52001PC0001

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare /* COM/2001/0001 def. - COD 2001/0005 */

Gazzetta ufficiale n. 154 E del 29/05/2001 pag. 0108 - 0108


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'oggetto della proposta in allegato è la modifica del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 (regolamento pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 166 del 5 luglio 1996) relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare al fine di adeguare l'articolo 21 di detto regolamento alle disposizioni dell'articolo III della nuova convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (decisione del Consiglio del 13 giugno 2000 - 2000/421/CE).

La Comunità è membro dell'accordo internazionale sui cereali, il quale consta di due strumenti giuridici distinti: la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 e la convenzione sull'aiuto alimentare. Nel frattempo sono intervenuti i seguenti sviluppi:

- la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata prorogata fino al 30 giugno 2001,

- la nuova convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 è stata approvata con decisione del Consiglio del 13 giugno 2000; essa resterà in vigore fino al 30 giugno 2002, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali, o una nuova convenzione in materia, resti anch'essa in vigore fino a tale data.

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 si prefigge "il conseguimento della sicurezza alimentare nel mondo ed il miglioramento della capacità della comunità internazionale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di sopperire al fabbisogno alimentare dei paesi in via di sviluppo". Ai sensi di questa nuova convenzione, d'ora in poi il contributo minimo annuo della Comunità e dei suoi Stati membri è pari a 1 320 000 tonnellate di equivalente grano e a 130 milioni di euro in valore - di cui 990 000 tonnellate per la partecipazione della Comunità.

Tra il contenuto della nuova convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 e quanto disposto dalla convenzione precedente, le differenze di maggior rilievo sono le seguenti:

- l'elenco dei paesi e dei territori in via di sviluppo cui può essere fornito un aiuto alimentare fa riferimento ad un nuovo elenco (ivi comprese le successive modifiche) predisposto dal comitato di assistenza allo sviluppo (Development Assistance Committee - DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I paesi e territori interessati sono: i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito, i paesi a reddito medio-basso e gli altri paesi in via di sviluppo, non inclusi nei precedenti, importatori netti di prodotti alimentari secondo la classificazione dell'OMC;

- l'elenco dei prodotti che possono essere forniti è ampliato in misura notevole e include perciò numerosi altri prodotti oltre ai cereali;

- l'impegno di ciascun membro è espresso in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi.

Il testo dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996, che recita:

"1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri.

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla convenzione."

non è più adeguato, poiché si riferisce esclusivamente ai cereali.

Pertanto, si propone di modificare l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, conformemente alla procedura di codecisione prevista dal medesimo articolo.

2001/0005 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) la Comunità e i suoi Stati membri sono parti di taluni accordi internazionali relativi alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, in particolare della convenzione sull'aiuto alimentare;

(2) la convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 è stata approvata con decisione del Consiglio (decisione del 13 giugno 2000 relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 - 2000/421/CE [1]);

[1] Decisione del Consiglio del 13 giugno 2000 - 2000/421/CE - GU L 163 del 4.7.2000.

(3) occorre modificare l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 [2] per renderlo conforme sia praticamente che giuridicamente a quanto disposto dagli articoli III e IV della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,

[2] Regolamento (CE) n° 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 - GU L 166 del 5.7.1996.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio è modificato come segue:

"1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi, previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri.

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla convenzione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente