52001PC0065

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione della firma da parte della Commissione di un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Kazakistan /* COM/2001/0065 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della firma da parte della Commissione di un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e il Kazakistan

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 9 giugno 1995, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato una decisione concernente le direttive alla Commissione per il negoziato, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato EURATOM, di un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kazakistan.

Dai negoziati tra la Commissione e le autorità kazake, svoltisi senza particolari difficoltà, è scaturito un testo siglato il 27 giugno 2000, che risulta conforme alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione.

La Commissione invita il Consiglio ad adottare la decisione allegata, che approva la conclusione degli accordi.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della firma da parte della Commissione di un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e il Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 9 giugno 1995, ha negoziato un accordo nel settore della fusione termonucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e il Kazakistan.

(2) Occorre approvare la conclusione, da parte della Commissione, di tale accordo.

(3) Il 22 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato una decisione relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1998-2002) che include l'azione chiave "fusione termonucleare controllata".

(4) Con la decisione del 25 gennaio 1999, il Consiglio ha adottato un programma di ricerca e formazione (Euratom) nel settore dell'energia nucleare (1998-2002).

DECIDE:

Articolo unico

E' approvata la conclusione da parte della Commissione di un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Kazakistan.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

DI COOPERAZIONE TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN

E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

NEL SETTORE DELLA FUSIONE NUCLEARE CONTROLLATA

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, da una parte, e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominata "la Comunità", dall'altra, entrambi in appresso denominati anche "la parte" o "le parti", a seconda dei casi,

RICORDANDO che il 23 gennaio 1995 le Comunità europee e i loro Stati membri e il Kazakistan hanno firmato l'Accordo di partenariato e di cooperazione;

DESIDERANDO facilitare il conseguimento dell'energia da fusione quale fonte energetica potenzialmente accettabile dal punto di vista ambientale, economicamente competitiva e praticamente inesauribile;

CONSIDERANDO che il programma comunitario sulla fusione è un programma globale di ampia portata, basato sul confinamento magnetico toroidale;

CONSIDERANDO che il programma del Kazakistan sulla fusione è un programma mirato imperniato sulle specifiche capacità scientifiche e tecnologiche di questo paese nel settore della fusione;

RICONOSCENDO i reciproci vantaggi che si possono ottenere instaurando più stretti legami tra le comunità scientifiche delle parti che operano nel settore della fusione nucleare controllata;

DECISI a intensificare la cooperazione tra le parti nel settore della fusione nucleare controllata attraverso consultazioni periodiche,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo del presente accordo è mantenere e intensificare a reciproco vantaggio delle parti la loro cooperazione nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione al fine di sviluppare le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche su cui si basa un sistema per la generazione di energia da fusione.

ARTICOLO 2

La cooperazione prevista dal presente accordo può riguardare i seguenti settori:

(a) studi sperimentali e teorici sul confinamento, sul trasporto e sul riscaldamento del plasma, sul pilotaggio della corrente (compreso lo sviluppo dei sistemi di radiofrequenza connessi) e sulla diagnostica dei dispositivi magnetici;

(b) tecnologia della fusione;

(c) fisica del plasma applicata;

(d) politiche e piani relativi al programma; e

(e) altri settori eventualmente concordati.

ARTICOLO 3

La cooperazione nei settori di cui all'articolo 2 può comprendere le seguenti attività:

(a) scambio e trasmissione di informazioni;

(b) scambio e distacco di personale;

(c) incontri di vario tipo;

(d) scambio e fornitura di campioni, strumenti e apparecchiature per esperimenti e valutazioni;

(e) compartecipazione a studi e attività congiunti;

(f) partecipazione al contributo dell'una o dell'altra parte ai programmi o progetti per la fusione in cui sono coinvolte altre parti, eventualmente previo consenso di queste ultime; e

(g) altre attività eventualmente concordate.

ARTICOLO 4

1. Nella misura necessaria, si concludono intese di attuazione su specifiche azioni di cooperazione tra:

la Comunità o qualsiasi organizzazione ad essa associata nell'ambito del programma comunitario sulla fusione, appositamente designata dalla Comunità,

e il governo della Repubblica del Kazakistan, il cui organo esecutivo a tal fine è il ministero dell'Energia, dell'Industria e del Commercio della Repubblica del Kazakistan o qualsiasi altra organizzazione appositamente designata dalla Repubblica del Kazakistan.

2. Le specifiche modalità e condizioni per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 3 saranno concordate tra le parti nelle intese di attuazione e comprenderanno i seguenti elementi:

(a) le specifiche particolarità, procedure e modalità di finanziamento delle singole attività di cooperazione;

(b) il conferimento della responsabilità gestionale dell'attività in questione a un'unica organizzazione o a un unico ente operativo;

(c) disposizioni dettagliate sulla divulgazione delle informazioni e sul trattamento della proprietà intellettuale.

3. Al fine di minimizzare le duplicazioni, ciascuna delle parti coordina le proprie attività contemplate dal presente accordo con le altre attività internazionali relative alla ricerca e allo sviluppo nel settore della fusione nucleare controllata cui partecipa l'altra parte.

ARTICOLO 5

1. Per coordinare e verificare l'applicazione del presente accordo, le parti istituiscono un Comitato di coordinamento. Ciascuna delle parti designa un numero equivalente di membri del Comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il Comitato di coordinamento si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Comunità e in Kazakistan, o a qualsiasi altra scadenza concordata e in qualsiasi luogo concordato. Il capo delegazione della parte ospitante presiede la riunione.

2. Le funzioni del Comitato di coordinamento comprendono:

(a) la valutazione dell'andamento della cooperazione prevista dal presente accordo;

(b) la determinazione delle specifiche mansioni da svolgere nei settori di cui all'articolo 2 del presente accordo, fatta salva la libertà delle parti di adottare decisioni autonome in merito ai rispettivi programmi.

3. Tutte le decisioni del Comitato di coordinamento sono prese all'unanimità.

4. Per i periodi che compresi tra una riunione e l'altra del Comitato di coordinamento, ciascuna parte nomina un segretario esecutivo incaricato di rappresentarla per tutte le questioni riguardanti la cooperazione ai sensi del presente accordo. I segretari esecutivi sono responsabili della gestione ordinaria della cooperazione.

ARTICOLO 6

Tutti i costi derivanti dalla cooperazione sono a carico della parte che li sostiene, salvo diverse disposizioni specificamente concordate per iscritto dagli enti preposti all'attuazione.

ARTICOLO 7

L'utilizzo e la diffusione delle informazioni e i diritti di proprietà intellettuale, compresi i diritti di proprietà industriale, i brevetti e i diritti d'autore relativi alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo, sono disciplinati dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 8

Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare le intese di cooperazione esistenti o future fra le parti.

ARTICOLO 9

1. Le parti rispettano gli obblighi del presente accordo nella misura in cui dispongono di finanziamenti adeguati.

2. La cooperazione prevista dal presente accordo si svolge in conformità delle leggi e dei regolamenti applicabili.

3. Ciascuna delle parti si adopera, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, per agevolare l'espletamento delle formalità attinenti alla circolazione delle persone, al trasferimento di materiali e attrezzature e ai trasferimenti di valuta necessari per lo svolgimento della cooperazione.

4. Gli indennizzi per danni subiti in relazione all'esecuzione del presente accordo sono conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

ARTICOLO 10

Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le parti si adoperano per risolvere tutte le questioni inerenti al presente accordo tramite reciproche consultazioni.

ARTICOLO 11

1. Il presente accordo entra in vigore alla data specificata dalle parti tramite uno scambio di note diplomatiche e rimane in vigore per un periodo iniziale di dieci anni.

2. L'accordo è in seguito automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che l'una o l'altra parte invii una notifica scritta almeno sei mesi prima della data di scadenza chiedendone la rescissione o la rinegoziazione.

3. In caso di rescissione o di rinegoziazione, il presente accordo rimane in vigore nella forma precedente, per quanto riguarda le attività di cooperazione effettivamente avviate prima della richiesta di rescissione o di rinegoziazione e le intese di attuazione di cui all'articolo 4, fino al termine di tali attività e intese.

4. La rescissione del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dall'articolo 7.

ARTICOLO 12

Per quanto riguarda la Comunità, il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai territori dei paesi che partecipano al programma comunitario sulla fusione come paesi terzi associati a pieno titolo.

ARTICOLO 13

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, russa e kazaka, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto

Per la Comunità europea dell'energia atomica // Per il Governo della Repubblica del Kazakistan

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE [1] DERIVANTI DALLE RICERCHE COMUNI SVOLTE AI SENSI DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA FUSIONE NUCLEARE CONTROLLATA

[1] Le definizioni dei concetti di cui ai presenti orientamenti figurano nell'allegato II.

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE E ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Tutte le ricerche svolte nel quadro del presente accordo sono "ricerche comuni". Le Parti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica comuni [2] in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale (PI) che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. Tali piani sono approvati dalle parti prima di concludere specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i piani di gestione tecnologica si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi dei partecipanti, dei vantaggi e degli svantaggi della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. I piani comuni di gestione tecnologica definiscono inoltre diritti e doveri per quanto riguarda le ricerche effettuate dai ricercatori ospiti in materia di PI.

[2] Le caratteristiche indicative dei suddetti piani di gestione tecnologici figurano all'allegato III.

2. Le informazioni o i diritti PI creati nel corso delle ricerche comuni e non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono attribuiti, con l'approvazione delle parti, conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, tali informazioni o PI appartengono congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla quale scaturiscono tali informazioni o PI. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali informazioni o PI a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici.

3. Ciascuna delle parti si assicura che alla controparte e ai suoi partecipanti possano essere riconosciuti i diritti di PI conformemente ai principi qui definiti.

4. Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna delle parti si adopera affinché i diritti acquisiti ai sensi del presente accordo siano esercitati in modo tale da incoraggiare in particolare:

(i) la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni create, comunicate o altrimenti messe a disposizione ai sensi dell'accordo;

(ii) l'adozione e l'applicazione degli standard internazionali.

II. DIRITTI D'AUTORE

Ai diritti d'autore appartenenti alle parti o ai relativi partecipanti si accorda un trattamento conforme alla Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971).

III. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Fatta salva la Sezione IV e salvo diverse disposizioni del piano di gestione tecnologica, le parti o i partecipanti alle ricerche comuni pubblicano congiuntamente i relativi risultati. Nel rispetto della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure.

1. Qualora una delle parti o un suo organismo pubblico pubblichi riviste tecniche e scientifiche, articoli, saggi e libri, incluse videoregistrazioni e software, a seguito delle ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo, la controparte ha diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori.

2. Le parti prendono le opportune misure affinché le pubblicazioni a carattere scientifico che scaturiscono da ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la massima diffusione possibile.

3. Su tutte le copie distribuite al pubblico di un'opera soggetta a diritti d'autore e redatta ai sensi della presente disposizione figurano i nomi dell'autore o degli autori dell'opera, a meno che uno o più autori non chiedano esplicitamente che il loro nome non venga citato. Tali opere recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle parti.

IV. INFORMAZIONI RISERVATE

A. Informazioni documentarie a carattere riservato

1. Ciascuna delle parti, o eventualmente ciascuno dei relativi partecipanti, specificano quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desiderano rimangano riservate in relazione al presente accordo, tenendo conto tra l'altro dei seguenti criteri:

- la segretezza delle informazioni, nel senso che il complesso di tali informazioni o la specifica strutturazione o configurazione dei loro elementi non sono generalmente noti agli esperti del settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi;

- il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni, derivante dalla loro segretezza;

- la precedente protezione delle informazioni, nel senso che esse sono state soggette a misure ragionevoli, date le circostanze, da parte del loro legittimo detentore, per mantenerne la segretezza.

Salvo diverse disposizioni, in determinati casi le parti e i partecipanti possono concordare che una parte o la totalità delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso delle ricerche comuni svolte a norma dell'accordo non possono essere divulgate.

2. Ciascuna delle parti si assicura che le informazioni riservate ai sensi del presente accordo e la conseguente natura privilegiata di tali informazioni siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio apponendo un adeguato contrassegno o una dicitura restrittiva. Questa regola si applica anche a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni.

Una parte che riceve informazioni riservate in conformità dell'accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni cessano automaticamente di applicarsi quando il detentore comunica le informazioni in questione senza restrizioni agli esperti del settore.

3. Le informazioni riservate ricevute ai sensi dell'accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio autorizzate ai fini specifici delle ricerche comuni in corso, sempreché tale diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di un'intesa di riservatezza e ne sia facilmente riconoscibile il carattere riservato, secondo le modalità sopra indicate.

4. La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo 3, previo consenso scritto della parte che le ha fornite. Le parti cooperano all'elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

B. Informazioni non documentarie riservate

Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro del presente accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati nel presente accordo per le informazioni documentarie, sempreché tuttavia al destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato nel momento in cui gli sono state comunicate.

C. Controllo

Ciascuna delle parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti si renda conto di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni sulla riservatezza di cui alle lettere A e B, ne informa immediatamente la controparte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE: definizione conforme all'articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).

2. PARTECIPANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo.

3. RICERCHE COMUNI: ricerche svolte e/o finanziate con il contributo congiunto delle parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le parti.

4. INFORMAZIONI: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle RICERCHE COMUNI e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nelle RICERCHE COMUNI forniti o scambiati nel quadro del presente accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dell'accordo stesso.

ALLEGATO III

CARATTERISTICHE INDICATIVE DEI PIANI DI GESTIONE TECNOLOGICA

Il piano di gestione tecnologica è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione delle ricerche comuni e sui rispettivi diritti e obblighi. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale (PI), detti piani riguardano generalmente, fra l'altro, i seguenti aspetti: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per la pubblicazione congiunta, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la soluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti.