52001PC0499

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia /* COM/2001/0499 def. - ACC 2001/0201 */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 14 maggio 2001 è stato siglato un accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato "ASA") tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [1], la cui firma è prevista nell'ottobre 2001. Perché l'accordo entri in vigore, occorreranno la ratifica dei Parlamenti nazionali e il parere conforme del Parlamento europeo.

[1] COM (2001)371 del 9 luglio 2001

In attesa dell'entrata in vigore dell'ASA, il 10 luglio 2001 è stato siglato un accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia [2] che riprende le disposizioni dell'ASA sugli scambi e sulle questioni commerciali. L'accordo dovrebbe essere concluso nell'autunno del 2001 ed essere applicato anticipatamente a decorrere dal 1° gennaio 2002, a norma delle sue disposizioni e della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

[2] COM (2001)429 del 24 luglio 2001

A norma dell'ASA e dell'accordo interinale, determinati prodotti originari della Repubblica di Croazia, segnatamente i prodotti di "baby beef" e alcuni prodotti della pesca, beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto autorizzare la Commissione ad adottare le necessarie norme di attuazione dettagliate per l'apertura e l'applicazione di dette concessioni tariffarie.

Dato inoltre che le aliquote preferenziali dei dazi vengono progressivamente eliminate nell'ambito delle concessioni tariffarie concordate, occorre stabilire disposizioni specifiche sulle riduzioni tariffarie e sulla gestione dei contingenti tariffari.

Il presente progetto di regolamento contiene quindi le disposizioni necessarie per l'applicazione iniziale dell'accordo interinale e, una volta entrato in vigore, dell'ASA. Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria o di entrata in vigore dell'accordo interinale.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- adotti la proposta di regolamento allegata, relativa ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

2001/0201 (ACC)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione [3],

[3] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra [4], firmato a .. il .. (in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione");

[4] Decisione ... del Consiglio del ... GU...

(2) nel frattempo, il .., il Consiglio ha concluso anche un accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia [5] che consentirà l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sugli scambi e sulle questioni commerciali (in appresso denominato "accordo interinale");

[5] Decisione ... del Consiglio del ... GU...

(3) occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni degli accordi suddetti;

(4) a norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati prodotti originari della Repubblica di Croazia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali;

(5) l'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale indicano già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e i criteri di ammissibilità;

(6) le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano i codici della nomenclatura combinata e della Taric non comportano cambiamenti sostanziali;

(7) per semplificare le procedure e consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari comunitari, si dovrebbe autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario [6], ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti della pesca. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [7], dovrebbe inoltre adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti di "baby-beef";

[6] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

[7] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(8) i dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1% o in dazi specifici pari o inferiori a 1 euro;

(9) il presente regolamento dovrebbe applicarsi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

(10) le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8],

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il Consiglio stabilisce le procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di determinate disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione") e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (in appresso denominato "accordo interinale").

Articolo 2

Concessioni per i prodotti di "baby-beef"

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 27, paragrafo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti di "baby-beef", vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Procedura applicabile

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio.

2. Ogniqualvolta si fa riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio è di un mese.

Articolo 4

Concessioni per i prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, riguardanti i contingenti tariffari per i pesci e i prodotti della pesca elencati all'allegato Va di entrambi gli accordi, vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Procedura applicabile

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio.

2. Ogniqualvolta si fa riferimento a questo paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio è di tre mesi.

Articolo 6

Riduzioni tariffarie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione è:

a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem

o

b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in euro nel caso di dazi specifici.

Articolo 7

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle norme dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Croazia vengono adottati secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento.

Articolo 8

Applicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento si applica a decorrere dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale. La data corrispondente viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente