52001PC0057

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato /* COM/2001/0057 def. - COD 99/0264 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0279 - 0281


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Il 10 dicembre 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (COM(1999) 667 def.). Il 27 aprile 2000, il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole sulla proposta.

Il 25 ottobre 2000, il Parlamento europeo ha reso in prima lettura il proprio parere sulla proposta.

La Commissione ha accettato tutti gli emendamenti (1) per le seguenti ragioni:

L'emendamento n. 1, perché il cambio di data per la distribuzione dei nuovi permessi non solo non avrà incidenza negativa sul regolamento ma ne agevolerà l'applicazione.

B. La Commissione modifica pertanto nel modo seguente la propria proposta:

L'emendamento n. 1 fissa un nuovo termine per la distribuzione dei permessi.

Le modifiche alla proposta originaria della Commissione sono state indicate come segue: le parti di testo soppresse con lo "strike through" (cancellazione con doppia riga orizzontale") e quelle nuove e/o modificate con il "grassetto" o la "sottolineatura".

1999/0264 (COD)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C ...

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

[3] GU C ...

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU C ...

Considerando quanto segue:

(1) Con decisione [5] ... del Consiglio, la Comunità europea ha concluso accordi con la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato.

[5] GU C ...

(2) Gli accordi in questione prevedono che la Comunità riceva dalla Bulgaria e dall'Ungheria un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada.

(3) È necessario definire norme che disciplinino la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità.

(4) Per ragioni pratiche e di gestione, tali autorizzazioni devono essere assegnate agli Stati membri dalla Commissione.

(5) A tal fine, deve essere definito un metodo di ripartizione. In seguito, gli Stati membri devono distribuire tali autorizzazioni alle imprese in base a criteri obiettivi.

(6) Al fine garantire un uso ottimale delle autorizzazioni, le autorizzazioni non utilizzate devono essere restituite alla Commissione che provvede alla loro ridistribuzione.

(7) L'attribuzione delle autorizzazioni deve essere fondata su criteri che tengano pienamente conto degli effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri Stati membri.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (di seguito chiamati gli "Accordi").

Articolo 2

1. La Commissione ripartisce le autorizzazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2. Le autorizzazioni sono ripartite tra gli Stati membri conformemente all'allegato. Alla luce dell'esperienza acquisita, e in particolare dell'evoluzione dei flussi di traffico, la Commissione, se necessario, e comunque non prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sottoporrà al Consiglio una proposta di modifica della ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri.

3. Le autorizzazioni relative a ciascun anno devono essere assegnate entro il 15 ottobre dell'anno precedente.

4. Il numero di autorizzazioni distribuite nel primo anno di applicazione di ciascuno dei due accordi deve essere adeguato in misura proporzionale se l'accordo è entrato in vigore dopo il 1° gennaio dell'anno in questione.

Articolo 3

Gli Stati membri assegnano le autorizzazioni alle imprese stabilite nel loro territorio sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 4

Entro il 15 settembre di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni che, sulla base di stime e dati disponibili, non saranno probabilmente utilizzate entro la fine di tale anno. La Commissione provvede a ridistribuire tali autorizzazioni tenendo conto del metodo di ripartizione di cui all'allegato e della richiesta di autorizzazioni aggiuntive da parte degli Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

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