52001PC0076

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie /* COM/2001/0076 def. - CNS 2001/0038 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0282 - 0282


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, il periodo transitorio per l'introduzione della tariffa doganale comunitaria e il periodo transitorio durante il quale le autorità spagnole sono autorizzate a sottoporre ad un'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) tutti i prodotti introdotti o prodotti nelle isole Canarie, scadono il 31 dicembre 2000.

Nell'ottobre e novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto la proroga di detti periodi transitori e delle misure introdotte dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio.

In base alla documentazione allegata alla richiesta, sebbene la situazione economica nelle isole Canarie sia migliorata durante il periodo transitorio, la piena integrazione della regione determinerebbe un declino delle attività industriali e commerciali, con ripercussioni negative sull'occupazione nei vari settori interessati.

Tuttavia, nel breve lasso di tempo disponibile non è stato possibile determinare l'impatto sulla situazione economica e sociale delle isole Canarie dell'eventuale conclusione o modifica delle misure attuali.

È quindi opportuno, per garantire agli operatori economici interessati una certa continuità del quadro giuridico che regola le loro attività, prorogare il periodo transitorio di un anno. La proroga dà inoltre alle parti che partecipano al processo decisionale tempo sufficiente per trovare una soluzione soddisfacente per la Spagna e le isole Canarie, tenendo conto delle finalità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

2001/0038 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, ha istituito un periodo transitorio durante il quale le autorità spagnole sono state autorizzate a sottoporre ad un'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) tutti i prodotti introdotti o prodotti nelle isole Canarie.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1911/91 ha istituito un periodo transitorio per la progressiva introduzione della tariffa doganale comunitaria (TDC).

(3) Entrambi tali periodi transitori scadono il 31 dicembre 2000.

(4) Nell'ottobre e novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto la proroga di detti periodi transitori e delle misure introdotti dal regolamento (CEE) n. 1911/91.

(5) In base alla documentazione allegata alla richiesta, sebbene la situazione economica nelle isole Canarie sia migliorata durante il periodo transitorio, la piena integrazione della regione determinerebbe un declino delle attività industriali e commerciali, con ripercussioni negative sull'occupazione nei vari settori interessati.

(6) Tuttavia, nel breve lasso di tempo disponibile non è stato possibile determinare pienamente l'impatto sulla situazione economica e sociale delle isole Canarie causato dalla conclusione o dalla modifica delle misure attuali.

(7) È quindi opportuno, per garantire agli operatori economici interessati una certa continuità del quadro giuridico che regola le loro attività, prorogare il periodo transitorio di un anno.

(8) Dopo il completamento della summenzionata valutazione la Commissione presenterà, se necessario, una nuova proposta tenendo conto delle finalità dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 1 e 6 e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1911/91 la data "31 dicembre 2000" è sostituita dalla data "31 dicembre 2001".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA //

// DATA: 29.1.2001

1. // DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

2. // BASE GIURIDICA:

Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, articolo 25, paragrafo 4

3. // OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Questa proposta ha per scopo di prorogare temporaneamente per la durata di un anno i tassi e le esenzioni inerenti alla tassa APIM (tassa alla produzione ed all'importazione), l'applicazione delle sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune ed il periodo transitorio per l'introduzione dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di talune merci nelle isole Canarie applicabili al 31 dicembre 2000.

4. // INCIDENZE FINANZIARIE

Nessuna

Le incidenze finanziarie che riguardano gli aspetti doganali della proposta sono già state prese in considerazione nella proposta COM(2000) 858 finale adottata dalla Commissione il 29 dicembre 2000.