52001PC0275

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali - recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0275 def. - COD 2000/0015 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali - RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

RELAZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, lettera c del Trattato CE stabilisce che la Commissione esprima un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione riporta al punto 4 il suo parere sui sette emendamenti proposti dal Parlamento.

1. Contesto

a) Il 7 gennaio 2000, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta in virtù dell'articolo 251, paragrafo 2 e dell'articolo 152 del Trattato CE (COM(1999) 744 def. - 2000/0015 (COD)), che modifica la direttiva 79/373/CEE sulla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali [1].

[1] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

b) Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 29 marzo 2000 [2].

[2] GU C 140 del 18.5.2000, pag. 12.

c) Il 13 settembre 2000, la Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha adottato la relazione zu Baringdorf e ha approvato la proposta della Commissione con cinque emendamenti.

d) Il Parlamento europeo, nella sua sessione plenaria del 2-6 ottobre 2000, ha approvato la proposta della Commissione in prima lettura con cinque emendamenti.

e) La Commissione ha accolto quattro dei cinque emendamenti del Parlamento europeo, riprendendoli nella proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio adottata dalla Commissione il 21.12.2000 (COM(2000) 780 def.).

f) Il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune 19 dicembre 2000 [3]. Il Consiglio ha anche accettato i quattro emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata [4].

[3] GU C 36 del 2.2.2001, pag. 35

[4] Tuttavia, uno di questi quattro emendamenti (n. 5), relativo alla data di attuazione, non compariva nella posizione comune in quanto ormai sorpassato.

g) Il 5 aprile 2001, il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, una risoluzione legislativa europea sulla posizione comune del Consiglio comprendente sette emendamenti a tale posizione comune.

2. Obiettivo della proposta

La direttiva 79/373/CEE sulla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali fissa regole sull'etichettatura degli alimenti composti per animali.

Obiettivo della proposta è assicurare che gli allevatori siano informati sulla composizione degli alimenti composti per animali e impone un'indicazione obbligatoria di informazioni quantitative e qualitative dettagliate ("dichiarazione aperta")

3. Posizione comune

La posizione comune si basa sul seguente compromesso:

- Una dichiarazione obbligatoria facente ricorso a cinque bande percentuali che coprono le quantità di tutti i materiali che compongono i mangimi.

- Un obbligo per il fabbricante di fornire la formula aperta su richiesta dell'allevatore.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

NESSUNO

4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione

* Emendamento n.° 1

Il presente emendamento prescrive una dichiarazione esatta del quantitativo di tutti gli ingredienti presenti nei mangimi composti destinati agli animali da produzione.

Posizione della Commissione

Per quanto concerne la sicurezza, il fatto importante è la presenza di un ingrediente e non necessariamente la sua quantità esatta.

La posizione comune facilita l'etichettatura, rendendo meno difficoltosa l'attuazione di un approccio più flessibile.

* Emendemento n.° 2

Il presente emendamento prescrive una dichiarazione esatta del quantitativo di tutti gli ingredienti dei mangimi composti destinati agli animali da produzione. Il riferimento all'elenco dettagliato fornito "su richiesta individuale dell'allevatore" è cancellato.

Posizione della Commissione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento n.° 1

* Emendamento n.° 3

Il riferimento alla composizione esatta indicata "su base volontaria" dal produttore dei mangimi composti è anch'esso cancellato.

Posizione della Commissione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento n. 1

* Emendamento n. 4

Il presente emendamento introduce un nuovo considerando in cui s'invita la Commissione a presentare entro la fine di quest'anno proposte in merito a un elenco positivo di materiali per mangimi.

Posizione della Commissione

- Tale emendamento non si riferisce alle disposizioni della direttiva 79/373/CEE sulla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, bensì alle disposizioni della direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali.

- Non è realistico chiedere alla Commissione di proporre entro la fine di quest'anno proposte di un elenco positivo di materiali ammissibili per i mangimi. Tale elenco potrebbe contenere approssimativamente 15.000 voci. Inoltre, tale prescrizione di un elenco positivo non aggiungerebbe nessun elemento di sicurezza ai prodotti utilizzati, poiché una partita dei prodotti compresi nell'elenco può essere ad esempio estremamente pericolosa in seguito a un incidente.

- La Commissione contempla tuttavia la possibilità di lanciare uno studio di fattibilità su tale tematica, da completarsi entro il primo semestre del 2002.

* Emendamento n. 5

Questo emendamento prevede una dichiarazione esatta del quantitativo di tutti gli ingredienti contenuti nei mangimi composti per gli animali da produzione.

Posizione della Commissione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento n. 1.

* Emendamento n. 6

Questo emendamento prescrive una dichiarazione esatta del quantitativo di tutti gli ingredienti nei mangimi composti per gli animali da produzione e non entro certe bande percentuali come nella posizione comune.

Posizione della Commissione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento n. 1.

* Emendamento n. 7

Questo emendamento cancella l'allegato che fissa le fasce percentuali entro le quali i materiali per i mangimi verrebbero elencati in base alle loro percentuali di peso.

Posizione della Commissione

L'allegato fornisce tutte le informazioni necessarie ed assicura il necessario grado di flessibilità per gli operatori commerciali.

5. Conclusioni

La Commissione non condivide nessuno degli emendamenti alla posizione comune votati dal Parlamento europeo.

La Commissione mantiene il proprio sostegno alla posizione comune. La posizione comune comprende la grande maggioranza degli emendamenti introdotti dal Parlamento europeo in prima lettura (soltanto l'emendamento relativo all'elenco positivo di materiali per i mangimi non vi è compreso, in quanto non rientra nel campo di applicazione della proposta). Inoltre, la posizione comune assicura un livello di sicurezza equivalente a quello della proposta originale.