52001PC0507(01)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla decisione 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) /* COM/2001/0507 def. - COD 2001/0210 */

Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0287 - 0289


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica alla decisione 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La seconda fase del programma IDA (IDA II) è stata approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con le decisioni 1719/1999/CE [1] (denominata nel seguito "decisione sugli orientamenti") e 1720/1999/CE [2] (denominata nel seguito "decisione sull'interoperabilità") del 12 luglio 1999. Gli articoli rispettivamente 9 e 13 di dette decisioni dispongono che la Commissione presenti una prima valutazione del Programma IDA II al Parlamento europeo e al Consiglio entro la presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'anno 2001, corredata di proposte appropriate per la modifica dell'allegato alla "decisione sugli orientamenti" e di proposte appropriate per la modifica della "decisione sull'interoperabilità".

[1] Decisione 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA), GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

[2] Decisione 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

La valutazione ha potuto avere inizio soltanto nel gennaio 2000 ed è stata ultimata nel settembre 2000 a causa del ritardo con cui sono entrate in vigore le decisioni relative all'IDA II (agosto 1999) e della conseguente tardiva adozione del programma di lavoro dell'IDA 1999 (novembre 1999). I risultati della valutazione, essendo diventati disponibili durante la fase iniziale del programma IDA II, costituiscono in larga misura il termine di paragone per i risultati delle valutazioni successive. Le modifiche proposte alle due decisioni non si basano esclusivamente sulla valutazione ma tengono anche conto del primo anno e mezzo di esperienza maturata nell'attuare il programma IDA II, del contesto dell'iniziativa europea, nonché del relativo piano d'azione. La proposta recante modifica alla decisione 1719/1999/CE apporta perciò modifiche a svariati articoli della stessa.

Tanto per la proposta recante modifica alla decisione 1719/1999/CE quanto per la decisione 1720/1999/CE è possibile individuare tre tipi di modifiche: il primo è conseguenza delle variazioni intervenute negli obblighi politici e giuridici e riguarda l'adeguamento della procedura di comitato in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28.6.1999 [3] e l'estensione del programma IDA II a Malta e alla Turchia, nonché la possibilità di permettere ai paesi canditati e ai paesi terzi di usufruire, a proprie spese e a determinate condizioni, dei servizi generici forniti dall'IDA.

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Il secondo tipo di modifica è finalizzato al miglioramento di determinate condizioni pratiche e riguarda le clausole d'adempimento, l'istituzione di un riferimento finanziario per il periodo 2002-2004 ed inoltre, per quanto riguarda la proposta recante modifica alla decisione 1720/1999/CE, la diffusione delle pratiche esemplari. A proposito del riferimento finanziario è bene ricordare che gli articoli 12 della decisione 1719/1999/CE e 15 della decisione 1720/1999/CE, attualmente in vigore, delineano un quadro finanziario esclusivamente per il periodo 1998-2000.

Il terzo tipo si fonda sulle esigenze poste in essere dalle nuove iniziative, segnatamente il piano d'azione eEurope (soprattutto il capitolo "Amministrazioni on-line") ed inoltre, per quanto riguarda la proposta recante modifica alla decisione 1719/1999/CE, sulla necessità di estendere gli ambiti di applicazione delle nuove reti telematiche, in particolar modo alla diffusione di queste ultime nei settori dell'educazione e della giustizia.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio sono invitati ad adottare la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alle decisioni 1719/1999/CE e 1720/1999/CE.

2001/0210 (COD)

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica alla decisione 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 156, paragrafo 1, del medesimo,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [6],

[6] GU C

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato [7]

[7] Parere del Parlamento europeo

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo della decisione 1719/1999/CE [8] è che la Comunità, insieme agli Stati membri, adotti i provvedimenti necessari per la costituzione di reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'attuazione delle politiche comunitarie, così come il processo decisionale comunitario.

[8] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1

(2) Sono da ritenere prioritari i progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale, contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope, del relativo piano d'azione, e soprattutto, al capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.

(3) A fini di certezza del diritto è bene disciplinare espressamente la possibilità di revisione della sezione del programma di lavoro IDA relativa all'attuazione della decisione 1719/1999/CE nel corso dell'anno di riferimento. Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 6 della decisione 1719/1999/CE è bene chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 euro per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura di comitato alla quale si fa riferimento in detta decisione.

(4) Visto l'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di detti paesi a progetti di interesse comune. Prima che la partecipazione al programma IDA sia stata estesa a tutti i paesi candidati è opportuno render più agevole per tali paesi poter usufruire, a proprie spese, dei servizi generici forniti dall'IDA ammesso che uno scambio di dati tra tali paesi sia necessario all'attuazione di una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi terzi alle stesse condizioni.

(5) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio occorre introdurre un importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione comunitaria prevista dalla decisione 1719/1999/CE per il periodo 2002-2004. Gli stanziamenti annuali vanno altresì autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

(6) Nell'ambito del programma IDA occorre generalmente considerare la realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie progetti di interesse comune.

(7) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche nei settori dell'educazione, segnatamente per lo scambio di informazioni su aspetti contenutistici relativi alle reti aperte oltre che per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione, vanno considerate progetti di interesse comune.

(8) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope, del relativo piano d'azione, e soprattutto del capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari, vanno considerate progetti di interesse comune.

(9) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, segnatamente per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione, vanno considerate progetti di interesse comune.

(10) Occorre adattare le disposizioni della decisione 1719/1999/CE relative alla procedura di comitato affinché tengano conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9].

[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(11) Occorre modificare la decisione 1719/1999/CE di conseguenza.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1719/1999/CE è modificata come segue:

1. L'articolo 4 è completato dalla seguente lettera h):

"h) contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, e soprattutto al capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari."

2. L'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

"2. La procedura di cui all'articolo 8, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui all'articolo 5, si applica all'approvazione della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale e che può essere soggetta a revisione nel corso dell'anno di riferimento. Il programma di lavoro IDA comprende una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i.

3. La procedura di cui all'articolo 8 si applica all'approvazione, in base ai principi di cui all'articolo 5 della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano.

4. La procedura di cui all'articolo 8 si applica all'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione tra progetti delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 euro per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta alla presente procedura."

3. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE a norma dell'articolo 7, e dell'articolo 8 di detta decisione.

3. Il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 3) della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi."

4. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 10

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale, di Cipro, di Malta e della Turchia per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi.

2. Nel corso dell'attuazione di progetti di interesse comune è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.

3. Prima che la partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centrorientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA, ammesso che uno scambio di dati tra tali paesi sia necessario all'attuazione di una politica comunitaria.

4. Anche altri paesi terzi possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA se ed in quanto uno scambio di dati tra tali paesi è necessario all'attuazione di una politica comunitaria."

5. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 12

Importo di riferimento finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 39,8 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie."

6. La sezione A dell'allegato è completata dal seguente punto 6:

"6. La realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie."

7. La sezione B, punto 10, dell'allegato è sostituita dal testo seguente:

"10. Reti telematiche nei settori dell'educazione, della cultura, dell'informazione, della comunicazione e dei mezzi audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione."

8. La sezione B dell'allegato è completata da i seguenti punti 13 e 14:

"13. Reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, e soprattutto del capitolo "Amministrazioni on-line" del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.

14. Reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, segnatamente per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Titolo dell'azione

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1719/1999/CE [10] (di seguito denominata decisione sugli orientamenti)

[10] Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA), GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

2. Linea(e) di bilancio

B5-7210 (Reti per lo scambio di dati fra amministrazioni - IDA)

3. Base giuridica

Articolo 156 del Trattato - Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

La decisione n. 1719/1999/CE si pone, quale obiettivo generale, l'adozione da parte della Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, delle misure necessarie alla realizzazione di reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni comunitarie, che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria, rendere possibile l'attuazione delle politiche comunitarie e dare supporto al procedimento decisionale comunitario.

La presente proposta intende dare attuazione all'articolo 9 della decisione n. 1719/1999/CE, che prevede la trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una prima valutazione dell'attuazione di tale decisione, nonché la presentazione di adeguate proposte di riesame della decisione medesima. È tuttavia opportuno rilevare che la proposta recante modifica alla decisione n. 1719/1999/CE comprende anche modifiche a vari articoli della decisione, sulla base dei risultati della valutazione, dell'esperienza maturata nel primo anno e mezzo di attuazione della decisione, del contesto dell'iniziativa e-Europe e del relativo piano d'azione.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo

La decisione n. 1719/1999/CE in materia di IDA (in vigore dal 3 agosto 1999 ed applicabile sino al 31 dicembre 2004) determina la dotazione finanziaria del programma per il periodo 1998-2000. In effetti, all'epoca il Consiglio non ha ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per un periodo superiore ai primi tre anni di applicazione della decisione. A quanto pare, la modalità prevista per la copertura finanziaria per gli anni successivi era quella propria di un programma rinnovabile.

Sulla base dei risultati della prima valutazione di IDA II e della consultazione del comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), si è deciso di procedere, contestualmente alla modifica della decisione n. 1719/1999/CE, a stabilire una dotazione finanziaria chiara per il periodo 2002-2004.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie/non obbligatorie

SNO

5.2 Stanziamenti dissociati/Stanziamenti non dissociati

SD

5.3 Tipi di entrate previste

Non sono previste entrate a seguito dell'azione.

6. Natura delle spese/entrate

I fondi saranno in generale utilizzati per l'acquisto sul mercato di servizi nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. I progetti di cui alla decisione n. 1719/1999/CE saranno avviati dopo la pubblicazione di bandi di gara oppure facendo ricorso agli elenchi di prestatori di servizi nel settore delle TI, nonché sulla base di accordi specifici stipulati nell'ambito di contratti quadro già esistenti. I progetti IDA comprendono una fase preparatoria, uno studio di fattibilità, una fase di sviluppo e di convalida e una fase di attuazione.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Il livello di finanziamento di ciascun progetto del programma sarà, in generale, pari al 100% del costo totale.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Per il 2001 lo stanziamento complessivo a favore del programma IDA ammonta a 24 milioni di euro [11], dei quali 12,9 milioni sono stati destinati alla sezione del programma di lavoro IDA 2001 concernente l'attuazione della decisione n. 1719/1999/CE.

[11] Al netto dei contributi dei paesi SEE.

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. di cui alla parte B del bilancio

Stanziamenti d'impegno in milioni di euro (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode previste

Eserciteranno il controllo:

- i servizi della Commissione responsabili della valutazione delle offerte, dell'aggiudicazione degli appalti e della gestione dei progetti, in particolare mediante la costituzione di équipe interservizi per valutare le offerte;

- la CCAC, per quanto riguarda l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici;

- la DG Controllo finanziario della Commissione.

Verifiche contabili esterne potranno essere inoltre effettuate dalla Corte dei Conti in applicazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

9. Elementi di analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari

Gli obiettivi dei progetti di cui alla decisione n. 1719/1999/CE consistono nel contribuire alla gestione del mercato interno e all'attuazione di politiche comunitarie, nonché nel sostenere il processo decisionale comunitario mediante reti telematiche.

Beneficiari: amministrazioni, agenzie, istituzioni. In relazione ai diversi progetti ed all'IDA nel suo insieme verrà attuata una politica di garanzia della qualità, in particolare per quanto concerne le analisi costi-efficacia.

9.2 Giustificazione dell'azione

Si tratta di attività di cooperazione, che devono essere condotte a livello europeo. Un funzionamento efficace delle reti richiede che tutte le amministrazioni interessate si considerino partner ed agiscano come tali.

Effetti derivati e moltiplicatori attesi: oltre al sostegno ad una migliore attuazione delle politiche comunitarie e ad un processo decisionale più efficiente, va ricordato il contributo alla modernizzazione delle amministrazioni, al miglioramento della qualità della cooperazione paneuropea ed al potenziamento delle interfacce con i cittadini e le imprese.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Gruppi di lavoro interservizi e gli organismi di gestione dei progetti valuteranno l'andamento dei progetti previsti dalla decisione n. 1719/1999/CE. A cadenza biennale verrà effettuata una valutazione approfondita dell'applicazione della decisione n. 1719/1999/CE da presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, in modo da determinare lo stato di avanzamento e la situazione presente, esaminare i benefici prodotti dai progetti settoriali IDA, nonché verificare le sinergie con altre attività comunitarie.

10. Spese amministrative (Sezione III, parte A del bilancio)

Questa sezione della scheda finanziaria deve essere inviata alle DG Amministrazione e Bilancio; la DG Amministrazione la inoltrerà alla DG Bilancio con le proprie osservazioni.

La mobilizzazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione relativa all'assegnazione delle risorse, tenuto conto, in particolare, delle risorse umane e degli importi aggiuntivi accordati dall'autorità di bilancio.

10.1 Effetti in termini di risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Qualora siano necessarie risorse supplementari, indicare in quali tempi esse dovranno essere rese disponibili.

10.2 Incidenza delle spese per risorse umane

euro

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi indicano il costo totale dei posti supplementari per tutta la durata dell'azione o per 12 mesi, a seconda che l'azione abbia una durata determinata o indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese amministrative conseguente all'azione

euro

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per tutta la sua durata o per 12 mesi, a seconda che l'azione abbia una durata determinata o indeterminata.