52001PC0137

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0137 def. - COD 99/0010 */


Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 27 gennaio 1999 la Commissione ha adottato la sua proposta di "progetto di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti" [1]. Il 22 settembre 1999 il Comitato economico e sociale ha dato un parere favorevole a tale progetto [2]. Tra il giugno del 1999 e il settembre del 2000 un gruppo di lavoro del Consiglio ha discusso il testo in cinque occasioni diverse. Nell'ultima riunione tenutasi il 29 settembre 2000, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno raggiunto un ampio consenso sulle modifiche apportate alla proposta della Commissione, che sono contenute nel "progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti" [denominata qui di seguito "il progetto del gruppo di lavoro"]. [3] Le modifiche proposte dal gruppo di lavoro del Consiglio riguardano principalmente la riduzione degli oneri relative ai dati e una maggiore flessibilità nella trasmissione dei dati per gli Stati membri, che migliorano la proposta originale oppure sono ritenute accettabili dalla Commissione.

[1] GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22.

[2] GU C 329 del 17.11.1999, pag. 17.

[3] Consiglio dell'Unione europea, 9868/2/00/Rev2, ECO179/ENV213/CODEC497, 11 ottobre 2000

Visti la natura e il numero delle modifiche e il livello di consenso raggiunto dal gruppo di lavoro del Consiglio, per facilitare la procedura di codecisione è opportuno che la Commissione presenti una proposta modificata del regolamento. Di conseguenza il presente documento costituisce la proposta modificata della Commissione e sostituisce quella originale. La proposta modificata mantiene la logica di quella originale. Inoltre, essa è quasi identica al progetto del gruppo di lavoro. L'unica differenza significativa tra i due, come viene illustrato in appresso, è costituita dalla periodicità della raccolta dei dati relativi al trattamento dei rifiuti.

Più specificamente, la proposta modificata si differenzia dalla proposta originale e dal progetto del gruppo di lavoro per i seguenti aspetti.

1. Periodicità

La proposta modificata della Commissione mantiene la periodicità di un anno per una parte del nuovo allegato II (l'allegato riguarda il recupero e lo smaltimento dei rifiuti). Più specificamente, le informazioni vanno raccolte su base annuale per gli operatori specializzati nello smaltimento e nell'incenerimento di rifiuti e su base triennale per gli impianti di recupero e di smaltimento non specializzati. Un insieme di dati annuali sullo smaltimento e sull'incenerimento dei rifiuti è indispensabile per stabilire e valutare la politica dei rifiuti e per pianificare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti. Se le informazioni vengono fornite solo una volta ogni tre anni, come viene proposto nel progetto del gruppo di lavoro, non sarà possibile attuare una politica di trattamento dei rifiuti che contenga misure adeguate e tempestive. Provvedimenti sbagliati o insufficienti in questo campo potrebbero portare ad investimenti non ottimali che a loro volta generebbero costi elevati non necessari.

Per quanto riguarda tale fornitura, la proposta modificata è più limitativa della posizione adottata dalla Commissione nella sua riserva relativa al progetto del gruppo di lavoro, poiché per la raccolta annuale dei dati vengono presi in considerazione solo gli impianti di gestione dei rifiuti. Ciò fornirà dati di base sul trattamento dei rifiuti necessari per una valutazione regolare delle politiche e dei relativi provvedimenti e consentirà nel contempo agli Stati membri di limitare le indagini annuali ad un piccolo gruppo di imprese specializzate. Inoltre, ricorrendo a procedure di campionamento, fonti amministrative o altre per raccogliere le informazioni richieste, sarà possibile per gli Stati membri produrre statistiche a basso costo e con un onere limitato sui rispondenti.

2. Struttura degli allegati

La proposta modificata incorpora la modifica alla struttura degli allegati suggerita dal progetto del gruppo di lavoro. Di conseguenza essa comprende tre allegati:

Allegato I: Generazione di rifiuti

Allegato II: Recupero e smaltimento dei rifiuti e

Allegato III: Tavola di equivalenza tra il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e lo "Stat.CER Rev. 2" (che definisce le categorie di rifiuti da utilizzare nelle statistiche comunitarie sui rifiuti).

L'allegato I comprende ora solo la generazione di rifiuti per categoria di rifiuti e per attività economica, famiglie incluse (matrice bidimensionale: "categorie di rifiuti" X "attività economica"). Per contro, la proposta originale richiedeva dati anche sul metodo di recupero dei rifiuti generati (matrice tridimensionale: "categorie di rifiuti" X "attività economica" X "operazione di recupero"). Il legame tra l'attività economica del generatore di rifiuti e il metodo di recupero dei rifiuti viene perso con la semplificazione. Tuttavia si è concluso dalle discussioni del gruppo di lavoro del Consiglio che le richieste di dati erano troppo onerose. La Commissione ha pertanto accettato la semplificazione, anche se si riduce la possibilità di seguire i flussi di rifiuti attraverso l'economia.

L'allegato separato sulla raccolta dei rifiuti comunali è stato unito all'allegato I nel progetto del gruppo di lavoro adottato in questa proposta modificata. Tuttavia, le prescrizioni relative ai dati sono incorporate per lo più nell'allegato I (generazione di rifiuti da parte delle famiglie e rifiuti simili per attività economica) e parzialmente nell'allegato II (recupero e smaltimento dei rifiuti).

L'allegato II della proposta modificata include anche le operazioni di recupero contenute precedentemente nell'allegato I. Tuttavia, il riciclaggio interno (riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui sono stati generati) è stato soppresso, semplificando pertanto ulteriormente le prescrizioni relative alla raccolta di dati.

3. Studi pilota

La Commissione ha accettato il trasferimento, effettuato nel progetto del gruppo di lavoro, di alcune aree dalla dichiarazione obbligatoria agli studi pilota, e cioè:

importazione ed esportazione di rifiuti (articolo 5);

rifiuti di imballaggi (allegato I, sezione 2, paragrafo 4); e

operazioni preparatorie precedenti al trattamento dei rifiuti (allegato II, sezione 8, paragrafo 3).

Per queste aree gli Stati membri possono, su base volontaria, partecipare a studi pilota volti a valutare l'importanza e la fattibilità della raccolta di dati, che saranno finanziati dalla Commissione. Gli studi devono tenere conto degli obblighi di dichiarazione ai sensi della relativa legislazione. [4] I risultati di questi studi pilota potrebbero portare a proposte di modifica del regolamento.

[4] Regolamento n. 259/93 del Consiglio (importazione ed esportazione di rifiuti); direttiva 94/62/CE del Consiglio (imballaggi); allegati IIa e IIb della decisione 96/350/CE della Commissione (operazioni di pretrattamento).

4. Maggiore "flessibilità"

Per quanto riguarda gli allegati I e II, la proposta modificata accetta il testo del progetto del gruppo di lavoro nel senso che non tutte le caselle nelle matrici devono essere compilate. L'articolo 3(3) della proposta modificata afferma: "dato che le strutture economiche e le condizioni tecniche relative ai sistemi di gestione dei rifiuti differiscono da Stato membro a Stato membro, la decisione di un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione può essere accettata..." La Commissione ha approvato questa modifica, riconoscendo che consente un'impostazione flessibile; costata tuttavia allo stesso tempo che si corre il rischio di avere insiemi di dati incompleti. Le regole per l'interpretazione di questo provvedimento sono coperte dalle misure di attuazione di cui all'articolo 6.

Ulteriore flessibilità è stata introdotta nell'allegato I, sezione 8(2) e nell'allegato II, sezione 8(4) della proposta modificata, consentendo agli Stati membri di scegliere tra due unità statistiche: unità locale o UAE.

5. Altre modifiche sostanziali

Le ulteriori modifiche apportate dal Consiglio e incluse nella proposta modificata della Commissione sono elencate qui di seguito.

Base giuridica: nella prima clausola "visto" la base giuridica della proposta è stata modificata: l'articolo 213 è stato sostituito dall'articolo 285, conformemente alle disposizioni del trattato di Amsterdam.

Comitatologia: nell'articolo 7 la procedura del comitato di gestione è stata sostituita dalla procedura del comitato di regolamentazione. Inoltre, è stato aggiunta una disposizione che prevede che il Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della normativa CE (CCT) venga informato delle misure di attuazione.

PMI: nell'articolo 3(2) le imprese con meno di 10 dipendenti sono state escluse se non contribuiscono significativamente ai rifiuti totali generati.

1999/0010 (COD)

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione [5],

[5] GU C 87 del 29.3.1999, pag. 22.

visto il parere del Comitato economico e sociale [6],

[6] GU C 329 del 17.11.1999, s. 17

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono indispensabili alla Comunità per controllare l'applicazione dei tre principi relativi alla politica dei rifiuti: prevenzione, massimo recupero e smaltimento sicuro.

(2) Occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e la gestione degli stessi, al fine di ottenere risultati statistici comparabili.

(3) La politica dei rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e dai responsabili della gestione degli stessi. Ciò richiede il controllo dei rifiuti in vari punti della catena: generazione, raccolta, recupero e smaltimento.

(4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [7] costituisce la normativa di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

[7] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(5) Per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti dovrebbero essere elaborate conformemente ad una determinata disaggregazione, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dalla fine dell'anno di riferimento.

(6) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della misura proposta, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie dei rifiuti, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, vista l'esigenza di definire i termini per la descrizione dei rifiuti e della loro gestione assicurando così la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Il presente regolamento si limita al minimo richiesto per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario per tale scopo.

(7) Gli Stati membri possono necessitare di un periodo di transizione per l'adattamento o per l'elaborazione delle loro statistiche sui rifiuti.

(8) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8], da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di quella decisione.

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9) Il Comitato del programma statistico delle Comunità europee è stato consultato dalla Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento fissa le norme per la produzione di statistiche comunitarie sulla generazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla generazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, esclusi i rifiuti radioattivi che sono già contemplati da altra normativa.

3. Le statistiche riguardano i seguenti settori:

(a) generazione dei rifiuti conformemente all'allegato I;

(b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all'allegato II.

Nell'elaborazione delle statistiche gli Stati membri e la Commissione osservano l'equivalenza tra il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui alla decisione 94/3/CE della Commissione [9] e l'aggregazione in base alle sostanze, che figura all'allegato III del presente regolamento.

[9] GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(a) "rifiuto", qualsiasi sostanza o oggetto definito nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio [10] modificata;

[10] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39

(b) "frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata", i rifiuti domestici e simili raccolti selettivamente in frazioni omogenee dai servizi pubblici, dalle organizzazioni senza scopo di lucro e dalle imprese private che operano nel settore della raccolta organizzata dei rifiuti;

(c) "riciclaggio", le operazioni corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 94/62/CE del Consiglio [11];

[11] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(d) "recupero", ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte B della direttiva 75/442/CEE modificata [12];

[12] GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(e) "smaltimento", ciascuna delle operazioni previste nell'allegato II, parte A della direttiva 75/442/CEE modificata [13];

[13] GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

(f) "struttura di recupero o smaltimento", una struttura che richiede un'autorizzazione o registrazione ai sensi degli articoli 9, 10 o 11 della direttiva 75/442/CE del Consiglio;

(g) "rifiuto pericoloso", qualsiasi rifiuto definito nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio [14];

[14] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(h) "rifiuto non pericoloso", qualsiasi rifiuto non rientrante nella lettera g);

(i) "discarica", un'area di smaltimento dei rifiuti quale definita nell'articolo 2, lettera g) della direttiva 1999/31/CE del Consiglio [15];

[15] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(j) "capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti", la capacità massima di incenerire rifiuti calcolata in tonnellate annue o in gigajoule;

(k) "capacità degli impianti di riciclaggio dei rifiuti", la capacità massima di riciclare rifiuti calcolata in tonnellate annue;

(l) "capacità delle discariche", la capacità residua (al termine dell'anno di riferimento dei dati) della discarica di smaltire rifiuti in futuro, calcolata in metri cubi;

(m) "capacità di altre strutture di smaltimento", la capacità delle singole strutture di smaltire rifiuti, calcolata in tonnellate annue.

Articolo 3

Raccolta dei dati

1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione, gli Stati membri raccolgono i dati necessari all'osservazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante quanto segue:

- indagini, [16]

[16] Conformemente al principio di sussidiarietà, l'obbligatorietà o meno di tali indagini deve essere decisa dagli Stati membri.

- ricorso a fonti amministrative o di altro tipo,

- procedure di stima statistica, o

- una combinazione di questi sistemi.

Per minimizzare il disturbo statistico le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, salvo qualora contribuiscano in misura significativa alla generazione di rifiuti.

3. Gli Stati membri forniscono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I e II. Dato che le strutture economiche e le condizioni tecniche relative ai sistemi di gestione dei rifiuti differiscono da Stato membro a Stato membro, la decisione di un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione può essere accettata, sempreché sia giustificata nelle relazioni di qualità di cui agli allegati I e II. In ogni caso, deve essere calcolato il quantitativo totale di rifiuti corrispondente a ciascuna delle voci di cui alle sezioni 2, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, dell'allegato I.

4. Le esclusioni di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere compatibili con la copertura e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione 7, paragrafo 1 degli allegati I e II.

5. Gli Stati membri trasmettono ad EUROSTAT i risultati, inclusi i dati riservati, in formato adeguato ed entro un determinato arco di tempo a decorrere dalla fine dei rispettivi periodi di riferimento, di cui agli allegati I e II.

6. Il trattamento dei dati riservati e la loro trasmissione, come previsto nell'articolo 3, paragrafo 5, sono effettuati conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti che disciplinano la riservatezza delle statistiche.

Articolo 4

Periodo di transizione

1. Durante un periodo transitorio non superiore a due anni la Commissione può, su richiesta degli Stati membri e conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, concedere una deroga alle disposizioni contenute nella sezione 5 degli allegati I e II, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo .

2. Tale deroga può essere concessa soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento.

Articolo 5

Importazione ed esportazione di rifiuti

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che devono essere eseguiti su base volontaria dagli Stati membri in materia di importazione ed esportazione di rifiuti. Gli studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati, i costi e i benefici derivanti dalla raccolta dei dati e l'onere per le imprese.

2. Il programma di studi pilota della Commissione deve essere coerente con il contenuto degli allegati I e II, in particolare con gli aspetti riguardanti il campo di applicazione e la copertura dei rifiuti, le categorie di rifiuti ai fini della loro classificazione, gli anni di riferimento e la periodicità, tenendo conto degli obblighi in materia di compilazione delle relazioni a norma del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio [17].

[17] GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1

3. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare.

4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione può presentare una raccomandazione relativa a un nuovo allegato.

5. Gli studi pilota dovrebbero essere eseguiti entro i tre anni successivi al primo anno di riferimento.

Articolo 6

Misure di attuazione

I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente strumento, relativi alle seguenti questioni, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7 e includono:

(a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardo alla raccolta e all'elaborazione statistica dei dati, al trattamento e alla trasmissione dei risultati;

(b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III,

(c) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;

(d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II del presente regolamento;

(e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(f) la compilazione dell'elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4;

(g) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 5, paragrafo 4, nell'allegato I, sezione 2, paragrafo 4 e nell'allegato II, sezione 8, paragrafo 3.

Articolo 7

Comitatologia

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom [18].

[18] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE [19], in osservanza degli articoli 7, paragrafo 3, e 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

[19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3 La Commissione trasmette le misure sottoposte al Comitato del programma statistico al Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della normativa CE istituito dalla direttiva 91/156/CEE [20] relativa ai rifiuti.

[20] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Articolo 8

Relazioni

1. La Commissione, entro i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e poi con periodicità triennale, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese.

2. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, quando opportuno, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Generazione di rifiuti

Sezione 1

Campo di applicazione

Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da C a Q, ad eccezione della Divisione 12, della NACE REV. 1 [21]. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche, ad eccezione dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura (A) e della pesca (B), che esulano dal presente allegato.

[21] GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.

Il presente allegato riguarda anche:

* i rifiuti domestici;

* i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento.

Sezione 2

Categorie di rifiuti

1. Le categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate statistiche sulla generazione di rifiuti sono ricavate dal Catalogo europeo dei rifiuti (CER) ricorrendo ad aggregazioni.

2. Ogni voce del CER è attribuita all'elenco di rifiuti aggregato in base alle sostanze, indicato al paragrafo 3 della presente sezione. La tavola di equivalenza tra il CER e l'aggregazione in base alle sostanze figura all'allegato III.

3. Sono elaborate statistiche per le seguenti categorie di rifiuti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Tenuto conto dell'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [22], la Commissione elabora un programma di studi pilota che saranno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di cui sopra le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotta le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura prevista all'articolo 7 del presente regolamento.

[22] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

Sezione 3

Caratteristiche

1. Caratteristiche delle categorie di rifiuti:

Per ciascuna delle categorie elencate nella sezione 2, paragrafo 3, va riportata la quantità di rifiuti generati.

2. Caratteristiche regionali:

popolazione o abitazioni servite da un sistema di raccolta dei rifiuti domestici misti e simili (livello NUTS II).

Sezione 4

Unità statistica

1. L'unità statistica da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

2. Per le caratteristiche regionali, l'unità statistica dovrebbe essere la percentuale della popolazione o delle abitazioni.

Sezione 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri forniscono dati ogni tre anni dopo il primo anno di riferimento.

Sezione 6

Trasmissione dei risultati ad EUROSTAT

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Sezione 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri devono indicare in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano la popolazione della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo va stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.

2. Gli Stati membri devono presentare una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. Essi forniscono una descrizione delle stime, aggregazioni o esclusioni e della maniera in cui tali procedure influiscono sulla distribuzione delle categorie di rifiuti, elencate nella sezione 2, paragrafo 3, per attività economica e origine domestica, come previsto alla sezione 8.

3. La Commissione acclude le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Sezione 8

Fornitura dei risultati

1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, paragrafo 1, devono essere elaborati per:

1.1 Le sezioni, le divisioni, i gruppi e le classi seguenti della NACE Rev. 1:

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2 Famiglie

18 // Rifiuti domestici

2. Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica (UAE) così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio [23] relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

[23] GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE Rev. 1.

ALLEGATO II

Recupero e smaltimento dei rifiuti

Sezione 1

Campo di applicazione

1. Le statistiche sono elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, paragrafo 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 1, di cui all'allegato I, sezione 8, paragrafo 1.1.

2. Gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati generati non sono contemplati dal presente allegato.

Sezione 2

Categorie di rifiuti

L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche, per ciascuna operazione di recupero o smaltimento di cui alla sezione 8, paragrafo 2, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione 3

Caratteristiche

1. Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche relative alle operazioni di recupero e smaltimento di cui alla sezione 8, paragrafo 2 figurano nella tabella che segue.

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione 4

Unità statistica

L'unità statistica da utilizzare per tutte le categorie di rifiuti è di 1000 tonnellate di rifiuti umidi (normali). Per le categorie "fanghi" si dovrebbe fornire anche un valore per la materia secca.

Sezione 5

Primo anno di riferimento e periodicità

1. Il primo anno di riferimento è il secondo anno civile successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri forniscono i dati in base allo schema seguente:

a. ogni anno dopo l'anno di riferimento per gli impianti di cui alla sezione 8, paragrafo 2 che svolgono una qualsiasi delle operazioni classificate sotto la voce "incenerimento" (voci 1 e 2) e smaltimento (voce 4 e 5), se questi impianti appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 1: E, 75 e 90;

b. ogni terzo anno dopo l'anno di riferimento per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, paragrafo 2 e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE Rev. 1, di cui all'allegato 1, sezione 8, paragrafo 1.1.

Sezione 6

Trasmissione dei risultati ad Eurostat

I risultati devono essere trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento.

Sezione 7

Relazione relativa al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche

1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascun tipo di operazione elencato nella sezione 8, paragrafo 2 gli Stati membri devono indicare in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano l'universo dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo va stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 7.

2. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3, paragrafo 2, gli Stati membri devono presentare una relazione relativa alla qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti.

3. La Commissione acclude le relazioni relative al campo di applicazione e alla qualità delle statistiche alla relazione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

Sezione 8

Fornitura dei risultati

1. I risultati per ciascuna operazione di recupero e smaltimento, devono essere elaborati come specificato, conformemente alla caratteristica 2 20, di cui alla sezione 3, e alle categorie specifiche di rifiuti elencate alla sezione 2.

2. Elenco delle operazioni di recupero e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE e adattata dalla decisione 96/350/CE della Commissione [24]:

[24] GU L 135 del 6.6.1996 pag. 32

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

3. La Commissione elabora un programma di studi pilota che saranno eseguiti su base volontaria dagli Stati membri. Gli studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio e adattate dalla decisione 96/350/CE [25] della Commissione. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino ad un massimo del 100% del loro importo. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione adotta le misure di attuazione necessarie conformemente alla procedura prevista all'articolo 7 del presente regolamento.

[25] GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32

4. Le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 [26] del Consiglio relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

[26] GU L 76, 30.3.1993, pag. 1

Nella relazione relativa alla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l'unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei dati dei raggruppamenti della NACE Rev. 1.

ALLEGATO III

Tavola di equivalenza

Relativa all'ALLEGATO I, sezione 2(2) e all'ALLEGATO II, Sezione 2

Stat.- CER Rev. 2 (classificazione statistica dei rifiuti in base alle sostanze)

Catalogo europeo dei rifiuti (CER)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota: i rifiuti pericolosi sono stati classificati conformemente alla decisione 94/904/CE del Consiglio (22 dicembre 1994), GU L 356 del 31 dicembre 1994, pag. 14. [27]

[27] GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla generazione, sulla raccolta, sul recupero e sullo smaltimento dei rifiuti.

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE

B4-3 0 4 e B5-6 0 0

3. Base giuridica

Articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'obiettivo generale del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è quello di istituire un'infrastruttura statistica a livello comunitario relativa alla generazione, alla raccolta, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti negli Stati membri.

Questo regolamento comprende studi pilota che saranno effettuati dagli Stati membri. I risultati di queste indagini potrebbero comportare una modifica del regolamento.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Dal punto di vista della periodicità della raccolta dei dati, le statistiche sui rifiuti sono caratterizzate da due aspetti:

(A) La raccolta dei dati relativi all'incenerimento e allo smaltimento finale da parte di operatori specializzati sarà effettuata su base annuale a partire dall'anno di riferimento, ossia il secondo anno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(B) La raccolta dei dati relativi alla generazione, alla raccolta, al recupero e all'incenerimento dei rifiuti da parte di operatori non specializzati sarà effettuata con cadenza triennale a partire dall'anno di riferimento, ossia il secondo anno successivo alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese obbligatorie/spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati/stanziamenti non dissociati

5.3 Tipo di entrate previste

Vendita di pubblicazioni.

6. Natura delle spese/entrate

- sovvenzione:

Contributo comunitario per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Il contributo comunitario può coprire solo una piccola parte dei costi delle indagini, dell'impiego di dati amministrativi e dello sviluppo di strumenti informatici.

La Comunità finanzierà gli studi pilota fino ad un massimo del 100% del loro importo.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

I costi saranno sostenuti a tre diversi livelli: dalle imprese che forniscono le informazioni, dagli uffici statistici negli Stati membri che raccolgono, elaborano e trasmettono i dati (a livello nazionale e per la Commissione) e da Eurostat che elabora e comunica i dati a livello europeo.

Le seguenti attività negli Stati membri sono necessarie per l'attuazione:

- impiego di fonti amministrative e sviluppo di un sistema informativo per i dati relativi ai rifiuti;

- indagine sulla generazione e la raccolta dei rifiuti (possibilmente);

- indagine sul recupero e sullo smaltimento dei rifiuti (possibilmente);

- studi pilota specifici (su base volontaria);

- hardware per la tecnologia dell'informazione; e

- elaborazione di dati e sviluppo di strumenti software.

Eurostat sosterrà le necessarie attività negli Stati membri come specificato in appresso. Il sostegno tiene conto della sequenza di trasmissione dei dati prevista (annualmente per lo smaltimento dei rifiuti e una volta ogni tre anni per la generazione, la raccolta e il recupero dei rifiuti).

Costi sostenuti da Eurostat:

Per lo sviluppo del sistema statistico sui rifiuti (inclusi lo sviluppo di software, le procedure di convalida e analisi dei dati, la standardizzazione dello scambio di dati, l'assistenza in materia di metodologia agli Stati membri, ecc.) Eurostat necessita di 500 kEUR. Per la produzione regolare delle statistiche una volta sviluppato il sistema sono necessari 70 kEUR ogni triennio a partire dal 2005. Per effettuare gli studi pilota Eurostat ha bisogno di 1 500 kEUR.

In base ad un accordo con la DG ENV (linea di bilancio B4-304), il 50% dei costi totali (2070 kEUR) sarà finanziato dalla DG ENV.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Scadenzario degli stanziamenti di impegno e di pagamento

in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode previste

I contributi comunitari saranno versati in base a contratti e accordi conclusi dalla Commissione e i pagamenti saranno effettuati in base a relazioni sull'andamento dei lavori e dopo la trasmissione e la convalida dei risultati delle indagini.

Le statistiche sono considerate uno strumento obiettivo per valutare e monitorare i programmi d'azione comunitari in termini statistici e quindi rafforzano le disposizioni antifrode.

9. Elementi d'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale

L'obiettivo principale del progetto di regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti è quello di istituire un sistema d'informazione armonizzato sulla generazione, sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti nell'UE. Questo sistema fornirà i dati per il monitoraggio della politica UE dei rifiuti. In particolare, sarà possibile individuare in dettaglio i tipi di rifiuti generati, nonché gli operatori economici responsabili della generazione e della destinazione dei rifiuti. Le disparità tra i paesi per quanto riguarda i diversi quantitativi relativi di rifiuti consentiranno l'elaborazione di obiettivi concreti della politica nazionale dei rifiuti, garantendo condizioni ambientali fondamentali in tutti gli Stati membri e rispettando gli obiettivi fissati a livello dell'UE.

Beneficiari:

Istituzioni comunitarie: Consiglio, Parlamento europeo, Commissione, ecc.;

Stati membri;

Pubblico (imprese, comunità scientifica, associazioni, ecc.)

9.2 Giustificazione dell'azione

Le statistiche europee sui rifiuti, basate attualmente su indagini volontarie di portata molto ampia e su alcuni obblighi di dichiarazione relativi a settori specifici (ad es. oli usati), sono completamente insufficienti per l'elaborazione di informazioni utili a migliorare la gestione dei rifiuti. Senza una base giuridica gli ostacoli principali alla realizzazione di dati comparabili sulla gestione dei rifiuti non possono essere superati.

Questi ostacoli sono il risultato soprattutto delle differenze relative alla struttura e allo sviluppo della gestione dei rifiuti negli Stati membri (nonché dell'impiego di diverse categorie per le statistiche sui rifiuti nell'Unione europea). Le differenze sono la conseguenza di due fattori: disparità "naturali" (aree urbane e non, aree altamente industrializzate e aree più agricole) e decisioni politiche (una gestione dei rifiuti molto centralizzata a livello regionale e nazionale oppure sistemi a livello locale).

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

L'attuazione del regolamento sarà esaminata nel contesto del regolamento (CE) n. 322/97 relativo alle statistiche comunitarie e saranno rispettate le procedure in esso disposte.

Il progetto di regolamento dispone che gli Stati membri devono trasmettere periodicamente dati sui rifiuti rispettando certi formati e condizioni di qualità. Eurostat, infine, deve presentare una relazione triennale al Consiglio sull'attuazione del regolamento.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione sull'allocazione di risorse, tenendo conto del personale e degli importi supplementari concessi dall'autorità di bilancio.

Le necessità in termini di risorse umane e amministrative sono coperte nel quadro delle assegnazioni ai servizi di gestione.

10.1 Effetto sul numero di posti

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Impatto finanziario generale delle risorse umane supplementari

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumenti di altre spese amministrative in seguito all'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Denominazione della proposta

PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE SUI RIFIUTI

Numero di riferimento del documento:

98015

Introduzione

Rispetto alla proposta originaria della Commissione di un "progetto di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti (COM (1999)31, def.) la versione riveduta è stata modificata per ridurre l'entità dei dati richiesti e per assicurare una maggiore flessibilità nella trasmissione dei dati. Alcune delle questioni più difficili (importazione ed esportazione di rifiuti, rifiuti da imballaggi, metodi di pretrattamento dei rifiuti) sono state trasferite a studi pilota i cui risultati contribuiranno a valutare la pertinenza e la fattibilità della raccolta di dati in questi settori. Gli studi pilota saranno effettuati su base volontaria dagli Stati membri.

Le differenze tra le proposte sono ulteriormente descritte nella relazione.

L'effetto della versione modificata sulle imprese è positivo, in quanto comporterà una dichiarazione di dati meno onerosa rispetto alla proposta originaria. L'impatto della nuova proposta sulle imprese viene illustrato ulteriormente in appresso.

La proposta

Per svolgere le mansioni assegnatole nel campo della gestione dei rifiuti definite dal quinto programma d'azione ambientale e dai successivi regolamenti e direttive la Commissione deve disporre di informazioni comparabili sui rifiuti generati, recuperati/riciclati e smaltiti.

Le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sono inadeguate per la valutazione della situazione della gestione dei rifiuti nella maggior parte dei casi. Le informazioni disponibili sono pertanto inadatte per il confronto tra Stati membri a causa delle incoerenze nelle definizioni e nelle classificazioni.

La maggior parte degli Stati membri sta ancora introducendo sistemi di informazione e di controllo dei rifiuti conformemente alla legislazione nazionale ed europea. Per questo motivo è urgente promuovere una chiara definizione delle informazioni necessarie a livello europeo allo scopo di evitare l'istituzione di sistemi di informazione che producono dati non comparabili.

L'impatto sulle imprese

Tre diversi insiemi di dati saranno richiesti. Questi insiemi sono definiti negli allegati I e II del progetto di regolamento modificato e si riferiscono alla diversa copertura dei settori di attività. Per ogni allegato la copertura è spiegata nel modo seguente:

La copertura delle attività per la categoria "generazione di rifiuti" (allegato I; relazione triennale) include tutte le attività economiche ad eccezione di "agricoltura", "caccia", "pesca", "silvicoltura" e "estrazione di minerali di uranio e di torio", conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 1.

La copertura delle attività per la categoria "recupero e smaltimento dei rifiuti" (allegato II) include tutti gli impianti di recupero e di smaltimento che trattano i rifiuti e che appartengono o rientrano nelle attività economiche di cui sopra. La trasmissione dei dati si effettua annualmente per gli impianti che effettuano operazioni di incenerimento, di combustione e di smaltimento (messa in discarica) dei rifiuti come attività principale (operatori specializzati). Per gli impianti che effettuano operazioni di recupero o per i quali lo smaltimento non costituisce il loro principale settore di attività (operatori non specializzati) la trasmissione dei dati si effettua ogni tre anni. Sono esclusi gli impianto che effettuano operazioni di riciclaggio dei rifiuti generati in loco.

Gli Stati membri possono raccogliere i dati necessari per soddisfare i requisiti statistici mediante indagini, fonti amministrative o procedure di stima statistica. Nei casi in cui le informazioni su queste operazioni di trattamento dei rifiuti sono già raccolte o lo saranno in futuro dalle autorità di sorveglianza (o conformemente alla legislazione UE o in base a leggi nazionali supplementari), non ci saranno ulteriori oneri sulle imprese.

In generale si può affermare che principalmente sono le amministrazioni pubbliche (comuni, agenzie di tutela ambientale, autorità di controllo dei rifiuti) ad essere interessate dall'attività di raccolta dati connessa al progetto di regolamento modificato relativo alle statistiche sui rifiuti. Ciò significa che i dati vanno raccolti in primo luogo dagli enti pubblici operanti nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti oppure dalle autorità preposte alla tutela ambientale.

Le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini, se non contribuiscono significativamente alla generazione di rifiuti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. Poiché il progetto modificato di regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti non richiede una ripartizione dei dati per occupati o per altre classi di dimensione, non sarà necessario coprire tutte le dimensioni di impresa. In generale, se non sono disponibili fonti amministrative i dati necessari vanno rilevati presso le grandi imprese. La generazione di rifiuti delle PMI si può in seguito stimare presumendo che la quantità di rifiuti sia proporzionale al numero di dipendenti. L'obiettivo è quello di soddisfare i criteri di copertura per ogni indagine necessaria includendo prima le grandi imprese e poi quelle medie e piccole.

Lo strumento "criteri di copertura" è stato introdotto per ridurre l'onere sulle imprese (compilanti i questionari) e per consentire agli istituti statistici nazionali di operare in modo flessibile ed efficiente in termini di costi.

I dati devono essere elaborati a livello NUTS 1 e 2 per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esiste già una legislazione UE che richiede dati per impianti che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Le richieste di dati per il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti si possono basare su queste informazioni se queste ultime sono adatte.

Gli Stati membri sono liberi di scegliere le indagini. Alle imprese selezionate si chiederà di fornire informazioni relative ai rifiuti generati e/o recuperato o smaltiti.

Poiché il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti è volto ad armonizzare la dichiarazione dei dati relativi ai rifiuti in generale ed è incentrato in particolare sulle informazioni amministrative esistenti, gli Stati membri possono scegliere di basare le proprie statistiche sui dati amministrativi già forniti dalle imprese alle autorità competenti.

Un obiettivo prioritario della proposta è quello di fornire informazioni sulle quantità di rifiuti prodotti per tipo di rifiuto e sul riciclaggio dei rifiuti per tipo di rifiuto e per impianto di trattamento. Queste informazioni forniranno una panoramica coerente della gestione dei rifiuti e delle sue potenzialità, che attualmente non sono messi in evidenza. Contribuiranno pertanto ad ottimizzare gli investimenti negli impianti di gestione dei rifiuti. Informazioni coerenti da statistiche strutturali delle imprese e da statistiche sui rifiuti renderanno possibile aumentare l'efficienza della produzione e della gestione dei rifiuti.

Come già affermato in precedenza, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della proposta, le imprese con meno di 10 dipendenti sono escluse dalle indagini necessarie per rispettare le prescrizioni di dichiarazione. In casi specifici la copertura minima può non essere raggiunta senza l'inclusione delle piccole imprese (meno di 10 dipendenti). Nella maggior parte dei casi si tratta di rifiuti pericolosi che generalmente vengono già notificati alle autorità. Non vengono pertanto imposti oneri supplementari sulle imprese. Le attività economiche in cui le piccole imprese potrebbero contribuire significativamente alla generazione di rifiuti sono, ad es., "recupero e preparazione per il riciclaggio" (NACE 37) e diverse attività nelle sezioni F - Q della NACE, ad es. "lavori di completamento degli edifici", "manutenzione e riparazione di autoveicoli", "commercio all'ingrosso di rottami e frammenti", "servizi di pulizia" e "attività inerenti alla fotografia". Il regolamento proposto è concepito in modo da garantire che vengano impiegati dati amministrativi per le statistiche sui rifiuti.

Consultazione

Prima dell'adozione della proposta della Commissione di un "Progetto di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti" (COM (1999)31, def.) sono state consultate le seguenti organizzazioni, che hanno risposto con pareri positivi: SPC, DG ENV, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), e il Centro tecnico europeo sui rifiuti (European Topic Centre on Waste - ETC/W).

La proposta è stata in seguito presentata più volte nelle riunioni sulle informazioni statistiche FEBI-FEBS-EUROSTAT.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 22 settembre 1999.