52001PC0184(01)

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto a nome della Comunità europea /* COM/2001/0184 def. */

Gazzetta ufficiale n. 304 E del 30/10/2001 pag. 0001 - 0001


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto a nome della Comunità europea

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le proposte allegate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra:

(i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo;

(ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo.

2. Attualmente, le relazioni tra l'Egitto e la Comunità europea sono disciplinate dall'accordo di cooperazione firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, modificato dai successivi protocolli. Il consiglio di cooperazione UE-Egitto ha accettato di avviare colloqui esplorativi per un nuovo accordo, iniziati nel 1994. Dopo l'adozione delle direttive di negoziato del Consiglio nel dicembre 1994, la Commissione ha aperto formalmente i negoziati nel gennaio 1995. In quattro anni e mezzo, tuttavia, si sono fatti ben pochi progressi, e sono stati presentati ben dieci progetti di revisione dell'accordo.

3. In seguito alle notevoli pressioni esercitate dalla CE e dalla Presidenza sulla controparte egiziana, nel giugno 1999 i negoziatori hanno concordato, dopo due cicli intensivi di negoziato, un pacchetto finale ratificato dal Consiglio Affari generali del 21 giugno 1999. Ritenendo conclusi i negoziati, la CE si quindi detta disposta a siglare il progetto definitivo.

4. Pur ritenendo anch'essa che i negoziati fossero terminati, la controparte egiziana ha rinviato la sigla di 18 mesi per mancanza di un accordo nel Consiglio dei ministri. In questo periodo, una delegazione ministeriale si è recata a Bruxelles per presentare una richiesta formale di chiarimenti su tutta una serie di punti, richiesta cui è stata data piena soddisfazione. La controparte egiziana si è detta disposta a procedere il 22 gennaio 2001 e il progetto definitivo è stato siglato da entrambe le Parti il 26 gennaio 2001 a Bruxelles.

5. L'accordo di associazione proposto tra l'UE e Egitto segnerà una nuova svolta nelle relazioni bilaterali e consoliderà il partenariato euromediterraneo istituito dalla dichiarazione di Barcellona del 1995, contribuendo alla pace e alla sicurezza nella regione e promuovendo le relazioni commerciali ed economiche sia tra l'Egitto e l'UE che tra l'Egitto e i suoi partner mediterranei.

6. Il nuovo accordo di associazione EU/Egitto sarà il primo di tutta una serie di accordi molto simili tra l'UE e i paesi della regione. Esso prende spunto dalla dichiarazione di Barcellona del 1995 e getta le basi per un nuovo partenariato euromediterraneo riguardante la sicurezza e le relazioni socioeconomiche.

7. L'accordo di associazione verte principalmente sui seguenti elementi:

-dialogo politico, economico, sociale e culturale con l'Egitto;

-disposizioni volte a intensificare la cooperazione regionale, tra cui la creazione di una zona regionale euromediterranea di libero scambio;

-creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità europea e l'Egitto, migliorando le concessioni per i prodotti agricoli ed eliminando i dazi sui prodotti industriali entro 12-15 anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

-disposizioni sulla circolazione delle persone, sul diritto di stabilimento, sulla prestazione di servizi, sui pagamenti, sulla concorrenza e sui movimenti di capitali;

-disposizioni riguardanti la cooperazione economica e finanziaria in una vasta gamma di settori;

-sarà prevista la creazione di un Consiglio di associazione, incaricato di sorvegliare l'applicazione dell'accordo, e di un Comitato di associazione;

-il Consiglio di associazione prenderà misure atte a promuovere la cooperazione tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

8. Ora che ha siglato i testi dell'accordo proposto, la Commissione chiede al Consiglio di approvare formalmente l'esito dei negoziati e di avviare le procedure necessarie per la firma dell'accordo. La Commissione presenta inoltre una proposta di decisione che consente al Consiglio e alla Commissione di procedere alla conclusione dell'accordo dopo la sua firma.

9. Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo differiscono per ciascuna delle Comunità europee (Comunità europea e Comunità europea del carbone e dell'acciaio):

a) per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE prevede una decisione separata del Consiglio in relazione alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea; un atto analogo non è previsto dal trattato CECA;

b) per quanto riguarda la conclusione dell'accordo:

-il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, dopo aver ricevuto il parere conforme del Parlamento europeo, a norma dell'articolo 310 del trattato;

-la Commissione conclude l'accordo a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a norma dell'articolo 95 del trattato CECA, con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e previa consultazione del comitato consultivo.

10. In considerazione di quanto precede, la Commissione chiede al Consiglio di:

(i) decidere la firma dell'accordo a nome della Comunità europea;

(ii) concludere l'accordo a nome della CE, esprimere un parere conforme e approvare la conclusione dell'accordo a nome della CECA.

Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica araba d'Egitto a nome della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) si sono conclusi i negoziati con la Repubblica araba d'Egitto per l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra;

(2) l'accordo dovrebbe quindi essere firmato a nome della Comunità europea fatta salva la sua conclusione successiva,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, fatta salva la sua conclusione successiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente