Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità /* COM/2001/0318 def. Volume II - COD 2001/0135 */
Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0077 - 0078
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A. Generalità Situazione attuale La direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità [1] è stata adottata il 10 febbraio 1992. Tale direttiva prevede l'impiego di limitatori di velocità per i veicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate e per i veicoli della categoria N3, dove per categorie M3 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE [2]. Nel preambolo della direttiva 92/6/CEE si dichiara che, in una prima tappa, tali norme vanno adottate solo per gli automezzi più pesanti, che sono in genere impiegati nei trasporti internazionali. Successivamente, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, le norme vanno estese a categorie di autoveicoli più leggeri. [1] GU L 057 del 2.3.1992, pag. 27. [2] Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1) e successive modifiche. Come stabilito dalla direttiva, l'installazione e l'impiego dei limitatori di velocità nell'UE si articola in tre fasi distinte: * dal 1° gennaio 1994 per i veicoli nuovi, * dal 1° gennaio 1995 per i veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994, che operano su tratte internazionali, * dal 1° gennaio 1996 per tutti i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988. L'articolo 2 della direttiva prevede per i veicoli della categoria M3 l'installazione di limitatori regolati in modo da non permettere il superamento dei 100 km/h e l'articolo 3 prevede per i veicoli della categoria N3 l'installazione di limitatori di velocità regolati in modo da non permettere il superamento dei 90 km/h. L'articolo 6 della direttiva contiene alcune deroghe e stabilisce che gli articoli 2 e 3 non si applicano agli autoveicoli di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e altri servizi di emergenza, forze dell'ordine nonché agli autoveicoli: - che per costruzione non possono superare le velocità di cui agli articoli 2 e 3, - utilizzati su strada a scopi di prove scientifiche, - che assicurano un servizio pubblico esclusivamente in zone urbane. I requisiti tecnici per l'omologazione dei limitatori di velocità sono stabiliti nella direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore [3]. [3] GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154. Sull'attuazione della direttiva 92/6/CEE la Commissione ha redatto una relazione, destinata al Parlamento europeo e al Consiglio e basata su studi ed esperienze degli Stati membri. Tale relazione tratta di numerosi temi legati ai limitatori di velocità, inclusa l'estensione della direttiva 92/6/CEE a categorie di autoveicoli più leggeri. B. Ragioni per un intervento comunitario I. Sussidiarietà (a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista in relazione agli obblighi della Comunità- Obiettivo della modifica proposta alla direttiva 92/6/CEE è quello di estenderne l'ambito di applicazione introducendo limitatori di velocità per i veicoli delle categorie M2 e M3 aventi peso massimo inferiore a 10 tonnellate (autobus) e della categoria N2 (autocarri aventi peso massimo superiore alle 3,5 tonnellate). (b) L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità o la competenza è condivisa con gli Stati membri- Competenza condivisa. Articolo 71, paragrafo 1, lettera c). (c) Quale è la dimensione del problema a livello comunitario (ad esempio, quanti Stati membri sono interessati e quale è la soluzione al momento attuale)- La direttiva 92/6/CEE è destinata a tutti gli Stati membri. (d) Quale soluzione risulta la più efficace nel confronto tra misure comunitarie e misure degli Stati membri- Esiste già una normativa comunitaria. Di conseguenza modificare la legislazione comunitaria è la soluzione più efficace. (e) Quale è il valore specifico dell'intervento comunitario previsto e quale potrebbe essere il costo del mancato intervento- L'introduzione di limitatori di velocità portretebbe vantaggi sia in termini di sicurezza stradale che di tutela dell'ambiente. Lasciare l'iniziativa ai singoli Stati membri potrebbe portare a risultati non armonizzati. Il mancato intervento comporterebbe la perdita dei vantaggi indicati ed il sussistere di condizioni disuguali di concorrenza tra gli operatori di diversi Stati membri. (f) Quali forme di intervento può utilizzare la Comunità (raccomandazioni, sostegno finanziario, regolamento, mutuo riconoscimento, ecc.)- L'unico mezzo per estendere il campo di applicazione di una direttiva in vigore è quello di modificare la direttiva stessa. (g) È necessario disporre di una regolamentazione uniforme o è sufficiente una direttiva che stabilisca gli obiettivi generali, lasciando l'attuazione concreta agli Stati membri- La modifica di una direttiva in vigore è sufficiente per estenderne il campo di applicazione. II. Armonizzazione delle condizioni La modifica della direttiva 92/6/CEE non comporta cambiamenti per quanto riguarda il grado di armonizzazione del trasporto su strada nella Comunità. III. Coerenza con altre politiche comunitarie La modifica della direttiva 92/6/CEE non ha incidenza su altre politiche comunitarie. C. Obiettivo della proposta La proposta di modifica della direttiva 92/6/CEE mira a introdurre limitatori di velocità per i veicoli delle categorie M2 e M3 aventi peso massimo inferiore a 10 tonnellate (autobus) e della categoria N2 (autocarri aventi peso massimo superiore alle 3,5 tonnellate). La proposta è finalizzata a promuovere la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente ed è coerente con la relazione della Commissione al Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione della direttiva 92/6/CEE e con la Comunicazione della Commissione sulla sicurezza stradale [4], con la risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul rafforzamento della sicurezza stradale [5] e con la risoluzione del Parlamento europeo, del 18 gennaio 2001, concernente la comunicazione sulla sicurezza stradale [6]. [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, "Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea - Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni", COM(2000) 125 def. del 17.3.2000, non ancora pubblicato. [5] GU C 218 del 31.7.2000, pag.1. [6] GU C , , p. . D. Contenuto della proposta L'articolo 1 stabilisce le modifiche proposte alla direttiva 92/6/EEC. Il paragrafo 1 estende il campo di applicazione a tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3. Il paragrafo 2 vi fa rientrare tutti i veicoli di categoria M2 ed M3 aventi una velocità massima regolata a 100 km/h. Il paragrafo 3 vi fa rientrare tutti i veicoli di categoria N2 aventi una velocità massima di 90 km/h. Il paragrafo 4 stabilisce l'introduzione graduale di limitatori di velocità per le nuove categorie di veicoli; essi dovranno essere direttamente installati sui veicoli nuovi a partire dal 1° gennaio 2004, mentre i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2001 dovranno esserne dotati al più tardi entro il 1° gennaio 2006. Gli articoli 2, 3 e 4 contengono disposizioni relative al recepimento da parte degli Stati membri e all'entrata in vigore della presente modifica alla direttiva 92/6/CEE. 2001/aaaa (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, vista la proposta della Commissione [7], [7] GU C , , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale [8], [8] GU C , , pag. . visto il parere del Comitato delle regioni [9], [9] GU C , , pag. . deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [10], [10] GU C , , pag. . considerando quanto segue: (1) La sicurezza dei trasporti e le questioni ambientali connesse ai trasporti sono essenziali per assicurare una mobilità sostenibile. (2) L'impiego di limitatori di velocità nei veicoli a motore delle categorie più pesanti ha prodotto effetti positivi sia in termini di sicurezza dei trasporti che di tutela ambientale. (3) In base alle ricerche effettuate, risultati ancora migliori in materia potranno essere raggiunti rendendo obbligatori l'installazione e l'impiego dei limitatori di velocità anche per i veicoli a motore delle categorie più leggere. (4) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio prevedeva esplicitamente che, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, fosse possibile estendere le norme sul montaggio e sull'impiego dei limitatori di velocità ad autoveicoli delle categorie più leggere. (5) La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea [11] indica fra gli interventi prioritari l'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE ai veicoli a motore di categorie più leggere. [11] COM(2000) 125 def. del 17.3.2000, non ancora pubblicato. (6) Il livello tecnologico raggiunto dai limitatori di velocità garantisce ormai margini di errore inferiori a 5 km/h. Nella regolazione di tali strumenti occorre pertanto tenere conto della maggior precisione raggiunta nella misurazione, pur prevedendo un ragionevole margine di errore. (7) Nella rispetto del principio di sussidiarietà e di quello di proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva, ovvero le modifica delle disposizioni comunitarie che regolano il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità su talune categorie di veicoli pesanti non può essere realizzata in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri; tenuto conto della portata dei necessari interventi, questi possono essere meglio realizzati a livello comunitario. La presente direttiva si limita a fissare i requisiti minimi a tal fine necessari. (8) La direttiva 92/6/CEE deve pertanto essere opportunamente modificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue: 1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 1 Ai sensi della presente direttiva, si intende per "autoveicolo" ogni veicolo a motore di categoria M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Le categorie M2, M3, N2 e N3 sono quelle definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [12]." [12] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1, Allegato II come stabilito nella direttiva 92/53/CEE del Consiglio, GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1. 2. Nell'articolo 2, i termini "categoria M3" sono sostituiti da "categorie M2 e M3". 3. L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 possano circolare solo se muniti di un dispositivo che ne limiti la velocità a 90 km/h. La velocità massima su tale dispositivo è regolata a 85 km/h quando il suo margine tecnico d'errore è pari a un massimo di 5 km/h; se il suo margine tecnico d'errore è inferiore a 5 km/h, la velocità massima del dispositivo è regolata ad un valore tale da assicurare che la velocità reale non superi i 90 km/h." 4. L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 1. Gli articoli 2 e 3 si applicano agli autoveicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate ed agli autoveicoli della categoria N3 immatricolati a partire dal 1° gennaio 1994. 2. Gli articoli 2 e 3 si applicano agli altri autoveicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2004. 3. Gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi dal 1° gennaio 1995 agli autoveicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate e agli autoveicoli della categoria N3 immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994. 4. Gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2005 agli altri autoveicoli immatricolati tra il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2004. 5. Qualora tali veicoli siano utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali, gli articoli 2 e 3 possono tuttavia essere applicati al più tardi dal 1° gennaio 1996 agli autoveicoli della categoria M3 aventi peso massimo superiore a 10 tonnellate e agli autoveicoli della categoria N3, e dal 1° gennaio 2006 agli altri autoveicoli." Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente