Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari /* COM/2001/0433 def. - COD 2001/0199 */
Gazzetta ufficiale n. 332 E del 27/11/2001 pag. 0257 - 0259
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (presentata dalla Commissione) RELAZIONE (1) Nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare la Commissione annunciava l'intenzione di proporre una modifica alla direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura, in particolare per quanto riguarda la possibilità di non indicare i componenti degli ingredienti composti che rappresentano meno del 25% del prodotto finito. (2) La direttiva 2000/13/CE, del 20 marzo 2000 (GU L 109 del 6.5.2000), ha consolidato la direttiva 79/112/CEE e le sue numerose modifiche. L'articolo 3 stabilisce che l'etichettatura dei prodotti alimentari comprenda un elenco degli ingredienti, mentre l'articolo 6 precisa le modalità di indicazione degli ingredienti, prevedendo in particolare talune deroghe o indicazioni semplificate. (3) L'articolo 6, paragrafo 8, ammette che un ingrediente composto figuri nell'elenco degli ingredienti sotto la propria denominazione, purché sia immediatamente seguito dall'enumerazione dei propri ingredienti; tale enumerazione non è tuttavia obbligatoria se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito (la "regola del 25%"), eccezion fatta per gli additivi. (4) La questione degli additivi è regolata dall'articolo 6, paragrafo 4, che precisa in quali casi gli additivi devono essere considerati ingredienti e pertanto figurare nell'elenco. Ne risulta che gli additivi utilizzati come ausiliari tecnologici e gli additivi contenuti in uno degli ingredienti di un prodotto alimentare ma che non svolgono funzione tecnologica nel prodotto finito non figurano nell'etichettatura dell'alimento. (5) Per quanto riguarda le modalità di semplificazione è possibile, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, indicare uno degli ingredienti di un alimento soltanto attraverso il nome della categoria cui appartiene (ad es.: "olio" seguito dall'aggettivo "vegetale" o "animale" secondo i casi; "frutta candita", "pesce", ecc.). (6) Una conseguenza delle suddette modalità è che il consumatore è spesso male informato quanto alla composizione esatta dei prodotti acquistati. (7) La Commissione ritiene che occorra fornire maggiori informazioni circa la composizione dei prodotti alimentari, abolendo la "regola del 25%" fin qui applicata agli ingredienti composti. (8) La suddetta regola, introdotta nella normativa comunitaria più di venti anni fa allo scopo di non allungare inutilmente l'elenco degli ingredienti, si basa sul principio secondo il quale il consumatore conosce la composizione degli ingredienti composti e può dedurne, ad esempio, che la confettura aggiunta ai biscotti è preparata con frutta e zucchero. (9) La produzione degli alimenti si è fatta però sempre più complessa, così come il consumo di alimenti preparati è aumentato notevolmente. Negli ultimi anni i consumatori hanno reiteratamente richiesto di essere informati meglio sugli alimenti da loro acquistati, in particolare per quanto riguarda la composizione, anche se l'enumerazione completa degli ingredienti sulle etichette allunga inevitabilmente gli elenchi. Va aggiunto che le numerose emergenze sanitarie recenti hanno rafforzato quest'esigenza di maggiore informazione. (10) Già nel 1997, al momento della pubblicazione dei Libro verde sui principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea, gli Stati membri erano unanimi in merito, e tutti richiedevano una modifica delle normativa in vigore. È opportuno notare che, prima della loro adesione all'UE, alcuni Stati membri avevano fatto a meno di introdurre la regola del 25% nella propria legislazione, e questo non aveva causato problemi particolari alla leggibilità dell'elenco degli ingredienti sulle etichette dei prodotti alimentari al consumo. (11) La questione della regola del 25% dev'essere esaminata non soltanto nel contesto di una migliore informazione per tutti i consumatori, ma anche tenendo conto delle allergie alimentari, un tema che fa capo al settore della sicurezza alimentare e della salute. (12) Sembra infatti che il numero delle persone interessate da reazioni indesiderate in seguito all'ingestione di determinati alimenti sia in aumento. Dette reazioni possono assumere diverse forme, da quelle che sono all'origine di alcune malattie o di una riduzione della qualità della vita fino a reazioni allergiche mortali. La dose di allergeni alimentari necessaria per indurre una risposta immunologica varia ma, nella gran parte dei casi, può essere estremamente bassa, in particolare quando si tratta di allergie mortali. Spesso, il solo trattamento possibile consiste nell'evitare totalmente l'allergene; pertanto, è necessario che la legislazione garantisca a tutte le persone interessate da fenomeni allergici la disponibilità delle opportune informazioni. (13) Per alcuni consumatori affetti da allergia o intolleranza a determinate sostanze, l'assenza d'informazioni particolareggiate costituisce un grave svantaggio, dal momento che tali consumatori non possono mai essere sicuri che il prodotto acquistato non contenga l'allergene che non devono assolutamente ingerire. (14) Nella sua relazione del 22 settembre 1995 sulle reazioni indesiderate agli alimenti e ingredienti alimentari, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha sottolineato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che queste ultime condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi letali. Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana riconosce che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ritiene anche che gli additivi alimentari possano provocare reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti. (15) Inoltre, lo studio dei fattori nutrizionali che intervengono nelle allergie e nelle intolleranze alimentari, realizzato nel 1997 nel quadro del programma di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria, sottolinea chiaramente che "gli allergeni alimentari più diffusi, come il latte, le uova, la soia e il grano, rientrano nei componenti di una grande varietà di alimenti preparati e, nella maggior parte dei casi, l'etichettatura di questi prodotti è incompleta e spesso ingannevole. Questo stato di cose può avere conseguenze disastrose per una persona che soffre di un'allergia alimentare: infatti, praticamente tutte le persone decedute in seguito a un'anafilassi alimentare avevano avuto reazioni allergiche all'allergene responsabile del loro decesso, ma ignoravano la presenza dello stesso negli alimenti da loro consumati. Pertanto è assolutamente indispensabile che tutti gli alimenti preparati in commercio nei paesi della Comunità europea siano provvisti di un'etichetta chiara, riportante un elenco degli ingredienti e dei prodotti di base". (Capitolo 10, Prof. C. Ortolani, capo del dipartimento di prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie allergiche, Ospedale Niguarda, Milano, e Prof. E.A. Pastorello, professore di allergologia e immunologia clinica, Università di Milano -Policlinico). (16) Lo stesso studio conclude asserendo che, fino a che i progressi scientifici e tecnologici non consentiranno di ridurre il potenziale allergenico degli alimenti, "la migliore politica per l'UE consiste nel provvedere affinché l'utente riceva informazioni corrette e dettagliate su ogni tipo di alimento e su ogni ingrediente che partecipa alla composizione del prodotto finito, e nel fare in modo che i fabbricanti rispettino i suddetti requisiti". (17) La Commissione ritiene che occorra aiutare per quanto possibile i consumatori affetti da allergie o intolleranze alimentari, fornendo loro informazioni più complete sulla composizione dei prodotti. In tal modo si potrebbe garantire una migliore informazione dei consumatori in generale circa la composizione dei prodotti alimentari, fornendo allo stesso tempo le informazioni necessarie a quei consumatori che, per ragioni sanitarie o etiche, devono o desiderano evitare determinati ingredienti alimentari. (18) La sola soppressione della regola del 25% avrà per conseguenza che tutti gli ingredienti dovranno figurare sull'etichetta, ma alcuni di essi potrebbero continuare a beneficiare delle deroghe di cui alla direttiva 2000/13/CE. In particolare, continueranno ad applicarsi la possibilità di indicare alcuni ingredienti col nome della categoria di appartenenza (articolo 6, paragrafo 6) e le deroghe previste per la designazione degli additivi; è inoltre necessario stabilire modalità per evitare che le etichette diventino eccessivamente complesse. (19) Per garantire la piena rispondenza delle disposizioni in esame agli obiettivi sopra esposti occorre, per alcune categorie di ingredienti passibili di avere effetti allergenici, compresi quelli la cui identificazione non è ancora completa, abolire la possibilità di ricorrere al solo nome della categoria; è questo il caso ad esempio della frutta e degli ortaggi. Per le categorie che possono comprendere allergeni ben identificati, il ricorso al solo nome della categoria potrà essere possibile soltanto qualora l'allergene in parola, indicato in un elenco allegato, non sia presente. Infine, un additivo anch'esso incluso nell'elenco in allegato dovrà essere indicato senza alcuna deroga possibile. (20) L'elenco in allegato alla presente proposta comprende dunque ingredienti o sostanze allergeniche che dovranno figurare sotto il loro nome specifico sull'etichetta nell'elenco degli ingredienti, e in nessun caso potranno essere indicati sotto il nome della categoria del prodotto cui appartengono. L'elenco suddetto comprende anche un additivo che dovrà sempre essere indicato senza possibilità di applicazione della deroga prevista per gli additivi dalla direttiva 2000/13/CE. Inoltre, l'elenco dovrà poter essere aggiornato rapidamente in caso di necessità; è per questo che nella proposta figura una procedura di modifica da parte della Commissione sentito il parere del Comitato permanente per i prodotti alimentari. Infine, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana sarà incaricato di aggiornare la propria relazione del 1995 sopra citata, in particolare per quanto riguarda i nuovi allergeni, gli additivi, gli ausiliari tecnologici, i solventi e i supporti. (21) Non è concepibile, per realizzare l'obiettivo di un livello elevato di tutela della salute attraverso una migliore informazione sulla composizione dei prodotti alimentari, escludere le bevande alcoliche dall'obbligo di indicare la presenza di un ingrediente riconosciuto come allergene. Anche tale obbligo dunque è fatto proprio dalla proposta, fatta salva la determinazione delle norme di etichettatura degli ingredienti delle suddette bevande, di cui tratta una proposta distinta già presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. (22) Si propone pertanto di modificare la direttiva 2000/13/CE, abolendo la "regola del 25%", redigendo un elenco di allergeni che dovranno figurare obbligatoriamente sulle etichette dei prodotti alimentari e sopprimendo la possibilità di utilizzare il nome della categoria per alcuni ingredienti. 2001/0199 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3], [3] GU C ... considerando quanto segue: (1) Per raggiungere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e garantire il loro diritto ad essere informati è necessario garantire, per quanto riguarda i prodotti alimentari, un'informazione adeguata dei consumatori, in particolare indicando tutti gli ingredienti sulle etichette. (2) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità [4], alcune sostanze possono non figurare nell'elenco degli ingredienti. [4] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. (3) Taluni ingredienti che rientrano nella composizione dei prodotti alimentari sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori nella Comunità, e alcune di queste allergie o intolleranze rappresentano un pericolo per la salute delle persone che ne soffrono. (4) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha dichiarato che l'incidenza delle allergie alimentari è tale che esse condizionano la vita di numerose persone, provocando loro malattie di cui alcune sono benigne, ma altre possono anche rivelarsi mortali. (5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana riconosce che, tra gli allergeni alimentari più diffusi, si trovano il latte vaccino, la frutta, le leguminose (in particolare le arachidi e la soia), le uova, i crostacei, le noci, i pesci, gli ortaggi (sedano e altri alimenti della famiglia delle Ombrellifere), il grano e altri cereali; esso ritiene anche che gli additivi alimentari possano essere all'origine di reazioni indesiderate e che spesso sia difficile evitarli, dal momento che non tutti sono indicati sulle etichette dei prodotti. (6) Gli allergeni alimentari più diffusi intervengono nella composizione di una grande varietà di alimenti preparati. (7) Anche se l'etichetta, che si rivolge all'insieme dei consumatori, non dev'essere considerata uno strumento d'informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è tuttavia opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un'informazione più completa sulla composizione dei prodotti. (8) L'elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e ingredienti riconosciuti capaci di provocare un'ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l'evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti devono aver luogo sotto forma di misure d'applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura. (9) Per informare meglio tutti i consumatori e tutelare la salute di alcune fasce, è opportuno rendere obbligatoria l'inclusione nell'elenco di tutti gli ingredienti presenti in un determinato alimento e, per le sostanze riconosciute come allergeniche, la loro indicazione sotto il nome specifico in tutti i casi, comprese le bevande alcoliche, senza possibilità di utilizzare il nome della categoria di appartenenza o, per quanto riguarda gli additivi, senza esenzione dall'obbligo d'inserimento nell'elenco degli ingredienti. (10) Al fine di prevenire il rischio di etichettature troppo complesse e poco leggibili, è opportuno prevedere modalità che consentano di evitare un eccessivo allungarsi dell'elenco degli ingredienti, fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. È inoltre necessario, per tenere conto dei vincoli tecnici connessi alla fabbricazione dei prodotti alimentari, autorizzare una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'etichettatura degli ingredienti utilizzati in scarsa quantità. (11) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 2000/13/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2000/13/CE è così modificata: 1) L'articolo 6 è così modificato: a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Fatte salve le norme da adottare in forza del paragrafo 3, la presenza di uno o più ingredienti elencati all'allegato III bis in una delle bevande di cui al paragrafo 3 deve essere menzionata, a meno che l'ingrediente in oggetto sia indicato sotto il suo nome specifico nella denominazione di vendita della bevanda. L'indicazione prevede il termine "contiene" seguito dal nome degli ingredienti interessati. Ove necessario possono essere adottate modalità di applicazione del primo comma secondo le seguenti procedure: a) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*, secondo la procedura di cui all'articolo 75 del medesimo; b) per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio**, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del medesimo; c) per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio***, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del medesimo; d) per gli altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della presente direttiva. _______________________ * GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. ** GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. *** GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. b) Il paragrafo 5, secondo comma, è così modificato: i) Il quarto trattino è sostituito dal seguente: "- quando tipi diversi di frutta o verdura, nessuno dei quali predomini nel peso in modo significativo, siano utilizzati, mescolati, come ingredienti di un prodotto alimentare, essi possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione comune di "frutta" o "verdura", immediatamente seguita dall'enumerazione dei tipi di frutta o verdura presenti e di una menzione del tipo "in proporzione variabile"; in tal caso, il miscuglio è indicato nell'elenco degli ingredienti, conformemente al primo comma, in funzione del peso dell'insieme dei frutti o legumi presenti"; ii) sono aggiunti il sesto e settimo trattino seguenti: "- gli ingredienti presenti per meno del 5% nel prodotto finito possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti, - quando ingredienti analoghi e sostituibili tra loro sono passibili di essere utilizzati nella fabbricazione o preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, è possibile, purché costituiscano meno del 5% del prodotto finito, indicarli nell'elenco degli ingredienti con l'ausilio della menzione "... e/o ...", qualora almeno uno su al massimo due ingredienti sia presente nel prodotto finito, o della menzione "contiene almeno uno dei seguenti ingredienti: ..., ...," qualora almeno uno su al massimo tre ingredienti sia presente nel prodotto finito." (c) Il paragrafo 8 è così modificato: i) Al primo comma è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia, se alcuni ingredienti dell'ingrediente composto figurano già in quanto ingredienti semplici nell'elenco degli ingredienti, non è obbligatorio ripeterne il nome a condizione che una nota illustrativa, situata in prossimità dell'elenco degli ingredienti, informi chiaramente l'acquirente della loro presenza nel prodotto alimentare in qualità di ingredienti semplici e di ingredienti dell'ingrediente composto". ii) Il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'enumerazione prevista al primo comma non è obbligatoria nei casi seguenti: a) quando la composizione dell'ingrediente composto sia specificata secondo la normativa comunitaria in vigore, purché l'ingrediente composto partecipi per meno del 5% al prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c); b) per gli ingredienti composti di seguito elencati, ad eccezione degli additivi salvo il disposto del paragrafo 4, lettera c): i) preparazioni di salse e mostarde pari a meno del 5% del prodotto finito, ii) miscele di spezie o piante aromatiche pari a meno del 2% del prodotto finito; c) quando l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio indicare l'elenco degli ingredienti". d) È aggiunto il seguente paragrafo 10: "10. Le disposizioni del paragrafo 4, lettera c), punti ii) e iii), del paragrafo 6, secondo comma, primo trattino e del paragrafo 8, secondo comma, non si applicano agli ingredienti elencati all'allegato III bis. L'allegato III bis può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2." 2) All'allegato I, sono soppresse le denominazioni "frutta candita" e "ortaggi", nonché le relative definizioni. 3) È inserito l'allegato III bis il cui testo figura all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per: - ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2004, - vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 2005, mentre i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere tuttavia venduti fino a esaurimento delle scorte. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO "ALLEGATO III bis Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis e 10 Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di uova Pesci e prodotti a base di pesce Arachidi e prodotti a base di arachidi Soia e prodotti a base di soia Latte e prodotti del latte (compreso il lattosio) Frutta con guscio e prodotti derivati Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo Solfito in concentrazioni pari ad almeno 10 mg/kg". SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE, SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Denominazione della proposta: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE relativamente all'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari Numero di riferimento del documento: SANCO/2389/2/2000 La proposta 1. La proposta mira a rendere obbligatorio indicare tutti gli ingredienti presenti nei prodotti alimentari, in modo da garantire un'informazione completa del consumatore e da consentire alle persone che soffrono di allergie di verificare l'eventuale presenza di un ingrediente allergenico in un dato prodotto. L'impatto sulle imprese 2. Su chi verrà a incidere la proposta- - Il settore agroalimentare. - Circa 25 000 imprese, la maggior parte con più di 20 dipendenti. - Le imprese sono ripartite in tutti gli Stati membri. 3. Quali misure dovranno adottare le imprese per conformarsi alla proposta- Indicare, sull'etichetta dei propri prodotti, tutti gli ingredienti di fabbricazione. 4. Quali effetti economici può avere la proposta- - Sull'occupazione: nessuno. - Sugli investimenti e la creazione di nuove imprese: nessuno. - Sulla concorrenzialità delle imprese: Per i prodotti alimentari non contenenti ingredienti composti pari a più del 25% del prodotto finito, o per quelli i cui fabbricanti indicano già la totalità degli ingredienti, l'etichettatura non dovrà essere modificata. Soltanto l'etichettatura dei prodotti complessi, che contengono uno o più ingredienti composti, dovrà essere modificata affinché risulti conforme alla normativa proposta. Per questi prodotti, l'elenco degli ingredienti sarà dunque necessariamente più lungo, senza che sia possibile prevedere con precisione la percentuale di aumento nella superficie dell'etichettatura che si renderà necessaria. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, tale aumento dovrebbe rimanere poco significativo, dal momento che: - gli additivi che non devono essere etichettati in applicazione della normativa attuale dovranno esserlo soltanto se fabbricati con prodotti passibili di provocare allergie o intolleranze, - è possibile evitare le ripetizioni nell'indicazione dello stesso ingrediente. Conseguentemente, secondo un esempio fornito alla Commissione da un fabbricante, l'etichettatura di un piatto cucinato complesso contenente numerosi ingredienti composti passerebbe da un elenco di 31 ingredienti secondo le disposizioni attualmente in vigore a uno di 34 ingredienti sulla base della legislazione proposta, tenuto conto dell'unificazione, mirante a evitare le ripetizioni, delle sostanze che costituiscono gli ingredienti composti. Il costo dell'etichettatura dei prodotti alimentari complessi dovrebbe dunque risentire ben poco del provvedimento nella maggioranza dei casi. Resta il fatto che, anche se le modifiche sono poco numerose, l'etichettatura dovrà essere modificata per alcuni prodotti, con conseguenti costi per le imprese interessate. Si tratta di costi difficilmente quantificabili, dal momento che dipendono dal numero di prodotti la cui etichettatura dovrà essere modificata, tenendo presente che il costo della realizzazione di una prova d'etichetta varia dai 1 000 ai 2 000 EUR. La Commissione ritiene peraltro che ci si possa ragionevolmente attendere che i suddetti costi abbiano un'incidenza estremamente marginale, per non dire pari a zero, sulla concorrenzialità delle imprese, dal momento che l'obbligo di etichettatura supplementare entrerà in vigore soltanto dopo un periodo transitorio (termine per il recepimento) e i prodotti messi in commercio o etichettati prima della data di entrata in vigore del provvedimento potranno essere venduti fino a esaurimento scorte anche se l'etichetta non sarà conforme alla direttiva. Il suddetto periodo transitorio consentirà ad esempio alle imprese di realizzare un'etichettatura conforme alle nuovi disposizioni in caso di modifica delle etichette già prevista per altre ragioni. In effetti avviene spesso che le etichette siano modificate indipendentemente da cambiamenti della legislazione. Un'etichettatura in grado di garantire una trasparenza totale indicando tutti gli ingredienti non potrà che rafforzare la fiducia dei consumatori, compresi quelli che soffrono di allergie e che si astengono, per precauzione, dall'acquistare determinati prodotti del cui contenuto non sono sicuri. L'etichettatura della totalità degli ingredienti, in vigore in altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti, può anche costituire un elemento positivo dal punto di vista commerciale. Sono previsti aggiustamenti tecnici per consentire l'opportuna flessibilità nell'etichettatura degli ingredienti utilizzati in quantità ridotta. 5. Non sono necessarie o giustificate disposizioni particolari per le piccole e medie imprese. Consultazione - Federazione europea delle industrie alimentari (CIAA): d'accordo. - Associazione delle industrie del sidro e del vino di frutta: d'accordo. - Confederazione europea dei produttori di bevande alcoliche: nessuna osservazione. - Eurocommerce: d'accordo.