Proposta modificata di regolamento del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0475 def. - COD 2000/0286 */
Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0273 - 0326
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE 1. Procedura - Adozione della proposta da parte della Commissione: 8 novembre 2000 [1] [1] COM(2000) 716 def. dell'8.11.00 - Parere del Comitato economico e sociale: 28 marzo 2001 [2] [2] GU C 155 del 29.05.2001, pag. 32. - Parere del Comitato delle regioni: 14 giugno 2001 [3] [3] 13/06/2001, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. - Parere del Parlamento europeo in prima lettura: 12 giugno 2001 [4] [4] A5-0198/2001 def. del 12.06.01 - Data dell'accordo politico in sede di Consiglio: 28 giugno 2001 (unanimità, senza l'appoggio della Commissione) 2. Accordo politico del Consiglio Principali modifiche approvate dalla Commissione Capo I e capo II (legislazione alimentare generale) Il corpo principale della proposta originale relativamente ai capi I e II rimane immutato, anche se il testo è stato ampiamente riordinato: alcuni articoli sono stati posti in un ordine più logico e i principi separati dai requisiti. Le definizioni, in particolare quelle relative agli alimenti, alla legislazione alimentare, alla rintracciabilità e alla produzione primaria, sono state chiarite. La definizione delle fasi di produzione, lavorazione e distribuzione è stata ampiamente riveduta, in modo da far risultare più chiaro l'ambito d'applicazione del capo II, che si occupa delle suddette fasi. È stata inserita inoltre la definizione di "consumatore finale", mentre la definizione di "controllo ufficiale" è stata soppressa e inserita in un testo più specificamente dedicato ai controlli. L'articolo 4 prevede ora l'obbligo di adeguare i principi e le procedure vigenti della legislazione alimentare entro una data definita: quest'obbligo nella proposta originale era previsto dall'articolo 64, che pertanto risulta abolito. Questi nuovi dispositivi finalizzati all'applicazione di vari articoli sono stati adottati di comune accordo fra i servizi giuridici del Consiglio e della Commissione. L'articolo 5 resta lo stesso nel principio, nonostante alcune modifiche nel rilievo dato alle corrette pratiche commerciali. Dopo l'articolo 6, il testo è ampiamente risistemato. Gli articoli da 6 a 10 contengono la sostanza della proposta originaria. Gli articoli 11 e 12 recano alcune modifiche minori nel rilievo dato alle importazioni ed esportazioni di alimenti; inoltre, e si tratta di un punto importante, gli alimenti che potrebbero risultare dannosi per la salute e i mangimi a rischio non potranno essere esportati dalla Comunità. Gli articoli relativi ai requisiti per la sicurezza di alimenti e mangimi (14 e 15) sono ora più in linea con la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, grazie all'inserimento di un paragrafo che consente di ritirare dal commercio i prodotti o di controllarli altrimenti anche quando rispettano i requisiti specifici della legislazione alimentare ma si è rilevato che non sono sicuri. Agli articoli 19 e 20 è stato aggiunto un requisito per cui le aziende del settore alimentare e dei mangimi devono consentire ai loro dipendenti di cooperare con le autorità competenti al fine di prevenire, ridurre o evitare i rischi. Capo III (Autorità europea per gli alimenti) L'articolo 22 (sui compiti dell'Autorità) è stato modificato per garantire che, fatta salva l'ampiezza del suo campo, il mandato dell'Autorità resti concentrato sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Pertanto, i compiti dell'Autorità relativamente alle questioni di salute e benessere degli animali e salute delle piante non legate alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi si limitano ora ai pareri scientifici. Le competenze in materia di nutrizione sono mantenute, ma sono state apportate leggere modifiche per quanto riguarda le comunicazioni sulla nutrizione in connessione coi programmi comunitari in materia di salute. La nuova formulazione dell'articolo 22, paragrafo 5, sottolinea che è necessaria una cooperazione tra l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri al fine di garantire omogeneità tra le attività di valutazione del rischio, gestione dei rischi e comunicazione degli stessi. La gestione del sistema di allarme rapido rimarrà di competenza della Commissione (il relativo compito è stato cancellato dagli articoli 22 e 23, mentre gli articoli 35 e 50 sono stati riformulati). Tuttavia, l'Autorità parteciperà alla rete. Il ruolo del foro consultivo (articolo 27) è stato specificato in modo più completo, dal momento che questo ente dell'Autorità dovrà garantire il legame operativo con gli enti omologhi degli Stati membri. Le condizioni per la presentazione all'Autorità di una richiesta di parere scientifico sono state completate, e si è specificato in quali casi una richiesta può essere modificata o respinta (articolo 29). Sono state inserite numerose norme nuove relative alla trasparenza, soprattutto agli articoli 32, 36 e 38. Capo IV (Allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza) Questo capo è stato modificato per quanto riguarda il sistema di allarme rapido (cfr. supra), in modo da estendere la procedura di emergenza ai mangimi (articoli 53 e 54) e da renderla conforme alla direttiva sui controlli ufficiali nel campo dell'alimentazione degli animali [5]. [5] Adottata il 19.06.2001, non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Capo V (Procedure e disposizioni finali) Vi sono poche modifiche importanti, ad eccezione dell'abolizione dell'articolo sulla sede, sul quale la Commissione non era d'accordo, e del trasferimento del disposto dell'articolo 64 della proposta originaria all'articolo 4. La data di entrata in funzione dell'Autorità è stata fissata dal Consiglio al 1° gennaio 2002. Modifiche non approvate dalla Commissione Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico unanime il 28 giugno 2001, ma la Commissione non ha potuto sostenere tale accordo, innanzitutto per la propria posizione in merito alla composizione del consiglio di amministrazione, diversa dall'orientamento prevalso in Consiglio. Inoltre, l'articolo relativo alla procedura di definizione della sede è stato soppresso e alcuni emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione non sono stati ripresi dal Consiglio. La Commissione non è d'accordo con la data proposta dal Consiglio, corrispondente al gennaio del 2005, per l'applicazione degli articoli 11, 12, 14 e 20 e preferirebbe una data anticipata al gennaio 2004. 3. Osservazioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo (prima lettura) Il Parlamento europeo ha adottato 189 emendamenti, dei quali 43 accettati appieno dalla Commissione, 55 in parte o nel principio e 88 non accolti (per un totale di 186, poiché alcuni sono stati fusi tra loro). La base giuridica della presente proposta, che coinvolge pienamente il Parlamento nella procedura di codecisione, ha ricevuto il pieno appoggio del Consiglio. Pertanto la Commissione non può accettare gli emendamenti 4 e 209, che cambiano o estendono la base giuridica. Capi I e II Gli emendamenti 12 e 81, relativi all'igiene dei prodotti alimentari, non sono stati accettati in questo contesto ampio e orizzontale, che riguarda non soltanto l'igiene, ma anche i contaminanti, gli additivi, i materiali in contatto con gli alimenti e molti altri temi. Analogamente, gli emendamenti 59 e 72 erano troppo circostanziati per un testo orizzontale. La Commissione non ha accettato l'emendamento 202 sulle concessioni alle PMI, dal momento che i consumatori devono godere della stessa tutela indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni dell'azienda. La Commissione non poteva accettare nemmeno gli emendamenti 26, 40 e 50, che estendono l'ambito di applicazione del regolamento alla qualità dei prodotti alimentari, dal momento che questo regolamento non è lo strumento giuridico adeguato, e che al riguardo sono in corso altri lavori. Alcuni emendamenti (3, 6, 7, 8) relativi ai considerando sono stati pienamente accolti, dal momento che risultano conformi alla concezione generale della proposta, che intende coprire l'intera catena alimentare. L'ambito di applicazione del regolamento comprende le pratiche ingannevoli ma non la frode finanziaria tra controparti commerciali, per cui l'emendamento 49 è stato accettato solo parzialmente. I requisiti di sicurezza alimentare sono stati tenuti separati dagli altri interessi dei consumatori, per cui l'emendamento 57 è risultato accettabile solo in parte/in via di principio, - non nell'articolo 8 sugli interessi dei consumatori, ma nell'articolo 14, relativo ai requisiti per la sicurezza degli alimenti. Una serie di emendamenti (28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46) relativi alle definizioni usate nel testo non è risultata accettabile. Detti emendamenti infatti compromettevano la natura orizzontale del testo, oppure contenevano modifiche ridondanti o inaccurate in relazione all'uso di un termine, oppure erano già contenuti in altre definizioni e rischiavano di creare confusione. Ad esempio, il riferimento agli integratori alimentari previsto dall'emendamento 28 è ridondante, dal momento che gli integratori sono già compresi nella definizione di alimento data dalla proposta. Non è appropriato trattare del rapporto tra medicine e alimenti in questo testo, dal momento che si tratta di un tema già svolto dalla direttiva sui prodotti medicinali: pertanto, l'emendamento 29 è risultato inaccettabile. Il termine "ingrediente" non compare più nella proposta, per cui l'emendamento 33 è respinto. Gli emendamenti sulla vendita al dettaglio - 36 e 37 non sono appropriati in questo testo, mentre sono adatti a un testo più verticale, come nel caso dell'emendamento 51 sugli obiettivi della legislazione alimentare. La definizione di "controllo ufficiale" è stata soppressa e sarà inserita in una proposta più specifica della Commissione sui controlli, per cui anche l'emendamento 39 è respinto. Parte dell'emendamento 38 che introduce la distribuzione è accettabile, ma non la parte sull'immissione in circolazione. L'emendamento 45 sul cambiamento della definizione della produzione primaria è accettabile, ma è stato sottoposto a modifiche redazionali. L'emendamento 30, che introduce la definizione di "consumatore finale", è stato accettato nella sua interezza. L'emendamento 35, che chiarisce la definizione di impresa del settore dei mangimi, è stato accettato in parte. Alcuni particolari di questo emendamento però sono già trattati dal considerando 13. L'emendamento 42 sulla definizione delle fasi di produzione, lavorazione e distribuzione rende molto più chiaro l'ambito di applicazione del capo II. Vari emendamenti potrebbero risultare dannosi per la capacità negoziale della Comunità nel quadro del Codex Alimentarius, oppure non possono essere conciliati con gli impegni internazionali cui la Comunità ha già aderito. È il caso in particolare degli emendamenti che cercano di riscrivere definizioni internazionalmente riconosciute che la Comunità è riuscita a far accettare dopo una difficile lotta (ad es. l'emendamento 40 sulla gestione del rischio), o le cui modifiche non sono conformi alla comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, approvata dal Consiglio e dal Parlamento. Ad esempio, l'emendamento 53 cerca di riscrivere il quadro già previsto dagli accordi raggiunti in sede di OMC per le situazioni in cui è garantita un'analisi del rischio completa. L'emendamento 54 obbligherebbe la Comunità ad accettare altri fattori legittimi internazionalmente riconosciuti e non è accettabile poiché attualmente simili fattori non esistono. Neanche l'emendamento 52 può essere accolto, per via della sua incidenza sugli obblighi internazionali della Comunità: esso infatti è contrario ai diritti e doveri stabiliti dall'OMC. Anche se il concetto che presiede all'emendamento 84 è accettabile, si tratta di una materia già contenuta nell'articolo 5. Problemi analoghi sorgono con gli emendamenti 55 e 56 sul principio di precauzione: l'emendamento 55 non è accettabile, dal momento che risulta opportuno mantenere una certa discrezionalità, senza obbligo di agire o adottare provvedimenti. Si tratta di un'azione di gestione del rischio soddisfacente, inclusa nella comunicazione della Commissione approvata dal Parlamento e dal Consiglio. L'emendamento pertanto contraddice posizioni precedentemente adottate. Anche se numerosi punti dell'emendamento 56 riflettono tali posizioni, il testo è troppo dettagliato, il che potrebbe causare problemi in un regolamento giuridicamente vincolante. L'emendamento 63, che impone l'obbligo di mantenere la riservatezza sul lavoro di controllo e sorveglianza degli alimenti, non può essere accettato. La riservatezza necessaria sarà argomento del testo orizzontale sui controlli di prossima presentazione. Tuttavia, l'emendamento 8 relativo all'applicazione non discriminatoria del principio agli alimenti indipendentemente dalla loro origine è accettabile nello spirito. Numerosi altri emendamenti relativi alla legislazione alimentare generale risultano accettabili in via di principio e sono stati messi in linea coi principi generali e l'orientamento del testo. La prima parte dell'emendamento 61 è accettabile, dal momento che precisa le responsabilità legali delle aziende del settore dei mangimi. Dell'emendamento 69 è accettabile solo il riferimento al trasporto, trattato all'articolo 3 nella definizione estesa di fasi di produzione, lavorazione e distribuzione. Il principio degli emendamenti 80 e 178 per cui gli alimenti e i mangimi pericolosi non devono essere esportati è stato inserito nella presente proposta modificata. Tale principio è ribadito all'emendamento 82, ma la parte di questo relativa all'obbligo per il fornitore di ritirare i prodotti non è accettabile, dal momento che confonde i significati giuridici di importazione ed esportazione. Inoltre, vari emendamenti (64, 65, 66, 70, 71, 79) sono risultati pienamente accettabili, dal momento che sono conformi al testo e apportano utili integrazioni, ad esempio un'estensione del campo ai mangimi (79). Gli emendamenti 74 e 77 non sono accettabili, perché collegati a disposizioni sulla responsabilità già previste da altri strumenti comunitari. La presente proposta è specificamente avanzata fatta salva la normativa sulla responsabilità. Gli emendamenti 70 e 75 sono accettabili nel principio e inclusi negli emendamenti agli articoli 18 e 19. Gli emendamenti 48 e 189 non sono accettabili, in quanto inappropriati per la data di applicazione di parti differenti del testo. Per quanto concerne l'emendamento 185, non è possibile addivenire a una relazione sull'applicazione dei principi della legislazione alimentare, dal momento che questi ultimi non avranno effetti per un considerevole periodo di tempo. L'emendamento 47 è accettabile nel principio ed è stato accolto mediante estensione della definizione delle fasi di produzione e distribuzione di cui al capo II del regolamento. È accettabile anche il principio dell'emendamento 207 sulla trasparenza, ma il testo è stato reso pienamente conforme al protocollo sulla sussidiarietà e la proporzionalità del trattato di Amsterdam. Molti altri emendamenti sono stati accettati nel principio ma resi conformi nella formulazione ai principi generali e all'orientamento del testo: si tratta dei numeri 2, 5, 10, 16, 27, 35, 42, 60 e 62. La prima parte dell'emendamento 67 è inserita nel considerando 18 e la seconda come paragrafo nell'articolo 14. Capo III Alcuni emendamenti (14, 16, 20, 22, 25) relativi ai considerando sono stati inseriti nella proposta modificata. L'emendamento 19 e la parte dell'emendamento 20 relativa a un considerando usano la parola "autorizzato", il che non è accettabile giacché una simile formulazione non è conforme all'articolo corrispondente. Anche l'emendamento 13 riguarda un considerando e non è accettabile, dal momento che le richieste di pareri scientifici durante il processo legislativo devono limitarsi ai casi giustificati - ad es. informazioni scientifiche nuove - al fine di evitare richieste ripetute sullo stesso argomento. In relazione al campo d'azione dell'Autorità, l'emendamento 87 e i connessi emendamenti 88 e 187 non sono accettabili, dal momento che ne riducono il mandato ai campi di cui è noto che hanno un impatto sulla sicurezza degli alimenti. Un ampio mandato è necessario per non ripetere errori come la mancata individuazione precoce di un rischio per la salute umana nella BSE. Tuttavia, l'emendamento 86, il quale chiarisce che il compito primario dell'Autorità è la sicurezza alimentare, risulta accettabile. L'emendamento 1, che propone di inserire la parola "sicurezza" nel nome dell'Autorità non è accettabile, dal momento che ciò potrebbe comportare una riduzione del mandato dell'Autorità stessa. L'emendamento 91 non è accettabile. L'Autorità sarà in grado di fornire pareri scientifici su richiesta del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 29, ma sarebbe un diluirne il mandato e rischiare di creare doppioni col lavoro di altri enti se l'Autorità dovesse fornire un sostegno scientifico permanente al Parlamento europeo. La materia dell'emendamento 90 è già contemplata dall'articolo 23, lettera a), in quanto il Parlamento è un'istituzione comunitaria, e più specificamente dall'articolo 29, paragrafo 1. La Commissione ritiene di dover rimanere pienamente responsabile del funzionamento del sistema di allarme rapido, mentre l'Autorità dovrebbe agire solamente da membro della rete: pertanto, gli emendamenti 15, 89, 94, 158, 159, 161, 162, 163 e 169 non possono essere accolti. Gli emendamenti 160, 164 e 166 sono accettati e inclusi nel testo, dal momento che risultano conformi alla gestione della rete da parte della Commissione. L'emendamento 131 è già contemplato dall'articolo 35, in quanto la formulazione iniziale dell'articolo è stata modificata. Gli emendamenti 17, 18, e 213 sono a favore di una composizione del consiglio di amministrazione da parte di membri selezionati sulla base di una procedura aperta e con un'esperienza pratica in settori quali agricoltura, industria alimentare, piccole imprese e organizzazioni dei consumatori: non si tratta di emendamenti accettabili. L'obiettivo principale della Commissione resta quello di addivenire a un consiglio di amministrazione snello e funzionale che, grazie all'equilibrio tra i suoi membri (4 rappresentanti del Consiglio, 4 del Parlamento europeo, 4 della Commissione, 4 dell'industria e dei consumatori), possa considerarsi indipendente, ma che resti responsabile davanti alle istituzioni comunitarie. Pertanto in questo rispetto si mantiene la proposta originale della Commissione. L'emendamento 102, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, non è accettabile in quanto elimina la possibilità di sostituirne i membri con dei supplenti. Anche l'emendamento 143 va respinto, poiché insiste sul fatto che il consiglio di amministrazione deve riunirsi soltanto a porte aperte, decisione che invece va lasciata alla sua discrezione. Gli emendamenti 103 (coerenza del programma di lavoro con le priorità della Comunità anziché con quelle della Commissione) e 105 (pubblicità delle regole interne del consiglio di amministrazione) sono accettabili, come anche l'emendamento 106, che consente al presidente del comitato scientifico di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione su invito del consiglio stesso. Detti emendamenti si ritrovano all'articolo 25. Gli emendamenti 107 e 220 sulla nomina aperta e trasparente del direttore esecutivo da parte del consiglio di amministrazione previa audizione davanti al Parlamento sono accettabili nel principio e pertanto inseriti all'articolo 26 della proposta modificata. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione sarà nominato dopo un'audizione davanti al Parlamento europeo. L'emendamento 108, accettato nel principio, sulla stesura del programma di lavoro ad opera del direttore esecutivo, è trattato dall'articolo 26, paragrafo 2, lettera h) e dall'articolo 27, paragrafo 3. L'emendamento 109 sul contatto e il dialogo tra il direttore esecutivo e il Parlamento europeo è a sua volta inserito nell'articolo 26, paragrafo 2, lettera h). L'inserimento dell'emendamento 109 copre l'ultima parte dell'emendamento 111, relativo al dialogo col Parlamento europeo. Inoltre sono stati inseriti vari emendamenti in ragione della loro natura principalmente redazionale o in quanto riguardanti il trasferimento di norme da un articolo o paragrafo all'altro: 104, 110, 111, 127 e 128. Per quanto riguarda il foro consultivo, l'emendamento 112 sul ruolo del foro in qualità di sede di scambio d'informazioni e condivisione delle competenze è inserito nell'articolo 27. L'emendamento 114 è integrato nel testo, dal momento che i rappresentanti del Parlamento europeo e delle altre istituzioni interessate possono essere invitati a partecipare alle riunioni del foro. L'emendamento 113 è accettabile, ma il foro consultivo non dovrebbe essere obbligato a riunirsi 6 volte all'anno, per cui quest'ultima parte non è stata inserita nell'articolo 27. L'emendamento 115 sulla possibilità di organizzare pubbliche audizioni del comitato scientifico e dei gruppi di esperti è inserito nell'articolo 28, paragrafo 9. L'emendamento 118 non è accettabile, in quanto toglie all'Autorità la possibilità di rifiutare o modificare le richieste di pareri scientifici: una simile flessibilità è un requisito operativo indispensabile per l'Autorità. L'emendamento 119 che sostituisce "contrastanti" con "discordanti" è inserito nell'articolo 30. Gli emendamenti 121, 122 e 123 non possono essere accolti: essi aboliscono la procedura applicata in caso di discordanza fra i pareri scientifici dell'Autorità e quelli di un ente scientifico nazionale, facendo dell'Autorità l'arbitro finale in ambito scientifico, il che non appare opportuno. In tutti i casi, la procedura di cui all'articolo 29 è intesa a ottenere un risultato in piena trasparenza, e la decisione spetta all'addetto alla gestione del rischio. Una mancanza degli Stati membri nell'adeguarsi ai provvedimenti avanzati dall'addetto alla gestione del rischio o dall'autorità legislativa porterà a procedure d'infrazione. In questo modo è garantito il livello di chiarezza e certezza voluto dal Parlamento. L'adozione di decisioni deve essere chiaramente responsabilità degli addetti alla gestione del rischio, il calcolo dei rischi degli addetti alla valutazione del rischio. Per questi motivi, gli emendamenti 21 e 212 non sono accettabili. L'emendamento 92 è stato accettato nel principio, inserito nell'articolo 23, lettera c) e reso conforme per evitare confusione tra la responsabilità dell'Autorità di effettuare la valutazione di rischio e la responsabilità dell'addetto alla gestione del rischio. L'emendamento 93 è stato giudicato accettabile nel principio e inserito nel considerando 51 sopprimendo alcune formulazioni per garantire che l'Autorità non sia coinvolta in attività di gestione del rischio. L'emendamento 98 è accettabile, nella misura in cui chiarisce che l'Autorità può esprimere, "in maniera indipendente", le proprie conclusioni e i propri orientamenti. L'emendamento 97 non può essere accolto, dal momento che assocerebbe l'Autorità alla gestione del rischio. L'emendamento 132 è stato accettato nel principio: è incluso nell'articolo 33, che si riferisce alle attività di rete con tutte le organizzazioni; un riferimento più specifico a tali organizzazioni si trova al corrispondente considerando 50. Solo la parte dell'emendamento 134 che rende pubblico l'elenco degli enti scientifici competente ad assistere l'Autorità nel suo lavoro risulta accettabile ed è stato inserito nell'articolo 36, mentre la suggerita soppressione del principio per cui gli Stati membri designano i suddetti enti non lo è. Il resto dell'emendamento 134, concernente i paesi SEE/EFTA, è stato accettato nel principio, ma nel quadro dell'articolo 49 relativo alla partecipazione dei paesi terzi. L'emendamento 125, che sopprime la possibilità per l'Autorità di raccogliere dati sul consumo degli alimenti non ha potuto essere accettato dal momento che si tratta di un requisito fondamentale, che consente agli scienziati di valutare l'esposizione dei consumatori alle diverse sostanze tramite la dieta seguita. L'emendamento 126 è accettabile nel principio, giacché la nuova formulazione dell'articolo 22, paragrafo 2, specifica che l'Autorità può raccogliere e analizzare dati per consentire la descrizione e il monitoraggio dei rischi con un effetto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. L'emendamento 130, che inserisce la parola "valutazione", migliora il senso dell'articolo 34 ed è dunque stato inserito. L'emendamento 152 rende più specifico l'articolo 42 senza cambiarne il senso ed è stato accolto. Gli emendamenti 116, 124, 135-142 e 144, che migliorano la trasparenza dell'Autorità, sono accettabili e inseriti principalmente nell'articolo 38, ma anche in altri articoli, in particolare 26 e 28. Tuttavia, l'emendamento 145 non può essere accolto. Il testo cancellato da tale emendamento impegna l'Autorità a non mantenere riservate le conclusioni e i pareri scientifici qualora siano stati individuati prevedibili effetti sulla salute. La cancellazione di questo testo dalla proposta originale ridurrebbe la trasparenza, e la pubblicazione delle informazioni connesse con la salute non potrebbe sempre essere realizzata. Gli emendamenti 149 e 150, accettati nel principio, sono trattati dall'articolo 38 sulla trasparenza, poiché i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti, e conseguentemente le conclusioni di tali pareri, sono immediatamente pubblicati dopo l'adozione. Inoltre, le conclusioni dei pareri scientifici in relazione ai prevedibili effetti sulla salute non possono in nessun caso essere tenute riservate sulla base dell'articolo 39. Gli emendamenti 23, 153 e 157 non sono accettabili, perché sopprimono la possibilità per l'Autorità di percepire tasse. La Commissione vuole rivedere il sistema entro i primi tre anni del suo funzionamento, anche se è d'accordo sulla scarsa opportunità, al momento, dell'imposizione di tasse da parte dell'Autorità. Altri emendamenti non sono accettabili in quanto incompatibili con le procedure comunitarie vigenti o con importanti aspetti giuridici, oppure ancora perché riguardano altre norme dello stesso o di altri testi giuridici della Comunità. Per queste ragioni, solo i paragrafi 6 bis e 6 ter dell'emendamento 154 sono stati inseriti all'articolo 43. L'emendamento 155 è inserito nell'articolo 44 in relazione alla "raccomandazione dal Consiglio", ma non per quanto riguarda lo scarico al consiglio di amministrazione. L'emendamento 156 sull'OLAF è stato inserito all'articolo 25, paragrafo 9, ma lo si è considerato inadatto a ripetere norme giuridiche esistenti nella proposta modificata. Capi IV e V L'emendamento 24 sulla procedura di emergenza non è accettabile, dal momento che un "rischio grave" è il presupposto di misure di emergenza in tutta la legislazione comunitaria vigente. Tuttavia, l'emendamento 177 che estende la procedura di emergenza ai mangimi è inserito all'articolo 53. L'emendamento 174 non è accettabile, poiché l'unità di crisi non sarà una struttura permanente. L'emendamento 176 chiarisce la funzione informativa dell'unità di crisi ed è stato inserito nell'articolo 57, paragrafo 3. Gli emendamenti 172 e 173 propongono di coinvolgere il Parlamento nella gestione pratica delle crisi, il che non è compatibile col suo ruolo istituzionale di controllo e supervisione. Gli emendamenti 175, 179, 180, 181 e 182 non sono in linea con la procedura di consultazione di comitato in vigore e pertanto non risultano accettabili. L'emendamento 183 è stato accettato in parte e inserito nell'articolo 61 per render chiaro che una valutazione indipendente che tenga conto delle opinioni delle parti interessate dovrebbe essere effettuata dall'Autorità a intervalli regolari. La valutazione commissionata dall'Autorità però non può riferirsi all'intero regolamento, ma può riguardare soltanto l'Autorità stessa. L'emendamento 186 sulla trasparenza è stato inserito all'articolo 61, paragrafo 3. L'emendamento 205 non è accettabile, in quanto è già chiaro che l'Autorità ha il diritto di cambiare le proprie regole interne. L'emendamento 191 invece non può essere accolto perché il ritardo che comporterebbe sarebbe svantaggioso e potrebbe avere un effetto deleterio sulla data d'inizio. L'emendamento 192 non è accettabile, dal momento che l'Autorità europea per gli alimenti non interviene sul massimale del titolo tre della prospettiva finanziaria. L'emendamento 188 è accettabile in parte, poiché la sede dell'Autorità europea per gli alimenti dev'essere scelta unicamente sulla base di criteri operativi, e gli altri non sono ammissibili. Neanche la parte di questo emendamento che riguarda le procedure per la scelta della sede può essere accolta. La parte accettata di questo emendamento è inserita all'articolo 64. 4. Conclusione La presente proposta modificata si basa sull'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio, con l'eccezione dei seguenti considerando e articoli: - il considerando 19, connesso con l'emendamento 8 relativo al principio di precauzione e alla sua applicazione non discriminatoria, - il considerando 31, articoli 18, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3, connessi con gli emendamenti 10, 70 e 75, che istituisce l'obbligo per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi di non impedire o scoraggiare la cooperazione con le autorità competenti qualora tale collaborazione possa prevenire, ridurre o evitare i rischi per la salute, - il considerando 50, connesso con l'emendamento 132, che specifica che le organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate possono cooperare con l'Autorità, - il considerando 56, connesso con l'emendamento 96, che sottolinea la necessità che le comunicazioni dell'Autorità in materia nutrizionale tengano conto delle abitudini alimentari delle popolazioni dell'Unione europea, - l'articolo 23, lettera c) che riprende l'emendamento 92. Questo emendamento è stato accettato nel principio, con una riformulazione volta a chiarire che l'Autorità, responsabile della valutazione del rischio, non parteciperà alle attività di gestione del rischio. Pertanto è necessaria la richiesta della Commissione affinché l'Autorità possa coadiuvare l'addetto alla gestione del rischio nell'interpretazione e considerazione dei pareri scientifici, - l'articolo 25 (consiglio di amministrazione). I paragrafi 1 e 2 si basano sulla proposta iniziale della Commissione. Il Consiglio però ha dichiarato di preferire 16 membri selezionati in base alla competenza, all'esperienza nella materia trattata e alla distribuzione geografica, con l'aggiunta di un rappresentante della Commissione, anziché rappresentanti di tutte e tre le istituzioni e quattro rappresentanti delle organizzazioni interessate come previsto dalla proposta iniziale della Commissione, - l'articolo 25, paragrafo 10: detto paragrafo è completato con l'inserzione dell'emendamento 106, accettato nel principio dalla Commissione. Esso prevede la possibilità di invitare il presidente del comitato scientifico alle riunioni del consiglio di amministrazione, - l'articolo 26, paragrafo 1: detto paragrafo è completato con l'inserzione di una parte dell'emendamento 107, respinto dall'accordo politico del Consiglio, relativo a un'audizione preliminare del direttore esecutivo davanti al Parlamento europeo prima della nomina finale da parte del consiglio di amministrazione, - l'articolo 27, paragrafo 5: detto paragrafo è completato con l'inserzione dell'emendamento 113, accettato nel principio/in parte dalla Commissione e non accolto dall'accordo politico del Consiglio. Tale modifica prevede riunioni regolari del foro consultivo su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, - l'articolo 64 accoglie la proposta originale della Commissione riguardo alla sede, che dev'essere decisa dalle autorità competenti sulla base di una proposta della Commissione, e comprende anche taluni criteri di selezione dell'emendamento 188, - l'articolo 66, nel quale il Consiglio propone la data del 1° gennaio 2005 per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 14-20, mentre la Commissione vuole che le disposizioni relative ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza degli alimenti e di rintracciabilità entrino in vigore entro il 1° gennaio 2004. Gli emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione e dal Consiglio sono indicati in grassetto, sottolineato e corsivo. Gli emendamenti del Parlamento europeo accettati dalla Commissione ma respinti dal Consiglio sono indicati in grassetto e sottolineato. L'articolo 25, paragrafi 1 e 2, mantiene la proposta originale della Commissione sulla composizione del consiglio di amministrazione. La prima frase dell'articolo 64 mantiene la formulazione della proposta originale della Commissione sulla procedura per determinare la sede dell'Autorità. Questi paragrafi della proposta modificata sono indicati in corsivo. La Commissione auspica un andamento scorrevole della procedura di adozione del presente regolamento, in modo che l'Autorità europea per gli alimenti sia in grado di cominciare le attività all'inizio del 2002, come previsto dalla risoluzione adottata al vertice di Nizza. 2000/0286 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, l'articolo 95, l'articolo 133 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione [6], [6] COM(2000) 716 def. dell'8.11.00 visto il parere del Comitato economico e sociale [7], [7] GU C 155 del 29.05.2001, pag. 32. visto il parere del Comitato delle regioni [8], [8] 13/06/2001, non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici. (2) Occorre garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana nell'esecuzione delle politiche comunitarie. (3) La libera circolazione degli alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità può essere realizzata soltanto se i requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi non presentano differenze significative da uno Stato membro all'altro. (4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. Nell'adozione di misure in campo alimentare da parte degli Stati membri, tali differenze possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno. (5) Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di concetti, principi e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate dagli Stati membri e a livello comunitario in materia di alimenti e di mangimi. È tuttavia necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per adeguare le eventuali disposizioni contrastanti dalla legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente sia applicata in base ai principi stabiliti nel presente regolamento. (6) L'acqua viene ingerita direttamente o indirettamente come ogni altro alimento, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Tuttavia, dato che l'acqua destinata al consumo umano è già disciplinata dalle direttive del Consiglio 80/778/CEE [9] e 98/83/CE [10], è sufficiente considerare l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come definito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE del Consiglio. [9] GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. [10] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. (7) È opportuno inserire nel quadro della legislazione alimentare requisiti relativi ai mangimi, compresi la loro produzione e il loro uso qualora siano destinati agli animali da produzione alimentare. Questo non pregiudica i requisiti simili che sono stati applicati finora e che saranno applicati in futuro nella legislazione sui mangimi applicabile a tutti gli animali, inclusi gli animali da compagnia. (8) La Comunità ha scelto di perseguire un livello elevato di tutela della salute nell'elaborazione della legislazione alimentare, che applica in maniera non discriminatoria a prescindere dal fatto che gli alimenti o i mangimi siano in commercio sul mercato interno o su quello internazionale. (9) Occorre far sì che i consumatori, gli altri soggetti interessati e le controparti commerciali abbiano fiducia nei processi decisionali alla base della legislazione alimentare, nel suo fondamento scientifico e nella struttura e nell'indipendenza delle istituzioni che tutelano la salute e altri interessi. (10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Occorre affrontare questioni analoghe in materia di sicurezza dei mangimi. (11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di "legislazione alimentare", che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria. (12) Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, dalle materie prime utilizzate in agricoltura ai mangimi per animali, sino alla vendita degli alimenti ai cittadini e all'industria della ristorazione, in quanto ciascun elemento di essa presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare. (13) L'esperienza ha dimostrato che, per tale motivo, occorre prendere in considerazione la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione dei mangimi con i quali vengono nutriti gli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la produzione di animali che possono essere utilizzati come mangime negli allevamenti ittici, dato che contaminazioni accidentali o intenzionali dei mangimi, adulterazioni o pratiche fraudolente o altre pratiche scorrette in relazione ad essi possono avere un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti. (14) Per lo stesso motivo occorre prendere in considerazione altre pratiche e mezzi di produzione agricoli a livello di produzione primaria e i loro effetti potenziali sulla sicurezza generale degli alimenti. (15) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbero generalmente basarsi su un'analisi di rischio, tranne quando ciò non fosse appropriato in ragione delle circostanze o della natura della misura. Il ricorso all'analisi del rischio prima dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti. (16) Quando la legislazione alimentare è intesa a ridurre, eliminare o evitare un rischio per la salute, i tre principi interconnessi dell'analisi del rischio, vale a dire la valutazione, gestione e comunicazione del rischio, forniscono una metodologia sistematica per definire provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, efficaci, proporzionati e mirati. (17) Affinché vi sia un clima di fiducia nel fondamento scientifico della legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente, obiettivo e trasparente ed essere basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili. (18) È generalmente riconosciuto che, in alcuni casi, la sola valutazione scientifica del rischio non è in grado di fornire tutte le informazioni su cui dovrebbe basarsi una decisione di gestione del rischio e che è legittimo prendere in considerazione altri fattori pertinenti, tra i quali aspetti di natura societale, economica, tradizionale, etica e ambientale nonché la realizzabilità dei controlli. (19) Per garantire la tutela dalla salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità. Una misura basata sul principio di precauzione non dovrebbe risultare discriminatoria o costituire una restrizione mascherata sulla base dell'origine dell'alimento o mangime. (20) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità. (21) La sicurezza degli alimenti e la tutela degli interessi dei consumatori sono temi che attirano sempre più l'attenzione del grande pubblico, delle organizzazioni non governative, delle associazioni di categoria, delle controparti commerciali internazionali e delle organizzazioni commerciali. Occorre far sì che la fiducia dei consumatori e delle controparti commerciali sia garantita attraverso l'elaborazione aperta e trasparente della legislazione alimentare e attraverso interventi adeguati da parte delle autorità pubbliche per informare i cittadini qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento comporti un rischio per la salute. (22) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono un'importanza capitale. La Comunità è tra i più importanti protagonisti del commercio mondiale dei generi alimentari e dei mangimi e, in tale veste, ha stipulato accordi commerciali internazionali, contribuisce all'elaborazione di norme internazionali a sostegno della legislazione alimentare e sostiene i principi del libero commercio di alimenti e mangimi sicuri e sani in maniera non discriminatoria, all'insegna di pratiche commerciali leali e moralmente corrette. (23) È necessario garantire che gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità siano conformi alla legislazione comunitaria o ai requisiti stabiliti dal paese importatore; negli altri casi, l'alimento o mangime può essere esportato o riesportato soltanto se il paese importatore ha dato espressamente il proprio consenso; occorre tuttavia stabilire che, anche in caso di accordo del paese importatore, gli alimenti dannosi per la salute o i mangimi non sicuri non siano né esportati né riesportati. (24) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono commerciare gli alimenti i mangimi e gli obiettivi e principi del contributo della Comunità all'elaborazione di norme e accordi commerciali internazionali. (25) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri. Gli Stati membri in questione applicano tuttavia criteri fondamentali diversi per determinare la sicurezza degli alimenti. Tali impostazioni discordanti e l'assenza di una normativa di tipo orizzontale in altri Stati membri potrebbero far sorgere ostacoli al commercio dei prodotti alimentari. Analogamente potrebbero sorgere ostacoli al commercio dei mangimi. (26) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti. (27) L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno dei prodotti alimentari e dei mangimi. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. (28) Occorre fare in modo che le imprese alimentari e del settore dei mangimi, comprese le imprese importatrici, siano in grado di individuare almeno l'azienda che ha fornito loro l'alimento, il mangime, l'animale o la sostanza che può entrare a far parte di un dato alimento o di un dato mangime, per fare in modo che la rintracciabilità possa essere garantita in ciascuna fase in caso di indagine. (29) Gli operatori del settore alimentare sono in grado meglio di chiunque altro di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti: essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Sebbene tale principio sia affermato in alcuni Stati membri e in alcuni settori della legislazione alimentare, in altri settori esso non è esplicito o la responsabilità viene assunta dalle autorità competenti dello Stato membro attraverso lo svolgimento di attività di controllo. Tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza tra operatori del settore alimentare di Stati membri diversi. (30) Analoghe condizioni dovrebbero riguardare i mangimi ed essere imposte agli operatori del settore dei mangimi. (31) L'esperienza ha dimostrato che i dipendenti delle aziende alimentari o del settore dei mangimi che, per via della propria attività professionale, si rendano conto che alimenti o mangimi a rischio e potenzialmente dannosi per la salute sono stati immessi sul mercato, possono contribuire in modo significativo alla riduzione o prevenzione del relativo rischio. (32) Il fondamento tecnico e scientifico della legislazione comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi dovrebbe contribuire al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute nella Comunità. La Comunità deve poter contare su un'assistenza scientifica e tecnica indipendente, efficiente e di elevata qualità. (33) Le questioni scientifiche e tecniche riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi stanno diventando sempre più importanti e complesse. L'istituzione di un'Autorità europea per gli alimenti (in prosieguo: "l'Autorità") dovrebbe rafforzare l'attuale sistema di assistenza scientifica e tecnica, che non è più in grado di soddisfare le crescenti esigenze. (34) Conformemente ai principi generali della legislazione alimentare, l'Autorità dovrebbe assumere il ruolo di punto di riferimento scientifico indipendente per quanto riguarda la valutazione del rischio, contribuendo a garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Deve poter essere invitata a formulare pareri su questioni scientifiche oggetto di controversia consentendo così alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri di adottare, ai fini della gestione del rischio, decisioni consapevoli necessarie a garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, contribuendo inoltre a evitare la frammentazione del mercato interno dovuta alla creazione di ostacoli, ingiustificati o non necessari, alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. (35) L'Autorità dovrebbe essere una fonte indipendente di consulenza, informazione e comunicazione del rischio per migliorare la fiducia dei consumatori; tuttavia, al fine di promuovere la coerenza tra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio, occorre rafforzare il contatto fra gli addetti alla valutazione del rischio e gli addetti alla gestione del rischio. (36) L'Autorità dovrebbe fornire un quadro scientifico completo e indipendente relativo alla sicurezza e ad altri aspetti dell'intera catena di approvvigionamento alimentare e dei mangimi, il che comporta ampie competenze per l'Autorità. Dovrebbero rientrarvi anche le questioni aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare, sulla salute e il benessere degli animali e sulla salute dei vegetali. È tuttavia necessario garantire che l'Autorità si concentri sulla sicurezza degli alimenti, così che il suo mandato relativo agli aspetti di salute e benessere degli animali e di salute delle piante non direttamente legati alla sicurezza della catena di approvvigionamento alimentare dovrebbe essere limitato all'emissione di pareri scientifici. Il mandato dell'Autorità dovrebbe anche estendersi alla consulenza scientifica e al supporto tecnico-scientifico per quanto riguarda l'alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, nonché all'assistenza alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, in materia di comunicazione connessa coi programmi della Comunità in materia di salute. (37) Dal momento che alcuni prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare, quali i pesticidi o gli additivi per i mangimi, possono comportare rischi per l'ambiente o la sicurezza dei lavoratori, alcuni aspetti legati all'ambiente e alla protezione dei lavoratori dovrebbero essere valutati in conformità della pertinente normativa. (38) Per evitare doppioni nelle valutazioni scientifiche e nei relativi pareri scientifici sugli organismi geneticamente modificati, l'Autorità dovrebbe fornire pareri scientifici sui prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi connessi con organismi geneticamente modificati, come stabilito dalla direttiva 2001/18/CE [11] del Parlamento europeo e del Consiglio e fatte salve le procedure dalla stessa previste. [11] GU L 106 del 17.04.2001, pag. 1. (39) Mediante il supporto fornito sulle questioni scientifiche, l'Autorità dovrebbe contribuire al ruolo svolto dalla Comunità e dagli Stati membri nell'elaborazione e definizione di norme internazionali in materia di sicurezza alimentare e di accordi commerciali. (40) È fondamentale che le istituzioni comunitarie, i cittadini e le parti interessate abbiano fiducia nell'Autorità: indipendenza, elevata qualità scientifica, trasparenza ed efficienza sono perciò fondamentali. È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri. (41) L'Autorità dovrebbe disporre dei mezzi per svolgere tutti i compiti necessari all'adempimento delle sue funzioni. (42) Occorre far sì che le varie istituzioni comunitarie coinvolte esercitino un efficace controllo sull'Autorità, e a tal fine il suo consiglio di amministrazione dovrebbe comprendere quattro rappresentanti nominati dal Parlamento europeo, quattro nominati dal Consiglio e quattro nominati dalla Commissione. (43) Il consiglio di amministrazione dovrebbe disporre dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'attuazione, elaborare il regolamento interno, adottare il regolamento finanziario, nominare i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e nominare il direttore esecutivo. (44) Occorre instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza con i cittadini: il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto comprendere quattro rappresentanti dei consumatori e delle imprese. (45) L'Autorità dovrebbe cooperare strettamente con gli organi competenti degli Stati membri per poter funzionare in modo efficace; occorre istituire un foro consultivo che consigli il direttore esecutivo, funga da sede per lo scambio d'informazioni e garantisca una stretta cooperazione in particolare per quanto riguarda il sistema di rete; la cooperazione e un appropriato scambio d'informazioni dovrebbero inoltre ridurre al minimo le possibilità di avere pareri scientifici discordanti. (46) L'Autorità dovrebbe rilevare il compito, finora affidato ai comitati scientifici istituiti in seno alla Commissione, di formulare pareri scientifici nei settori di sua competenza. Occorre riorganizzare detti comitati per garantire maggiore coerenza scientifica in relazione alla catena di approvvigionamento alimentare e per consentire loro di lavorare in maniera più efficace. Per formulare i pareri scientifici dovrebbero pertanto essere istituiti in seno all'Autorità un comitato scientifico e gruppi permanenti di esperti scientifici. (47) A garanzia dell'indipendenza, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti dovrebbero essere scienziati indipendenti selezionati in base a una procedura aperta di presentazione delle candidature. (48) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Autorità deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri possano richiederle pareri scientifici. Per garantire la fattibilità e coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Autorità dovrebbe essere in grado di rifiutare o modificare una richiesta, dietro opportuna giustificazione e sulla base di criteri prestabiliti. Occorre inoltre adottare disposizioni per contribuire ad evitare pareri scientifici discordanti e, in caso di pareri scientifici discordanti tra più organi scientifici, apposite procedure devono consentire di risolvere la discordanza o fornire ai responsabili della gestione del rischio una base di informazione scientifica trasparente. (49) L'Autorità dovrebbe altresì essere in grado di commissionare, in modo aperto e trasparente, gli studi scientifici necessari all'espletamento dei propri compiti, facendo in modo che i collegamenti da essa stabiliti con la Commissione e gli Stati membri evitino inutili ripetizioni o sovrapposizioni. L'Autorità terrà conto delle competenze e delle strutture comunitarie esistenti. (50) È condivisa l'idea che rappresenti una grave lacuna la mancanza di un sistema efficace per la raccolta e l'analisi a livello comunitario dei dati relativi alla catena di approvvigionamento alimentare. Occorre pertanto istituire un sistema per la raccolta e l'analisi dei dati utili nei settori di competenza dell'Autorità, sotto forma di una rete coordinata dall'Autorità stessa con tutte le organizzazioni interessate, compresi, se del caso, le organizzazioni scientifiche dei consumatori e di altre parti. È necessario un riesame delle reti comunitarie per la raccolta dei dati nei settori di competenza dell'Autorità. (51) Una migliore identificazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche: occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza e di effettuazione delle valutazioni, nonché di informazione sui rischi emergenti allo scopo della loro prevenzione. (52) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. A tal fine è pertanto opportuna una stretta collaborazione tra l'Autorità e gli Stati membri; in particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri. (53) Occorre fare in modo che venga raggiunto un equilibrio tra il ricorso agli organi nazionali per lo svolgimento di compiti per conto dell'Autorità e l'esigenza che, a fini di coerenza generale, tali compiti vengano svolti conformemente ai criteri che l'Autorità è tenuta a seguire in relazione ad essi. Sarà opportuno riesaminare entro un anno le attuali procedure per l'assegnazione di compiti scientifici agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei fascicoli presentati dalle imprese per l'autorizzazione di determinate sostanze, prodotti o procedure, e ciò al fine di tenere conto dell'istituzione dell'Autorità e delle nuove strutture che essa offre. Tuttavia le procedure di valutazione devono risultare altrettanto severe delle procedure attuali. (54) La Commissione conserva la piena responsabilità di comunicare le misure di gestione del rischio: le opportune informazioni pertanto dovrebbero essere scambiate fra l'Autorità e la Commissione. È inoltre necessaria una stretta cooperazione fra loro e con gli Stati membri per garantire la coerenza del processo complessivo di comunicazione. (55) Data l'indipendenza dell'Autorità e il suo compito di informare i cittadini, è opportuno che essa sia in grado di comunicare in maniera autonoma nei settori di sua competenza, onde poter fornire informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione. (56) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli Stati membri nell'ambito specifico delle campagne di informazione dei cittadini. La comunicazione degli effetti dell'alimentazione sulla salute dovrebbe tener conto della diversità delle abitudini alimentari delle popolazioni dell'Unione europea. (57) Oltre a seguire principi operativi basati sull'indipendenza e la trasparenza, l'Autorità dovrebbe essere un'organizzazione aperta ai contatti con i consumatori e con altri gruppi interessati. (58) L'Autorità dovrebbe essere finanziata dal bilancio comunitario; tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita, in particolare in relazione all'evasione delle pratiche di autorizzazione presentate dalle imprese, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere esaminata la possibilità che taluni servizi da essa forniti vengano remunerati. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. La revisione contabile dovrebbe inoltre essere svolta dalla Corte dei conti. (59) Occorre consentire la partecipazione di paesi europei non membri dell'Unione europea che hanno concluso accordi che li obbligano a recepire e applicare il "corpus" legislativo comunitario nel campo disciplinato dal presente regolamento. (60) La direttiva 92/59/CEE [12] del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha già previsto un sistema di allarme rapido: il sistema esistente interessa gli alimenti e i prodotti industriali, ma non i mangimi. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Questo sistema rivisto dovrebbe essere gestito dalla Commissione e comprendere in qualità di componenti della rete gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Esso non dovrebbe riguardare lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva, disciplinato dalla decisione 87/600/EURATOM del Consiglio [13]. [12] GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24. [13] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. (61) Recenti episodi connessi alla sicurezza degli alimenti hanno dimostrato che, nelle situazioni di emergenza, occorre disporre di misure adeguate per garantire che tutti gli alimenti, a prescindere dal tipo e dall'origine, e tutti i mangimi possano essere soggetti a misure comuni in caso di grave rischio per la salute umana e animale o per l'ambiente. Tale impostazione d'insieme in fatto di misure di emergenza per la sicurezza alimentare dovrebbe consentire di intervenire con efficacia e di evitare di riservare trattamenti artificiosamente diversi agli alimenti e ai mangimi che comportano un grave rischio. (62) Le recenti crisi alimentari hanno inoltre dimostrato i vantaggi, per la Commissione, di disporre di procedure opportunamente congegnate e più rapide per la gestione delle crisi: tali procedure organizzative dovrebbero permettere di coordinare meglio gli sforzi e di determinare le misure più efficaci sulla base delle informazioni scientifiche più accurate. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare. (63) Per garantire un'impostazione globale e più efficace delle questioni riguardanti la catena alimentare dovrebbe essere istituito un comitato per la catena alimentare e la salute degli animali in sostituzione del comitato veterinario permanente, del comitato permanente per i prodotti alimentari e del comitato permanente degli alimenti per animali. Pertanto devono essere abrogate le decisioni del Consiglio 68/361/CEE [14], 69/414/CEE [15], 70/372/CEE [16]. Per la stessa ragione, il comitato per la catena alimentare e la salute degli animali dovrebbe anche sostituire il comitato fitosanitario permanente per quanto riguarda le sue competenze (cfr. direttive 76/895/CEE [17], 86/362/CEE [18], 86/363/CEE [19], 90/642/CEE [20] e 91/414/CEE [21]) sui prodotti fitosanitari e la fissazione di livelli massimi per i residui. [14] GU L 255 del 18.10.1968, pag. 23. [15] GU L 291 del 19.11.1969, pag. 9. [16] GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1. [17] GU L 341 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo 96/32/CE (GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12). [18] GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. [19] GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. [20] GU L 350 del 14.12.90, pag. 71. [21] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (64) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE [22] del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. [22] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (65) È necessario dare tempo sufficiente agli operatori per adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e prevedere che l'Autorità europea per gli alimenti cominci ad essere operativa il 1° gennaio 2002. (66) È importante evitare confusione tra i compiti dell'Autorità e quelli dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 [23] del Consiglio. Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [24]. [23] GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/1998 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7.) [24] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1, Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5.) (67) In base al principio di proporzionalità, per realizzare lo scopo fondamentale del presente regolamento è necessario e opportuno prevedere l'avvicinamento dei concetti, dei principi e delle procedure che formano una base comune per la legislazione alimentare nella Comunità ed istituire un'Autorità europea per gli alimenti. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo, in conformità dell'articolo 5, terzo comma del trattato, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Finalità e campo di applicazione 1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 2. Ai fini del paragrafo 1, il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità o a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso istituisce l'Autorità europea per gli alimenti. Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 3. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato. Articolo 2 Definizione di "alimento" Ai fini del presente regolamento, si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come definito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE [25] e 92/73/CEE [26]; [25] GU B 22 del 9.2.1965, pag. 369. [26] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8. e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio [27]; [27] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. f) il tabacco e i prodotti derivati dal tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio [28]; [28] GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1. g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminati. Articolo 3 Altre definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1) "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi per gli animali destinati alla produzione alimentare; (2) "impresa alimentare", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; (3) "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo; (4) "mangime" (o "alimento per animali"), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; (5) "impresa nel settore dei mangimi", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, compreso ogni produttore che produca, trasformi o immagazzini mangimi da somministrare sul suo fondo agricolo ad animali; (6) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; (7) "commercio al dettaglio", la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i supermercati e i punti di vendita all'ingrosso; (8) "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, compresi l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta; (9) "rischio", la funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; (10) "analisi del rischio", il processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; (11) "valutazione del rischio", il processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio; (12) "gestione del rischio", il processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; (13) "comunicazione del rischio", lo scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio; (14) "pericolo" o "elemento di pericolo", l'agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute; (15) "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; (16) "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi; (17) "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; (18) "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare. Capo II Legislazione alimentare generale Articolo 4 Campo di applicazione 1. Il presente capo si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati. 2. I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure. 3. I principi e le procedure esistenti in materia di legislazione alimentare sono adattati quanto prima ed entro il 1º gennaio 2007 al fine di conformarsi agli articoli da 5 a 10. 4. Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa vigente tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10 . Sezione 1 Principi generali della legislazione alimentare Articolo 5 Obiettivi generali 1. La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente. 2. La legislazione alimentare mira al conseguimento della libertà di circolazione all'interno della Comunità degli alimenti e dei mangimi prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei principi e dei requisiti generali enunciati nel presente capo. 3. Le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità. Articolo 6 Analisi del rischio 1. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. 2. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. 3. La gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri dell'Autorità europea per gli alimenti istituita dall'articolo 22, nonché di altri aspetti, se pertinenti, e del principio di precauzione laddove siano rilevanti le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Articolo 7 Principio di precauzione 1. Qualora, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, sia stata individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure preventive di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione del rischio più esauriente. 2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente. Articolo 8 Tutela degli interessi dei consumatori La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; b) l'adulterazione degli alimenti; c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. Sezione 2 Principi di trasparenza Articolo 9 Consultazione dei cittadini I cittadini sono consultati, direttamente o attraverso organi rappresentativi, in una fase appropriata dell'elaborazione della legislazione alimentare, a meno che l'urgenza della questione non lo permetta. Articolo 10 Informazione dei cittadini Fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie e degli Stati membri sull'accesso ai documenti, nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, in funzione della natura, della gravità e dell'entità del rischio le autorità pubbliche adottano provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l'alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. Sezione 3 Obblighi generali del commercio alimentare Articolo 11 Alimenti e mangimi importati nella Comunità Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, alle disposizioni ivi contenute. Articolo 12 Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità 1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese. In altre circostanze, a eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto a condizione che le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario. 2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunità o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunità o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni. Articolo 13 Norme internazionali Fatti salvi i loro diritti ed obblighi, la Comunità e gli Stati membri agiscono come segue: a) contribuiscono all'elaborazione di norme tecniche internazionali sugli alimenti e sui mangimi, nonché di norme sanitarie e fitosanitarie; b) promuovono il coordinamento dei lavori sulle norme relative ad alimenti e mangimi intrapresi da organizzazioni internazionali governative e non governative; c) contribuiscono, ove pertinente e opportuno, all'elaborazione di accordi sul riconoscimento dell'equivalenza di misure specifiche riguardanti gli alimenti e i mangimi; d) prestano particolare attenzione alle peculiari esigenze finanziarie, commerciali e di sviluppo dei paesi in via di sviluppo per evitare che le norme internazionali creino inutili ostacoli alle esportazioni di tali paesi. Sezione 4 Requisiti generali della legislazione alimentare Articolo 14 Requisiti di sicurezza degli alimenti 1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato. 2. Gli alimenti non sono considerati sicuri nei casi seguenti: a) se sono dannosi per la salute; b) se sono inadatti al consumo umano. 3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. 4. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue: a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti; b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento; c) la particolare sensibilità per la salute di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa. 5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. 6. Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio. 7. Gli alimenti conformi a specifiche disposizioni comunitarie di legislazione alimentare nel campo della sicurezza degli alimenti sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. 8. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio. 9. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un alimento è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni della legislazione alimentare nazionale dello Stato membro sul cui territorio è immesso sul mercato, purché queste siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo. Articolo 15 Requisiti di sicurezza dei mangimi 1. I mangimi a rischio non possono essere immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla produzione alimentare. 2. I mangimi non sono considerati sicuri, per l'uso previsto, nei casi seguenti: - se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale; - se rendono a rischio per il consumo umano l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare. 3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme ai requisiti di sicurezza, appartenga a una partita, lotto o consegna di mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. 4. I mangimi conformi a specifiche disposizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei mangimi sono considerati sicuri in relazione agli aspetti disciplinati dalle medesime. 5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime sia a rischio. 6. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie, un mangime è considerato sicuro se è conforme alle specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro sul cui territorio è in circolazione, purché tali disposizioni siano formulate e applicate nel rispetto del trattato, e in particolare degli articoli 28 e 30 del medesimo. Articolo 16 Presentazione Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. Articolo 17 Obblighi 1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. 2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 18 Rintracciabilità 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti che le richiedano le informazioni al riguardo. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano. 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo gli opportuni requisiti previsti da disposizioni più specifiche. 5. Le disposizioni per l'applicazione del presente articolo in settori specifici possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Articolo 19 Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare 1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o sospetta che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione nonché delle autorità competenti. 3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un alimento da essi immesso sul mercato sia potenzialmente nocivo alla salute umana. Essi informano le autorità competenti dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per il consumatore finale e si astengono dall'impedire o scoraggiare chiunque volesse cooperare con le autorità, qualora ciò possa consentire di prevenire, ridurre o evitare un rischio causato da un alimento. 4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito. Articolo 20 Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore dei mangimi 1. Se un operatore del settore dei mangimi ritiene o sospetta che un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi, deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo dal mercato e informarne le autorità competenti. Egli informa in maniera efficace e accurata gli utenti del mangime del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti agli utenti quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. 2. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione nonché delle autorità competenti. 3. Gli operatori del settore dei mangimi informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o sospettino che un mangime da essi immesso sul mercato possa non essere conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. Essi informano le autorità competenti dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi causati dall'uso di quel mangime e si astengono dall'impedire o scoraggiare chiunque volesse cooperare con le autorità, qualora ciò possa consentire di prevenire, ridurre o evitare un rischio causato da un mangime. 4. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare i rischi provocati da un mangime che forniscono o hanno fornito. Articolo 21 Responsabilità Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il disposto della direttiva 85/374/CEE [29] del Consiglio relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, modificata dalla direttiva 1999/34/CE [30]. [29] GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. [30] GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20. Capo III Autorità europea per gli alimenti Sezione 1 Funzione e compiti Articolo 22 Funzione 1. È istituita un'Autorità europea per gli alimenti (in prosieguo: "l'Autorità"). 2. L'Autorità offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi. L'Autorità contribuisce ad un livello elevato di protezione della vita e della salute umana e a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente, nel quadro del funzionamento del mercato interno. L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. L'Autorità ha inoltre la funzione di: a) offrire consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione umana in relazione alla normativa comunitaria e, su richiesta della Commissione, assistenza per la comunicazione nel quadro del programma comunitario nel settore della sanità; b) formulare pareri scientifici su altre questioni inerenti alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali; c) formulare pareri scientifici su prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi riconducibili a organismi geneticamente modificati, quali definiti dalla direttiva 2001/18/CE e fatte salve le procedure ivi stabilite. 3. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza. 4. L'Autorità svolge le proprie funzioni, secondo modalità che le consentano di fungere da punto di riferimento grazie alla sua indipendenza, alla qualità scientifica e tecnica dei pareri formulati e alle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati. Essa agisce in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue. 5. L'Autorità, la Commissione e gli Stati membri collaborano per promuovere la necessaria coerenza fra le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio. 6. Gli Stati membri collaborano con l'Autorità ai fini dell'espletamento delle sue funzioni. Articolo 23 Compiti L'Autorità ha i seguenti compiti: a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza; b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio nei settori di sua competenza; c) fornire sostegno tecnico-scientifico alla Commissione nei settori di sua competenza e, su richiesta, per l'interpretazione e considerazione dei pareri in materia di valutazione del rischio; d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti; e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di sua competenza; f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di sua competenza; g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile; h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza; j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza; k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza; m) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze. Sezione 2 Organizzazione Articolo 24 Organi L'Autorità ha i seguenti organi: a) un consiglio di amministrazione; b) un direttore esecutivo con relativo personale; c) un foro consultivo; d) un comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici. Articolo 25 Consiglio di amministrazione 1 Il consiglio di amministrazione si compone di quattro rappresentanti nominati dal Parlamento europeo, quattro nominati dal Consiglio, quattro nominati dalla Commissione e quattro rappresentanti dei consumatori e dell'industria designati dalla Commissione. 2. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. 3. Il consiglio di amministrazione adotta il regolamento interno dell'Autorità sulla base di una proposta del direttore esecutivo. Tale regolamento è pubblico. 4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente con mandato biennale rinnovabile. 5. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno. Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri. 6. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 7. Il consiglio di amministrazione garantisce che l'Autorità assolva le proprie funzioni e svolga i compiti che le sono assegnati secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. 8. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Esso adotta inoltre un programma pluriennale suscettibile di revisione. Il consiglio di amministrazione provvede a che tali programmi siano coerenti con le priorità legislative e strategiche della Comunità nel campo della sicurezza alimentare. Prima del 30 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta la relazione generale sulle attività dell'Autorità per l'anno precedente. 9. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Autorità, che dispone in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, secondo l'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e gli obblighi connessi con l'Ufficio per la lotta antifrode. 10. Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. Il consiglio di amministrazione può invitare il presidente del comitato scientifico a presenziare alle sue riunioni. Articolo 26 Direttore esecutivo 1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un concorso pubblico, bandito mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione, e dopo un'audizione del candidato selezionato dal consiglio di amministrazione davanti al Parlamento europeo, per un periodo di cinque anni rinnovabile. Può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione. 2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità. Egli è incaricato di quanto segue: a) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità; b) elaborare la proposta relativa ai programmi di lavoro dell'Autorità in consultazione con la Commissione; c) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione; d) garantire che venga fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici; e) garantire che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'adeguatezza dei servizi forniti e al tempo impiegato; f) preparare lo stato delle entrate e delle spese ed eseguire il bilancio dell'Autorità; g) gestire tutte le questioni relative al personale; h) sviluppare e mantenere i contatti con il Parlamento europeo e garantire un dialogo regolare con le sue commissioni competenti. 3. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti: a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente; b) progetti di programmi di lavoro; c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente; d) il progetto di bilancio per l'anno successivo. Il direttore esecutivo, previa adozione in sede di consiglio di amministrazione, inoltra i programmi e la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri e ne dispone la pubblicazione. 4. Il direttore esecutivo approva tutte le spese finanziarie dell'Autorità e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alle attività dell'Autorità. Articolo 27 Foro consultivo 1. Il foro consultivo è composto da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente. 2. I membri del foro consultivo non possono appartenere al consiglio di amministrazione. 3. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Il direttore esecutivo può chiedere consiglio al foro consultivo anche in merito all'ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere scientifico. 4. Il foro consultivo rappresenta un meccanismo di scambio di informazioni sui rischi potenziali e di concentrazione delle conoscenze. Esso garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli Stati membri, in particolare sugli aspetti seguenti: a) evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità e quelli condotti negli Stati membri, in conformità dell'articolo 32; b) nelle circostanze descritte all'articolo 30, paragrafo 4, quando l'Autorità e un organo nazionale devono obbligatoriamente collaborare; c) promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1; d) laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente. 5. Il foro consultivo è presieduto dal direttore esecutivo. Esso si riunisce regolarmente su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Le sue procedure operative sono specificate nel regolamento interno dell'Autorità e sono rese pubbliche. 6. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al foro consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni. 7. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione. Il direttore esecutivo può invitare dei rappresentanti del Parlamento europeo e di altri organi competenti a partecipare ai suoi lavori. Qualora il foro consultivo esamini le questioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), i rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle menzionate all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), possono partecipare ai lavori del foro consultivo in ragione di un rappresentante per Stato membro. Articolo 28 Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici 1. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici permanenti formulano i pareri scientifici dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze. 2. Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con particolare riguardo all'adozione delle procedure operative e all'armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti scientifici. Ove necessario, segnatamente qualora le questioni non rientrino nella sfera di competenza di alcun gruppo di esperti scientifici, esso crea gruppi di lavoro. In tal caso, esso si avvale della loro esperienza per formulare i pareri scientifici. 3. Il comitato scientifico è costituito dai presidenti dei gruppi di esperti scientifici e da sei esperti scientifici indipendenti non appartenenti ad alcun gruppo di esperti scientifici. 4. I gruppi di esperti scientifici sono costituiti da esperti scientifici indipendenti. Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di esperti scientifici: a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti; b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi; c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui; d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati; e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie; f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici; g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare; h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali. Alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici possono essere adattati dalla Commissione su richiesta dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. 5. I membri del comitato scientifico che non fanno parte di gruppi di esperti scientifici e i membri dei gruppi di esperti scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, con mandato triennale rinnovabile, previo invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in pertinenti e importanti pubblicazioni scientifiche e nella home page dell'Autorità. 6. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri. 7. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici deliberano a maggioranza dei membri che li compongono. I pareri di minoranza sono iscritti a verbale. 8. I rappresentanti dei servizi della Commissione possono assistere alle riunioni del comitato scientifico, dei gruppi di esperti scientifici e dei loro gruppi di lavoro. Se invitati a farlo, possono intervenire per fornire chiarimenti o informazioni, senza tuttavia cercare di influenzare le discussioni. 9. Le procedure per il funzionamento del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e per la loro collaborazione sono contenute nel regolamento interno dell'Autorità. Dette procedure riguardano in particolare quanto segue: a) il numero di mandati consecutivi dei membri di un comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici; b) il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti scientifici; c) la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici; d) le modalità per l'assegnazione di incarichi e di richieste di pareri scientifici al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici; e) la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici e la possibilità per esperti esterni di partecipare a detti gruppi di lavoro. f) la possibilità di invitare osservatori alle riunioni del comitato scientifico e dei gruppi di esperti; (g) la possibilità di organizzare audizioni pubbliche. Sezione 3 Funzionamento Articolo 29 Pareri scientifici 1. L'Autorità formula un parere scientifico: a) su richiesta della Commissione, in relazione a qualsiasi questione di sua competenza e in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria richieda la sua consultazione; b) di propria iniziativa nelle materie di sua competenza. Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono chiedere all'Autorità un parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza. 2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono corredate di una documentazione informativa che illustri la questione scientifica da esaminare e l'interesse che essa riveste per la Comunità. 3. Nei casi in cui la legislazione comunitaria non indichi espressamente un termine per la presentazione di un parere scientifico, l'Autorità formula pareri scientifici entro i termini indicati nelle richieste di pareri, salvo circostanze debitamente giustificate. 4. Qualora siano avanzate più richieste su una medesima questione o qualora una richiesta di parere non sia conforme al paragrafo 2 o non sia chiara, l'Autorità può rifiutare di pronunciarsi sulla richiesta o proporre modifiche alla stessa, dopo essersi consultata con l'istituzione, con lo Stato membro o gli Stati membri che l'hanno presentata. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta. 5. Allorché ha già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta. 6. Le regole per l'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole specificano in particolare quanto segue: a) la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate; b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente. 7. Il regolamento interno dell'Autorità indica condizioni precise in relazione al formato, alla motivazione e alla pubblicazione dei pareri scientifici. Articolo 30 Pareri scientifici discordanti 1. L'Autorità vigila per garantire la tempestiva individuazione di una potenziale fonte di discordanza tra i propri pareri scientifici e quelli formulati da altri organi che svolgono compiti analoghi. 2. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche pertinenti siano condivise e per individuare questioni scientifiche potenzialmente controverse. 3. Laddove sia stata individuata una discordanza significativa su questioni scientifiche e l'organo in questione sia un'agenzia comunitaria o uno dei comitati scientifici della Commissione, l'Autorità e l'organo interessato sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di presentare alla Commissione un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia. Detto documento è pubblico. 4. Laddove sia stata individuata una discordanza significativa su questioni scientifiche e l'organo in questione appartenga a uno Stato membro, l'Autorità e detto organo nazionale sono tenuti a collaborare allo scopo di rettificare la discordanza o di redigere un documento congiunto che chiarisca le questioni scientifiche oggetto di controversia e individui nei dati le fonti d'incertezza. Detto documento è pubblico. Articolo 31 Assistenza scientifica e tecnica 1. La Commissione può chiedere all'Autorità di prestare assistenza scientifica o tecnica in qualsiasi settore di sua competenza. Detta assistenza è costituita da un'attività scientifica o tecnica che comporti l'applicazione di principi scientifici o tecnici non controversi che non richiedano una valutazione scientifica da parte del comitato scientifico o di un gruppo di esperti scientifici. In particolare, possono rientrare in tale ambito l'assistenza alla Commissione sia per l'istituzione o la valutazione di criteri tecnici sia per l'elaborazione di orientamenti tecnici. 2. Nel demandare all'Autorità una richiesta di assistenza scientifica e tecnica, la Commissione concorda con essa la scadenza entro la quale il compito dev'essere svolto. Articolo 32 Studi scientifici 1. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. Siffatti studi scientifici saranno commissionati in maniera aperta e trasparente. L'Autorità si adopera per evitare ogni inutile sovrapposizione con i programmi di ricerca degli Stati membri o della Comunità e promuove la collaborazione mediante un adeguato coordinamento. 2. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri dei risultati dei suoi studi scientifici. Articolo 33 Raccolta di dati 1. L'Autorità ricerca, raccoglie, confronta, analizza e sintetizza dati scientifici e tecnici significativi nei settori di sua competenza. Ciò comporta in particolare la raccolta di dati riguardanti quanto segue: a) il consumo degli alimenti e i rischi cui gli individui si espongono consumando gli alimenti; b) l'incidenza e la diffusione dei rischi biologici; c) i contaminanti negli alimenti e nei mangimi; d) i residui. 2. Ai fini del paragrafo 1 l'Autorità agisce in stretta collaborazione con tutti gli organismi attivi nel campo della raccolta di dati, compresi quelli di paesi candidati all'adesione all'Unione europea, di paesi terzi o di organi internazionali. 3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i dati che si raccolgono nei settori di cui ai paragrafi 1 e 2 possano essere trasmessi all'Autorità. 4. L'Autorità trasmette agli Stati membri e alla Commissione opportune raccomandazioni per migliorare la comparabilità tecnica dei dati che riceve e analizza, al fine di agevolare l'ottenimento di dati omogenei a livello comunitario. 5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario nei settori che rientrano nelle competenze dell'Autorità. La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare quanto segue: a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità e qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri; b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere e di sintetizzare a livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti nei settori di sua competenza. 6. L'Autorità trasmette al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri i risultati della sua attività nel campo della raccolta di dati. Articolo 34 Individuazione di rischi emergenti 1. L'Autorità stabilisce procedure di sorveglianza per l'attività sistematica di ricerca, raccolta, confronto e analisi di informazioni e dati, ai fini dell'individuazione dei rischi emergenti nei settori di sua competenza. 2. Se l'Autorità dispone di informazioni tali da indurre a sospettare un grave rischio, essa chiede ulteriori informazioni agli Stati membri, ad altre agenzie della Comunità e alla Commissione. Gli Stati membri, le agenzie comunitarie in questione e la Commissione rispondono con urgenza e trasmettono ogni informazione pertinente in loro possesso. 3. L'Autorità usa tutte le informazioni che riceve nell'adempimento delle proprie funzioni per identificare un rischio emergente. 4. L'Autorità trasmette la valutazione e le informazioni raccolte sui rischi emergenti al Parlamento europeo, alla Commissione e agli Stati membri. Articolo 35 Sistema di allarme rapido Affinché possa espletare al meglio le sue funzioni di sorveglianza dei rischi sanitari e nutrizionali degli alimenti, l'Autorità è il destinatario dei messaggi che transitano per la rete di allarme rapido, di cui analizza il contenuto al fine di fornire alla Commissione e agli Stati membri tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio. Articolo 36 Rete di organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità 1. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e le buone pratiche nei settori di competenza dell'Autorità. 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, forma un elenco, che sarà reso pubblico, delle organizzazioni competenti, designate dagli Stati membri, che possono assistere l'Autorità, da sole o in rete, nell'adempimento dei suoi compiti. L'Autorità può affidare a tali organizzazioni alcuni compiti, in particolare l'attività preparatoria per i pareri scientifici, l'assistenza scientifica e tecnica, la raccolta di dati e l'individuazione di rischi emergenti. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario. 3. Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Tali regole indicano in particolare i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi comunitari, nei settori di competenza dell'Autorità, che consentono agli Stati membri di assolvere taluni incarichi nel campo della valutazione scientifica, in particolare l'esame dei fascicoli di autorizzazione. L'inventario, eventualmente accompagnato da proposte, indica in particolare, per ogni sistema, qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti in collaborazione con gli Stati membri. Sezione 4 Indipendenza, trasparenza e compiti di comunicazione Articolo 37 Indipendenza 1. I membri del consiglio di amministrazione, i membri del foro consultivo e il direttore esecutivo si impegnano ad agire in modo indipendente nell'interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o gli interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto. 2. I membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici si impegnano ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi con la quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza o gli interesse diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto. 3. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del foro consultivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché gli esperti esterni partecipanti ai loro gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. Articolo 38 Trasparenza 1. L'Autorità si impegna a svolgere le proprie attività con un livello elevato di trasparenza. Essa rende pubblico, senza indugio, quanto segue: a) gli ordini del giorno e i processi verbali del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici; b) i pareri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici immediatamente dopo la loro adozione, accludendo sempre i pareri di minoranza; c) fatti salvi gli articoli 39 e 41, le informazioni su cui si fondano i suoi pareri; d) le dichiarazioni d'interessi annuali rese dai membri del consiglio di amministrazione, dal direttore esecutivo, dai membri del foro consultivo, del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, nonché le dichiarazioni d'interessi rese in relazione ai punti all'ordine del giorno delle riunioni; e) i risultati dei propri studi scientifici; f) la relazione annuale delle proprie attività; g) le richieste di parere scientifico presentate dal Parlamento europeo, dalla Commissione o da uno Stato membro, che sono state rifiutate o modificate e i motivi che hanno dato luogo al rifiuto o alla modifica. 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, può decidere di tenere alcune delle proprie riunioni in pubblico e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità. 3. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 39 Riservatezza 1. In deroga all'articolo 38, l'Autorità non rivela a terzi le informazioni riservate da essa ricevute in ordine alle quali è stato richiesto e giustificato un trattamento riservato, ad eccezione delle informazioni che devono essere rese pubbliche, se le circostanze lo richiedono, per proteggere la salute pubblica. 2. I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai loro gruppi di lavoro, i membri del foro consultivo e il personale dell'Autorità, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni, sono soggetti alle regole di riservatezza previste dall'articolo 287 del trattato CE. 3. Le conclusioni dei pareri scientifici formulati dall'Autorità riguardo a prevedibili effetti sanitari non sono mai tenute segrete. 4. L'Autorità inserisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 40 Comunicazioni emanate dall'Autorità 1. L'Autorità procede di propria iniziativa a comunicazioni nei settori di sua competenza, fatta salva la competenza della Commissione riguardo alla comunicazione delle sue decisioni di gestione del rischio. 2. L'Autorità provvede affinché vengano fornite rapidamente informazioni obiettive, affidabili e di facile accesso ai cittadini e a ogni parte interessata, con particolare riguardo ai risultati della sua attività. A tali fini l'Autorità elabora e diffonde materiale informativo destinato al grande pubblico. 3. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri per promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione del rischio. 4. L'Autorità collabora in maniera adeguata con gli organi competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate in relazione alle campagne di informazione dei cittadini. Articolo 41 Accesso ai documenti 1. L'Autorità garantisce un ampio accesso ai documenti in suo possesso. 2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta le disposizioni relative all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 1, tenendo pienamente conto dei principi generali e delle condizioni cui è soggetto il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie. Articolo 42 Consumatori, produttori e altre parti interessate L'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori e dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con tutte le altre parti interessate. Sezione 5 Disposizioni finanziarie Articolo 43 Bilancio dell'Autorità 1. Le entrate dell'Autorità sono costituite da un contributo comunitario e, a titolo suppletivo, dalle tasse percepite per i servizi prestati. 2. Le spese dell'Autorità comprendono le spese amministrative, infrastrutturali, d'esercizio e relative al personale, nonché quelle conseguenti a contratti stipulati con terzi o al sostegno finanziario di cui dall'articolo 36. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo redige uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un elenco delle voci. 4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio. 5. Entro il 31 marzo il consiglio di amministrazione adotta il progetto dello stato di previsione, compresa la tabella provvisoria dell'organico accompagnata dal programma preliminare di lavoro, e lo trasmette alla Commissione, che su tale base inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato. 6. Dopo l'adozione del bilancio generale da parte dell'autorità di bilancio, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio definitivo e il programma di lavoro dell'Autorità, adeguandoli nella misura del necessario al contributo comunitario. Li trasmette senza indugio alla Commissione e all'autorità di bilancio. Articolo 44 Esecuzione del bilancio dell'Autorità 1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Autorità. 2. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese e il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Autorità sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti dettagliati di tutte le entrate e le spese per il precedente esercizio. La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato. Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Autorità. 4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico dell'esecuzione del bilancio al direttore esecutivo dell'Autorità. Articolo 45 Tasse percepite dall'Autorità Entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, sentita l'Autorità, gli Stati membri e le parti interessate, pubblica una relazione sulla possibilità e l'opportunità di chiedere alle imprese il pagamento di una tassa per un'autorizzazione comunitaria e per altri servizi forniti dall'Autorità. Sezione 6 Disposizioni generali Articolo 46 Personalità giuridica e privilegi 1. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. In particolare, essa può acquisire o alienare beni mobili e immobili e agire in giudizio. 2. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Articolo 47 Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni. 3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Autorità è regolata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell'Autorità. Articolo 48 Personale 1. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. 2. Nei confronti del proprio personale l'Autorità esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina. Articolo 49 Partecipazione di paesi terzi Alle attività dell'Autorità possono partecipare i paesi che hanno concluso con la Comunità accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano la legislazione comunitaria nella materia disciplinata dal presente regolamento. In forza delle pertinenti disposizioni di tali accordi vengono concordate soluzioni organizzative, relative in particolare alla natura, alla portata e alle modalità di partecipazione di tali paesi alle attività dell'Autorità, comprese disposizioni riguardanti la partecipazione alle reti gestite dall'Autorità, l'inserimento nell'elenco delle organizzazioni competenti alle quali l'Autorità può affidare certi compiti, i contributi finanziari e il personale. CAPO IV Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza Sezione 1 Sistema di allarme rapido Articolo 50 Sistema di allarme rapido 1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. 2. Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete. L'Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da parte degli Stati membri. 3. Nell'ambito del sistema di allarme rapido e salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione quanto segue: a) qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi, o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana; b) qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali volto, a titolo consensuale od obbligatorio, ad impedire, limitare o imporre specifiche condizioni all'immissione sul mercato o all'eventuale uso di alimenti o mangimi, a motivo di un grave rischio per la salute umana che esiga un intervento rapido; c) qualsiasi situazione in cui un'autorità competente abbia respinto una partita, un container o un carico di alimenti o di mangimi ad un posto di frontiera dell'Unione europea a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. La notificazione è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dell'intervento delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata fatta la notificazione. Questa è seguita in tempi rapidi da ulteriori informazioni, in particolare se le misure su cui è basata vengono modificate o revocate. La Commissione trasmette immediatamente ai membri della rete la notificazione e le ulteriori informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma. Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da un'autorità competente ad un posto di frontiera dell'Unione europea, la Commissione ne dà immediatamente notificazione a tutti i posti di frontiera dell'Unione europea, nonché al paese terzo di origine. 5. Laddove un alimento o un mangime oggetto di notificazione nell'ambito del sistema di allarme rapido sia stato spedito in un paese terzo, la Commissione fornisce a quest'ultimo adeguate informazioni. 6. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di qualunque intervento eseguito o di qualunque misura adottata in seguito alla ricezione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni trasmesse nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente dette informazioni ai membri della rete. 7. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati all'adesione all'Unione europea, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità. Articolo 51 Misure di applicazione Le misure per l'applicazione dell'articolo 50 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Esse indicano in particolare le condizioni e procedure specifiche relative alla trasmissione delle notificazioni e delle ulteriori informazioni. Articolo 52 Regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido 1. Di regola, le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'articolo 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate. I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per fare in modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale, eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana. 2. La tutela del segreto professionale non preclude di comunicare alle autorità competenti le informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1. Sezione 2 Situazioni di emergenza Articolo 53 Misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo 1. Quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo o dagli Stati membri interessati, la Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta immediatamente, in funzione della gravità della situazione, una o alcune delle seguenti misure: a) nel caso di alimenti o mangimi di origine comunitaria: i. sospensione dell'immissione sul mercato dell'alimento in questione; ii. sospensione dell'immissione sul mercato o dell'utilizzo del mangime in questione; iii. determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione; iv. qualsiasi altra misura provvisoria adeguata; b) nel caso di alimenti o mangimi importati da un paese terzo: i. sospensione delle importazioni dell'alimento o del mangime in questione da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio ed eventualmente dal paese terzo di transito; ii. determinazione di condizioni particolari per l'alimento o il mangime in questione in provenienza da tutto il paese terzo interessato o da parte del suo territorio; iii. qualsiasi altra misura provvisoria adeguata. 2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri. Nel tempo più breve possibile e al più tardi entro dieci giorni lavorativi, le misure adottate sono confermate, modificate, revocate o prorogate secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Articolo 54 Altre misure urgenti Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 58, paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie. Sezione 3 Gestione delle crisi Articolo 55 Piano generale per la gestione delle crisi 1. La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l'Autorità e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (in prosieguo: "il piano generale"). 2. Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54. Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche e operative necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione. Articolo 56 Unità di crisi 1. Nel rispetto della sua funzione di garante dell'applicazione del diritto comunitario, la Commissione, qualora identifichi una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana derivante da alimenti e mangimi e non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre tale rischio attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, notifica immediatamente la situazione agli Stati membri e all'Autorità. 2. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica. Articolo 57 Compiti dell'unità di crisi 1. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile. 2. L'unità di crisi può chiedere l'assistenza di qualsiasi soggetto pubblico o privato le cui competenze essa giudichi necessarie per gestire la crisi con efficacia. 3. L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate. Capo V Procedure e disposizioni finali Sezione 1 Procedura del comitato e procedura di mediazione Articolo 58 Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in prosieguo "il Comitato" composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il Comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti. 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa. 3. Il periodo di cui dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. Articolo 59 Compiti del comitato Il comitato svolge i compiti assegnatigli dal presente regolamento e da altre pertinenti disposizioni comunitarie, nei casi e alle condizioni stabiliti in tali disposizioni. Esso può inoltre esaminare qualsiasi questione nella materia disciplinata da tali disposizioni, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei suoi membri. Articolo 60 Procedura di mediazione 1. Salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, se uno Stato membro ritiene che una misura adottata da un altro Stato membro nel campo della sicurezza alimentare sia incompatibile con il presente regolamento oppure possa incidere sul funzionamento del mercato interno, deferisce la questione alla Commissione, che ne informa immediatamente l'altro Stato membro interessato. 2. I due Stati membri interessati e la Commissione si adoperano in ogni modo per risolvere il problema. Se non è possibile giungere a un accordo, la Commissione può chiedere all'Autorità un parere sulla questione scientifica controversa. Le modalità della richiesta e il termine entro il quale l'Autorità deve emettere il parere sono concordati tra la Commissione e l'Autorità, sentiti i due Stati membri interessati. Sezione 2 Disposizioni finali Articolo 61 Clausola di revisione 1. Entro tre anni dalla data stabilita nell'articolo 65 e successivamente ogni sei anni l'Autorità, in collaborazione con la Commissione, procede a commissionare una valutazione esterna indipendente dei propri risultati sulla base del mandato formulato dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. La valutazione riguarda i metodi di lavoro dell'Autorità e l'impatto dell'Autorità nei settori di sua competenza. La valutazione terrà conto delle opinioni degli ambienti interessati, a livello sia europeo che nazionale. Il consiglio di amministrazione dell'Autorità esamina le conclusioni della valutazione e, se necessario, rivolge alla Commissione raccomandazioni relative a modifiche riguardanti l'Autorità e le sue pratiche operative. La valutazione e le raccomandazioni sono rese pubbliche. 2. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 65 la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle sezioni 1 e 2 del capo IV. 3. Le relazioni e le raccomandazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo. Articolo 62 Riferimenti all'Autorità europea per gli alimenti e al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali 1. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico dell'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti da un riferimento all'Autorità europea per gli alimenti. 2. I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato permanente per i prodotti alimentari, al comitato permanente degli alimenti per animali e al comitato veterinario permanente sono sostituiti da un riferimento al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. I riferimenti al Comitato fitosanitario permanente presenti nella legislazione comunitaria basata sulle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE, 90/642/CEE e 91/414/CEE, relative ai prodotti fitosanitari e alla fissazione di livelli massimi di residui, comprese le direttive stesse, sono sostituiti da un riferimento al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "legislazione comunitaria" si intendono tutti i regolamenti, le direttive e le decisioni della Comunità. 4. Le decisioni 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE sono abrogate. Articolo 63 Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali Il presente regolamento fa salve le competenze attribuite all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del regolamento (CEE) n. 2377/90, della direttiva 75/319/CEE del Consiglio e della direttiva 81/851/CEE del Consiglio. Articolo 64 Sede La sede dell'Autorità viene decisa dalle autorità competenti, sulla base di una proposta della Commissione. La sede dell'Autorità deve soddisfare i seguenti criteri: i. essere di facile accesso in termini di comunicazioni ed essere collegata con mezzi di comunicazione rapidi ed efficienti; ii. consentire all'Autorità di lavorare strettamente ed efficacemente con quei servizi della Commissione che si occupano dei temi della salute pubblica e della tutela dei consumatori; iii. essere efficace dal punto di vista dei costi e consentire all'Autorità di iniziare immediatamente i propri lavori; iv. fornire la necessaria infrastruttura per il personale dell'Autorità. Articolo 65 Inizio delle attività dell'Autorità L'Autorità comincia il proprio lavoro il 1° gennaio 2002. Articolo 66 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di nomina del comitato scientifico e dei gruppi di esperti, annunciata tramite avviso pubblicato nella serie "C" della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente