52001PC0349

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0349 def. - COD 2000/0221 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0109 - 0118


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 19.9.2000, la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, COM(2000)529-C5-0477/2000-2000/0221(COD), affinché fosse adottata mediante la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il 3 maggio 2001, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti in prima lettura. In tale occasione la Commissione ha dichiarato la sua posizione su ciascun emendamento, indicando quali emendamenti poteva accettare e quali non potevano essere inclusi.

Alla luce di tali sviluppi, la Commissione ha redatto la presente proposta modificata.

La maggior parte delle modifiche consiste in emendamenti destinati a chiarire le disposizioni o a introdurre obblighi per la Commissione o per gli Stati membri, che non hanno effetti rilevanti sull'obiettivo generale della proposta.

L'emendamento dell'articolo 3 è più significativo: dopo un periodo di transizione di 8 anni, il tatuaggio non sarà riconosciuto per l'identificazione di cani e gatti e l'unico metodo accettato sarà l'identificazione elettronica.

Questo emendamento potrebbe causare problemi in alcuni Stati membri, nei quali è ancora praticato il tatuaggio. Si è tuttavia considerato che il periodo di transizione di 8 anni consenta un passaggio agevole alla nuova tecnica della microchip, che è più accettabile in termini di benessere degli animali e non pone problemi tecnici.

2000/0221(COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C

considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario consentono di realizzare tale obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città.

(6) È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(7) Tuttavia, nel caso dei controlli applicabili all'introduzione di animali nel territorio della Comunità, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi o da territori che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

(8) Le misure previste dal presente regolamento mirano a garantire un adeguato livello di sicurezza per quanto riguarda i rischi sanitari. Esse non implicano ostacoli ingiustificati ai movimenti da esse disciplinati, in quanto sono fondate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in materia, in particolare una relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997.

(9) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia.

(10) Il presente regolamento deve essere applicato fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione [6].

[5] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

[6] GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.

(11) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7]. Pertanto esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa,

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12) La Commissione è incaricata di procedere al riesame della legislazione in vigore relativa al commercio degli animali delle specie indicate nella parte A dell'allegato I, affinché si cerchi di conseguire un'armonizzazione con le disposizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi di animali delle specie di cui all'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, secondo comma.

Esso si applica fatte salve le disposizioni adottate in virtù del regolamento (CE) n. 338/97.

Articolo 3

Per un periodo transitorio di otto anni, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, si considerano identificati se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui alla lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, la persona responsabile dell'animale deve, in occasione del controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio mediante misure diverse dalla quarantena siano identificati per mezzo dell'opzione b), possono continuare a farlo nel corso del periodo transitorio.

Successivamente al periodo transitorio summenzionato, come sistema di identificazione di un animale è accettata solo l'opzione b).

Articolo 4

I movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B, tra Stati membri o in provenienza da uno dei paesi terzi o dei territori di cui all'allegato II, parte B, non sono soggetti ad alcuna condizione di polizia sanitaria.

Le condizioni applicabili ai movimenti tra Stati membri di specie di animali da compagnia non elencate nell'allegato I sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte B, provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 5

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, che formano oggetto di un movimento tra Stati membri o in provenienza da uno dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, devono rispondere alle condizioni stabilite nell'allegato III, parte A.

I cuccioli degli animali di cui all'allegato I, parte A, devono anch'essi ottemperare ai requisiti posti dal presente regolamento e non possono pertanto formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e, ove previsto dalle disposizioni, per le successive analisi volte a determinare la titolazione degli anticorpi.

Se lo Stato membro di destinazione figura tra quelli di cui all'allegato II, parte A, possono essere imposte le condizioni supplementari di cui all'allegato III, parte B.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri di destinazione di cui all'allegato II, parte A, possono dispensare da qualsiasi condizione in materia di rabbia i movimenti a destinazione del loro territorio di animali provenienti da uno Stato membro figurante nel medesimo allegato o da uno dei paesi terzi compresi nella sezione 1 dell'allegato II, parte B. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, ove la situazione zoosanitaria della rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo compreso nell'allegato II, parte B, lo giustifichi, può essere adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da detto Stato membro o paese terzo, rispondano alle condizioni fissate all'articolo 6.

Articolo 6

Gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, provenienti da paesi terzi non compresi nell'allegato II, parte B, devono soddisfare i requisiti fissati all'allegato III, parte C.

Qualora vengano inizialmente introdotti nella Comunità mediante ingresso in uno Stato membro che non figura nell'allegato II, parte A, essi possono essere successivamente introdotti negli Stati membri indicati nell'allegato II, parte A, soltanto se ottemperano alle condizioni poste dall'allegato III, parte B, e in particolare sei mesi dopo una titolazione di anticorpi effettuata su un campione da un veterinario autorizzato dall'autorità competente di uno Stato membro.

Tuttavia, qualora siano introdotti direttamente nel territorio di uno Stato membro di cui all'allegato II, parte A, tali animali possono essere sottoposti a quarantena secondo modalità fissate dallo Stato membro interessato, che ne informa la Commissione.

Articolo 7

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento contemplato dal presente regolamento prevedono una titolazione degli anticorpi, tale test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio [8].

[8] GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

Articolo 8

Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una domanda di garanzie supplementari per gli animali da compagnia introdotti nel loro territorio, per quanto riguarda situazioni particolari relative a una malattia non contemplata dal presente regolamento, entro tre mesi dall'adozione dello stesso.

Tale domanda è corredata di una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi, che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per scongiurare il rischio di penetrazione della malattia stessa.

Le garanzie supplementari di cui al presente articolo sono adottate previo parere del comitato scientifico veterinario con la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Le misure nazionali vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute in attesa dell'adozione delle garanzie supplementari di cui al presente articolo.

Su domanda di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, qualora una particolare situazione lo giustifichi, al fine di adottare le misure necessarie per prevenire eventuali rischi indotti da tale situazione.

Articolo 9

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del certificato che deve scortare gli animali delle specie di cui all'allegato I, parte A, in occasione di un movimento ai sensi del presente regolamento, sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario, della situazione relativa alle malattie delle specie contemplate dal presente regolamento, e segnatamente la rabbia.

2. All'atto dell'inserimento di un paese terzo nell'allegato II, parte B, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) struttura ed organizzazione dei relativi servizi veterinari;

b) statuto del paese per quanto riguarda la rabbia;

c) normativa applicabile alle importazioni di animali carnivori;

d) normativa vigente per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati).

Articolo 11

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da paesi terzi diversi da quelli di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, siano controllati dall'autorità competente del luogo di ingresso nel territorio comunitario.

Gli Stati membri designano l'autorità competente per tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 12

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 11 e lo trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri.

Tali luoghi di ingresso devono essere dotati di locali adatti al ricovero, in caso di necessità, degli animali di cui al presente regolamento, segnatamente qualora non ne sia autorizzato l'ingresso nel territorio comunitario, in attesa della rispedizione o dell'adozione di qualsiasi altra decisione amministrativa.

Articolo 13

Le autorità responsabili all'interno degli Stati membri dei movimenti di animali da compagnia forniscono informazioni chiare e facilmente accessibili al pubblico in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri. Garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamento e in grado di applicarlo.

Articolo 14

Per ogni movimento dell'animale, la persona che ne ha la responsabilità deve presentare alle autorità preposte ai controlli un certificato veterinario attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente decide:

a) la rispedizione dell'animale, ovvero

b) la messa in quarantena dell'animale, per il tempo necessario affinché soddisfi i requisiti sanitari previsti, oppure

c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, quando la sua rispedizione o messa in quarantena non siano realizzabili.

Articolo 15

Le eventuali disposizioni di applicazione necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Altre disposizioni di applicazione che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 16

Le eventuali disposizioni transitorie necessarie per la protezione della salute pubblica sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Altre disposizioni transitorie che si rendessero necessarie sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dall'articolo 1 della decisione 68/361/CEE del Consiglio [9].

[9] GU L 255 del 18.10.1969, pag. 23.

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.

4. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

SPECIE ANIMALI

Parte A

Cane

Gatto

Parte B

Aracnidi e Insetti, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli: tutte le specie

Mammiferi: furetto, coniglio, cavia, criceto

ALLEGATO II

Parte A

Svezia

Irlanda

Regno Unito

Parte B

Sezione 1

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Svizzera

Vaticano

Isola di Man, Isole del Canale

Sezione 2

ALLEGATO III

CONDIZIONI VETERINARIE

Parte A

Gli animali sono scortati da un certificato rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente in cui si attesta che è stata praticata una vaccinazione antirabbica:

- su un animale identificato conformemente all'articolo 3,

- da almeno un mese e meno di un anno nel caso di una prima vaccinazione, che deve essere effettuata dopo i tre mesi di età,

- da meno di un anno nel caso di una vaccinazione di richiamo,

- con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale per dose (norma OMS).

Parte B

Oltre al certificato di vaccinazione antirabbica in conformità delle disposizioni della parte A, gli animali sono scortati da un certificato in cui si attesta:

- che è stata effettuata una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml su un campione prelevato

- almeno sei mesi prima del movimento e

- almeno trenta giorni dopo la vaccinazione precedente il movimento.

Il prelievo per la titolazione di anticorpi e la vaccinazione che lo precede devono essere realizzati da un veterinario abilitato dall'autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo di cui all'allegato II, Parte B.

Parte C

Gli animali sono scortati da un certificato rilasciato da un veterinario abilitato da un servizio veterinario ufficiale che attesta l'esecuzione:

a) di una vaccinazione antirabbica conforme alle disposizioni di cui alla parte A;

b) di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato:

- almeno sei mesi prima del movimento e

- almeno trenta giorni dopo la vaccinazione che lo precede.