Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo /* COM/2001/0332 def. - CNS 2001/0132 */
Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0101 - 0101
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La presente proposta di regolamento mira a facilitare la transizione dai regimi precedenti di ristrutturazione dei vigneti e l'applicazione di una politica di ricambio generazionale nel settore vitivinicolo. In vari Stati membri si incoraggiano i giovani agricoltori a dedicarsi alla viticoltura concedendo nuovi diritti di impianto e la possibilità di partecipare ai piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Tale politica è stata in parte posta in atto con il regolamento (CE) n. 1493/1999 mediante l'istituzione del sistema di riserve dei diritti di impianto. Al momento della transizione dai regimi fino ad allora vigenti in numerosi Stati membri alla nuova OCM si è dovuta prevedere la possibilità che i diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale (PMM) nonché quelli concessi ai giovani agricoltori beneficiassero temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione, come avveniva in passato. In seguito l'applicazione del sistema di riserve stabilito all'articolo 5 del suddetto regolamento consentirà di applicare interamente la politica a favore dei giovani viticoltori senza dover fare ricorso ad una deroga. 2001/0132 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C del , pag. visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C del , pag. visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU C del , pag. considerando quanto segue: (1) Numerosi Stati membri perseguono attivamente una politica di ricambio generazionale nel settore agricolo. Tale politica si è dimostrata particolarmente valida nel settore vitivinicolo, in cui si fa crescente il bisogno di giovani imprenditori. (2) Per facilitare l'applicazione di una tale politica nel settore vitivinicolo e in attesa che vengano attuate le riserve di diritti di impianto, occorre prevedere la possibilità che i diritti di nuovo impianto concessi ai giovani agricoltori beneficino temporaneamente del regime di aiuti alla ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [4]. Tale possibilità va inoltre estesa ai diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei precedenti piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole [5], al fine di facilitare la transizione dai regimi applicati anteriormente. [4] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2). [5] GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1493/1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è così modificato: 1. All'articolo 11, paragrafo 3, è aggiunto il terzo comma seguente: "Esso contempla i diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale di cui al regolamento (CE) n. 950/97 nonché quelli concessi ai giovani agricoltori e utilizzati nelle campagne 2000/01, 2001/02 e 2002/03." 2. All'articolo 15, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: b) disposizioni che regolano l'esercizio dei diritti di reimpianto in generale e dei diritti di nuovo impianto concessi nel quadro dei piani di miglioramento materiale e ai giovani agricoltori nell'ambito dell'applicazione dei programmi". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>