Arere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 1970/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 1978/548/CEE del Consiglio - recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0312 def. - COD 98/0277 */
ARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 1970/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 1978/548/CEE del Consiglio - RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 1. Procedura La proposta COM(1998) 526 def. / 1998/0277 (COD) è stata presentata al Consiglio e al Parlamento il 28 settembre 1998, a norma dell'articolo 95 del trattato CE (GU C 326 del 24.10.1998, p. 4). Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 27 gennaio 1999 (GU C 101 del 12.4.1999, p. 15). Nel quadro della procedura di codecisione, il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura il 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, p. 58). Il Parlamento europeo ha approvato 11 emendamenti, tutti di carattere redazionale o tecnico. La Commissione ha presentato il 13 agosto 1999 una proposta modificata che accoglie 9 degli emendamenti del Parlamento europeo alla sua proposta iniziale (GU C 116 E del 26.4.2000, p. 2). La posizione comune del Consiglio è stata adottata all'unanimità il 17 novembre 2000 (GU C 36 del 2.2.2001, p. 1). La Commissione ha approvato la posizione comune. Il 14 marzo 2001, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 2 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. A norma dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione emette il suo parere sui due emendamenti del Parlamento europeo. 2. Obiettivo della proposta La proposta mira ad estendere il campo d'applicazione della direttiva 1978/548/CEE del Consiglio, includendovi, oltre alle autovetture (veicoli della categoria M1), tutti i veicoli delle categorie M, N, O (veicoli per il trasporto di passeggeri e merci, rimorchi). Sono introdotte inoltre nuove disposizioni armonizzate per i dispositivi di riscaldamento a combustione, funzionanti indipendentemente dal motore di propulsione, che sostituiscono le norme nazionali in questo campo. I relativi requisiti assicurano la rispondenza di tali dispositivi a norme elevate di sicurezza e ambientali, conformi alla tecnologia attuale. Infine, la proposta allinea le disposizioni amministrative della direttiva a quelle della direttiva quadro che istituisce la procedura di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi (direttiva 1970/156/CEE del Consiglio e successive modifiche). 3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo Entrambi gli emendamenti sono di carattere squisitamente tecnico e non incidono sui requisiti di sicurezza. La Commissione considera accettabili i due emendamenti. Il primo emendamento limita ai dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento il requisito secondo cui la camera di combustione e lo scambiatore di calore devono poter sopportare una data pressione. Per i dispositivi di riscaldamento che usano l'aria come mezzo di trasferimento, la prova corrispondente è la prova di perdita di cui all'allegato IV, punto 2.2. Il secondo emendamento prescrive che in caso spegnimento del motore l'alimentazione del combustibile debba interrompersi (parte 1). Se però è già stato attivato un dispositivo manuale, il sistema di riscaldamento può restare in funzione (parte 2). Poiché i dispositivi di riscaldamento alimentati a GPL non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva, la seconda parte dell'emendamento è accettabile. La proposta della Commissione è pertanto modificata nel modo seguente: * Allegato VII, punto 1.3: La camera di combustione e lo scambiatore di calore dei dispositivi di riscaldamento che usano l'acqua come mezzo di trasferimento devono poter sopportare una pressione pari al doppio della pressione normale di funzionamento o una pressione barometrica di 2 bar, a seconda di quella maggiore. La pressione di prova deve essere indicata nella scheda informativa. * Allegato VII, punto 2.8: In caso di interruzione della combustione il motore del veicolo deve spegnersi automaticamente e l'alimentazione del combustibile deve essere interrotta entro 5 secondi. Se è già stato attivato un dispositivo manuale, il sistema di riscaldamento può restare in funzione. 4. Conclusioni A norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta conformemente a quanto precede.