Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 /* COM/2001/0422 def. - CNS 2001/0168 */
Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0188 - 0191
Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica del Senegal è scaduto il 30.4.2001. In attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto, le due parti hanno deciso di prorogarlo per due periodi consecutivi di tre e cinque mesi. I due accordi concernenti tali proroghe, con cui sono fissate le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi comunitarie al largo della costa senegalese per i periodi dal 1°.5. 2001 al 31.7.2001 e dal 1°.8.2001 al 31.12.2001, sono stati siglati tra le due parti il 23.4.2001 e il 1.6.2001. Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti le proroghe in questione. Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria delle due proroghe, in attesa della loro entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta. 2001/0168 (CNS) Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione di due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] Parere espresso il .....(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). considerando quanto segue: (1) La Comunità europea e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese [3] al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato. [3] GU L 226 del 29.8.1980, pag. 17. (2) Nel corso di tali negoziati le due parti hanno deciso, mediante accordi in forma di scambio di lettere siglati il 23 aprile 2001 e il 1 giugno 2001, di prorogare il protocollo attuale per due periodi consecutivi di tre e cinque mesi, dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo suddetto. (3) È nell'interesse della Comunità approvare le due proroghe. (4) È opportuno confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del tonno fissate dal protocollo scaduto nonché il criterio di ripartizione dell'obbligo che incombe agli armatori comunitari di sbarcare tonno in Senegal, previsto al punto C dell'allegato I del protocollo. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità europea i due accordi in forma di scambio di lettere relativi alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 agosto 2001. Il testo dei due accordi è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca per la pesca al traino e la pesca del tonno fissate pro rata temporis dall'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Per i periodi dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 e dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 l'obbligo di sbarco diretto delle catture da parte delle tonniere con reti a circuizione di cui al punto C dell'allegato al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, è soddisfatto dagli armatori comunitari, pro rata temporis, secondo il seguente criterio di ripartizione: - tonniere battenti bandiera francese 44% - tonniere battenti bandiera spagnola 56% Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il......... Per il Consiglio Il Presidente 1O ACCORDO in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 A. Lettera della Comunità europea Signor... Mi pregio confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1. Per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 ottobre 2001. 2. Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II punto A del protocollo. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima. Voglia gradire, signor...., i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal Signor... Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Mi pregio confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1) Per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 luglio 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 ottobre 2001. 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II punto A del protocollo. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima." Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica del Senegal e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta. Voglia gradire, signor...., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica del Senegal 2o ACCORDO in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 A. Lettera della Comunità europea Signor... Mi pregio confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1) Per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2001. 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II, punto A del protocollo. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima. Voglia gradire, signor...., i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del governo della Repubblica del Senegal Signor... Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Mi pregio confermare che per assicurare la continuità dell'accordo di pesca tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo suddetto, abbiamo concordato il seguente regime provvisorio: 1) Per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 dicembre 2001 è prorogato il regime applicato negli ultimi quattro anni. La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, a quella prevista dall'articolo 3 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2001. 2) Durante il periodo di proroga le licenze saranno concesse entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 2 del protocollo attualmente in vigore, contro il pagamento di canoni o anticipi che corrisponderanno, pro rata temporis, a quelli fissati nell'allegato I, punto A e nell'allegato II, punto A del protocollo. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima." Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo della Repubblica del Senegal e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta. Voglia gradire, signor...., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica del Senegal SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore/i politico/i: Aspetti esterni di alcune politiche comunitarie Attività: Accordi internazionali in materia di pesca Denominazione dell'azione: Proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca CE/Senegal 1. LINEA/E DI BILANCIO + DENOMINAZIONE B 78000: "Accordi internazionali in materia di pesca" 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B) : 8 milioni di euro in SI/SP 2.2 Periodo di applicazione: 1.5. 2001-31.7.2001 e 1.8.2001-31.12.2001 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: 8 milioni di euro a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento(cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta richiede una riprogrammazione della relativa rubrica delle prospettive finanziarie, ( ivi compreso, se del caso, il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura) OPPURE ( Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate: - Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria milioni di euro (al primo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> (Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3, primo comma. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi Il protocollo relativo all'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal è scaduto il 30 aprile 2001. Come indicato dall'accordo suddetto, la Comunità e la Repubblica del Senegal hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato. Poiché non è stato possibile concludere i negoziati prima della scadenza del protocollo in questione, le due parti hanno deciso di prorogarlo per due periodi consecutivi di tre e cinque mesi, mediante accordi in forma di scambio di lettere, il cui testo è stato siglato il 23 aprile 2001 e il 1 giugno 2001. Scopo delle due proroghe è permettere agli armatori comunitari di proseguire l'attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Senegal, in attesa della conclusione dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo. 5.1.2 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex ante La valutazione del protocollo 1997/2001 è stata effettuata dalle unità competenti della DG Pesca della Commissione. Da essa risulta che negli ultimi due anni l'utilizzazione media del protocollo per quanto riguarda il rilascio delle licenze è sensibilmente migliorata (effetto Guinea-Bissau, effetto Marocco) e si traduce in percentuali nettamente più elevate rispetto agli anni iniziali. Il tasso di utilizzazione è stato molto soddisfacente per le categorie della pesca demersale costiera (82%-100%), delle tonniere con lenze e canne (100%) e delle tonniere con reti a circuizione (85%). Si riscontrano valori medi per la categoria dei pescherecci con palangari di superficie (51%), soddisfacenti per la pesca demersale profonda (59% - 88%) e molto bassi invece per la pesca pelagica (0%). (Le possibilità di pesca complessive previste dal protocollo 1997/2001 corrispondono a 10 000 TSL per i pescherecci da traino, 41 tonniere con reti a circuizione, 12 tonniere con lenze e canne, 32 pescherecci con palangari di superficie e 25 000 tonnellate di pesce pelagico). 5.2 Attività previste e modalità degli interventi di bilancio Grazie a queste due proroghe del protocollo in vigore, i pescatori della Comunità potranno continuare a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Senegal per il periodo dal 1° maggio 2001 al 31 dicembre 2001. La CE pagherà una contropartita finanziaria complessiva di otto milioni di euro (contro 12 milioni di euro/anno nell'ambito del protocollo 1997/01). La destinazione della predetta contropartita globale è di competenza del Senegal. Va poi sottolineato che nelle direttive di negoziato definite dal Consiglio per gli accordi di pesca con i paesi ACP si precisa che occorre tenere conto dell'interesse che ha la Comunità a mantenere o a stabilire relazioni in materia di pesca con i paesi suddetti. 5.3 Modalità di attuazione L'attuazione del protocollo in questione è di esclusiva competenza della Commissione, che assolverà tale compito con l'aiuto del suo personale statutario, a Bruxelles e nella sua delegazione in Senegal. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (alla 3a cifra decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione) SI in milioni di euro (alla 3a cifra decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto restando entro i limiti della dotazione concessa alla DG responsabile della gestione. 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi. (1) Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte. I. Totale annuale (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (I : 12) // EUR 1.151.986 8 mesi EUR 767.991 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo L'impiego della contropartita finanziaria prevista per le proroghe di cui trattasi (8 milioni di euro per gli 8 mesi) è di esclusiva competenza dello Stato senegalese. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione La valutazione dell'utilizzazione delle possibilità di pesca è effettuata in forma permanente, sia per quanto riguarda il rilascio delle licenze che per le catture. 9. MISURE ANTIFRODE Dal momento che i contributi finanziari della Comunità costituiscono una contropartita diretta delle possibilità di pesca offerte, il paese terzo è libero di utilizzarli come vuole. Gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito dell'accordo devono certificare alla Commissione l'esattezza dei dati riportati nei certificati di stazza delle navi, in modo che il calcolo dei canoni per le licenze possa essere effettuato su una base sicura. Il protocollo prorogato prevede altresì l'obbligo per le navi comunitarie di compilare delle dichiarazioni di cattura (da trasmettere alla Commissione e alle autorità senegalesi), sulla cui base sarà effettuato il computo definitivo delle catture realizzate nell'ambito del protocollo nonché il calcolo dei canoni.