Proposta di regolamento del Consiglio volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco /* COM/2001/0384 def. - CNS 2001/0163 */
Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0266 - 0269
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco. (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Introduzione L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e il Regno del Marocco è scaduto il 30 novembre 1999, data alla quale oltre 400 pescherecci e circa 4 300 pescatori sono stati costretti a interrompere le loro attività. Essi hanno da allora beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2792/1999 [1], con il contributo dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). La concessione di queste indennità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2001 [2]. [1] Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). [2] Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio, del 18 giugno 2001, recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 1). Oltre al versamento delle indennità, è tuttavia necessario portare a termine una vasta operazione di riconversione. Gli Stati membri interessati hanno elaborato, a tal fine, alcuni programmi che sono stati approvati dalla Commissione il 18 ottobre 2000 [3] e che è possibile attuare grazie alla gamma di misure disponibili a livello comunitario: lo SFOP interviene a favore dei pescherecci e dei pescatori, mentre gli altri Fondi strutturali intervengono per la diversificazione socio-economica delle zone colpite dalla riduzione o, in taluni casi, dalla scomparsa delle attività indotte dall'accordo di pesca (sbarco, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, servizi per le navi, ecc.). [3] Decisioni della Commissione n. C(2000)3059 e C(2000)3060 del 18 ottobre 2000, relative ai piani di riconversione delle flotte spagnola e portoghese che operano nelle acque del Marocco. Diversificazione socio-economica delle zone dipendenti dalla pesca La diversificazione socio-economica delle zone costiere che dipendono dalla pesca rientra, per la sua stessa natura, nei programmi operativi integrati di sviluppo regionale e nei programmi pluriregionali istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e il Portogallo; è previsto a tal fine il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "orientamento". A titolo di esempio, possiamo citare alcune delle finalità di questi Fondi: il FESR partecipa al finanziamento di investimenti produttivi che consentono la creazione o il mantenimento di posti di lavoro duraturi e al finanziamento di investimenti di tipo infrastrutturale e interviene a favore dello sviluppo del potenziale endogeno e della promozione del turismo. Il FSE è competente per la prevenzione e la lotta alla disoccupazione, la valorizzazione delle risorse umane e l'inserimento sociale nel mercato del lavoro; il FEAOG-Orientamento promuove misure di sviluppo rurale che rientrano negli interventi volti a favorire lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo sul processo di sviluppo. Nelle tre regioni spagnole più direttamente interessate (Andalusia, Galizia, Canarie), ad esempio, uno degli assi prioritari dei programmi operativi regionali è costituito dallo "sviluppo del tessuto produttivo". Da un semplice calcolo proporzionale risulta che l'Andalusia dispone, per quest'azione nelle zone costiere che dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco, di stanziamenti comunitari strutturali pari a circa 38 milioni di euro (periodo 2000-2006). Lo stesso calcolo indica rispettivamente 19 milioni di euro per la Galizia e 15 milioni di euro per le Canarie. Non vengono pertanto proposti interventi specifici a favore di questa diversificazione. Misure derogatorie Sotto molti punti di vista, la situazione è particolare: la riconversione necessaria, che è di enorme portata, non deriva da una scelta deliberata degli operatori economici e richiede interventi rapidi. Si giustifica pertanto la proposta di prevedere, per un periodo di tempo limitato, deroghe più favorevoli rispetto alle normali condizioni. Occorre quindi agevolare l'arresto definitivo delle attività dei pescherecci mediante la demolizione o il trasferimento verso un paese terzo, anche nell'ambito di società miste; si propone inoltre di favorire la sostituzione degli attrezzi da pesca ai fini della riconversione definitiva dei pescherecci verso altre attività di pesca, a prescindere dall'età della nave e anche qualora questa abbia beneficiato di un aiuto pubblico alla costruzione. Le navi interessate hanno inoltre subito, nel 2000, un arresto temporaneo forzato. In caso di ritiro sarebbe pertanto ingiustificato esigere, da un lato, il rimborso pro rata temporis degli aiuti all'arresto temporaneo versati nei dodici mesi precedenti il ritiro e, dall'altro, un minimo di 75 giorni di attività per ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti il ritiro. Si propone quindi di non applicare queste due disposizioni. Azione specifica Il 7 dicembre 2000 il Consiglio europeo di Nizza «ha invitato la Commissione a proporre, nel rispetto delle prospettive finanziarie, un programma d'azione specifico per la ristrutturazione della flotta comunitaria che ha svolto le sue attività di pesca nel quadro del vecchio accordo [di pesca con il Marocco] e a prorogare il vigente regime di aiuti all'inattività di tale flotta" [4]. L'Unione europea deve pertanto manifestare, mediante uno sforzo finanziario supplementare, la propria solidarietà con gli Stati membri interessati. [4] Documento SN 400/00 (« conclusioni della Presidenza »), punto 59. La «proroga del regime di aiuti per l'inattività della flotta» è stata adottata dal Consiglio (vedasi considerazioni precedenti). Per quanto concerne la «ristrutturazione della flotta», esistono possibilità di riutilizzare queste navi nelle acque comunitarie, nel quadro di altri accordi di pesca con paesi terzi oppure in base a licenze private concesse ad armatori da paesi terzi, ma queste possibilità non riguardano l'intera flotta comunitaria che operava nell'ambito dell'accordo di pesca con il Marocco. Per quanto riguarda i pescatori, è indubbio che per molti di questi sarà impossibile trovare nuove possibilità d'imbarco e la Comunità dovrà pertanto contribuire alla loro riqualificazione o aiutarli eventualmente a cessare l'attività lavorativa. Una disposizione vigente del regolamento (CE) n. 2792/1999 consente di destinare finanziamenti pubblici, con il cofinanziamento dello SFOP, alla realizzazione di programmi sociali singoli o collettivi per la riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima. Lo SFOP può inoltre cofinanziare i regimi esistenti di prepensionamento. Per attuare queste misure si propone quindi di istituire un'azione specifica, di ricorrere a tal fine, nel 2002, allo strumento di flessibilità e di destinare gli stanziamenti corrispondenti alla rubrica 2 delle prospettive finanziarie (bilancio 2002). Come è già stato tuttavia spiegato nel progetto preliminare di bilancio, si propone di congelare un importo corrispondente alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie. Le modalità particolareggiate figureranno nella proposta di attivazione dello strumento di flessibilità. Si propone che l'azione specifica in questione copra solamente il 70% dei piani di riconversione, a complemento delle misure di riconversione attuate nell'ambito dei programmi strutturali attualmente in corso, con il contributo dello SFOP. Sulla base delle stime fornite dalle autorità spagnole e portoghesi, la Commissione ritiene che almeno il 40% dell'importo debba essere utilizzato per la demolizione delle navi e la loro riutilizzazione a fini diversi dalla pesca, il 28% massimo per l'esportazione di navi, le società miste e l'ammodernamento e almeno il 32% per le misure socioeconomiche. La Commissione ritiene che queste stime siano compatibili con le nuove possibilità di pesca offerte dai recenti negoziati con i paesi terzi e con le possibilità di pesca esistenti nelle acque internazionali. La realizzazione dell'azione specifica deve essere compatibile con quella degli attuali programmi strutturali; va evitato in particolare di interferire con le disposizioni in vigore per l'esecuzione degli stanziamenti SFOP; occorre inoltre prevedere un dispositivo operativo di gestione il più analogo possibile a quello in vigore per i Fondi strutturali comunitari, fissato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 [5]. Per quanto riguarda più in particolare la gestione di bilancio, si prevede il versamento di un anticipo non appena sarà stato adottato il presente regolamento, il successivo rimborso delle spese effettivamente sostenute e infine il pagamento del saldo, che dev'essere richiesto entro il 30 giugno 2004. [5] Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). Le deroghe summenzionate potranno essere finanziate dallo SFOP nell'ambito degli attuali programmi strutturali degli Stati membri interessati oppure nell'ambito dell'azione specifica. Nel primo caso, esse sono a carico del bilancio dei programmi attuali e non hanno alcuna incidenza sul bilancio comunitario. Basi giuridiche Le basi giuridiche proposte sono gli articoli 36 e 37 del trattato. 2001/0163 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Parlamento europeo [7], [7] GU C [...] del [...], pag. [...]. visto il parere del Comitato economico e sociale [8], [8] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (denominato in appresso "accordo di pesca con il Marocco") è scaduto il 30 novembre 1999; di conseguenza, molti pescherecci comunitari che hanno operato nell'ambito di tale accordo hanno dovuto interrompere le loro attività di pesca alla stessa data. (2) I pescatori e i proprietari delle navi interessate hanno pertanto beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento(CE) n. 2792/1999 [9], con il contributo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e secondo le deroghe stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2001 [10]. [9] Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). [10] Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio, del 18 giugno 2001, recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 1). (3) È opportuno favorire, con adeguate misure a livello comunitario, l'attuazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, approvati dalla Commissione il 18 ottobre 2000 [11]. [11] Decisioni della Commissione n. C(2000)3059 e C(2000)3060 del 18 ottobre 2000, relative ai piani di riconversione delle flotte spagnola e portoghese che operano nelle acque del Marocco. (4) Occorre agevolare l'arresto definitivo delle attività dei pescherecci, sia mediante la demolizione che il trasferimento verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste; è inoltre opportuno favorire la sostituzione degli attrezzi da pesca in vista della riconversione definitiva dei pescherecci verso altre attività di pesca, a prescindere dall'età del peschereccio e anche nel caso in cui questo abbia beneficiato di un aiuto pubblico alla costruzione. (5) Occorre pertanto derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999. (6) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza [12], Unione europea deve dimostrare inoltre la sua solidarietà nei confronti degli Stati membri interessati, mediante uno sforzo finanziario supplementare rispetto agli importi resi disponibili nella rubrica 2 delle prospettive finanziarie del bilancio dell'Unione europea, fissati in occasione del Consiglio europeo di Berlino del 25 marzo 1999. [12] Documento SN 400/00 («Conclusioni della presidenza»), punto 59. (7) Occorre pertanto istituire un'azione specifica della Comunità per eseguire gli stanziamenti in questione ai fini dell'attuazione di una parte dei piani di riconversione, fermo restando che la parte rimanente di tali piani dovrà essere eseguita con il contributo degli stanziamenti SFOP. (8) Occorre destinare gli stanziamenti complementari disponibili per l'azione specifica, da un lato, alla ristrutturazione della flotta e, dall'altro, al prepensionamento o alla riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima nell'ambito di programmi sociali singoli o collettivi. (9) Occorre verificare che l'azione specifica sia coerente con i principi generali della politica strutturale nel settore della pesca; va evitato in particolare di interferire con le disposizioni in vigore per l'esecuzione degli stanziamenti SFOP; occorre inoltre prevedere un dispositivo operativo di gestione il più analogo possibile a quello in vigore per i Fondi strutturali comunitari, fissato dal regolamento (CE) n. 1260/1999 [13]. [13] Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1). (10) Le navi che operano nelle acque internazionali o nelle acque di paesi terzi debbono rispettare pienamente il diritto internazionale in materia di conservazione delle risorse ittiche ed in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il Codice di condotta della FAO. (11) La diversificazione socio-economica delle zone costiere che dipendono dalla pesca rientra, per la sua stessa natura, nei programmi operativi integrati di sviluppo regionale e nei programmi pluriregionali istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per l'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e per il Portogallo, con il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento"; non è pertanto opportuno prevedere interventi specifici a favore di tale diversificazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 1. I pescatori e i proprietari di navi ai quali sono state concesse, nel corso del 2000 e 2001, indennità a titolo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999, a causa del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, per un arresto temporaneo delle attività della durata minima complessiva di nove mesi possono beneficiare di misure eccezionali di sostegno, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal presente regolamento. 2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci, con l'indicazione del loro numero interno, nonché l'elenco nominativo dei pescatori che soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1. TITOLO II - MISURE DEROGATORIE Articolo 2 1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli aiuti pubblici a favore dei proprietari di pescherecci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono concessi secondo le seguenti modalità: a. nel caso di un aiuto pubblico per la demolizione di una nave, i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) sono aumentati del 20%; ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a); b. nel caso di un premio per il trasferimento definitivo di un peschereccio verso un paese terzo, anche nell'ambito di una società mista, i) i massimali di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) sono aumentati del 20%; ii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), né quelle dell'allegato III, punto 1.1.a); iii) l'età minima delle navi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è ridotta a cinque anni; per le navi di età compresa tra 5 e 9 anni, tuttavia, il premio di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) è quello applicabile alle navi di età compresa tra 10 e 15 anni. Da questo premio è detratta una parte dell'importo precedentemente riscosso in caso di aiuto alla costruzione e/o all'ammodernamento; tale parte è calcolata prorata temporis sul periodo di dieci anni (in caso di aiuto alla costruzione) o di cinque anni (in caso di aiuto all'ammodernamento) che precede il trasferimento definitivo; c. nel caso di riconversione definitiva di un peschereccio verso un'altra attività di pesca che comporta una tecnica di pesca diversa, la sostituzione dell'attrezzo da pesca può beneficiare di un aiuto pubblico nell'ambito dell'ammodernamento del peschereccio, secondo le modalità derogatorie seguenti: i) non si applica l'allegato III, punto 1.4, ultimo comma; ii) i massimali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b) sono aumentati del 30%; iii) non si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a). 2. Le modalità derogatorie di cui al paragrafo 1 si applicano esclusivamente ai premi e agli aiuti pubblici concessi mediante una decisione amministrativa delle autorità di cui all'articolo 6, adottata tra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2002. 3. I proprietari di pescherecci non possono più beneficiare delle indennità per l'arresto temporaneo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della decisione amministrativa che concede un premio per l'arresto definitivo o un aiuto pubblico per l'ammodernamento del peschereccio interessato, decisione adottata eventualmente secondo le modalità previste dal paragrafo 1. In caso di versamento anticipato delle suddette indennità, l'importo in eccesso eventualmente riscosso è detratto dal premio per l'arresto definitivo o dall'aiuto pubblico per l'ammodernamento concesso per il peschereccio interessato. TITOLO III - AZIONE SPECIFICA Articolo 3 1. È istituita un'azione specifica della Comunità (in appresso denominata "la presente azione") volta a completare le iniziative realizzate nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali negli Stati membri interessati dal mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco. 2. La presente azione: a. è riservata esclusivamente ai proprietari di pescherecci e ai pescatori di cui all'articolo, paragrafo 1; b. riguarda esclusivamente i) misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2792/1999, ii) misure di ammodernamento delle navi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 dello stesso regolamento, e iii) misure a carattere socio-economico ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e c) dello stesso regolamento; c. è soggetta alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1260/1999. 3. L'importo dell'aiuto comunitario destinato alle varie misure della presente azione è concesso secondo le seguenti modalità, espresse in percentuale dell'importo complessivo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1: a. demolizione delle navi e riconversione definitiva delle navi verso attività diverse dalla pesca: almeno il 40% dell'importo globale; b. trasferimento definitivo di navi verso paesi terzi, anche nell'ambito di una società mista, e ammodernamento delle navi: il 28% massimo dell'importo globale: c. misure a carattere socio-economico: 32% minimo dell'importo globale. Articolo 4 1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 si applicano, mutatis mutandis, ai fini dell'attuazione della presente azione, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dal titolo II del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda: a. la data limite della decisione amministrativa che concede il contributo; b. la notifica dei regimi d'aiuto, c. i criteri per l'ammissibilità dei pescatori e delle navi; d. l'importo massimo del premio per pescatore e per ogni singola nave; e. l'importo massimo delle spese che possono beneficiare di aiuti pubblici per l'ammodernamento di una nave; f. i limiti della partecipazione finanziaria della Comunità e della partecipazione finanziaria pubblica complessiva (nazionale, regionale e altra) dello Stato membro interessato. 2. Qualora venga concesso un premio per la costituzione di una società mista nell'ambito della presente azione, l'autorità di gestione versa l'intero importo del premio al richiedente al momento del trasferimento della nave alla società mista, dopo che il richiedente ha fornito la prova di aver costituito una cauzione bancaria di un importo pari al 40% del premio. 3. I premi per l'arresto definitivo delle attività di pesca e gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono considerati aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Le capacità di pesca ritirate in applicazione della presente azione contribuiscono all'adeguamento dello sforzo di pesca degli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2729/1999. Gli aiuti pubblici per l'ammodernamento delle navi versati nell'ambito della presente azione sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2792/1999. Ai fini dell'attuazione della presente azione si considera che le indennità di cui all'articolo 1 rispondano alle stesse finalità delle misure socio-economiche di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a) e c) del regolamento (CE) n. 2792/1999. 4. I premi o aiuti pubblici versati nell'ambito della presente azione non sono cumulabili con altri premi o aiuti pubblici aventi le stesse finalità, in particolare quelli concessi negli Stati membri interessati nell'ambito dei Fondi strutturali. Gli Stati membri interessati adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni del presente paragrafo entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e comunicano tali provvedimenti alla Commissione. Articolo 5 1. L'importo del contributo comunitario destinato alla presente azione è stabilito nell'ambito della procedura di bilancio per il 2002. Esso è ripartito secondo le seguenti percentuali: a. Spagna: 94,6%, b. Portogallo: 5,4%. 2. Il versamento del contributo comunitario di cui al paragrafo 1 è eseguito dalla Commissione conformemente agli impegni di bilancio ed è destinato all'autorità di pagamento di cui all'articolo 6. A partire dal 1° gennaio 2002, la Commissione provvede ad impegnare tutti gli stanziamenti in questione entro i tre mesi successivi all'adozione del presente regolamento e comunque entro il 31 dicembre 2002. 3. Nel rispetto delle disponibilità di bilancio la Commissione procede ai pagamenti secondo le seguenti modalità: a. Al momento dell'impegno di cui al paragrafo 2 viene versato un anticipo pari al 20% massimo degli importi di cui al paragrafo 1. b. I pagamenti intermedi sono eseguiti su richiesta dello Stato membro per rimborsare le spese effettivamente sostenute e certificate dall'autorità di pagamento di cui all'articolo 6. Il totale dei pagamenti di cui alla lettera a) e alla presente lettera ammonta all'80% massimo degli importi di cui al paragrafo 1. c. Il versamento del saldo è eseguito, su richiesta dello Stato membro, dopo il completamento della presente azione, a condizione che i) l'autorità di pagamento abbia presentato alla Commissione una dichiarazione certificata delle spese effettivamente sostenute; ii) la relazione finale di esecuzione sia stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima; iii) lo Stato membro abbia inviato alla Commissione la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999. 4. Possono beneficiare del contributo comunitario nell'ambito della presente azione le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale a decorrere dal 1° luglio 2001. La data limite per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2003. Il termine ultimo per presentare alla Commissione la domanda di pagamento del saldo è il 30 giugno 2004. 5. Le domande relative ai pagamenti intermedi e al pagamento del saldo debbono essere redatte conformemente al modello che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 438/2001 [14]. [14] Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali. Esse devono essere giustificate da relazioni sull'avanzamento dell'azione, presentate su supporto informatico secondo il modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 366/2001 [15]. [15] Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 21 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3). Articolo 6 Ai fini dell'attuazione della presente azione, le autorità di gestione e le autorità di pagamento che intervengono nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali a favore della pesca in Spagna e in Portogallo durante il periodo 2000-2006 svolgono le funzioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/1999. Fatte salve disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano gli articoli 31 e da 33 a 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché la normativa derivata. Articolo 7 Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2792/1999. A tali fine la Commissione è assistita dal Comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore(i) politico(i): PESCA Attività: politica strutturale Titolo dell'azione: Azione specifica volta a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco 1. LINEA(E) DI BILANCIO + TITOLO B2-200: « Azione specifica volta a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco » 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1 Dotazione complessiva dell'azione (parte B): 197 milioni di euro in SI 2.2 Periodo di applicazione: bilancio 2002 (un solo anno) 2.3 Stima globale pluriennale delle spese: a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1.) milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese di appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie X La proposta richiede una riprogrammazione della relativa rubrica delle prospettive finanziarie e l'attivazione dello strumento di flessibilità X Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura) 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Proposta di regolamento del Consiglio volta a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1 Necessità di un intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi perseguiti L'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco è scaduto il 30 novembre 1999, data alla quale oltre 400 pescherecci e circa 4 300 pescatori sono stati costretti a interrompere le loro attività. Essi hanno da allora beneficiato delle indennità previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999 [16], con il contributo dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Ma, oltre al versamento delle indennità, occorre portare a termine una vasta operazione di riconversione. Il Consiglio ha preso atto della rottura dei negoziati su un nuovo accordo di pesca, a seguito della quale i pescherecci e i pescatori sopra menzionati sono definitivamente privati di possibilità di pesca nelle acque del Marocco. [16] Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10). Il 7 dicembre 2000, il Consiglio europeo di Nizza « ha invitato la Commissione a proporre, nel rispetto delle prospettive finanziarie, un programma d'azione specifico per la ristrutturazione della flotta comunitaria che ha svolto le sue attività di pesca nel quadro del vecchio accordo [di pesca con il Marocco] » [17]. [17] Documento SN 400/00 ("Conclusioni della Presidenza"), punto 59. Per quanto concerne la « ristrutturazione della flotta », esistono possibilità di reimpiegare queste navi nelle acque comunitarie, nell'ambito di altri accordi di pesca con paesi terzi o nell'ambito di licenze private concesse da paesi terzi ad armatori, ma tali possibilità non coprono l'intera flotta comunitaria che operava nel quadro dell'accordo di pesca con il Marocco. Per quanto riguarda i pescatori, è indubbio che per molti di questi sarà difficile trovare nuove possibilità d'imbarco e la Comunità dovrà pertanto contribuire alla loro riqualificazione o aiutarli a cessare l'attività lavorativa. Una disposizione del regolamento (CE) n. 2792/1999 consente di destinare stanziamenti pubblici, con il contributo dello SFOP, alla realizzazione di piani sociali singoli o collettivi per la riconversione dei pescatori verso attività diverse dalla pesca marittima. Lo SFOP può inoltre cofinanziare i regimi esistenti di prepensionamento. Obiettivo della presente azione è di dar seguito alla richiesta del Consiglio europeo, nel rispetto dei vincoli della politica comune della pesca. 5.1.2 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex ante Secondo le stime delle autorità spagnole e portoghesi, circa 219 pescherecci dovrebbero essere messi in disarmo definitivo, altri 112 circa potrebbero continuare le attività sotto la bandiera di un paese terzo e i rimanenti 75 potrebbero continuare l'attività conservando la propria bandiera, previo un cambiamento della tecnica di pesca che comporterà spese di ammodernamento. La Commissione ritiene che queste stime debbano essere ritoccate per quanto concerne la demolizione e il trasferimento di pescherecci. D'altra parte, circa 4 300 pescatori dovrebbero in qualche modo beneficiare di misure di riqualificazione (nel settore alieutico o fuori di esso) o di cessazione anticipata dell'attività. Tenendo conto delle condizioni derogatorie previste dalla proposta legislativa e applicando i tassi d'intervento previsti per i Fondi strutturali nelle regioni dell'obiettivo 1, si valuta a circa 281 milioni di euro l'aiuto comunitario necessario alla riconversione dell'insieme della flotta e dei pescatori. >SPAZIO PER TABELLA> *Aiuto comunitario Si propone che lo sforzo comunitario supplementare (extra SFOP) si faccia carico di circa il 70% dello sforzo comunitario totale; l'importo stimato necessario all'esecuzione della presente azione è dunque di 197 milioni di euro in stanziamenti supplementari. La Commissione dispone di dati dettagliati relativi a ciascuno dei pescherecci che hanno operato nell'ambito dell'accordo di pesca con il Marocco (età, stazza e dunque importo del premio alla demolizione di riferimento), il che permette di ricalcolare valori medi per qualsiasi fascia di età. Su queste basi, si ritiene che l'azione specifica dovrebbe permettere di - demolire o riassegnare a fini diversi dalla pesca circa 176 navi, pari ad una stazza complessiva di circa 24 300 GT (sulla base della stazza dell'insieme delle navi di età pari o superiore a 20 anni: 139 GT/nave), per un contributo comunitario globale di 79 milioni di euro (3 238 euro/GT o 453 000 euro/nave); - trasferire definitivamente verso paesi terzi, anche nell'ambito di società miste, circa 60 navi, pari ad una stazza globale di circa 9 600 GT (sulla base della stazza dell'insieme delle navi di età compresa tra 5 e 15 anni: 155 GT/nave), per un contributo comunitario globale di 37 milioni di euro (3 870 euro/GT o 600 000 euro/nave); - ammodernare circa 50 navi, pari ad una stazza globale di circa 8 000 GT (sulla base della stazza dell'insieme delle navi di età compresa tra 8 e 25 anni: 160 GT/nave), per un contributo comunitario globale di 18 milioni di euro (2 250 euro/GT o 360 000 euro/nave); - riconvertire o far beneficiare del prepensionamento circa 3 000 pescatori, per un contributo comunitario globale di 63 milioni di euro (sulla base delle indicazioni fornite dalla Spagna: 21 000 euro/pescatore). La ripartizione degli stanziamenti tra la Spagna e il Portogallo è calcolata a partire dagli elenchi di navi che hanno operato nell'ambito dell'accordo di pesca con il Marocco. Il calcolo sulla base delle stazze rispettive delle due flotte e il calcolo sulla base delle stazze ponderate per il numero di licenze portano allo stesso risultato, ossia 186,36 milioni di euro (94,6%) per la Spagna e 10,64 milioni di euro (5,4%) per il Portogallo. Per quanto riguarda l'aspetto costi/efficacia, occorre sottolineare che lo sforzo comunitario supplementare (197 milioni di euro ripartiti su tre esercizi di bilancio) rappresenta circa il 32% della compensazione finanziaria che la Comunità avrebbe dovuto versare al Marocco, su cinque esercizi di bilancio, nel contesto di un nuovo accordo di pesca (prendendo come ipotesi una compensazione annua equivalente a quella dell'ultimo accordo). 5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post La Commissione analizza regolarmente l'evoluzione dello sforzo di pesca in relazione all'evoluzione delle risorse alieutiche (ultime pubblicazioni: relazione sul riesame intermedio del POP IV, COM(2000)272; relazione annua sull'esecuzione del POP IV, COM(2000)738; «Libro verde» sul futuro della politica comune della pesca, COM(2001)135). Dalle varie riflessioni emerge la conclusione che la riduzione dello sforzo di pesca della flotta comunitaria, ormai in atto da oltre dieci anni, costituisce una priorità assoluta; sebbene i risultati ottenuti vadano nella giusta direzione, essi sono tuttavia insufficienti e molto resta ancora da fare per contrastare, a lungo termine, l'esaurirsi delle risorse. Occorre pertanto far sì che le navi che non possono più pescare nelle acque soggette alla sovranità del Marocco vengano trasferite solo in misura limitata nelle acque comunitarie. L'eliminazione pura e semplice delle capacità eccedentarie è il modo più efficace per mettere in pratica l'indispensabile riduzione dello sforzo di pesca. A complemento di quanto precede, la Comunità deve inoltre farsi carico della riconversione dei pescatori vittime della situazione. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio Il messaggio del Consiglio europeo di Nizza (vedasi precedente punto 5.1.1) è chiaro: si chiede, da parte della Comunità, uno sforzo finanziario supplementare, ma nel rispetto delle prospettive finanziarie che resta fondamentale. Il finanziamento di voci specifiche di spesa è possibile solo entro il limite del massimale previsto a tale fine (accordo istituzionale del 9 maggio 1999, punto 10, terzo comma). I programmi strutturali nel settore della pesca, disciplinati dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, offrono la possibilità di ritirare dalla flotta capacità eccedentarie, in particolare mediante la demolizione, nonché di riconvertire pescatori. La presente azione dovrebbe pertanto normalmente rientrare nei programmi in questione ed essere coperta dalla rubrica 2 delle prospettive finanziarie. In questa rubrica non esiste tuttavia alcun margine. Si propone pertanto di istituire un'azione specifica, con una dotazione di 197 milioni di euro di stanziamenti comunitari (importo massimo). A tal fine, si propone di attivare lo strumento di flessibilità nel 2002 e di destinare gli stanziamenti corrispondenti alla rubrica 2 delle prospettive finanziarie (bilancio 2002). Tuttavia, come già spiegato nel progetto preliminare di bilancio, si propone di congelare un importo corrispondente alla rubrica 4 delle prospettive finanziarie. Le modalità dettagliate saranno incluse nella proposta di attivazione dello strumento di flessibilità. Come specificato in precedenza (punto 5.1.2) gli stanziamenti comunitari copriranno solo una parte del costo complessivo dell'azione (tra il 75% e il 35% di ciascuna misura), mentre la spesa residua è a carico degli Stati membri. 5.3 Modalità di attuazione La presente azione riguarda l'arresto definitivo dell'attività di navi, l'ammodernamento di navi e la riconversione o il prepensionamento di pescatori (precedenti punti 5.1.1 e 5.1.2). L'esecuzione deve essere semplice da seguire e da controllare: poiché occorre creare dal nulla le condizioni di utilizzo degli stanziamenti supplementari e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri interessati, è opportuno limitare il numero di misure ammissibili a titolo dell'azione. Restano comunque disponibili le altre misure di ristrutturazione previste nel contesto dei programmi strutturali SFOP. Le misure di diversificazione socioeconomica delle zone dipendenti dalla pesca possono essere attuate nel contesto dei programmi operativi integrati di sviluppo regionale istituiti nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per la Spagna e per il Portogallo, con il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. La presente azione verrà gestita in una rata unica come se si trattasse di due programmi strutturali (uno per la Spagna e l'altro per il Portogallo) e verranno applicati i criteri di esecuzione dello SFOP e le disposizioni in vigore per i Fondi strutturali. L'applicazione dei limiti e dei tassi di cofinanziamento SFOP/Stato membro in vigore per le misure dei programmi strutturali (vedasi precedente punto 5.1.2) eviterà di creare distorsioni rispetto alle condizioni applicabili alle stesse misure nell'ambito dei programmi strutturali. In particolare, le autorità di gestione/pagamento designate dagli Stati membri per l'attuazione dei programmi strutturali SFOP spagnoli e portoghesi saranno responsabili della realizzazione della presente azione, con le medesime funzioni e responsabilità. Si prevede il versamento di un anticipo non appena sarà stato adottato il regolamento, il successivo rimborso delle spese effettivamente pagate (cfr. successivo punto 8.1) e infine il pagamento del saldo, che dev'essere richiesto entro il 30 giugno 2004. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria complessiva sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo delle spese per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) SI in milioni di euro (al terzo decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE Nessuna 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di monitoraggio Per il monitoraggio si rispetteranno le disposizioni in vigore per lo SFOP, ossia la presentazione di una relazione di esecuzione che fornisca le informazioni fondamentali per ogni singolo progetto: il numero di registrazione della nave demolita, la sua stazza, l'importo del premio versato, la partecipazione comunitaria, la contropartita pubblica nazionale e la data della decisione amministrativa di concessione del contributo (decisione che spetta all'autorità di gestione). La relazione d'esecuzione servirà anche come pezza d'appoggio alla domanda per il rimborso comunitario delle spese effettivamente sostenute. 8.2 Modalità e periodicità della valutazione prevista Considerato il carattere specifico dell'azione e la sua durata limitata, non è prevista una valutazione intermedia. Una valutazione ex post, basata su dati obiettivi e attendibili, dovrà stabilire se gli obiettivi sono stati conseguiti. 9. MISURE ANTIFRODE Le misure antifrode sono quelle previste dal regolamento generale sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 (regolamento (CE) n. 1260/1999 e normativa derivata). La proposta legislativa (regolamento del Consiglio che istituisce la presente azione) vi fa riferimento esplicito. In particolare, il confronto tra le informazioni ottenute tramite il sistema di monitoraggio (cfr. il precedente punto 8.1) e quelle provenienti da altre fonti già accessibili alla Commissione (schedario delle navi da pesca della Comunità, registro delle licenze individuali rilasciate nell'ambito dell'accordo di pesca con il Marocco, relazione di esecuzione dei programmi SFOP) consentirà di scoprire le eventuali irregolarità.