52001PC0445

Parere della Commissione conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità recante modifica della proposta della Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE /* COM/2001/0445 def. - COD 2000/0116 */


Parere della Commissione - Conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità recante modifica della proposta della Commissione conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione esprima un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione formula qui di seguito il suo parere sui nove emendamenti proposti dal Parlamento.

2. Antecedenti

a) Il 31 maggio 2000, la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la sua proposta di direttiva (COM(2000) 279 def. - 2000/0116 (COD) del 10 maggio 2000) [1].

[1] GU C 311E, 31.10.2000, p. 320

b) Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole il 20 settembre 2000 [2].

[2] GU C 367, 20.12.2000, p. 5

c) Il Comitato delle regioni ha espresso parere favorevole il 21 settembre 2000 [3].

[3] GU C 22, 24.1.2001, p. 27

d) Il 16 novembre 2000, il Parlamento europeo ha emesso, in prima lettura, il suo parere favorevole e ha adottato una serie di emendamenti per chiarire alcune definizioni concernenti le fonti energetiche rinnovabili, con 18 emendamenti alla proposta della Commissione [4]

[4] A5-0320/2000

e) La proposta modificata della Commissione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 29 dicembre 2000 [5].

[5] COM(2000)884 def.

f) Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 23 marzo 2001 [6].

[6] GU C

g) La posizione comune del Consiglio e la comunicazione della Commissione su questa posizione comune sono stati trasmessi al Parlamento europeo il 30 marzo 2001 [7].

[7] SEC(2001) 506 def.

h) Il 4 luglio 2001, le Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura una risoluzione con nove emendamenti alla posizione comune.

3. Obiettivo della proposta

La proposta della Commissione mira a favorire un aumento significativo a medio termine della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili ("elettricità RES") nell'UE. Alla luce dell'obiettivo indicativo di un raddoppio della quota delle energie rinnovabili fissato nel Libro bianco sulle fonti energetiche rinnovabili e del rispetto dei principi accettati dall'UE a Kyoto, gli Stati membri dovranno fissare obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità RES.

Gli elementi principali della proposta sono :

- la definizione di base dell'elettricità RES;

- l'introduzione di obiettivi indicativi per il consumo di elettricità degli Stati membri con un valore del 22 % a livello europeo;

- il controllo da parte della Commissione dell'applicazione dei regimi di sostegno a favore dei produttori di elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili e da fonti convenzionali;

- i meccanismi per garantire l'origine dell'elettricità RES;

- l'accesso prioritario alla trasmissione e alla distribuzione di elettricità RES.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento ha adottato in seconda lettura nove emendamenti alla posizione comune del Consiglio che la Commissione ha accolto.

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

* L'emendamento 1 - considerando 7 introduce la possibilità per la Commissione di proporre obiettivi obbligatori se necessario.

* L'emendamento 3 - considerando 16 rafforza la tesi che è importante conservare la fiducia degli investitori.

* L'emendamento 5 - articolo 3 introduce la possibilità per la Commissione di proporre obiettivi obbligatori, se necessario.

* L'emendamento 6 - articolo 4, paragrafo 2 precisa il contenuto di una futura relazione della Commissione sui diversi regimi di sostegno dell'elettricità RES.

* L'emendamento 7 - articolo 7, paragrafo 1 introduce la priorità obbligatoria per l'elettricità RES, nella misura consentita dal sistema elettrico nazionale.

* L'emendamento 8 - articolo 7, paragrafo 2 bis dà la possibilità di ripartire i costi delle connessioni tra i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione.

* L'emendamento 9 - articolo 7, paragrafo 4 bis stabilisce che gli Stati membri garantiscono che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, compresa in particolare l'elettricità da fonti rinnovabili prodotta nelle regioni periferiche. Se del caso, gli Stati membri predisporranno che i costi di trasmissione e di distribuzione dell'elettricità proveniente da impianti che usano fonti rinnovabili rifletta i vantaggi realizzabili grazie all'allacciamento dell'impianto alla rete. Tali vantaggi possono derivare dall'uso diretto della rete a bassa tensione.

* L'emendamento 10, articolo 8, comma 2, 1° trattino introduce il concetto che nella relazione della Commissione siano descritti i costi esterni delle energie non rinnovabili e l'impatto del sostegno pubblico concesso alla produzione di elettricità.

* L'emendamento 11, considerando 8 precisa che i sistemi di sostegno delle energie rinnovabili devono essere compatibili con gli altri obiettivi della Comunità, soprattutto per la gerarchia del trattamento dei rifiuti.

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

* Nessuno.

5. Conclusioni

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente agli precedenti emendamenti.