a) La convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957, il protocollo addizionale alla stessa del 15 ottobre 1975, il secondo protocollo addizionale del 17 marzo 1978, e la convenzione per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977, per quanto relativo all'estradizione;

b) l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee relativo alla semplificazione e alla modernizzazione dei metodi di trasmissione delle richieste di estradizione del 26 maggio 1989;

c) la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea; e

d) la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea.

2. La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di procedure o condizioni semplificate contenute in accordi bilaterali o multilaterali o concordate sulla base di leggi uniformi o reciproche tra Stati membri.

Articolo 44 - Interazione con le disposizioni della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen

1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [11], la presente decisione quadro entra in vigore nei confronti dell'Islanda e della Norvegia il [...].

[11] GU L 176 del 10.7.1999 pag. 36.

2. Gli articoli da 59 a 66, l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen cessano altresì di avere efficacia, per quanto riguarda l'estradizione, a partire dal 1° luglio 2004.

Capo VII: Disposizioni pratiche

Articolo 45 - Transito

Ogni Stato membro permette il transito attraverso il suo territorio di una persona ricercata che deve essere consegnata, purché abbia ricevuto:

a) informazioni sull'identità della persona ricercata;

b) copia del mandato d'arresto europeo e la sua traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di transito;

c) copia della decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo e la sua traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di transito.

In caso di utilizzo del trasporto aereo senza scalo previsto, qualora sia effettuato un atterraggio imprevisto, lo Stato membro emittente fornisce allo Stato membro interessato le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 46 - Trasmissione di documenti

1. Lo Stato membro emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.

2. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione od all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

Articolo 47 - Lingue

1. Il mandato d'arresto europeo può essere inviato nella o nelle lingua/e ufficiale/i dello Stato membro emittente o dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Se opportuno, l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione provvede rapidamente alla traduzione del mandato d'arresto europeo, nonché di tutti i documenti trasmessi necessari ai fini della procedura. La traduzione è inviata senza indugio all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 48 - Spese

1. Le spese sopportate nel territorio dello Stato membro dell'esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo restano a carico di quest'ultimo.

2. Tutte le altre spese, comprese le spese di viaggio e le spese legate al transito attraverso il territorio di un altro Stato, sono a carico dello Stato membro emittente.

Capo VIII: Clausola di salvaguardia

Articolo 49 - Clausola di salvaguardia

1. Ogni Stato membro può, attraverso una dichiarazione al Consiglio e alla Commissione, decidere di sospendere l'applicazione della presente decisione quadro nei confronti di un altro Stato membro nel caso di una violazione grave e continuata dei diritti umani fondamentali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato UE, in quello Stato membro. Tale sospensione unilaterale ha un'applicazione temporanea. Se la procedura di cui all'articolo 7 del trattato non è avviata nel termine di sei mesi, la sospensione cessa di avere effetto.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per affermare, se del caso, la propria giurisdizione sul reato per il quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

Capo IX: Disposizioni generali e finali

Articolo 50 - Pubblicazione

1. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, le informazioni relative all'autorità centrale di cui all'articolo 5. Tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri comunicano la lista di cui all'articolo 27 nonché ogni sua modifica al segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione.

Il segretariato generale del Consiglio informa immediatamente gli altri Stati membri delle modifiche apportate alla lista da uno Stato membro.

Articolo 51 - Disposizione transitoria

Gli strumenti giuridici e le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 continuano ad applicarsi alle richieste di estradizione presentate prima dell'entrata in vigore delle misure necessarie a conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 52 - Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il [31 dicembre 2001].

Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni adottate nonché informazioni relative ad ogni altra misura adottata al fine di conformarsi alla presente decisione quadro.

Su questa base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il [31 dicembre 2003], una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.

Il Consiglio valuta in che misura gli Stati membri si sono conformati alla presente decisione quadro.

Articolo 53 - Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO

MANDATO D'ArrestO EuropeO

Con il presente certifico che il presente mandato corrisponde ai documenti autentici su cui si basa il mandato e chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata all'autorità giudiziaria indicata in basso:

a) Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome: ......

Nome /i: .......

Sesso: .... .......

Nazionalità: ....

Data di nascita: ....

Luogo di nascita: ....

Residente in: .....

Segni particolari: ....

Fotografia e impronte digitali della persona (se disponibili):

b) Autorità giudiziaria che ha emesso la richiesta e a cui dev'essere consegnata la persona:

Denominazione dell'autorità: ......

Funzionario competente (titolo/grado e nome): ......

Indirizzo: ......

Numero di tel.: .... Fax: ......

Indirizzo di posta elettronica: ....

c) Sentenza penale esecutiva o altra decisione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro del [data] relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea:

Tipo: ......

Data: .......

d) La sentenza è stata pronunciata "in absentia" ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della decisione quadro del [data] relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea ?

Sì o No o (Segnare con una "x" la risposta appropriata)

Se la risposta è "sì", si fornisca qui un'indicazione dei mezzi legali disponibili per approntare la difesa o per fare in modo che il caso sia giudicato di nuovo, in presenza della persona:

.......

Autorità da contattare:.......

e) Natura e qualificazione giuridica del reato: .......

.......

f) Descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona ricercata:

.......

g) La pena, nel caso che esista una sentenza penale esecutiva di condanna, o altrimenti la pena stabilita dalla legge per quel reato e, per quanto possibile altre conseguenze del reato o dei reati:

.......

h) Altre conseguenze del reato, in particolare per quanto riguarda la situazione della vittima:

.......

i) La persona è stata già arrestata per lo stesso reato e poi lasciata libera, oppure liberata a condizione di ripresentarsi? In caso affermativo, indicare la durata della privazione della libertà personale. La persona è evasa dal carcere?

.......

j) Altre informazioni:

.......

Firma del funzionario competente:

Titolo/grado e nome:

INDICE

Capo I : Principi generali

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Campo d'applicazione

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Autorità giudiziarie competenti

Articolo 5 - Autorità centrale

Articolo 6 - Contenuto del mandato d'arresto europeo

Capo II : Procedura

Sezione 1 : Disposizioni generali

Articolo 7 - Comunicazione tra autorità

Sezione 2 : Ricorso al sistema d'informazione Schengen

Articolo 8 - Segnalazione

Articolo 9 - Indicatore [flag]

Sezione 3 : Arresto e detenzione

Articolo 10 - Misure coercitive

Articolo 11 - Diritti della persona ricercata

Articolo 12 - Notificazione alle autorità giudiziarie

Articolo 13 - Convalida e sospensione del mandato

Articolo 14 - Liberazione provvisoria

Sezione 4 : Procedura giudiziaria di consegna

Articolo 15 - Esame del mandato d'arresto europeo

Articolo 16 - Consenso alla consegna

Articolo 17 - Precedente rimessa in libertà

Articolo 18 - Udienza

Articolo 19 - Informazioni complementari

Articolo 20 - Termine per la decisione relativa all'esecuzione del mandato d'arresto

Articolo 21 - Rifiuto e scadenza dei termini

Articolo 22 - Notificazione della decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto

Articolo 23 - Termine per la consegna della persona ricercata

Articolo 24 - Scomputo del periodo di custodia dal calcolo totale della pena

Articolo 25 - Cessazione degli effetti

Capo III: Motivi di rifiuto dell'esecuzione

Articolo 26 - Disposizione generale

Articolo 27 - Lista di eccezioni

Articolo 28 - Principio di territorialità

Articolo 29 - Ne bis in idem

Articolo 30 - Amnistia

Articolo 31 - Immunità

Articolo 32 - Mancanza delle informazioni necessarie

Capo IV : Motivi di rifiuto della consegna

Articolo 33 - Principio del reinserimento

Articolo 34 - Videoconferenza

Capo V : Casi particolari

Articolo 35 - Giudizi in absentia

Articolo 36 - Ritorno nello Stato dell'esecuzione

Articolo 37 - Ergastolo

Articolo 38 - Differimento dell'esecuzione per motivi umanitari

Articolo 39 - Concorso di procedimenti tra Stati membri

Articolo 40 - Concorso di richieste

Articolo 41 - Altri reati

Articolo 42 - Consegna di oggetti

Capo VI : Relazione con altri strumenti giuridici

Articolo 43 - Relazione con altri strumenti giuridici

Articolo 44 - Interazione con le disposizioni della convenzione d'applicazione

Capo VII : Disposizioni pratiche

Articolo 45 - Transito

Articolo 46 - Trasmissione di documenti

Articolo 47 - Lingue

Articolo 48 - Spese

Capo VIII : Clausola di salvaguardia

Articolo 49 - Clausola di salvaguardia

Capo IX : Disposizioni generali e finali

Articolo 50 - Pubblicazione

Articolo 51 - Disposizione transitoria

Articolo 52 - Attuazione

Articolo 53 - Entrata in vigore