Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis /* COM/2001/0459 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Introduzione Conformemente all'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1], il programma Fiscalis può essere aperto ai paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) e a Cipro. In tali disposizioni non si fa menzione di Malta e della Turchia. [1] GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1. Precedentemente, il Consiglio europeo, alla riunione di Lussemburgo (dicembre 1997), aveva sottolineato l'importanza della partecipazione ai programmi comunitari dei paesi candidati, nel contesto della strategia di preadesione, come un mezzo per familiarizzarli con i metodi di lavoro e le procedure della Comunità. Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di allargamento avviato a Lussemburgo. Il Consiglio ha ribadito le caratteristiche della strategia di preadesione rafforzata, di cui un aspetto importante è costituito dalla partecipazione di 13 Stati candidati ai programmi comunitari. Per quanto concerne i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), la partecipazione a programmi comunitari è prevista dai rispettivi accordi europei. Conformemente agli accordi europei, le condizioni e le modalità della partecipazione di questi paesi sono definite dai rispettivi Consigli di associazione. Oltre ai programmi comunitari ai quali i paesi candidati già partecipano, si propone ora di definire le modalità e le condizioni della partecipazione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria al programma comunitario Fiscalis fino al suo termine, fissato al 31 dicembre 2002. Gli obiettivi generali del programma Fiscalis sono i seguenti: * mettere i funzionari in grado di conseguire un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario, in particolare nel settore delle imposte indirette, e della sua applicazione negli Stati membri; * assicurare una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione; * assicurare il continuo miglioramento delle procedure amministrative per tenere conto delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone prassi amministrative. L'apertura del programma ai paesi candidati darà un ulteriore contributo alla loro preparazione per l'adesione, trattandosi di un elemento fondamentale della strategia di preadesione. Essa consentirà inoltre, a tali paesi di prendere conoscenza delle procedure e dei metodi utilizzati in questo programma comunitario. 2. Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) Gli accordi europei con tali paesi, entrati in vigore in varie date, prevedono la partecipazione di detti paesi ai programmi comunitari in numerosi campi. Essi prevedono la possibilità di aggiungere altri settori di competenza comunitaria qualora ciò sia ritenuto di reciproco interesse ed è quindi possibile includere attività nel settore del mercato interno. Il processo decisionale di tale partecipazione richiede una decisione da parte del Consiglio di associazione di ciascuno di questi accordi europei, che fissa i termini e le modalità di detta partecipazione. Secondo quanto previsto dagli accordi europei o dai relativi protocolli aggiuntivi riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari, tali paesi sostengono il costo della loro partecipazione. A questo proposito, il Consiglio europeo di Lussemburgo ha indicato che i paesi candidati dovrebbero aumentare costantemente la loro partecipazione finanziaria, ma ha convenuto che Phare può continuare, se necessario, a cofinanziare i contributi di tali paesi; tale sostegno dovrebbe, tuttavia, "rimanere intorno al 10% degli stanziamenti d'impegno Phare, fatta salva la partecipazione al programma quadro di ricerca e sviluppo". Il Consiglio europeo ha inoltre affermato che "gli Stati candidati dovrebbero poter partecipare, come osservatori e limitatamente ai punti che li interessano, ai comitati di gestione preposti al controllo dei programmi ai quali contribuiscono finanziariamente, nel quadro di disposizioni specifiche adattate ai singoli casi". I dieci PECO (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) hanno confermato alla Commissione per iscritto la loro intenzione di partecipare al programma Fiscalis a partire dal 2001, nei termini e alle condizioni fissati negli allegati progetti di decisione del Consiglio di associazione e di mettere a disposizione gli stanziamenti di bilancio necessari, come calcolato dai servizi della Commissione. I principali punti trattati in questi progetti di decisione da negoziare tra la CE e, rispettivamente, i summenzionati dieci paesi per la definizione dei termini e delle modalità della loro partecipazione al programma Fiscalis sono i seguenti: * le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande saranno il più possibile conformi a quelle applicabili agli Stati membri dell'Unione europea; * i PECO contribuiranno finanziariamente al bilancio comunitario del programma. I contributi finanziari sono stati calcolati nell'ottica di avvicinare, per quanto possibile, le condizioni dei PECO a quelle applicate agli Stati membri. Il contributo annuale di ciascun PECO può essere finanziato in parte dal proprio bilancio e in parte dallo stanziamento nazionale Phare, che non dovrebbe tuttavia superare il summenzionato limite del 10%; * essi saranno invitati in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, alle riunioni del comitato del programma; * tali paesi prenderanno parte ai controlli inerenti la loro partecipazione al programma; * le decisioni si applicano per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estendere tale durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche le decisioni possono essere estese di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciate da almeno una delle Parti. 3. Conclusioni L'adozione delle decisioni del Consiglio d'associazione per i dieci PECO, che permettono a questi paesi candidati di partecipare al programma comunitario Fiscalis a partire dal 2001, offrirà loro l'opportunità di integrarsi attivamente nelle politiche comunitarie in questo settore, come parte della strategia di preadesione. Essa contribuirà inoltre a rafforzare la loro capacità istituzionale ed amministrativa ("potenziamento delle istituzioni"). Essa assume di conseguenza una considerevole importanza politica. Per permettere la partecipazione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria al programma comunitario Fiscalis a partire dal 2001, il Consiglio è invitato ad assumere la rispettiva posizione della Comunità nell'ambito di ciascun Consiglio di associazione come stabilito nei dieci progetti di decisioni del Consiglio allegati. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania dall'altra [2], è stato approvato mediante una decisione del Consiglio e della Commissione. [2] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40. (2) Ai sensi dell'articolo 1 del protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in diversi settori; esso prevede inoltre la possibilità di partecipare ad attività comunitarie diverse da quelle elencate. (3) Ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1. (4) La decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3], del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis) prevede all'articolo 7 che il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, secondo quanto stabilito negli accordi europei o nei loro protocolli aggiuntivi in materia di partecipazione ai programmi comunitari e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. [3] GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1. DECIDE: La posizione che la Comunità adotterà in seno al Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, in merito alla partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis è contenuta nell'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente Decisione n. ... / 2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte,e la Romania, dall'altra, del .......... 2001 recante adozione delle modalità e delle condizioni della partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [4]; [4] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2. visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, concernente la partecipazione della Romania a programmi comunitari [5], in particolare gli articoli 1 e 2; [5] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40. considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo aggiuntivo, la Romania può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità in diversi settori; (2) Esso prevede inoltre la possibilità di partecipare ad attività comunitarie diverse da quelle elencate. (3) Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1, DECIDE: Articolo 1 La Romania partecipa al programma della Comunità europea Fiscalis secondo le modalità e le condizioni definite negli Allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estenderne la durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche la presente decisione può essere estesa di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciata da almeno una delle Parti. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio di associazione Il Presidente ALLEGATO I modalità e condizioni della partecipazione della Romania al Programma Fiscalis 1. Come enunciato all'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis) [6], in appresso denominato "il programma", la partecipazione della Romania al programma si conforma a quanto stabilito nell'accordo europeo, nel protocollo aggiuntivo e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta: Di conseguenza, la partecipazione della Romania alle attività del programma è soggetta alle seguenti condizioni: [6] GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1. - le attività previste all'articolo 4 (sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide) sono permesse nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta; - le attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 (scambi di funzionari) e 2 (seminari) come pure quelle previste all'articolo 6 (azione comune di formazione) sono permesse alle condizioni stabilite in detti articoli; - le attività previste all'articolo 5, paragrafo 3 (controlli multilaterali) non sono ammesse in quanto il quadro giuridico della Comunità concernente la cooperazione in questo settore [7] è applicabile esclusivamente agli Stati membri dell'UE. [7] Direttiva 77/799/CEE e regolamento (CEE) n. 218/92. 2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione a seminari e a scambi concernenti funzionari della Romania sono quelle applicabili ai funzionari delle 15 amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea. 3. L'allegato II stabilisce il contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea che la Romania è tenuta a versare all'inizio di ogni anno finanziario per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, dal 2001 al 2002. Il Comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, ad adattare detto contributo conformemente ai principi stabiliti all'articolo 110, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra. 4. I rappresentanti della Romania parteciperanno in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, al comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE. Tale Comitato si riunisce senza la presenza dei rappresentanti della Romania per gli altri punti come pure per le votazioni. 5. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Romania si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto ad accedere al programma e che viaggiano tra la Romania e gli Stati membri dell'UE per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione. 6. Ferme restando le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione del programma in conformità alla decisione ad esso relativa, la partecipazione della Romania al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Romania e della Commissione. La Romania sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto. 7. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità europea. 8. La Comunità e la Romania possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Le attività in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino a completamento alle condizioni stabilite nella presente decisione. ALLEGATO II Contributo finanziario della Romaniaal programma Fiscalis 1. Il contributo finanziario della Romania sarà aggiunto all'importo disponibile annualmente nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti di impegno al fine di far fronte agli obblighi finanziari della Commissione determinati dai lavori concernenti l'applicazione, la gestione e lo svolgimento del programma Fiscalis. 2. Il contributo finanziario è stato calcolato considerando un'indennità media giornaliera di 146 euro e un'indennità di viaggio media di 695 euro a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione a seminari e scambi. Per il calcolo del contributo finanziario si stima che la Romania parteciperà a quindici seminari e venticinque scambi all'anno in media. Il contributo finanziario può essere adattato all'inizio di ogni anno al fine di tener conto dell'effettivo numero di attività alle quali la Romania intende partecipare durante l'anno. L'adattamento avverrà in forma di richiesta di fondi che la Romania riceverà dalla Commissione come indicato al punto 6. 3. Il contributo della Romania sarà di 109 638 euro per ogni anno di partecipazione salvo diverso calcolo ai sensi del punto 2. Di questo importo, 7 173 euro serviranno a coprire i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania. 4. La Romania coprirà i costi supplementari annuali di natura amministrativa di cui al punto 3 attingendo al proprio bilancio nazionale. 5. La Romania pagherà il 50% del restante costo annuale della propria partecipazione attingendo al proprio bilancio nazionale, il 60% per il 2002. Fatte salve le procedure separate di programmazione Phare, il restante 50% sarà coperto dall'assegnazione annuale Phare per la Romania del 2001, a condizione che i pertinenti stanziamenti di bilancio siano disponibili, il 40% per il 2002. I fondi Phare richiesti saranno trasferiti alla Romania mediante convenzioni di finanziamento separate. Unitamente alla parte proveniente dal bilancio statale della Romania, tali fondi costituiranno il contributo nazionale della Romania, che verrà utilizzato per i pagamenti relativi alle richieste annuali di fondi presentate dalla Commissione. 6. I regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale dell'Unione europea si applicheranno, in particolare, alla gestione del contributo della Romania. All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà alla Romania una o più richieste di fondi corrispondenti al suo contributo ai costi previsto per le attività dell'anno in corso. Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione. La Romania pagherà il proprio contributo conformemente alle richieste di fondi: * per la parte finanziata dal proprio bilancio nazionale, entro tre mesi dalla richiesta di fondi; * per la parte finanziata da Phare, entro trenta giorni dall'invio dei pertinenti fondi Phare al paese in questione. L'eventuale ritardo nel versamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. 7. Le indennità giornaliere sono applicabili a tutti i partecipanti al programma e sono determinate dalla Commissione per ciascun paese. All'inizio di ogni anno la Commissione verserà alla Romania un primo acconto di bilancio. Un secondo acconto può essere versato a metà anno in funzione dell'effettiva partecipazione della Romania alle attività del programma, come pure della partecipazione prevista per il resto dell'anno. Il dipartimento rumeno interessato utilizzerà tali acconti per l'acquisto dei titoli di viaggio ed il versamento delle indennità giornaliere per i partecipanti rumeni. 8. Le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Romania per la partecipazione come osservatori ai lavori del comitato di cui al punto 4 dell'allegato I sono rimborsate dalla Commissione alle stesse modalità degli Stati membri dell'Unione europea. SCHEDA FINANZIARIA 1. Denominazione dell'azione Apertura del programma comunitario Fiscalis alla Romania 2. Linee di bilancio interessate Entrate: 6091 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi candidati ai programmi comunitari Spese: B7-030 Aiuti economici ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale. 3. Base giuridica Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma. Protocollo aggiuntivo [8] all'accordo europeo con la Romania del 30 dicembre 1995 che prevede l'apertura dei programmi comunitari. [8] GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40. Decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno [9]. [9] GU L 126 del 28.04.98, pag. 1. 4. Descrizione dell'azione 4.1 Obiettivi generali 1. Mettere i funzionari in grado di conseguire un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario, in particolare nel settore delle imposte indirette, e della sua applicazione negli Stati membri. 2. Assicurare una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione. 3. Assicurare il continuo miglioramento delle procedure amministrative per tenere conto delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone prassi amministrative. 4. La partecipazione della Romania al programma comunitario Fiscalis contribuirà alla preparazione della sua adesione quale elemento chiave di una più solida strategia di preadesione. Essa consentirà inoltre alla Romania di prendere conoscenza delle procedure e dei metodi utilizzati in tale programma comunitario. 5. Il processo decisionale per la partecipazione prevede l'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione dell'accordo europeo. La presente decisione stabilisce le modalità e le condizioni di tale partecipazione. 6. Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania del 30 dicembre 1995 contempla la partecipazione della Romania ai programmi comunitari in numerosi campi. Poiché esso prevede la possibilità di aggiungere altri settori di competenza comunitaria, possono essere incluse anche le attività nel settore del mercato interno. 4.2 Periodo previsto e modalità di rinnovo Dall'entrata in vigore della presente decisione fino alla fine di questo programma comunitario, ossia il 31.12.2002. 5. Tipo di spesa o entrata 5.1 Spese non obbligatorie 5.2 Stanziamenti dissociati 5.3 Tipi di entrate previste Poiché l'articolo 3 del protocollo aggiuntivo stabilisce che la Romania sostiene il costo della sua partecipazione, tale paese sarà invitato a trasferire il suo contributo alla voce 6091 del bilancio dell'UE. Tuttavia, poiché la Comunità può integrare il contributo della Romania (mediante gli stanziamenti Phare) la Romania attingerà solo in parte dal proprio bilancio nazionale. La parte rimanente di detto contributo proverrà dal programma nazionale Phare per tale paese. I fondi Phare richiesti saranno attribuiti alla voce B7-030 e trasferiti alla Romania mediante convenzioni di finanziamento separate. Unitamente alla parte proveniente dal bilancio statale della Romania, tali fondi costituiranno il contributo nazionale della Romania, che verrà utilizzato per i pagamenti relativi alle richieste annuali di fondi presentate dalla Commissione. 6. Classificazione delle spese o delle entrate Le spese includono il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta sostenute dai partecipanti, dei costi organizzativi e dei costi sostenuti per seminari e scambi. Per quanto concerne le entrate, alla voce 6091 è contemplato il contributo della Romania a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa del programma in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Il totale delle entrate previste è indicato al punto 7.4. 7. Incidenza finanziaria 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi) Il calcolo è basato sulle seguenti condizioni: - Il contributo della Romania al finanziamento delle attività di cui al protocollo aggiuntivo all'accordo europeo è calcolato sulla base del principio che il paese sostiene i costi della sua partecipazione. A questo fine è stata creata nello stato delle entrate la voce 6091. - Sulla base del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Romania, le disposizioni finanziarie e di bilancio con riferimento al programma in questione sono le seguenti: i costi sono stati calcolati prendendo in considerazione varie ipotesi relative alla partecipazione a quindici seminari e venticinque scambi all'anno, compresi i costi di viaggio dalla Romania al paese dell'amministrazione ospite pari, mediamente, a 695 euro, la durata degli scambi o dei seminari e la l'indennità giornaliera media di 146 euro. Sulla base di queste ipotesi, il costo complessivo della partecipazione della Romania sarà pari a 109 638 euro all'anno. L'importo sopraindicato comprende i costi supplementari di natura amministrativa, per un valore di 7 173 euro annui a carico esclusivamente della Romania. Per quanto concerne l'importo residuo, la Romania ne pagherà dal proprio bilancio nazionale il 50% per l'anno 2001, il 60% per il 2002. Fatte salve le procedure di programmazione Phare, il restante 50% sarà coperto dall'assegnazione nazionale Phare per la Romania del 2001, il 40% per il 2002. 7.2 Scomposizione dei costi (in euro) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> * numero annuale di scambi e di seminari ai quali partecipano Stati membri con la stessa popolazione della Romania ** EUR 146/giorno (indennità giornaliera media) *** EUR 695 (costo medio di un viaggio) 7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. contenute nella parte B del bilancio Nulla 7.4 Scadenzario per le azioni pluriennali: SPESA TOTALE: >SPAZIO PER TABELLA> CONTRIBUTO PHARE >SPAZIO PER TABELLA> 8. Disposizioni antifrode previste risultati delle misure prese Tutti i contratti, gli accordi e gli altri impegni giuridici della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti. I beneficiari delle operazioni sono inoltre tenuti a redigere relazioni e rendiconti finanziari. Questi sono analizzati dal punto di vista del loro contenuto e dell'ammissibilità della spesa in linea con l'obiettivo del finanziamento comunitario. Si applicano a questa voce, con gli opportuni adeguamenti, nel caso della Romania, le disposizioni antifrode previste in generale per le voci di bilancio. 9. Elementi di analisi costo - efficacia 9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari Gli obiettivi principali del programma sono di contribuire a raggiungere un elevato livello comune di comprensione della normativa comunitaria nel settore delle imposte indirette, assicurare una efficiente cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione e migliorare le procedure amministrative. Il programma Fiscalis consente lo scambio di funzionari incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria e l'organizzazione di seminari. L'apertura del programma comunitario Fiscalis alla Romania è volta a estendere a tale paese i benefici che gli Stati membri dell'Unione europea già traggono dal programma. L'obiettivo annuale è la partecipazione di funzionari rumeni, in media, a venticinque scambi presso uno dei quindici Stati membri dell'UE e ad una quindicina di seminari. L'integrazione dei funzionari rumeni nelle reti comunitarie darà un importante contributo alla preparazione della Romania ad una futura adesione. 9.2 Controllo e valutazione dell'azione Le procedure di controllo e di valutazione del programma Fiscalis saranno estese ai partecipanti rumeni. 10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio) L'effettiva mobilitazione delle necessarie risorse amministrative dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in merito all'attribuzione delle risorse, tenuto conto del numero del personale e degli importi aggiuntivi autorizzati dall'autorità di bilancio. 10.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro >SPAZIO PER TABELLA> 10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari (in euro) >SPAZIO PER TABELLA> * Utilizzando le risorse esistenti necessarie per gestire l'operazione (calcolo basato su A-1, A-2, A-4, A-5, A-7). 10.3 Aumento delle altre spese amministrative in conseguenza dell'azione >SPAZIO PER TABELLA> * Costo medio per una missione di due giorni di due funzionari all'anno in Romania ** Partecipazione della Romania alle riunioni del CPCA Le spese di cui sopra sono coperte dalle entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento finanziario) derivanti dalla partecipazione della Romania (cfr. punti 5.3 e 7.4 del bilancio finanziario).