Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) /* COM/2001/0083 def. - COD 2001/0046 */
Gazzetta ufficiale n. 180 E del 26/06/2001 pag. 0108 - 0145
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo; esse sono utilizzate da un'ampia gamma di utenti per molteplici scopi. I dati regionali degli Stati membri dell'UE sono impiegati, fra l'altro, per rendere razionale e coerente l'assegnazione dei fondi strutturali. Di conseguenza le statistiche regionali costituiscono la base statistica oggettiva di importanti decisioni politiche. Tutte le statistiche regionali devono basarsi su una suddivisione geografica del territorio esaminato. Eurostat, in collaborazione con altri servizi della Commissione, ha elaborato la nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) all'inizio degli anni '70, per disporre di un sistema coerente di suddivisione del territorio dell'Unione europea al fine di produrre statistiche regionali per la Comunità. La classificazione NUTS è diventata sempre più importante negli ultimi anni, svolgendo la funzione di base di dati regionali armonizzati, e quindi comparabili. La classificazione NUTS funge da riferimento per la rilevazione, l'elaborazione, l'armonizzazione e la diffusione di statistiche regionali della Comunità. Finora la classificazione NUTS non disponeva di una base giuridica propria, ovvero non vi erano regolamenti che descrivevano e stabilivano dettagliatamente le regole di compilazione e aggiornamento del sistema. Tali questioni erano state risolte finora tramite "gentlemen's agreements" fra gli Stati membri ed Eurostat, raggiunti talvolta dopo trattative lunghe e difficili, in seguito alle quali Eurostat pubblica la NUTS. La NUTS è stata creata ed elaborata nel rispetto dei principi seguenti. Innanzitutto le regioni NUTS sono regioni normative, che riflettono una volontà politica. I loro confini sono stabiliti in funzione del mandato delle autorità locali e dell'entità della popolazione della regione che si considerano corrispondenti ad un utilizzo economicamente ottimale delle risorse necessarie alla realizzazione dei loro incarichi. Generalmente le regioni NUTS hanno un'esistenza statutaria nella pratica amministrativa del paese in questione. Esse sono definite chiaramente, di solito sono universalmente riconosciute e relativamente stabili.. All'interno delle regioni talune istituzioni governative esercitano le loro competenze, in particolare nell'ambito della politica regionale. Le regioni normative o amministrative sono quindi generalmente riconociute dai sistemi statistici nazionali come livelli di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati. La NUTS è una classificazione gerarchica in 3 livelli, in base alla quale ogni Stato membro è suddiviso in regioni al livello NUTS 1. Ogni regione è poi suddivisa in regioni al livello NUTS 2, a loro volta suddivise in regioni al livello NUTS 3. La struttura amministrativa degli Stati membri si basa generalmente su due livelli regionali principali (Länder e Kreise in Germania, régions e départements in Francia, Comunidades autonomas e provincias in Spagna, regioni e provincie in Italia, e cosí via). A seconda del paese, questi livelli possono corrispondere a NUTS 1 e NUTS 2, NUTS 1 e NUTS3, o NUTS 2 e NUTS 3. Per completare la struttura a 3 livelli per ogni paese, il livello "mancante" è sintetizzato raggruppando un numero adeguato di unità nel livello immediatamente inferiore. Cosí facendo, si costituiscono la regioni "non amministrative" a fini statistici. Per applicare la classificazione regionale ad un determinato paese si seguono varie tappe. Innanzitutto si analizza la struttura amministrativa e successivamente si verifica se i dati regionali sono raccolti e diffusi seguendo la suddivisione regionale, come solitamente avviene. La dimensione media (in termini di popolazione) delle unità dei vari livelli amministrativi esistenti è poi analizzata al fine di stabilire dove classificare tali livelli nella gerarchia della classificazione regionale. Tale operazione può produrre due risultati: - la dimensione media corrisponde ampiamente a quella di un livello esistente all'interno della classificazione NUTS. In tal caso la struttura amministrativa in questione è integralmente adottata, senza modifiche, come suddivisione regionale a tale livello; ciò significa che la dimensione di talune unità può differire ampiamente dalla dimensione media delle unità registrate a tale livello; - nessuna struttura amministrativa ha una dimensione media corrispondente a quanto esposto al punto precedente. In tal caso, conformemente alla prassi adottata per gli Stati membri, si stabilisce una suddivisione ad hoc, definita "unità non amministrativa", in cooperazione con il paese in questione, raggruppando unità amministrative minori. Le recenti modifiche della classificazione NUTS hanno creato alcune tensioni tra la Commissione e gli istituti statistici nazionali interessati. Prossimamente molti nuovi Stati membri aderiranno all'Unione europea; anche per tali Stati si dovrà stabilire adeguatamente una suddivisione regionale coerente del territorio a fini statistici. Questi sviluppi politici, unitamente ai compiti prevedibili, indicano alla Commissione che sarebbe opportuno fornire una base giuridica alla classificazione NUTS. Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, la creazione di una classificazione regionale armonizzata da usare per tutte le statistiche regionali europee rappresenta un obiettivo raggiungibile solo a livello comunitario. Nella redazione del presente testo giuridico gli autori hanno tenuto conto dei suoi molteplici obiettivi: 1. fissare lo stato attuale della suddivisione regionale NUTS negli Stati membri, risultato dagli sviluppi degli ultimi vent'anni. Quest'obiettivo riflette la volontà di un'ampia maggioranza di istituti statistici nazionali. La suddivisione regionale attuale costituisce infatti uno strumento operativo valido per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche regionali; 2. stabilire criteri oggettivi per la definizione delle regioni, in modo da fornire ai paesi candidati gli orientamenti per la creazione di di una classificazione regionale per il proprio paese. Quest'obiettivo riveste un'importanza particolare per le trattative di adesione in corso; 3. garantire la comparabilità e l'imparzialità nella compilazione di statistiche regionali da utilizzare per varie finalità politiche. Quest'obiettivo costituisce una base importante per i futuri fondi regionali; 4. definire regole chiare per le modifiche future della suddivisione NUTS, in modo da prevenire conflitti analoghi a quelli che si sono già verificati. Le modifiche sono inevitabili se la struttura amministrativa di un paese cambia. Tuttavia anche per le unità non amministrative a volte è necessario operare modifiche per uniformarsi a cambiamenti delle esigenze. Nel passato tali modifiche erano discusse dalla Commissione e dal paese in questione senza disporre di regole chiare. Il regolamento proposto porrà rimedio a tale situazione poco soddisfacente. 5. garantire che la classificazione NUTS non sia modificata troppo frequentemente, in modo da fornire agli utenti delle statistiche regionali dati che posseggano la stabilità richiesta a fini di analisi. Riassumendo, poiché il regolamento proposto migliorerà considerevolmente la situazione attuale relativa alle statistiche regionali, il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati ad adottare la presente proposta di regolamento. 2001/0046 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C considerando quanto segue: (1) Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per poter funzionare correttamente, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili. (2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state fondate su una classificazione regionale comune detta "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica" (denominata qui di seguito NUTS). Tale classificazione regionale deve essere ora fissata in un quadro giuridico e devono essere stabilite regole chiare per le sue future modifiche. (3) Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno. (4) Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno. (5) Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate. È quindi opportuno disporre di tre livelli di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS. (6) Le informazioni relative alla composizione territoriale delle regioni NUTS di livello 3 sono necessarie per una corretta gesstione della classificazione NUTS e devono quindi essere trasmesse regolarmente alla Commissione. (7) Per garantire l'imparzialità nella compilazione e nell'uso per scopi politici delle statistiche regionali la definizione delle regioni deve potersi basare su criteri oggettivi. (8) Gli utenti delle statistiche regionali devono poter disporre di dati stabili nel tempo. Per tale motivo la classificazione NUTS non deve essere modificata più di una volta ogni tre anni. L'esistenza di un regolamento garantirà già una maggiore stabilità delle regole nel tempo. (9) Per garantire la comparabilità delle statistiche regionali, la popolazione delle regioni deve essere di entità comparabile. Per raggiungere tale obiettivo le modifiche della classificazione NUTS devono rendere la struttura regionale più omogenea in termini di dimensione della popolazione. (10) Le modifiche della NUTS vanno apportate dopo aver consultato accuratamente gli Stati membri. (11) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi di tale atto giuridico non possono essere raggiunti adeguatamente dagli Stati membri. L'armonizzazione delle statistiche regionali costituisce un obiettivo raggiungibile in modo ottimale a livello comunitario; il presente atto giuridico non eccede quanto necessario a raggiungere i suddetti obiettivi. (12) La classificazione NUTS oggetto del presente regolamento sostituisce la "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" istituita finora dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" negli atti comunitari vanno intesi come riferimenti alla classificazione NUTS oggetto del presente regolamento. (13) Poiché le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione [5], esse devono essere adottate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 della presente decisione. [5] GU L 184, del 17.7.1999, pag 23. (14) Conformemente all'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom [6] del Consiglio è stato consultato il Comitato del programma statistico istituito dalla suddetta decisione. [6] GU L 181, del 28.6.1989, pag. 47. HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento istituisce una classificazione statistica comune delle unità territoriali, denominata qui di seguito "NUTS", al fine di garantire la produzione e la diffusione di statistiche regionali comparabili nella Comunità. 2. La classificazione NUTS di cui all'allegato I sostituisce la "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" elaborata dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri. Articolo 2 Struttura 1. La classificazione NUTS comprende, per ogni regione, un nome ed un codice specifici. Come definito dalla decisione 91/450/CEE della Commissione del 26 luglio 1991, [7] il territorio della Comunità è suddiviso in unità territoriali, denominate qui di seguito "regioni". [7] GU L 240, del 29.8.1991. 2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in regioni di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in regioni di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in regioni di livello NUTS 3. 3. Tuttavia, una determinata regione può comprendere numerosi livelli NUTS. 4. Due regioni diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due regioni in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome della regione è aggiunto l'identificatore del paese. Articolo 3 Criteri di classificazione 1. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle regioni. A tal fine, per "unità amministrativa" si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro. 2. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell'allegato II. Gli emendamenti all'allegato II sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 4. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri relativi alla dimensione elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto delle caratteristiche geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e/ di altre caratteristiche importanti dell'unità. Le unità risultanti dall'aggregazione saranno definite qui di seguito "unità non amministrative". La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS dovrà rientrare nei limiti indicati dalla tabella del paragrafo 2. Tuttavia, in determinate circostanze amministrative e geografiche, previa valutazione della Commissione, singole unità non amministrative possono non rientrare nei suddetti limiti. 5. Se la popolazione di un intero Stato membro non raggiunge il limite massimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro sarà cosiderato una regione NUTS per tale livello. Articolo 4 Componenti della NUTS 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, pubblica l'elenco dei componenti di ogni regione NUTS di livello 3, ovvero l'elenco delle unità amministrative locali. Le unità amministrative locali esistenti sono elencate nell'allegato III. Gli emendamenti all'allegato III sono adottati dalla Commissione nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei componenti per l'anno precedente, rispettando il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione. 3. Se le modifiche delle unità amministrative locali rendono necessari cambiamenti dei confini al livello 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 5. Articolo 5 Emendamenti alla NUTS 1. Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le modifiche apportate alle unità amministrative esistenti, nonché di tutte le altre modifiche a livello nazionale aventi un effetto sui criteri di classificazione di cui all'articolo 3. 2. Gli emendamenti alla classificazione NUTS di cui all'allegato I sono adottati dalla Commissione ad intervalli di tempo non inferiori a tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 e in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 3. La Commissione modifica le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 4, solo se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione (in termini di popolazione) di tutte le regioni UE. 4. Gli emendamenti alla classificazione NUTS entrano in vigore il primo giorno di un trimestre due anni dopo l'adozione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. 5. Dopo l'adozione di un emendamento alla NUTS, lo Stato membro in questione deve garantire entro due anni la fornitura di serie storiche per la nuova suddivisione regionale per gli ultimi cinque anni. Articolo 6 Gestione La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare: (a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS, (b) l'analisi di problemi legati all'applicazione della NUTS per la classificazione delle regioni degli Stati membri. Articolo 7 Procedura 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio. [8] [8] GU L 181, del 28.6.1989, pag. 47. 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, va applicata la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 99/468/CE del Consiglio, conformemente agli articoli 7 e 8 della medesima. 3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 99/468/CE del Consiglio è tre mesi. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO I La classificazione NUTS (codice - nome) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Unità amministrative esistenti Al livello NUTSl 1, per il Belgio "regio/régions" e per la Germania "Länder", al livello NUTS 2 per il Belgio "provincie/provinces", per la Germania "Regierungsbezirke", per la Spagna "comundidades autonomas", per la Francia "régions", per l'Irlanda "regions", per l'Italia "regioni", per i Paesi Bassi "provincies" e per l'Austria "Bundesländer", al livello NUTS 3 per il Belgio "arrondissements", per la Danimarca "Amter", per la Germania "Kreise / kreisfreie Städte", per la Grecia "nomoi", per la Spagna "provincias", per la Francia "départements", per l'Irlanda "regional authority regions", per l'Italia "provincie" e per la Svezia "län". ANNEX III Unità amministrative locali esistenti Per il Belgio "Gemeenten/Communes", per la Danimarca "Kommuner", per la Germania "Gemeinden", per la Grecia "Demoi/Koinotites", per la Spagna "Municipios", per la Francia "Communes", per l'Irlanda "administrative counties", per l'Italia "Comuni", per il Lussemburgo "Communes", per i Paesi Bassi "Gemeenten", per l'Austria "Gemeinden", per il Portogallo "Freguesias", per la Finlandia "Kunnat", per la Svezia "Kommuner" e per il Regno Unito "Wards".