Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sul pesce e i prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, in forma di protocollo addizionale che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta /* COM/2001/0515 def. - ACC 2001/0206 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo sul pesce e i prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, in forma di protocollo addizionale che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 4 aprile 2001, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare a nome della Comunità negoziati con Malta al fine di pervenire a un'ulteriore liberalizzazione degli scambi reciproci di pesce e di prodotti della pesca. I negoziati con Malta si sono svolti il 23 aprile. Le due parti hanno convenuto su un meccanismo di concessioni tariffarie semplici, progressive e reciproche. I dettagli delle concessioni bilaterali vengono precisati nei verbali concordati firmati da ciascuno dei capi delegazione. Il governo maltese ha già abolito tutti i dazi all'importazione (e analoghi strumenti finanziari, fatta eccezione per l'IVA) sulle importazioni di pesce e prodotti della pesca dalla Comunità. La Comunità registra un'ampia eccedenza commerciale nel settore della pesca nei confronti di Malta, mentre il principale interesse di Malta per l'esportazione è legato alle spigole e orate d'allevamento derivati interamente da materie prime importate dalla Comunità. In tali condizioni, per quanto riguarda spigole e orate, è stato deciso che la Comunità aprirà un contingente tariffario comune per tali specie. Questo contingente, basato su scambi di tipo tradizionale, sarà di 1 500 tonnellate al dazio del 7,5% al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. Verrà poi aumentato a 1 750 tonnellate a dazio nullo un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, e quindi abolito due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, verrà applicata una riduzione di un terzo dei dazi tariffari applicati a tutti gli altri pesci e prodotti della pesca contemplati dalla definizione di cui al regolamento (CE) n. 104/2000. L'anno successivo sarà applicata un'ulteriore riduzione di un terzo. Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo, si arriverà alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca. La Commissione considera che i negoziati tecnici abbiano portato a risultati accettabili grazie ai quali si arriverà progressivamente, senza particolari difficoltà amministrative, alla liberalizzazione totale degli scambi. In considerazione di quanto precede, si chiede al Consiglio di adottare la presente decisione onde aggiungere all'accordo di associazione con la Repubblica di Malta un protocollo sulle concessioni commerciali nel settore della pesca. 2001/0206 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo sul pesce e i prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, in forma di protocollo addizionale che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) è opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta [1], onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Malta, e per l'importazione nella Repubblica di Malta di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità; [1] GU L 61 del 14.3.1971, pag. 3. (2) a tal fine, occorre aggiungere al suddetto accordo di associazione un protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca; (3) l'accordo in forma di protocollo dovrebbe essere approvato, DECIDE: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità europea, un accordo sul pesce e i prodotti della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta in forma di protocollo addizionale che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Malta. Il testo dell'accordo in forma di protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 È necessario aprire un contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1461, per i primi 12 mesi di applicazione dell'accordo, pari 1500 tonnellate al 7,5 % per spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate (Sparus aurata), classificate rispettivamente ai codici NC 0302 69 94, 0302 69 61 e 0302 69 95, originarie di Malta. L'anno seguente il contingente sarà fissato a 1 750 tonnellate a dazio nullo. Il contingente sarà gestito dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis e 308 ter del regolamento (CE) n. 2454/93 [2]. [2] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1). Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO SUL PESCE E I PRODOTTI DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MALTA IN FORMA DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE CHE COMPLETA L'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MALTA PROGETTO DI PROTOCOLLO ADDIZIONALE CHE STABILISCE IL REGIME COMMERCIALE DA APPLICARE AGLI SCAMBI DI DETERMINATI PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MALTA LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "la Comunità", da una parte, e LA REPUBBLICA DI MALTA, in appresso denominata "Malta", dall'altra, CONSIDERANDO CHE l'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità economiche europee e la Repubblica di Malta, in appresso denominato "l'accordo di associazione", è stato firmato il 5 dicembre 1970 alla Valletta ed è entrato in vigore nell'aprile 1971; CONSIDERANDO CHE il regolamento (CE) n. 3010/95 del Consiglio, recante sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata originari di Malta è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio; CONSIDERANDO CHE in seguito all'esito positivo dei negoziati tecnici tra la Comunità e Malta, condotti in base all'articolo 2 dell'accordo di associazione, si sono concordate concessioni tariffarie reciproche nel settore della pesca; CONSIDERANDO CHE in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto accordo di associazione le importazioni di pesce e prodotti della pesca originari della Comunità verso Malta avvengono in esenzione doganale; CONSIDERANDO CHE le concessioni negoziate nel settore della pesca incideranno sulle concessioni bilaterali previste dall'accordo di associazione, che dovranno quindi essere modificate mediante un protocollo che adegui gli aspetti commerciali dell'accordo stesso; CONSIDERANDO CHE la Comunità e Malta hanno deciso inoltre di semplificare al massimo, dal punto di vista amministrativo, l'applicazione graduale delle concessioni tariffarie concordate affinché possano entrare in vigore quanto prima; HANNO DECISO di applicare le concessioni tariffarie concordate al fine di liberalizzare completamente tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca: Articolo 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità riduce di un terzo i dazi tariffari applicati al pesce e ai prodotti della pesca definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, diversi dai prodotti menzionati all'articolo 2. Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità applica un'ulteriore riduzione di un terzo ai dazi tariffari applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente protocollo. Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente protocollo, si arriverà alla liberalizzazione totale di tutti gli scambi di pesce e di prodotti della pesca da entrambe le Parti, inclusi i prodotti menzionati all'articolo 2. Articolo 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, la Comunità aprirà un contingente tariffario comunitario di 1 500 tonnellate al 7,5% per spigole (Dicentrarchus labrax), orate di mare della specie (Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate (Sparus aurata), classificate rispettivamente ai codici NC 0302 69 94, 0302 69 61 e 0302 69 95, originarie di Malta. L'anno seguente il contingente tariffario sarà fissato a 1 750 tonnellate a dazio nullo; due anni dopo il contingente tariffario verrà abolito. Per quanto riguarda le importazioni nella Comunità che superano i quantitativi stabiliti dai contingenti tariffari, si applicano le disposizioni dell'articolo 1. Articolo 3 Le riduzioni di cui all'articolo 1 vengono calcolate secondo i principi matematici comuni, tenendo presente che: (a) tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola vanno arrotondate per difetto al numero intero più vicino; (b) tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola vanno arrotondate per eccesso al numero intero più vicino; (c) tutti i dazi inferiori al 2% vengono fissati automaticamente allo 0%. Articolo 4 Nel caso in cui la candidatura di Malta per l'adesione all'Unione europea sia sospesa, le Parti si riuniscono entro un periodo di sei mesi per rivedere l'accordo alla luce delle nuove circostanze. Articolo 5 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle loro procedure interne. SCHEDA FINANZIARIA 1. Denominazione dell'azione Proposta di protocollo addizionale all'accordo di associazione con Malta riguardante un accordo sulle concessioni da applicare al pesce e ai prodotti della pesca. Tali concessioni sono state concordate e saranno applicate per un periodo di due anni, fino alla liberalizzazione totale degli scambi dei prodotti in questione. 2. linea/e di bilancio interessata/e Capitolo 12, articolo 120 3. base giuridica Articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. 4. descrizione dell'azione 4.1 Obiettivo generale Liberalizzazione totale degli scambi di pesce e di prodotti della pesca in previsione dell'adesione della Repubblica di Malta all'Unione europea. 5. classificazione delle spese/entrate 5.1 Tipo di entrate previste Dazi all'importazione 6. natura delle spese/entrate - L'azione proposta comporterà una diminuzione dei dazi all'importazione riscossi sul pesce e sui prodotti della pesca originari di Malta. 7. incidenza finanziaria 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra costi unitari e costo totale) Solamente pochi prodotti vengono importati da Malta: la seguente tabella illustra le importazioni negli anni 1998, 1999 e 2000 e i dazi medi corrisposti. Il livello del dazio medio stimato per il pesce fresco e refrigerato è del 12%, mentre quello del dazio medio stimato per le conserve di pesce è del 24%. >SPAZIO PER TABELLA> Analizzando i dazi all'importazione applicati si rilevano un aumento di circa il 25% nel 1999 rispetto al 1998 e un calo del 2% circa nel 2000 rispetto al 1999. Un calo della produzione di pesce fresco e refrigerato (spigole e orate) è previsto nel 2001 e 2002, mentre sembra che le importazioni di conserve di pesce dovrebbero restare allo stesso livello del 2000. Di conseguenza, i risultati dell'anno 2002 potrebbero essere simili al 1999 per il pesce fresco e al 2000 per le conserve di pesce, ed è ragionevole attendersi un incremento del 20% in entrambi i settori nell'anno 2003. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione Stanziamenti d'impegno in mio EUR (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA>