Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti – (protocollo sui trasporti) /* COM/2001/0018 def. - ACC 2001/0017 */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti - (protocollo sui trasporti) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il 14 maggio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati sulla Convenzione alpina (convenzione quadro) e sui relativi protocolli, in consultazione con gli Stati membri. Nell'ambito dei negoziati è stato trattato un protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti). Uno degli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti è di promuovere l'adozione, a livello internazionale, di misure destinate a affrontare i problemi regionali ed europei che ostacolano la mobilità sostenibile nel settore dei trasporti e che comportano rischi per l'ambiente. Le misure prese nell'ambito della politica dei trasporti hanno infatti un'influenza decisiva sulla crescita economica, sul benessere sociale delle popolazioni e sull'ambiente. Con la decisione 96/191/CE [1], la Comunità ha concluso la Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione alpina). Conformemente all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 di tale convenzione, nel 1993 le parti contraenti hanno deciso di avviare una trattativa per definire le modalità di un protocollo sui trasporti. A seguito delle trattative, il protocollo sui trasporti è stato approvato mediante consenso durante la 16ª riunione del Comitato permanente della Convenzione alpina, svoltasi in Svizzera nei giorni 24-26 maggio 2000. [1] GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31. Le parti contraenti sono la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica d'Austria, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Slovenia e la Comunità europea. Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro normativo basato sui principi di precauzione, di prevenzione e di "chi inquina paga" e destinato a garantire, relativamente a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell'ambiente nella regione delle Alpi, alla luce dell'articolo 2 della Convenzione alpina. Il protocollo è costituito da una serie di principi e di misure intese ad assicurare trasporti sostenibili mediante la regolamentazione del traffico alpino, garantendo però al tempo stesso norme rigorose di sicurezza e di tutela dell'ambiente. La decisione di firmare il protocollo deve quindi essere fondata sull'articolo 71 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma. In termini generali, gli obiettivi del protocollo sui trasporti sono i seguenti: ridurre il volume e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino, in particolare attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato; assicurare il traffico interalpino e transalpino a costi economicamente accettabili migliorando l'efficienza dei sistemi di trasporto e promuovendo modi di trasporto più ecologici e più economici in termini di risorse naturali; garantire una concorrenza leale tra i vari modi di trasporto. Il protocollo è stato depositato per la firma delle parti contraenti in occasione della sessione ministeriale della Convenzione alpina, svoltasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, e in seguito presso la Repubblica d'Austria, in qualità di depositario. La Commissione ritiene che, firmando il protocollo sull'attuazione della Convenzione alpina nell'ambito dei trasporti, la Comunità europea invierà a tutte le parti un segnale politico importante indicante che la firma e la ratifica del protocollo devono essere considerati una priorità assoluta. La competenza comunitaria è preponderante. Unitamente al principio dell'unità della rappresentazione internazionale della Comunità, questo fatto milita a favore della firma simultanea del protocollo e dell'eventuale deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di approvazione, se possibile, da parte della Comunità e dei suoi Stati membri. La Commissione chiede pertanto al Consiglio di autorizzare il suo Presidente a designare le persone delegate a firmare il protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti a nome della Comunità ed a conferire loro i poteri necessari. In considerazione di quanto precede, la Commissione intende firmare il protocollo sull'attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti). 2001/0017 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti - ( protocollo sui trasporti) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU L ... considerando quanto segue: (1) Uno degli obiettivi della politica comunitaria nel settore dei trasporti è la promozione, a livello internazionale, di misure intese ad affrontare i problemi regionali ed europei che ostacolano la mobilità sostenibile dei trasporti e che comportano rischi per l'ambiente. (2) Il 14 maggio 1991, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati sulla Convenzione alpina e sui relativi protocolli, in consultazione con gli Stati membri. (3) Con decisione 96/191/CE [3], la Comunità ha concluso la Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione alpina). [3] GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31. (4) Sulla base dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 della Convenzione alpina, un protocollo sui trasporti è stato adottato in Svizzera in occasione della 16ª riunione del Comitato permanente della Convenzione alpina, svoltasi dal 24 al 26 maggio 2000. (5) Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro normativo fondato sul principio di precauzione, sul principio di prevenzione e sul principio "chi inquina paga" e destinato a garantire, relativamente a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell'ambiente nella regione delle Alpi. (6) In conformità dell'articolo 24 della Convenzione alpina, il protocollo sui trasporti è stato depositato per la firma delle parti contraenti nella sessione ministeriale della Convenzione alpina svoltasi a Lucerna il 30 e il 31 ottobre 2000, e in seguito presso la Repubblica d'Austria, in qualità di depositario. (7) La competenza preponderante della Comunità, unitamente al principio dell'unità della rappresentazione internazionale della Comunità, militano a favore della firma simultanea del protocollo e del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di approvazione, se possibile, da parte della Comunità e dei suoi Stati membri. (8) È opportuno che il protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) sia firmato, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione, DECIDE: Articolo unico Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, con riserva della successiva conclusione, il protocollo di attuazione della Convenzione alpina nel settore dei trasporti (protocollo sui trasporti) e a conferire loro i poteri a tal fine necessari. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente [...]