52001PC0216

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione della Commissione 2000/532/EC /* COM/2001/0216 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione della Commissione 2000/532/EC

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La presente decisione modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione della Commissione 2000/532/CE, modificata dalla decisione della Commissione 2001/118/CE. La modifica è apportata in base alle notifiche presentate da alcuni Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sui rifiuti pericolosi. L'articolo in questione prevede infatti che qualsiasi sostanza non compresa nell'elenco istituito dalla decisione 94/904/CE che, secondo gli Stati membri, presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/686/CE è da considerarsi rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva stessa. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione, che provvede ad esaminare le notifiche in applicazione della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ed aggiornare, se del caso, l'elenco.

2. La Commissione ha presentato al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE una proposta contenente le misure a tal fine necessarie. La proposta prevedeva di modificare la decisione 2000/532/ CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE della Commissione che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, allegandovi un nuovo elenco. Il nuovo elenco conteneva le modifiche necessarie per tenere conto di circa 300 notifiche ricevute dagli Stati membri.

3. Il 7 dicembre 2000 il comitato ha espresso parere favorevole in merito a tutte le modifiche proposte, salvo quelle relative a quattro tipi di rifiuti.

Non è stata infatti raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per classificare come rifiuti pericolosi i rifiuti corrispondenti alle voci seguenti:

06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano

07 02 16 rifiuti contenenti silicone

17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto

Non è stata inoltre raggiunta la maggioranza qualificata necessaria per classificare come rifiuto non pericoloso il rifiuto corrispondente alla voce seguente (nella sua attuale formulazione):

19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili

4. In applicazione della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, la modifica all'elenco in questione, con la sola esclusione delle quattro voci precedentemente indicate, è stata adottata con decisione della Commissione 2001/118/CE. Sempre in applicazione del citato articolo 18, una proposta relativa alla classificazione delle quattro voci rimanenti è stata presentata al Consiglio. Se il Consiglio non delibererà entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, le misure in essa contenute saranno adottate dalla Commissione.

5. Il comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442CEE ha contestato la pericolosità delle sostanze di cui alla voce 06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano, oggetto di notifica da parte della Germania.

I clorosilani sono una famiglia di polimeri che contengono, oltre ad altre sostanze, silicio, idrogeno e cloro. La loro struttura è analoga a quella degli idrocarburi alogenati. Benché gli elementi appartenenti tale famiglia possano essere combinati in un numero praticamente infinito di modi, molte combinazioni possibili (come ad esempio il triclorosilano, il dimetiltriclorosilano, il triclorometilsilano o il trimetilclorosilano) sono classificate dalla normativa del settore chimico come altamente o estremamente infiammabili, nocive se ingerite o inalate, irritanti per occhi, cute e polmoni. Poiché alcuni clorosilani ancora devono essere classificati e riconoscendo l'impossibilità di classificare tutte le possibili combinazioni, la proposta della Commissione considera tutti i rifiuti contenenti clorosilano come rifiuti pericolosi.

6. Il comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442CEE ha contestato la pericolosità delle sostanze di cui alla voce 07 02 16 rifiuti contenenti silicone, oggetto di notifica da parte di Paesi Bassi e Germania.

I polimeri a base di siloxani sono caratterizzati da una struttura che alterna silicio ed ossigeno a diverse molecole organiche legate al silicio stesso. Anche in questo caso il numero di possibili combinazioni è praticamente infinito. Molti di tali composti sono però notoriamente nocivi se ingeriti o posti a contatto della cute, essi possono provocare ustioni e risultare dannosi per l'ambiente e soprattutto per l'ambiente acquatico. La proposta della Commissione prevede pertanto di classificare come pericolosi tutti i rifiuti contenenti silicone.

7. Il comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442CEE ha contestato la pericolosità delle sostanze di cui alla voce 17 06 05 materiali da costruzione contenenti amianto, oggetto di notifica da parte di Regno Unito e Danimarca.

La proposta della Commissione tiene conto della normativa comunitaria esistente in materia di amianto e materiali contenenti amianto. In base alla direttiva 99/45/CE relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, l'amianto figura fra le sostanze cancerogene della categoria 1. Nel 1999 il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, si è pronunciato in favore di una proposta di direttiva volta ad eliminare gran parte dei residui impieghi dell'amianto, come ad esempio il suo uso quale additivo nel cemento. La decisione si basa su prove scientifiche (parere del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente del settembre 1998) che dimostrano come sia impossibile stabilire una soglia al di sotto della quale l'esposizione all'amianto di serpentino, generalmente impiegato nella produzione di cemento-amianto, non risulti cancerogena. La direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi dell'esposizione all'amianto, stabilisce che i rifiuti contenenti amianto debbano essere rimossi dal luogo di lavoro quanto prima possibile, in contenitori debitamente sigillati e etichettati (salvo nelle miniere). La direttiva precisa inoltre che tali rifiuti devono essere trattati conformemente al disposto della direttiva 78/319/CEE sui rifiuti tossici pericolosi (articolo 6) come modificata dalla direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi. La direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dell'amianto prevede che i rifiuti contenenti amianto (come definiti dalla direttiva 75/442/CEE) siano trattati in modo tale da ridurre al minimo le emissioni nell'acqua e nell'aria. La proposta della Commissione prevede pertanto di classificare come rifiuti pericolosi tutti i materiali da costruzione contenenti amianto.

Alcuni Stati membri hanno sostenuto che nel cemento-amianto le fibre di amianto risultano strettamente legate alla matrice cementizia, che ne previene pertanto la dispersione. La loro obiezione è dettata da preoccupazioni legate alle conseguenze che la classificazione del cemento-amianto quale rifiuto pericoloso porterebbe, in applicazione della direttiva 99/31/CE sulle discariche di rifiuti, in termini di collocamento in discarica del materiale in esame. In diversi Stati membri, infatti, i materiali da costruzione contenenti amianto sono attualmente collocati nelle discariche destinate a materiali inerti o non pericolosi.

Dopo aver valutato attentamente le obiezioni mosse dagli Stati membri in fase di approvazione della proposta da lei avanzata, la Commissione ritiene che il cemento-amianto non possa essere collocato in discariche destinate ai materiali inerti, alla luce della definizione di materiale inerte di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva sulle discariche. Il cemento-amianto non soddisfa infatti la definizione indicata in quanto una volta depositato può, se sottoposto a pressione, rompersi e rilasciare fibre di amianto; il suo contenuto in termini di materiali inquinanti (fibre di amianto) non è inoltre trascurabile è può raggiungere anche il 40%. Indipendentemente dal fatto che il cemento-amianto venga o meno classificato fra i rifiuti pericolosi, dopo l'entrata in vigore della direttiva sulle discariche, tale materiale non potrà comunque più essere collocato in discariche destinate ai materiali inerti.

Anche se classificato come rifiuto pericoloso, il cemento-amianto può essere collocato in discariche destinati a materiali non pericolosi in quanto l'articolo 6, lettera c), punto iii) dispone che in tali discariche possano trovare posto materiali stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi. Tali rifiuti pericolosi non possono però essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. Molti Stati membri convengono infatti che la collocazione del cemento-amianto in discariche destinate a materiali non pericolosi ed in particolare a rifiuti biodegradabili, dovrebbe essere evitata visto il possibile degrado del materiale cementizio a contatto degli acidi del colaticcio (con conseguente rischio di rilascio di fibre attraverso il sistema di recupero dei biogas della discarica). Il cemento-amianto va pertanto collocato in speciali aree della discarica. Il trattamento da riservare al cemento-amianto in discarica non dipende perciò dal fatto che tale materiale sia o meno classificato fra i rifiuti pericolosi, in quanto ad esso vanno comunque applicate misure particolari.

8. Il comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE ha contestato la non pericolosità delle sostanze di cui alla voce 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili. Il comitato (ed in particolare il rappresentante spagnolo) ha infatti sostenuto che la formulazione adottata non indichi chiaramente che le miscele in questione, per non essere classificate come pericolose, devono contenere ESCLUSIVAMENTE oli e grassi commestibili.

A bando di equivoci la Commissione propone pertanto una formulazione più esplicita nella quale si precisa che soltanto le miscele contenenti ESCLUSIVAMENTE oli e grassi commestibili (e quindi non pericolosi) possono essere classificate fra i rifiuti non pericolosi.

9. Si suggerisce infine di fissare la data di applicazione al 1° gennaio 2002, ovvero contemporaneamente alla decisione 2000/532/CEE e della decisione 2001/118/CE. Ciò permetterà agli Stati membri di adottare le misure nazionali volte a dare applicazione alle diverse decisioni in un unico atto. Le autorità competenti saranno così facilitate nel dare applicazione alle disposizioni previste, e gli operatori economici nel rispettarle, dovendo tenere conto di un solo atto di modifica.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione della Commissione 2000/532/EC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

[1] GU L 377 del 31.12.1991, pag.20; direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag.28).

vista la proposta della Commissione

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE della Commissione che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi [2], istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.

[2] GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3; decisione modificata dalla decisione 2001/118/CE (GU L 47 del 16.2.2001, pag. 1).

(2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi rifiuto, non compreso nell'elenco di sostanze pericolose, che essi ritengono presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Diversi Stati membri hanno notificato rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone e materiali da costruzione contenenti amianto, chiedendo che l'elenco di rifiuti sia opportunamente aggiornato.

(3) Per motivi di chiarezza, va espressamente indicato che solo le miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili non vanno considerate rifiuti pericolosi.

(4) La decisione 2000/532/CE deve essere opportunamente modificata.

(5) Le misure adottate dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [3]. Tali misure devono pertanto, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/44/CEE essere adottate dal Consiglio.

[3] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39; direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione della Commissione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come indicato nell'allegato della presenta direttiva.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente [...]

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2000/532/CEE è modificato come indicato di seguito.

(1) La voce 06 08 02 rifiuti contenenti clorosilano è sostituita dalla voce seguente:

"06 08 02* rifiuti contenenti clorosilano"

(2) La voce 07 02 16 rifiuti contenenti silicone è sostituita dalla voce seguente:

"07 02 16* rifiuti contenenti silicone"

(3) La voce 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto è sostituita dalla voce seguente:

"17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto"

(4) La voce 19 08 09* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili è sostituita dalla voce seguente:

"19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili"