Parere del Comitato delle regioni sul tema "Promozione e salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie"
Gazzetta ufficiale n. C 357 del 14/12/2001 pag. 0033 - 0036
Parere del Comitato delle regioni sul tema "Promozione e salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie" (2001/C 357/09) IL COMITATO DELLE REGIONI, vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, presa il 13 dicembre 2000, conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di elaborare un parere sull'argomento e di assegnare la preparazione di tale parere alla Commissione 7 "Istruzione, formazione professionale, cultura, gioventù, sport, diritti dei cittadini"; viste le risoluzioni del Parlamento europeo sulle minoranze linguistiche e culturali Arfe (1991,1993), Kuijpers (1987), Reding (1990) e Kililea (1994); visti la risoluzione del Consiglio del 20 gennaio 1997 concernente l'integrazione degli aspetti culturali nelle azioni della Comunità(1) (97/C 36/04) e il proprio parere del 16 gennaio 1997 in merito alla "1a relazione sulla presa in considerazione degli aspetti culturali nell'azione della Comunità europea"; visto il proprio parere del 17 febbraio 2000 sul tema "2001 Anno europeo delle lingue" (CdR 465/99 fin)(2); visto il proprio parere del 14 dicembre 2000 sulla "Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma comunitario pluriennale inteso ad incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione" (CdR 316/2000 fin)(3); vista la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del Consiglio d'Europa; visto l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; visto il progetto di parere (CdR 86/2001 riv.) adottato dalla Commissione 7 il 23 aprile 2001 (Relatori: Tony McKenna (IRL/AE) e José Muñoa Ganuza (E/AE); considerando che il preambolo del Trattato CE esprime il desiderio di intensificare la solidarietà tra i popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni nonché la determinazione a promuoverne il progresso economico e sociale nel contesto della realizzazione del mercato interno; considerando che l'articolo 151, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che "la Comunità europea tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture"; considerando che le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 affermano il rispetto per la tutela delle minoranze come requisito per l'appartenenza all'Unione europea; considerando che le conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 sulla diversità linguistica e sul multilinguismo in Europa hanno sottolineato che "la diversità linguistica deve essere mantenuta e il multilinguismo promosso nell'Unione, con pari rispetto per le lingue dell'Unione e debito rispetto per il principio della sussidiarietà"; considerando che il Consiglio europeo riunitosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 ha specificamente riconosciuto il potenziale derivante dalla diversità culturale europea nel creare la competitività delle industrie che producono contenuti informativi, ha adottato il 13 giugno 2001, nel corso della 39a sessione plenaria, il seguente parere. Il Comitato delle regioni, 1. Considerazioni del Comitato delle regioni sulla promozione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie 1.1. definisce "lingue regionali o minoritarie" (i) le lingue tradizionalmente utilizzate nel territorio di un determinato Stato, oppure in una regione dell'Unione europea, dai cittadini di quello Stato formanti un gruppo numericamente più ridotto rispetto al resto della popolazione dello Stato; la definizione (ii) non comprende i dialetti o (iii) le lingue dei migranti; 1.2. ritiene che le lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali siano parte essenziale della diversità linguistica e culturale dell'Unione europea e un elemento vitale per il nostro patrimonio comune europeo, il cui rispetto è foriero di una migliore reciproca comprensione fra la gente e approfondisce l'integrazione europea; 1.3. ritiene che l'identità regionale esca rafforzata dalla salvaguardia e dalla promozione delle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali; 1.4. considera la diversità culturale e linguistica come un ambito adeguato nel quale promuovere la coesione territoriale europea, trattandosi di un fattore di moltiplicazione che conferisce valore aggiunto ai progetti di sviluppo regionale e locale; 1.5. ritiene che qualsiasi azione dell'Unione europea nel settore della politica linguistica debba essere improntata agli obiettivi di conservazione, trasmissione intergenerazionale, utilizzo, promozione e qualità delle lingue regionali e minoritarie; 1.6. ritiene che la disponibilità di merci e servizi nelle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali e l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione siano fattori essenziali nella promozione linguistica; 1.7. reputa che il linguaggio permei ogni aspetto della vita umana. Le questioni linguistiche sono di natura globale e onnicomprensiva e in quanto tali dovrebbero essere presenti in tutti gli ambiti di elaborazione e attuazione delle politiche; 1.8. ritiene che la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie contribuisca a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale europea, il che sottolinea il valore dell'interculturalità e del multilinguismo secondo il dettato della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 1.9. condivide le aree prioritarie d'intervento identificate nella Carta: istruzione, ordinamento giuridico, servizi pubblici, mezzi di comunicazione, servizi culturali, vita economica e sociale e scambi transfrontalieri; accoglie inoltre con favore - la promessa degli Stati firmatari d'introdurre l'insegnamento nelle lingue regionali e minoritarie a tutti i livelli; - l'impegno ad adottare una serie d'interventi per promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle lingue regionali e minoritarie nel campo dei servizi pubblici; - l'agevolazione dei contatti transfrontalieri nei settori della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale e continua; 1.10. auspica che il Consiglio contempli l'estensione del voto a maggioranza qualificata all'art. 151 (cultura) del Trattato che istituisce la Comunità europea, esclusa l'armonizzazione delle regole amministrative e delle norme giuridiche degli Stati membri e delle regioni, e fermi restando il rispetto della ripartizione interna delle competenze e la garanzia dell'applicazione del principio di sussidiarietà nelle iniziative comunitarie. 1.11. esorta la Commissione europea ad applicare i principi e gli obiettivi della Carta quale parametro per valutare il rispetto da parte dei paesi candidati degli obblighi di tutela delle minoranze, come indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 1993. 2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni 2.1. ritiene che l'Unione europea sia in una posizione di privilegio per operare, entro la propria sfera di competenza e nel rispetto dell'importanza della sussidiarietà, a favore della sopravvivenza e dello sviluppo di oltre quaranta lingue storiche che costituiscono una parte sostanziale dell'eredità culturale europea, per esempio - sensibilizzando alla conoscenza del nostro patrimonio culturale, - sviluppando impostazioni innovative, promuovendo lo scambio di esperienze e conoscenze specialistiche, come pure - creando reti fra persone attive nel settore e applicando le migliori pratiche. 2.2. sollecita gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Lussemburgo, che hanno rispettivamente come prima lingua l'irlandese e il lussemburghese, a firmare e ratificare senza riserve la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie (meno utilizzate) allo scopo di sostenere i principi e gli obiettivi ivi definiti, di innalzare il livello di protezione di tali lingue e soprattutto di promuoverne l'utilizzo nel campo dei servizi pubblici. Quanto alle opzioni relative al grado di protezione delle minoranze, si invitano gli Stati firmatari ad adottare disposizioni che garantiscano un elevato grado di protezione e che prevedano impegni concreti. Essi devono evitare che, scegliendo un numero ridotto di disposizioni vincolanti, si finisca per compromettere la salvaguardia delle lingue e delle minoranze alla quale la Carta aspira e per ridurre la firma ad un'operazione di marketing da parte degli Stati firmatari. 2.3. esorta la Commissione europea a rispettare l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali contemplando norme specifiche per la diversità linguistica, soprattutto quelle volte a tener maggiormente conto delle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali in tutte le politiche e in tutti i programmi dell'Unione europea, in particolare in quelli riguardanti i campi della tecnologia dell'informazione, della politica audiovisiva, dell'istruzione, della cultura, dell'apprendimento delle lingue, della cooperazione transfrontaliera, del turismo culturale, della tecnologia del linguaggio, dello sviluppo regionale e della pianificazione territoriale; 2.4. raccomanda alla Commissione d'istituire un programma pluriennale che avrà come obiettivo la promozione e la salvaguardia delle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali dell'Unione europea; 2.5. invita la Commissione a intervenire immediatamente affinché le lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali figurino nelle attività di tutti gli attuali programmi dell'Unione europea: in particolare il Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, il Programma quadro cultura 2000, i programmi Media Plus, un piano d'azione nell'ambito di programmi preesistenti, quali Socrates, Leonardo e Gioventù, l'azione dell'Unione europea a sostegno dell'istruzione e delle PMI, i fondi strutturali e di coesione, il piano d'azione e-Europe, il programma e-Content e il piano d'azione sul capitale di rischio; 2.6. ritiene necessario che la Commissione europea intensifichi le proprie campagne di informazione e sensibilizzazione volte a informare i cittadini dell'Unione europea sulla ricchezza e diversità della sua cultura, ivi compresa la ricchezza linguistica e culturale delle regioni, e sostenga anche un'organizzazione rappresentativa delle comunità linguistiche a livello dell'Unione europea; 2.7. propone che la Commissione europea consulti gli organismi europei competenti in materia di politiche linguistiche e/o le associazioni rappresentative delle comunità linguistiche in merito al finanziamento e alla strategia a lungo termine per le lingue regionali e minoritarie 2.8. ritiene necessario che la Commissione dia un costante sostegno a un progetto di ricerca volto a raccogliere informazioni precise, affidabili e periodicamente aggiornate sull'evoluzione sociolinguistica in Europa, identificando i fattori che hanno contribuito alla crescita o al declino delle lingue, ivi compresa l'attività della pubblica amministrazione in questo campo. L'iniziativa porterà avanti la ricerca, fisserà mete e obiettivi, formulerà politiche e terrà sotto controllo il procedere delle iniziative e del coinvolgimento istituzionale nel campo della promozione linguistica; 2.9. in questo modo si dovrebbe compiere una valutazione dei risultati dell'Anno europeo delle lingue che ne precisi gli effetti sulle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali; 2.10. evidenzia che il programma quadro che da ultimo scaturirà dagli accordi raggiunti dovrebbe essere applicato in base al principio della sussidiarietà, secondo il quale l'Unione europea, gli Stati membri, gli enti regionali e locali, le parti sociali e la società in genere hanno un ruolo attivo da svolgere attraverso varie forme di collaborazione e coordinamento; 2.11. raccomanda alla Commissione di istituire una task force interistituzionale (con il CdR come membro a pieno titolo) per la sicurezza e la promozione delle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali; 2.12. esorta gli enti locali, regionali e nazionali a promuovere l'utilizzo delle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali nella produzione culturale, nei mezzi audiovisivi, nella stampa e nella produzione editoriale, che costituiscono i mezzi più idonei per diffondere modelli linguistici vivi e pluralistici insieme alla disponibilità di una gamma completa di materiali didattici e alla formazione lungo tutto l'arco della vita; 2.13. raccomanda di inserire quanto prima la questione delle lingue minoritarie (meno utilizzate) e regionali all'ordine del giorno della Conferenza intergovernativa del 2004, nell'ottica di dare a queste lingue il dovuto riconoscimento nei trattati dell'Unione europea. Bruxelles, 13 giugno 2001. Il Presidente del Comitato delle regioni Jos Chabert (1) GU C 36 del 5.2.1997, pag. 4. (2) GU C 156 del 6.6.2000, pag. 33. (3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 38.