52001PC0234

Proposta modificata di Decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0234 def. - CNS 2000/0240 */

Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0101 - 0114


Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE [1]

[1] Le modifiche apportate rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono state evidenziate barrando i brani soppressi ed evidenziando in grassetto e sottolineando il testo modificato o di nuovo inserimento.

1. Cronistoria

Il 22 settembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale [2]. La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 28 settembre 2000. Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere sulla proposta [3] nella sessione di febbraio 2001. Il Parlamento europeo, consultato nell'ambito della procedura di consultazione, ha investito dell'esame del testo la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (responsabile della relazione) e la commissione giuridica e per il mercato interno (consultata per un parere). Dopo aver esaminato il parere formulato da quest'ultima (adottato il 19 marzo 2001), la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha votato la relazione il 20 marzo 2001. Nella seduta plenaria del 5 aprile 2001 il Parlamento europeo ha adottato il parere che approva la proposta della Commissione fatti salvi gli emendamenti apportati al testo ed ha invitato la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE.

[2] GU C 29 E/16, del 30.1.2001, pag. 281 - COM(2000) 592 definitivo.

[3] Parere del 28.2.2001, CES 227/2001.

2. Il parere del Parlamento europeo

La presente proposta modificata è stata adottata sulla base degli emendamenti votati dal Parlamento europeo. La Commissione ha potuto accogliere un certo numero degli emendamenti proposti.

2.1. Modifiche accolte o parzialmente accolte

2.1.1. Emendamenti 1 e 2: modifiche proposte al considerando 1 e al considerando 9

Il Parlamento europeo propone, negli emendamenti 1 e 2, di introdurre rispettivamente nei considerando 1 e 9 delle precisazioni relative agli obiettivi della rete. La Commissione condivide le proposte del Parlamento e può accogliere detti emendamenti.

2.1.2. Emendamenti 3 e 5: nuovo considerando 10 bis e modifica all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino

Nell'emendamento 3, il Parlamento propone di introdurre un nuovo considerando, il 10 bis, il quale precisa che la rete giudiziaria facilita l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], e del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi [5]. Il Parlamento propone parimenti di specificare che la rete deve inoltre servire quale strumento di accompagnamento per tutte le decisioni future intese al riconoscimento reciproco delle decisioni giurisdizionali.

[4] GU L 12, del 16.1.2001, pagg. 1.

[5] GU L 160, del 30.6.2000, pag. 19.

La Commissione constata che siffatto emendamento risponde pienamente agli obiettivi della rete, quali proposti dalla Commissione.

La rete dovrebbe infatti facilitare l'applicazione degli strumenti comunitari e internazionali che non prevedono un meccanismo di cooperazione specifica tra le autorità centrali incaricate della loro attuazione. La Commissione auspica in realtà che la rete possa contribuire in maniera sostanziale all'applicazione del principio del riconoscimento reciproco, pietra angolare della costruzione dello spazio di giustizia.

Per quanto riguarda le decisioni future, la Commissione ritiene in realtà che sarebbe opportuno stabilire caso per caso se i compiti di applicazione previsti dai futuri strumenti potranno essere assegnati ai punti di contatto della rete piuttosto che ad altri organi di recente creazione. La Commissione non esclude tuttavia che nell'ambito di tali strumenti futuri si possa aver bisogno di meccanismi di cooperazione specifica, per esempio a motivo della natura del settore o della necessità da parte del pubblico di accedere alle autorità competenti di tali strumenti. Tuttavia, anche in tale ipotesi, l'articolo 6 precisa già che i punti di contatto devono tenersi a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, autorità che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sarebbero comunque integrate nella rete in qualità di membri.

La Commissione può pertanto accogliere l'emendamento 3, così come la proposta di eliminare la precisazione contenuta nell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, ultima proposizione, come indicato dal Parlamento nell'emendamento 5.

2.1.3. Emendamento 4: nuovo considerando 16 bis

Il Parlamento propone che la Commissione prenda in esame proposte per l'istituzione di una banca dati centralizzata dell'Unione europea contenente un registro delle cause e delle sentenze nell'Unione europea.

La Commissione è convinta dell'utilità delle banche dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, che possono in effetti servire a finalità diverse. La Commissione stessa aveva previsto nella scheda finanziaria allegata alla proposta di decisione che la rete potesse contribuire a progetti in tal senso. La Commissione ritiene tuttavia che non sia opportuno prevedere nel testo della decisione impegni concreti a proprio carico o a carico della rete, tanto più che si tratterebbe di progetti di notevole portata che, per il loro sviluppo concreto, richiederebbero una stretta collaborazione da parte degli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la Commissione può riprendere lo spirito dell'emendamento proposto, aggiungendo al considerando 15 una precisazione nel senso auspicato dal Parlamento nel suo emendamento 4.

2.1.4. Emendamento 12: modifiche all'articolo 7

La Commissione può accogliere questo emendamento, giacché condivide il parere del Parlamento sull'importanza di una formazione linguistica appropriata ai fini del buon funzionamento della rete.

2.1.5. Emendamento 7: modifiche all'articolo 8, paragrafo 3

Nell'emendamento 7, il Parlamento esprime il desiderio che il sistema elettronico di scambio delle informazioni sia elaborato nel quadro del programma IDA.

Questo desiderio corrisponde appieno alle intenzioni della Commissione che, infatti, ha già chiesto che l'iniziativa sia inquadrata nel programma di lavoro IDA per l'esercizio 2001. Tuttavia, e indipendentemente dall'esito di tale richiesta, nell'atto giuridico che istituisce la rete non è possibile dare per acquisita una decisione che, nell'ambito degli strumenti IDA, deve essere adottata dal comitato competente. Ad ogni modo, per rispondere nella misura del possibile alle preoccupazioni espresse dal Parlamento, la Commissione desidera precisare all'articolo 8, con l'aggiunta di un nuovo paragrafo 3, che la rete si avvarrà, per quanto possibile, dei servizi sviluppati dal programma IDA, tanto più che ciò era già nell'intenzione della Commissione.

La Commissione non può tuttavia accettare che il sistema elettronico che collega i punti di contatto serva a finalità diverse dall'assolvimento dei loro compiti. Bisogna infatti evitare che i punti di contatto della rete vengano confusi con gli organi mittenti o riceventi o centrali ai sensi del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [6], a prescindere dalla facoltà che gli Stati membri hanno di designare le medesime persone o organi nell'ambito di entrambi gli strumenti.

[6] GU L 160, del 30.6.2000, pagg. 37.

2.1.6. Emendamento 9: nuovo articolo 12 bis

La Commissione condivide il desiderio del Parlamento di associare i paesi candidati all'adesione alle riunioni della rete, anche se ritiene opportuno prevedere una certa flessibilità, applicabile in funzione della natura di talune riunioni o parti di riunioni (ad esempio le riunioni preparatorie). La Commissione può pertanto riprendere lo spirito dell'emendamento 9 introducendo un nuovo articolo 12 bis, e ribadire la sua intenzione di far partecipare per quanto possibile i paesi candidati all'adesione alle riunioni della rete.

2.1.7. Emendamento 10: modifica all'articolo 15, paragrafo 1

La Commissione concorda con il Parlamento nel ritenere che le informazioni contenute nelle schede debbano essere redatte utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile dal pubblico (fatta salva la possibilità di inserire informazioni più dettagliate rivolte agli specialisti). La Commissione può pertanto accogliere l'emendamento 10.

2.1.8. Emendamento 11: modifiche all'articolo 17

Il Parlamento propone una scadenza più ravvicinata (tre anni) per la presentazione delle relazioni sull'attuazione della decisione. Nella misura in cui considera la rete uno strumento sostanzialmente flessibile e non burocratico, la Commissione può accogliere tale proposta del Parlamento, precisando però che il primo termine di tre anni dovrebbe decorrere dalla data dell'inizio effettivo del funzionamento della rete. La Commissione può quindi modificare in tal senso l'articolo 17.

Tuttavia, sebbene ritenga che le statistiche possano costituire un meccanismo molto utile di valutazione e di controllo degli atti giuridici, la Commissione non può accogliere la proposta di redigere una relazione annuale di carattere statistico. Una siffatta relazione richiederebbe infatti risorse cospicue (in termini di tempo e di personale, non solo di ordine materiale), con il rischio di distrarre i punti di contatto dai loro compiti essenziali, perlomeno nelle prime fasi del funzionamento della rete. La Commissione non esclude però che si possa riesaminare questo aspetto in una fase più avanzata del funzionamento della rete.

2.2. Modifiche non accolte

2.2.1. Emendamento 6: cooperazione con la rete giudiziaria europea in materia penale

La Commissione è fermamente intenzionata ad avviare tutte le iniziative necessarie alla cooperazione della proposta rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale con quella già esistente in materia penale. Tuttavia, atteso che i due strumenti poggiano su basi giuridiche molto diverse, non è appropriato prevedere nel corpo della decisione una disposizione giuridica che faccia riferimento a tale cooperazione e ad eventuali attività comuni, che comunque nella pratica sono scontate.

2.2.2. Emendamento 8: modifica all'articolo 11, paragrafo 4

Il Parlamento propone di limitare a 3 il numero dei rappresentanti di ciascuno Stato membro presenti alle riunioni della rete.

Pur non insistendo necessariamente sul numero di 12 partecipanti, la Commissione deve far presente che il numero di 3 rappresentanti è troppo ristretto e priverebbe di qualsiasi utilità le riunioni dei membri della rete. Le riunioni dei membri della rete avranno una struttura e una finalità diverse da quelle dei punti di contatto. Esse saranno organizzate sotto forma di "conferenze" ed il loro obiettivo consisterà nell'associare in modo visibile le diverse autorità degli Stati membri responsabili della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale alle attività della rete, della quale fanno parte a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della proposta di decisione. Va da sé che la composizione delle delegazioni nazionali potrà variare da una riunione all'altra, a discrezione di ciascuno Stato membro e soprattutto in funzione dell'argomento trattato.

2.2.3. Emendamento 14: nuovo articolo 16 bis

Alla luce degli argomenti espressi circa l'emendamento 4, la Commissione non ritiene opportuno includere la disposizione proposta dall'emendamento 14 tra gli articoli della decisione. Lo spirito della disposizione è comunque già stato ripreso con l'aggiunta inserita nel considerando 15.

3. Il parere del Comitato economico e sociale

La proposta modificata tiene conto del parere espresso dal Comitato economico e sociale. In tale parere, il Comitato si dice convinto che "le associazioni della società civile organizzata abbiano un ruolo importante, pratico e concreto da svolgere nell'informazione giuridica e in alcune procedure giudiziarie o extragiudiziarie, e considera che sotto questo profilo il progetto dovrebbe essere completato".

La Commissione è effettivamente consapevole del contributo di rilievo che gli esponenti della società civile possono apportare all'elaborazione delle informazioni che la rete metterà a disposizione del pubblico, nonché alla loro successiva diffusione. La Commissione ha pertanto aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 16, nel senso richiesto dal Comitato economico e sociale nel suo parere.

Proposta modificata di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione [7],

[7] GU C 29 E/16, del 30/01/2001, pag. 281 - COM(2000)592 definitivo.

visto il parere del Parlamento europeo [8],

[8] GU C , del , pag. .

visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

[9] GU C , del , pag. .

visto il parere del Comitato delle regioni [10],

[10] GU C , del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al cui interno i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel proprio.

(2) L'istituzione progressiva di questo spazio, nonché il buon funzionamento del mercato interno, richiedono che un'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, nelle materie civile e commerciale, venga migliorata, semplificata e accelerata.

(3) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione, del 3 dicembre 1998, presentato al Consiglio europeo di Vienna dell'11-12 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia [11], riconosce che il potenziamento della cooperazione giudiziaria civile costituisce una tappa fondamentale nella creazione di uno spazio giudiziario europeo che offra concreti benefici ai cittadini dell'Unione.

[11] GU C 19, del 23.1.1999, pag. 1

(4) Il paragrafo 40, lettera d) di detto piano d'azione prevede che entro un termine di due anni venga esaminata la possibilità di estendere ai procedimenti civili il principio della rete giudiziaria europea in materia penale.

(5) Inoltre, nelle conclusioni del vertice straordinario di Tampere, riunitosi il 15-16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha raccomandato la creazione di un sistema di informazione facilmente accessibile, che una rete di autorità nazionali competenti dovrebbe provvedere ad alimentare e aggiornare.

(6) Per riuscire a migliorare, semplificare e accelerare la fattiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nelle materie civili e commerciali, è necessario creare a livello comunitario una struttura di cooperazione organizzata in rete, ovvero la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

(7) Rientrano in questa materia le misure di cui all'articolo 65 del trattato, da adottare a norma dell'articolo 67.

(8) Per garantire la realizzazione degli obiettivi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale è necessario che le disposizioni relative alla sua creazione vengano fissate da uno strumento giuridico comunitario vincolante.

(9) Mediante il miglioramento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, la presente decisione di prefigge di garantire un accesso alla giustizia effettivo e una procedura spedita e affidabile per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. In conformità del principio di sussidiarietà e proporzionalità, dato che questo obiettivo non può possono essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, esso deve quindi essere conseguito solo a livello comunitario; la presente decisione si limita alle disposizioni minime richieste per raggiungere questi obiettivi e non trascende quanto necessario a tal fine.

(10) La rete giudiziaria europea istituita dalla presente decisione mira ad agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, sia nei settori contemplati dagli strumenti in vigore sia in quelli in cui nessuno strumento è d'applicazione.

(10bis) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale facilita, col suo contributo, l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 [12] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 [13] relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Essa serve inoltre quale strumento di accompagnamento per tutte le future decisioni in fatto di riconoscimento reciproco delle decisioni giurisdizionali.

[12] GU L 12, del 16.1.2001, pagg. 1.

[13] GU L 160, del 30.6.2000, pagg. 19.

(11) In alcuni settori specifici, atti comunitari e strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale prevedono già determinati meccanismi di cooperazione. La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale non si prefigge di sostituire questi meccanismi, e deve anzi operare nel pieno rispetto dei medesimi. Le disposizioni della presente decisione lasciano pertanto impregiudicati gli atti comunitari o gli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

(12) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale va posta in essere gradualmente, grazie alla massima collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri; essa deve avvalersi anche delle possibilità offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione e informazione.

(13) Per conseguire i propri obiettivi, la rete deve fondarsi su punti di contatto designati dagli Stati membri, nonché poter contare sulla partecipazione delle autorità di questi ultimi che hanno responsabilità specifiche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale; per garantire il buon funzionamento della rete è indispensabile che i vari partecipanti siano in contatto tra loro e si riuniscano periodicamente.

(14) È essenziale che gli sforzi per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia si traducano in benefici concreti per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali. Di conseguenza, è necessario che la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale si adoperi altresì per favorire l'accesso alla giustizia. A tale scopo, e grazie alle informazioni comunicate e attualizzate dai punti di contatto, la rete predispone gradualmente e tiene aggiornato un sistema di informazione di facile accesso destinato al pubblico.

(15) La presente decisione non osta alla possibilità di mettere a disposizione, all'interno della rete o nei confronti del pubblico, qualsiasi informazione pertinente, anche non menzionata in questa parte; di conseguenza, quanto menzionato nel titolo III non deve ritenersi esaustivo. Inoltre la presente decisione consente alla rete, al fine di conseguire i suoi obiettivi, di collaborare allo sviluppo di progetti specifici nel proprio ambito di interesse, quali una banca dati che faciliti l'accesso alla giustizia in sede di controversie con risvolti transnazionali.

(16) Onde garantire che la rete possa rimanere uno strumento efficace, incorporare le migliori pratiche in materia di cooperazione giudiziaria e di funzionamento interno, nonché rispondere alle aspettative dei cittadini, occorre prevedere a intervalli regolari valutazioni del sistema, che permettano di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

(17) In conformità dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati non partecipano all'adozione, da parte del Consiglio, della misure previste nella presente decisione.

(18) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione della presente decisione, la quale, di conseguenza, non è vincolante o applicabile in Danimarca;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Titolo I - Principi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale

Articolo 1 - Istituzione

È istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, denominata qui di seguito la "rete".

Articolo 2 - Composizione

1. La rete giudiziaria si compone di:

a) punti di contatto centrali designati dagli Stati membri e, se del caso, punti di contatto aggiuntivi designati in conformità del paragrafo 2 del presente articolo;

b) autorità centrali, autorità giudiziarie o altre autorità competenti degli Stati membri con responsabilità specifiche per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in virtù di atti comunitari, di strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o di norme di diritto interno;

c) magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/JAI [14], con responsabilità nel campo della cooperazione civile e commerciale;

[14] GU L 105, del 27.4.1996, pag. 1.

d) se del caso, qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro, per il contributo che la sua partecipazione può dare alla realizzazione degli obiettivi della rete.

2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto centrale. Se lo reputano necessario, gli Stati membri possono altresì designare un numero limitato di punti di contatto aggiuntivi, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della ripartizione interna delle competenze, delle missioni affidate loro, o allo scopo di associare direttamente ai lavori dei punti di contatto organi giudiziari che trattino frequentemente controversie con risvolti transnazionali. Qualora uno Stato membro designi punti di contatto aggiuntivi, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.

3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Gli Stati membri designano le autorità di cui alla lettera d) del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli estremi completi delle autorità di cui al paragrafo 1 del primo articolo, con l'indicazione dei mezzi di comunicazione esse dispongono nonché delle loro conoscenze linguistiche, in conformità dell'articolo 18. Dette informazioni vengono aggiornate in permanenza conformemente all'articolo 16.

Articolo 3 - Missioni della rete

1. La rete ha il compito di:

a) agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale;

b) ideare, predisporre gradualmente e tenere aggiornato un sistema d'informazione destinato al pubblico.

2. Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità seguenti:

- eliminare gli ostacoli d'ordine pratico al corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e alla fattiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, ;

- garantire un'attuazione effettiva degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;

- agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria presentate da uno Stato membro a un altro;

- predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali attinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso ai sistemi giurisdizionali.

3. Le attività della rete lasciano impregiudicate le iniziative comunitarie o degli Stati membri intese a favorire modi alternativi di risoluzione delle controversie.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento della rete

La rete svolge il proprio compito in particolare secondo le modalità seguenti:

a) agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare le missioni previste all'articolo 3;

b) riunisce periodicamente i suoi punti di contatto e i suoi membri, conformemente alle disposizioni previste dal titolo II;

c) elabora e aggiorna in permanenza una serie di informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, in base alle disposizioni del titolo III.

Articolo 5 - Punti di contatto

1. I punti di contatto sono a disposizione delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b)-d), per svolgere le missioni previste all'articolo 3.

I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:

a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra Stati membri, in conformità dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, nonché alle autorità e ai magistrati di collegamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b)-d), e segnatamente permettere loro di presentare in modo efficace una richiesta di cooperazione giudiziaria, nonché di stabilire i contatti diretti più consoni;

b) ricercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6;

c) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;

d) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste a tal fine.

3. Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione alla quale non è in grado di dare un esito adeguato, provvede a trasmetterla al punto di contatto o al membro della rete più idoneo per fornire l'informazione. Il punto di contatto si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di assistenza in occasione di contatti successivi.

4. Ove gli pervengano richieste di informazione relative ai settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali prevedono già autorità incaricate di agevolare la cooperazione giudiziaria, esso provvede a segnalarle al richiedente, affinché questi possa dirigere la propria richiesta verso il meccanismo di cooperazione appropriato.

Articolo 6 - Autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

1. L'integrazione delle autorità competenti previste negli atti comunitari o negli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nella rete, lascia impregiudicate le competenze attribuite loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.

I contatti all'interno della rete avvengono a prescindere dai contatti regolari o occasionali tra queste autorità competenti.

2. In ciascuno Stato membro, le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.

3 I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma di assistenza.

Articolo 7 - Conoscenze linguistiche dei punti di contatto

1. Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro bada a che i suoi punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri facilitano e incentivano una formazione linguistica specialistica del personale dei punti di contatto, oltre a promuovere scambi tra il personale dei punti di contatto negli Stati membri.

Articolo 8 - Mezzi di comunicazione

1. I punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei per rispondere con la massima efficacia e tempestività a tutte le richieste che verranno rivolte loro.

2. Di concerto con i punti di contatto, la Commissione predispone un sistema elettronico di scambio di informazioni che dia la massima sicurezza e di accesso limitato.

3. Per quanto possibile, la rete si avvarrà dei servizi sviluppati nell'ambito dei programmi comunitari in materia di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati tra amministrazioni (IDA).

Titolo II - Attuazione e funzionamento della rete

Articolo 9 - Riunioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto della rete si riuniscono periodicamente, e almeno tre volte l'anno, conformemente al disposto dell'articolo 12.

2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono farsi accompagnare da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di quattro rappresentanti per Stato membro.

3. La prima riunione dei punti di contatto si terrà entro tre mesi dalla data alla quale verrà messa in applicazione la presente decisione, fatte salve le riunioni preparatorie convocate prima di quella data.

Articolo 10 - Oggetto delle riunioni periodiche dei punti di contatto

1. Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a :

a) permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, in particolare in ordine al funzionamento della rete;

b) offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda l'attuazione delle misure adottate dalla Comunità europea;

c) individuare le migliori pratiche nel settore della cooperazione giudiziaria civile e commerciale, nonché garantire la diffusione delle relative informazioni all'interno della rete;

d) scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'accessibilità delle informazioni disponibili di cui al titolo III;

e) fissare la metodologia e delineare orientamenti per la graduale elaborazione delle schede pratiche di cui all'articolo 15, con particolare riferimento agli argomenti da trattare e ai risultati che ciascuna di esse dovrà conseguire;

f) individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.

2. Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri avranno cura di illustrare l'esperienza ricavata dal funzionamento dei meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali vigenti.

Articolo 11 - Convocazione dei membri della rete

1. Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, nonché per offrire loro una piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici riscontrati, e per trattare di questioni specifiche.

2. La prima riunione dei membri della rete si terrà entro un anno dalla data in cui verrà messa in applicazione la presente decisione.

3. Le riunioni successive verranno convocate in base a esigenze specifiche, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12

4. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da un massimo di 12 autorità.

Articolo 12 - Organizzazione e svolgimento delle riunioni all'interno della rete

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la presidenza dell'Unione, è incaricata di convocare e organizzare le riunioni di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre a svolgere le relative mansioni di segreteria.

2. Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto di ordine del giorno, in stretta consultazione con la presidenza dell'Unione e con gli Stati membri, attraverso i rispettivi punti di contatto.

3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.

4. Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto che viene comunicato ai punti di contatto, affinché possano formulare i loro commenti. Il resoconto viene adottato formalmente dai punti di contatto nella riunione successiva. A prescindere dalla possibilità di trasmettere preventivamente il progetto di resoconto, i punti di contatto comunicano agli altri membri della rete nel loro Stato membro la versione definitiva.

Articolo 12 bis

I paesi candidati all'adesione possono essere invitati alle riunioni dei punti di contatto e dei membri della rete.

Titolo III - Informazioni disponibili all'interno della rete e sistema d'informazione destinato al pubblico

Articolo 13 - Contenuto delle informazioni diffuse all'interno della rete giudiziaria europea

1. I membri della rete devono avere accesso in permanenza alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

Queste informazioni saranno disponibili in particolare sul sistema elettronico per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. I punti di contatto si adoperano per mettere a disposizione dei loro omologhi negli altri Stati membri, in particolare mediante il sistema elettronico per lo scambio di informazioni, qualsiasi altra informazione necessaria per il corretto adempimento delle loro funzioni.

Articolo 14 - Sistema di informazione destinato al pubblico

1. La rete predispone un sistema di informazione destinato al pubblico nei settori di sua competenza, della cui gestione è responsabile la Commissione.

2. Il sistema, e in particolare le schede pratiche che esso comporta, verranno predisposti gradualmente, in stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri e conformemente al secondo paragrafo dell'articolo 17.

3. La Commissione provvede a mettere a disposizione del pubblico, in particolare allestendo un sito della rete sul proprio sito nello world-wide-web, le informazioni seguenti:

a) gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;

b) le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno, agli strumenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve formulate nel quadro di questi strumenti;

d) i principali elementi della giurisprudenza comunitaria e di quella degli Stati membri;

e) informazioni sintetiche ma precise in merito all'ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati membri, mediante le schede pratiche di cui all'articolo 15.

4. Per quel che riguarda l'accesso all'informazione di cui alle lettere a) - e) del paragrafo precedente, il sito della rete potrà creare collegamenti verso i siti sui quali si trovano le informazioni originali.

5. Allo stesso modo, il sito agevolerà l'accesso alle iniziative di informazione del pubblico già esistenti o in preparazione in settori collaterali, nonché a siti contenenti informazioni sui sistemi giurisdizionali degli Stati membri.

Articolo 15 - Schede pratiche

1. I punti di contatto di ciascuno Stato membro preparano progressivamente schede pratiche per i rispettivi Stati membri, le quali vengono redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e contengono essenzialmente informazioni pratiche per i cittadini.

2. Le schede vengono preparate in via prioritaria su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati membri, e comprendono segnatamente informazioni relative alle modalità per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza processuale, indipendentemente dai lavori già realizzati nel quadro di altre iniziative comunitarie, di cui la rete tiene massimo conto.

3. Progressivamente verranno messe a disposizione schede almeno sui temi seguenti:

a) ordinamento giuridico e giudiziario degli Stati membri;

b) modalità per adire gli organi giurisdizionali, in particolare con riferimento alle procedure per casi di minore rilevanza;

c) condizioni e modalità d'accesso all'assistenza processuale, comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori già condotti nel quadro del Dialogo coi cittadini;

d) norme nazionali in materia di notifica e comunicazione degli atti;

e) possibilità di ricorso;

f) norme per l'esecuzione delle sentenze giudiziarie in un altro Stato membro;

g) possibilità di ottenere misure conservative, in particolare per quel che riguarda il sequestro dei beni di una persona per l'esecuzione di una sentenza;

h) possibilità di comporre vertenze con metodi alternativi, e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza della rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;

i) organizzazioni e funzionamento delle professioni legali.

4. La Commissione fornirà informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto e delle procedure comunitari.

5. Le schede pratiche, preparate in conformità dei paragrafi precedenti, vengono comunicate:

a) alla Commissione, che provvede a inserirle nell'apposito sito della rete destinato al pubblico e a tradurle nelle altre lingue ufficiali della Comunità,

b) ai punti di contatto, che si incaricano di dar loro la massima diffusione nei rispettivi Stati membri.

6. Le schede pratiche vengono aggiornate regolarmente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 16.

Articolo 16 - Elaborazione e aggiornamento delle informazioni disponibili

1. Tutte le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico, conformemente agli articoli 13-15, vengono costantemente attualizzate.

2. A tale scopo, i punti di contatto forniscono le informazioni necessarie per alimentare e far funzionare il sistema, verificano l'esattezza di quelle che già figurano nel sistema stesso e comunicano senza indugio i necessari aggiornamenti alla Commissione, non appena un'informazione va modificata.

3. Ove necessario, i punti di contatto associano le categorie socio-professionali del caso alla redazione e diffusione presso il pubblico delle schede di cui all'articolo 15.

Titolo IV - Disposizioni finali

Articolo 17 - Riesame

Entro un termine massimo di tre anni dall'applicazione della presente decisione, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente decisione, stilata in base alle informazioni che i punti di contatto avranno preventivamente comunicato. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.

La relazione esamina, tra le varie altre questioni pertinenti, quelle inerenti a un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete, all'accesso delle professioni legali e alla possibilità di associarle ai lavori della rete, nonché alle forme di sinergia con la rete europea per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi.

Articolo 18 - Predisposizione degli elementi di base della rete e del sistema di informazione

1. Entro un termine massimo di sei mesi prima che la presente decisione venga messa in applicazione, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

2. Prima che la presente decisione venga messa in applicazione e di concerto con i punti di contatto, la Commissione predispone un sito per installare il sistema di informazione destinato al pubblico.

Articolo 19 - Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è d'applicazione nove mesi dopo il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente