52001PC0022

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone /* COM/2001/0022 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con il regolamento (CE) n. 1015/94 (nella forma modificata) [1] del Consiglio, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui al suddetto regolamento, ma che non possono essere considerate come sistemi di telecamere, in quanto non utilizzabili per la telediffusione.

[1] GU L 111 del 30.4.1994, pag.106 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag.29).

Nel settembre 2000, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2042/2000 [2], ha confermato i suddetti dazi antidumping definitivi istituiti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [3].

[2] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38.

[3] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

Successivamente, la Commissione ha ricevuto delle richieste, da parte di due produttori esportatori giapponesi di sistemi di telecamere, per l'aggiunta di alcuni modelli di sistemi di telecamere professionali all'allegato del regolamento 2024/2000 del Consiglio e per la conseguente esenzione delle stesse dall'applicazione del dazio.

Il regolamento del Consiglio riportato in allegato contiene informazioni più dettagliate, che dimostrano che i modelli in questione rappresentano effettivamente dei modelli successivi dei sistemi di telecamere professionali precedentemente esclusi dall'applicazione del dazio e che dovrebbero essere inclusi nel sopracitato allegato.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [4],

[4] GU L 56 del 6.3.1996, pag.1. modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag.2).

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo.

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1) Il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94 [5], un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (in appresso denominati STC) originari del Giappone.

[5] GU L 111 del 30.4.1994, pag.106 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.1.2000, pag.29).

(2) Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento ("l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere, in quanto non utilizzabili per la telediffusione.

(3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 [6], ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[6] GU L 255 del 25.10.1995, pag.11.

(4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97 [7], ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il "regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

[7] GU L 276 del 9.10.1997, pag.20.

(5) Nel gennaio 1999 e 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999 [8] e il regolamento (CE) n.176/2000 [9], ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, aggiungendo alcuni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali all'allegato ed escludendoli dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[8] GU L 22 del 29.1.1999, pag.10.

[9] GU L 22 del 27.1.2000, pag.29.

(6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 [10], ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento 1015/94 (nella forma modificata) in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

[10] GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38.

(7) Nel dicembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2676/2000 [11] ha modificato recentemente l'allegato del regolamento (CE) n. 2024/2000 del Consiglio aggiungendo diversi nuovi sistemi di telecamere professionali ed escludendoli dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

[11] GU L 308 del 8.12.2000, pag. 1.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento

(8) Due produttori esportatori giapponesi, ossia Matsushita e Hitachi Denshi, hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali ed i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

(9) La Commissione ha quindi informato l'industria comunitaria e ha avviato un'inchiesta unicamente per determinare se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se la parte operativa del regolamento (CE) n. 1015/94 debba essere opportunamente modificata.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

(10) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, forniti insieme alle relative informazioni tecniche:

(i) Matsushita:

- corpo camera AW-E800A

- mirino AW-VF80

(ii) Hitachi Denshi Ltd:

- stazione di base RU-Z3

- pannello di controllo RC-Z3

- adattatore CA-ZD1

Tutti i modelli sopracitati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

3. Risultanze

(11) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, comprensivo di un confronto particolareggiato tra i modelli in questione e i precedenti modelli elencati nell'allegato, dal quale è emerso che i due gruppi di modelli erano quasi identici. Le differenze rilevate sono il risultato dei progressi tecnologici registrati nel settore dei sistemi di telecamere professionali. Tuttavia, esse non influiscono sulla classificazione dei modelli esaminati come sistemi di telecamere professionali. Di conseguenza, si è giunti alla conclusione che tutti i modelli interessati debbano essere esclusi dall'applicazione delle attuali misure antidumping.

(12) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Poiché le parti interessate non hanno sollevato obiezioni nei confronti delle conclusioni della Commissione, tutti i modelli ed i relativi dispositivi elencati al punto 10 sono considerati sistemi di telecamere professionali. Ne consegue che questi prodotti debbano essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping, applicabile ai STC originari del Giappone, e che l'allegato debba essere opportunamente modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

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