Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione del Consiglio che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen
Gazzetta ufficiale n. C 195 del 11/07/2001 pag. 0013 - 0014
Iniziativa del Regno di Svezia per l'adozione di una decisione del Consiglio che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (2001/C 195/09) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31, lettera b), e 34, paragrafo 2, lettera c), vista l'iniziativa del Regno di Svezia, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Al fine di realizzare gli obiettivi dell'Unione europea, il Consiglio ha stabilito la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europa(1) (in appresso "convenzione sull'estradizione semplificata") e la convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea(2) ( in appresso "convenzione sull'estradizione"). Esso ha raccomandato l'adozione di tali convenzioni da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. (2) Al fine di garantire un contesto normativo chiaro e trasparente, è opportuno chiarire la relazione tra le disposizioni contenute nelle convenzioni citate e quelle che figurano nel titolo III, capitolo 4 della convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(3) (in appresso "convenzione di Schengen"), che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1o maggio 1999 sono state incorporate nel quadro dell'Unione europea. (3) È inoltre necessario che la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia siano associati all'applicazione delle disposizioni della convenzione sull'estradizione semplificata, nonché a talune disposizioni della convenzione sull'estradizione che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen e rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(4). (4) La presente decisione tiene conto delle procedure di cui all'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in appresso "accordo di associazione"(5). (5) Allorché l'adozione della presente decisione sarà notificata alla Repubblica d'Islanda ed al Regno di Norvegia in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo di associazione, questi due Stati saranno invitati, al momento in cui comunicano al Consiglio e alla Commissione il soddisfacimento dei loro requisiti costituzionali, a presentare le pertinenti dichiarazioni e ad effettuare le pertinenti notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 9, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 15, della convenzione sull'estradizione semplificata e dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione sull'estradizione, DECIDE: Articolo 1 Le disposizioni della convenzione sull'estradizione semplificata costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, in particolare dell'articolo 66 della convenzione di Schengen. Articolo 2 Gli articoli 2, 6, 8, 9 e 13, della convenzione sull'estradizione, nonché l'articolo 1, per quanto pertinente agli articoli, costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, segnatamente dell'articolo 61, dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 63 e 65, della convenzione di Schengen. Articolo 3 1. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo di associazione, le disposizioni della convenzione sull'estradizione semplificata entranto in vigore per l'Islanda e la Norvegia alla stessa data dell'entrata in vigore della medesima in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, oppure, se tale data è anteriore al [1o luglio 2001], a tale data successiva. 2. Prima che la convenzione sull'estradizione semplificata entri in vigore per l'Islanda e la Norvegia, tali paesi, al momento di comunicare il soddisfacimento dei loro requisiti costituzionali, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, possono dichiarare che tali disposizioni si applicano alle loro relazioni con gli Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia [novanta] giorni dopo la data di deposito. 3. Fatto salvo l'articolo 8 dell'accordo di associazione, gli articoli 2, 6, 8, 9 e 13, della convenzione di estradizione entrano in vigore per l'Islanda e la Norvegia alla data dell'entrata in vigore della medesima in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, oppure, se tale data è anteriore al [1o luglio 2002], a tale data successiva. 4. Prima che le disposizioni della convenzione sull'estradizione citate al paragrafo 3 entrino in vigore per l'Islanda e la Norvegia, tali paesi, al momento di comunicare il soddisfacimento dei loro requisiti costituzionali, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo di associazione, possono dichiarare che tali disposizioni si applicano alle loro relazioni con gli Stati che abbiano fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia [novanta] giorni dopo la data di deposito. Articolo 4 1. Alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione sull'estradizione semplificata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 66 della convenzione di Schengen cessa di produrre effetti. Esso continua nondimeno ad applicarsi alle domande di estradizione presentate anteriormente a tale data, a meno che gli Stati membri interessati non applichino già la convenzione sull'estradizione semplificata nelle loro relazioni in forza di dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. 2. Alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione sull'estradizione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 61, dell'articolo 62, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 63 e 65 della convenzione di Schengen cessano di produrre effetti. Dette disposizioni continuano nondimeno ad applicarsi alle domande di estradizione presentate anteriormente a tale data, a meno che gli Stati membri interessati non applichino già la convenzione sull'estradizione nelle loro relazioni in forza di dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 18, paragrafo 4. Articolo 5 La presente decisione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a ... Per il Consiglio Il Presidente ... (1) Atto del Consiglio del 10 marzo 1995 (GU C 78 del 30.3.1995, pag. 1). (2) Atto del Consiglio del 27 settembre 1996 (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11). (3) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. (4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.