52001PC0217

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, che modifica le direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2001/0217 def. - COD 1997/0176 */


PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, che modifica le direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

1. Iter della pratica

La proposta COM(97) 276 def. - 1997/0176 (COD) è stata presentata al Consiglio il 17 ottobre 1997, a norma di quanto prescritto dall'articolo 95 del trattato CE (GU C 17 del 20.1.1998, pag. 1).

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 25 febbraio 1998 (GU C 129 del 27.4.1998, pag. 5).

In occasione della sessione plenaria del 18 novembre 1998 il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione, depositando 12 emendamenti basati su un'impostazione radicale che sopprime gli allegati tecnici (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 80). La Commissione non ha ritenuto accettabile tale impostazione e non ha quindi modificato la propria proposta.

La posizione comune del Consiglio è stata approvata all'unanimità il 28 settembre 2000, come disposto dall'articolo 251 del trattato (GU C 370 del 22.12.2000, pag. 1), ma è corredata di sette dichiarazioni. La Commissione ha approvato la posizione comune.

Il 14 febbraio 2001 il Parlamento europeo ha adottato, in seconda lettura, otto emendamenti alla posizione comune del Consiglio.

2. Parere della Commissione in merito agli emendamenti proposti dal Parlamento

2.1. Presentazione succinta della posizione della Commissione

Degli otto emendamenti proposti dal Parlamento in seconda lettura tre risultano accettabili nella loro forma attuale e cinque sono accettabili in linea di massima.

La Commissione può accettare gli emendamenti 1, 7 e 8 nella loro forma attuale.

Gli emendamenti 2, 3 e 5, che riguardano la pendenza ammissibile del pianale ribassato in corrispondenza degli assi degli autobus risultano in linea di massima accettabili. Occorre peraltro prevedere un periodo di transizione per l'autorizzazione di detta pendenza del pianale. Si propone un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

L'emendamento 4 indica alcune categorie di persone la cui mobilità è ridotta. La definizione data nella posizione comune intendeva essere più generale. La Commissione fa rilevare come sia importante che tale definizione sia rigorosamente identica a quella utilizzata a livello internazionale (segnatamente a livello di Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite).

L'emendamento 10, riguardante il modello di sedia a rotelle, è stato integrato prima dell'adozione con una proposta d'emendamento 6. Esso fa riferimento alla norma ISO 7193. Tale emendamento risulta accettabile in linea di massima. Occorre tuttavia precisare che nell'impiegare tale riferimento va tenuto conto della persona seduta.

Ne deriva che la posizione della Commissione è modificata come segue:

* Inserimento di due nuovi considerando:

Considerando 6 bis (emendamento n. 1):

(6 bis) Per tener conto dei progressi già compiuti sotto il profilo di una migliore accessibilità dei veicoli delle classi I e II per le persone a mobilità ridotta, in alcune sezioni del corridoio è opportuno autorizzare, per i tipi esistenti di veicoli, un'inclinazione più accentuata di quella che presentano i nuovi tipi di veicoli.

Considerando 7 bis (emendamento n. 2):

(7 bis) Per poter operare la distinzione tra tipi nuovi e preesistenti di veicoli è opportuno fare riferimento alla direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi1, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione2.

1 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1. 2 GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

* Inserimento di un nuovo articolo 2, paragrafo 1 bis (emendamento n. 3)

(1 bis) Il paragrafo 1 si applica parimenti ai veicoli a pianale ribassato delle classi I o II omologati prima del dell' [1 ottobre 2001] a norma della direttiva 76/756/CEE, i cui corridoi possono presentare la pendenza del 12,5 % di cui al paragrafo 7.7.6.3bis dell'allegato I.

* Sostituzione del punto 2.21 dell'allegato I (emendamento n. 4)

2.21. "passeggeri a mobilità ridotta", tutte le persone che incontrano difficoltà nell'impiegare i trasporti pubblici, quali ad esempio i portatori di handicap (incluse le persone che soffrano di handicap sensoriali ed intellettivi e le persone su sedia a rotelle), i motulesi, le persone di modesta statura, le persone che trasportino bagagli pesanti, gli anziani, le donne incinte, le persone con borse a rotelle per la spesa e le persone accompagnate da bambini;

* Nuovo punto 7.7.6.3.bis dell'allegato I (emendamento n. 5)

7.7.6.3.bis. 12,5 % nel caso dei veicoli a pianale ribassato delle classi I o II di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis, per la sezione interna del corridoio, a 2 metri da entrambe le parti della mezzeria del secondo asse nonché, all'occorrenza, del terzo asse, per una lunghezza totale di 2 metri.

* Sostituzione delle figura 21 dell'allegato III (emendamento n. 10)

Tale figura verrà sostituita da un diagramma raffigurante una sedia a rotelle a quattro ruote del tipo illustrato nella norma internazionale ISO 7193, le cui dimensioni d'ingombro tengano conto della persona in essa seduta.

* Sostituzione del punto 3.5 dell'allegato VII (emendamento n. 7)

La pendenza di ogni corridoio, passaggio d'accesso o sezione del pavimento che va da un sedile riservato od uno spazio per sedia a rotelle ed almeno un'entrata od una porta unica di entrata ed uscita non deve superare l'8 %. Tali sezioni in pendenza devono essere dotte di rivestimento antisdrucciolevole.

* Sostituzione del punto 3.6.2 dell'allegato VII (emendamento n. 8)

Almeno una porta deve consentire il passaggio degli utilizzatori di sedia a rotelle. Nel caso dei veicoli della classe I almeno una delle porte che consentono l'accesso delle sedie a rotelle dev'essere una porta d'accesso. La porta per sedie a rotelle dev'essere dotata di un dispositivo d'aiuto alla salita conforme alle disposizioni del punto 3.11.2 (sistema d'abbassamento) del presente allegato, tenuto parimenti conto delle disposizioni dei punti 3.11.3 (elevatore) o 3.11.4 (rampa), a meno che la concezione delle infrastrutture locali nella zona servita dal veicolo non consenta un accesso senza dislivelli, tale da garantire un accesso sicuro a tutte le persone a mobilità ridotta, incluse quelle su sedia a rotelle.

3. Conclusioni

In forza dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la sua proposta come esposto sopra.