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Parere del Comitato economico e sociale sul tema "L'estinzione dei diritti conferiti dal marchio depositato"

Gazzetta ufficiale n. C 123 del 25/04/2001 pag. 0028 - 0033


Parere del Comitato economico e sociale sul tema "L'estinzione dei diritti conferiti dal marchio depositato"

(2001/C 123/05)

Il Comitato economico e sociale, in data 13 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23 del suo Regolamento interno, di elaborare un parere sul tema "L'estinzione dei diritti conferiti dal marchio depositato".

La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sanchez Miguel, in data 10 gennaio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 24 gennaio 2001, nel corso della 378a sessione plenaria il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato approva la decisione della Commissione del maggio 2000 di non modificare l'attuale regime di estinzione comunitaria dei marchi depositati, dovuta in parte alla necessità di mantenere la protezione dei beni e dei servizi europei identificati attraverso i loro marchi.

1.2. I marchi depositati fanno parte del corpus legislativo relativo ai diritti di proprietà industriale e intellettuale. Il dibattito europeo sui marchi depositati si è concentrato da un lato sull'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid e dall'altro sul regime di estinzione comunitaria.

1.3. L'attuale legislazione comunitaria(1) in materia di diritti di proprietà industriale (design, marchi depositati, diritti d'autore e diritti connessi) stabilisce il principio dell'estinzione comunitaria. Questo regime ha per obiettivo di garantire la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e prevede che il proprietario di un marchio possa impedire l'importazione di prodotti aventi il suo marchio e che siano stati messi in vendita per la prima volta fuori dell'Unione europea.

1.4. Nel novembre 1999 la Commissione ha presentato un documento di lavoro il cui scopo era servire di base per future e più approfondite discussioni all'interno del gruppo di esperti nominati dagli Stati membri su richiesta del Consiglio, discussioni concernenti l'eventuale posizione dell'UE riguardo ad una modifica del regime attuale di estinzione comunitaria.

1.5. Durante il Consiglio "Mercato interno" del 25 maggio 2000, i ministri hanno proceduto ad uno scambio di opinioni contrapposte basato sui risultati delle discussioni recentemente condotte dal gruppo di esperti. In tale occasione, il Commissario Frederik Bolkestein ha comunicato ai ministri degli Stati membri che la Commissione aveva deciso di non proporre alcun cambiamento dell'attuale regime di estinzione comunitaria.

1.6. Tale regime è stato accolto, su richiesta del Parlamento europeo, attraverso l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio e l'articolo 7 della Direttiva 89/104/CEE del Consiglio.

2. Osservazioni generali: vantaggi e svantaggi di un cambiamento del regime di estinzione comunitaria

2.1. Lo studio NERA

2.1.1. Nel novembre 1998 la Commissione ha chiesto la realizzazione di uno studio su "Le conseguenze della scelta del regime di estinzione nel settore dei marchi depositati". Lo studio è stato elaborato dalla National Economic Research Associates (NERA), SJ Berwin & Co e IFF Research.

2.1.2. Obiettivo principale dello studio era quello di esaminare le conseguenze economiche sull'Unione europea di un eventuale cambiamento del regime di estinzione dei marchi depositati. Lo studio ha analizzato gli effetti che i regimi di estinzione (comunitario e internazionale) potrebbero avere sui prezzi e sul volume degli scambi, sulle strutture di prodotti e mercati, sui consumatori, nonché l'impatto di tali regimi su indicatori macroeconomici quali l'occupazione.

2.1.3. Lo studio è arrivato alla conclusione che gli unici a beneficiare in modo chiaro di un eventuale passaggio dal regime di estinzione comunitaria ad un regime di estinzione internazionale sarebbero gli importatori paralleli e il settore dei trasporti. Invece, gli importatori/esportatori nazionali e i fabbricanti sarebbero le categorie maggiormente danneggiate.

2.1.4. Un cambiamento di regime implicherebbe per i consumatori una riduzione dei prezzi quasi impercettibile (tra lo 0 e il 2 %). Lo studio segnalava inoltre che il calo iniziale dei prezzi sarebbe probabilmente stato assorbito nel lungo periodo.

2.1.5. Lo studio non ha quantificato le possibili perdite di posti di lavoro dovute ad un cambiamento di regime, ma ha sottolineato che probabilmente si perderebbero posti di lavoro a livello di fornitori "nazionali" di un prodotto mentre si creerebbero nuovi posti a livello dei fornitori "esterni".

2.1.6. Lo studio concludeva inoltre che un cambiamento del regime di estinzione comunitaria avrebbe avuto ripercussioni anche sulla qualità dei prodotti, sull'accesso dei consumatori ai prodotti stessi e sui servizi di assistenza alla clientela.

2.2. L'audizione pubblica

2.2.1. Il 28 aprile 1999, la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica alla quale hanno partecipato 180 rappresentanti di vari gruppi d'interesse, tra cui proprietari di marchi depositati in diversi settori industriali, consumatori, commercianti paralleli e commercianti al dettaglio.

2.2.2. Durante l'audizione sono stati presentati sia gli argomenti a favore di un cambiamento di regime sia quelli a favore di un mantenimento dell'attuale regime di estinzione comunitaria:

- i sostenitori del mantenimento dell'attuale regime comunitario hanno affermato che un eventuale regime di estinzione internazionale ridurrebbe il valore economico dei diritti dei marchi depositati, cosa che avrebbe non solo conseguenze negative sulla ricerca e l'innovazione, ma farebbe anche diminuire gli investimenti, provocando un aumento della disoccupazione;

- un altro argomento contro il regime di estinzione internazionale è stato presentato da vari partecipanti, i quali hanno sottolineato la stretta relazione che intercorre tra il commercio parallelo e la pirateria;

- gli argomenti a favore di un cambiamento del regime attuale si sono basati esclusivamente sulla riduzione dei prezzi (0 %-2 %, secondo lo studio NERA) della quale beneficerebbero i consumatori europei;

- la possibilità di una più vasta scelta di prodotti è stato un altro degli argomenti addotti dai sostenitori del regime di estinzione internazionale.

2.3. Il gruppo di esperti nell'ambito del Consiglio

2.3.1. La Commissione ha organizzato diverse riunioni con gli Stati membri e le parti interessate. Gli esperti degli Stati membri hanno tenuto due riunioni per discutere il documento di lavoro elaborato dai servizi della Commissione nel novembre 1999.

2.3.2. Il CES condivide, in particolare, le seguenti argomentazioni presentate dagli esperti nazionali:

- l'introduzione e l'uso delle nuove tecnologie, ad esempio il commercio elettronico, possono far sì che i consumatori abbiano accesso ad una maggiore varietà di prodotti a prezzi più bassi. In questo senso, un cambiamento del regime attuale di estinzione per motivi di prezzo sarebbe meno rilevante;

- spesso i prodotti sono protetti non solo dai marchi depositati, ma anche da una serie di diritti di proprietà intellettuale (modelli e disegni industriali). L'introduzione di un regime di estinzione internazionale destinato esclusivamente ai marchi depositati riguarderebbe pertanto solo un numero ristretto di settori e in maniera limitata;

- in Europa i marchi registrati sono disciplinati dalla Direttiva 89/104/CEE (marchi nazionali) e dal Regolamento (CE) n. 40/94 (marchi comunitari). È indispensabile che i regimi di estinzione siano gli stessi per entrambi i marchi (nazionali e comunitari). L'eventuale coesistenza di due regimi diversi creerebbe confusione sul mercato e tra i consumatori, in particolare quando si tratta di stabilire se un prodotto di un determinato marchio sia stato commercializzato legalmente oppure no.

2.4. Conseguenze di un possibile cambiamento di regime

2.4.1. Conseguenze sulla normativa comunitaria

2.4.1.1. Innanzitutto e a titolo di premessa, il Comitato intende sottolineare l'esigenza che il regime di estinzione sia lo stesso per i marchi depositati nazionali e per quelli comunitari. È necessario tenere conto del fatto che non è possibile garantire un cambiamento del regime di estinzione dei due strumenti giuridici che regolano questa materia (la direttiva per i marchi depositati nazionali e il regolamento per i marchi depositati comunitari), in quanto la direttiva può essere modificata dal Consiglio a maggioranza qualificata, mentre una modifica del regolamento richiede l'unanimità.

2.4.1.2. Probabilmente, alcuni Stati membri si opporrebbero alla modifica del regolamento, cosa che potrebbe comportare la coesistenza di due diversi regimi di estinzione, creando soltanto confusione sul mercato e tra i consumatori. D'altro canto, il regime di estinzione comunitaria contribuisce all'integrazione del mercato comune. Un regime di estinzione internazionale potrebbe mettere in una posizione svantaggiata le imprese europee, dato che un processo d'integrazione di questo tipo non si è ancora mai verificato a livello mondiale, e in modo particolare colpirebbe le PMI che rientrano nel regime nazionale dei marchi in ragione del costo meno elevato di quest'ultimo.

2.4.2. Conseguenze sugli altri diritti di proprietà intellettuale

2.4.2.1. I marchi depositati sono solo un elemento del corpus legislativo in materia di proprietà intellettuale e industriale. In pratica, la maggior parte dei prodotti è coperta da un insieme complesso di diritti di proprietà industriale, marchi depositati, brevetti, copyright, disegni e modelli ed è raro che il marchio depositato sia il solo diritto di proprietà industriale a tutela di un prodotto. Ad esempio, nel caso di un compact disc, la musica è protetta dal copyright, la tecnologia utilizzata è protetta dai brevetti ed infine il marchio è tutelato dai diritti relativi ai marchi depositati.

2.4.2.2. Naturalmente, i processi legislativi collegati ai diritti di proprietà intellettuale e industriale sono lunghi e complessi. Il dibattito a livello europeo in materia di disegni e modelli ha avuto inizio nel 1993 e non si è ancora concluso. Come la Commissione ha sottolineato di recente(2), il cambiamento del regime di estinzione per i marchi depositati non avrebbe grandi ripercussioni sul mercato dato che la maggior parte dei prodotti è protetta da una serie di diritti di proprietà intellettuale. Per la Commissione non è opportuno introdurre il regime di estinzione internazionale in tutti i diritti di proprietà intellettuale.

2.4.3. Conseguenze sulla crescita economica europea

2.4.3.1. A lungo termine, un cambiamento del regime di estinzione comunitaria potrebbe ostacolare gli investimenti in nuovi prodotti o addirittura far sì che i marchi depositati ritirino prodotti con una presenza già consolidata sul mercato, perché non competitivi con i prodotti importati.

2.4.3.2. Può anche succedere che alcuni proprietari di marchi depositati decidano di ridurre i servizi di assistenza alla clientela o altre caratteristiche dei loro prodotti che gli importatori paralleli, non essendo soggetti alle norme comunitarie, non forniscono ai consumatori europei.

2.4.3.3. Il regime di estinzione comunitaria risponde alla necessità di portare avanti l'integrazione nel mercato unico. Un regime di estinzione internazionale metterebbe le imprese europee in una posizione di svantaggio concorrenziale in quanto il processo d'integrazione a livello mondiale non si è ancora realizzato. Le condizioni di accesso ai mercati per i prodotti provenienti da paesi terzi variano maggiormente a livello internazionale che all'interno dell'UE.

2.4.3.4. A livello comunitario, nel mercato unico si è raggiunta un'integrazione economica e un'equiparazione dei prezzi. Queste condizioni non si verificano però sul mercato globale. Così, i paesi membri della OMC non costituiscono un'unione doganale o economica come l'UE e nemmeno una zona di libero scambio. Tra questi paesi esistono ancora numerose barriere tariffarie e non tariffarie, nonché importanti differenze sul piano delle loro economie e dei loro sistemi giuridici, in termini di ricchezza e sviluppo, di controlli e regolamentazioni.

2.4.3.5. Oltre alle conseguenze che un cambiamento di regime potrebbe avere sui produttori europei, bisogna anche considerare i canali di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti, specialmente quello relativo al commercio specializzato e al franchising. Oggi come oggi, i sistemi di franchising permettono ai consumatori europei di accedere a prodotti di qualità con punti di riferimento chiari. Un cambiamento di regime creerebbe confusione tra i consumatori europei che potrebbero trovarsi davanti ad un prodotto il cui marchio rappresenterebbe sì un punto di riferimento, ma le cui qualità non soddisferebbero le loro attese.

2.4.3.6. Un altro argomento importante per il mercato unico è il rischio di contraffazione e pirateria dei prodotti provenienti da paesi terzi. In tal senso, conformemente a quanto previsto dal Libro verde "La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno" e dalla comunicazione della Commissione sul seguito da dare allo stesso Libro verde(3), è opportuno considerare:

- l'impatto negativo di tali prodotti sull'economia europea;

- il rischio di utilizzazione dei canali d'importazione parallela per questi prodotti;

- la necessità di garantire la coerenza tra le future azioni della Commissione relative all'attuazione del Libro verde.

2.4.3.7. Infine, le differenze delle condizioni amministrative o dei costi del lavoro possono influire sui costi del commercio parallelo. La politica comunitaria ha permesso che non vi siano differenze di questo tipo all'interno dell'UE, cosa che non si verifica a livello internazionale.

3. Motivi per sostenere l'attuale regime di estinzione comunitaria

3.1. Consumatori

3.1.1. Il Comitato ritiene che gli attuali consumatori europei esigano, oltre a prezzi competitivi, anche un certo livello di qualità e di servizi di assistenza alla clientela, come riconosciuto dalla normativa europea. Essi però si aspettano soprattutto che il prezzo pagato corrisponda a ciò che ricevono. A volte, i produttori variano il modello o il gusto dei loro prodotti in funzione del pubblico. I più famosi marchi europei di dentifricio, per esempio, sono quelli al gusto di menta. In Indonesia, invece, i marchi più venduti sono quelli che hanno il gusto di chiodi di garofano. Un altro esempio può essere la vendita di oli lubrificanti per motori, la cui composizione può variare in funzione del clima nel quale i consumatori lo utilizzano.

3.1.2. L'accesso a prodotti non concepiti per le condizioni climatiche e tecniche dei consumatori europei può rappresentare un rischio per la sicurezza degli stessi consumatori. A tale proposito, è importante segnalare le ripercussioni che l'importazione parallela di prodotti farmaceutici può avere sulla salute dei cittadini, tenendo conto dei numerosi controlli operati dal settore farmaceutico europeo a garanzia della salute dei consumatori.

3.1.3. Disponibilità: l'attuale regime di estinzione comunitaria garantisce la disponibilità di ogni tipo e varietà di prodotti e non solo di quelli più richiesti. Per fare un esempio, un venditore autorizzato di jeans offrirà ai suoi clienti tutte le taglie e non sono quelle che corrispondono al più ampio segmento di popolazione.

3.1.4. Servizi di assistenza alla clientela: i consumatori europei dispongono di una serie di servizi forniti dai produttori ai quali non hanno accesso quando acquistano prodotti importati parallelamente. Un televisore comprato da un fornitore non autorizzato può non disporre di alcun servizio di attivazione o di garanzia in caso di guasto. Spesso, inoltre, le istruzioni che accompagnano i prodotti importati sono redatte nella lingua del paese nel quale l'importatore parallelo ha acquistato il prodotto e non nella lingua del consumatore.

3.1.5. Contraffazione e pirateria: i canali utilizzati dagli importatori paralleli sono canali che spesso vengono utilizzati per i prodotti pirata. Un regime di estinzione internazionale può favorire l'aumento dei prodotti pirata nell'UE i cui effetti dannosi per il corretto funzionamento del mercato interno sono stati confermati dalle risposte ricevute nell'ambito dell'elaborazione del Libro verde. Come già sottolineato al punto 2.4.3.6, gli effetti negativi sulla crescita economica europea ricadrebbero anche sui consumatori, dato che sono gli importatori di tali prodotti a dover dimostrare l'osservanza delle norme comunitarie. Inoltre, è importante mettere in risalto le gravi conseguenze della contraffazione e della pirateria sulla protezione dei consumatori, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini. Se prendiamo in considerazione il fatto che alcuni dei prodotti contraffatti o pirata sono prodotti di uso quotidiano, il rischio aumenta in modo preoccupante. Tra i casi più interessanti scoperti dalla Commissione europea nel 1999(4), troviamo 530000 spazzolini contraffatti, 21 tonnellate di riso contraffatto oppure bevande energetiche. La qualità e l'origine dei prodotti sfuggono a qualsiasi controllo delle autorità comunitarie e degli Stati membri.

3.1.6. Prezzi: quasi l'unico argomento presentato dai difensori del commercio parallelo è la riduzione dei prezzi. A dire il vero, lo studio NERA ha affermato che la riduzione dei prezzi è praticamente inesistente (tra lo 0 % e il 2 %) e che a lungo termine tale riduzione viene di solito assorbita. Un altro dato individuato dallo studio NERA è quello corrispondente ad una perdita di introiti da parte dei produttori fino al 35 %, cosa che comporterebbe minori investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo dei prodotti europei. I produttori europei devono inoltre innovare costantemente i loro prodotti per rispondere alla concorrenza e per fornire ai consumatori un maggiore valore aggiunto. Quest'ultimo si trova sempre più spesso nel contenuto "intellettuale" del marchio (si tratti di un'innovazione tecnologica o di un nuovo design) ragion per cui è sempre più importante proteggere la proprietà intellettuale.

3.2. Normativa comunitaria

3.2.1. Il mantenimento dell'attuale regime di estinzione comunitaria non comporterebbe alcuna modifica nella normativa comunitaria né in materia di marchi depositati né in relazione a qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o intellettuale (regolamento, direttiva).

3.3. Mercato unico

3.3.1. Il regime di estinzione comunitaria è parte integrante del mercato unico, che prevede la soppressione delle barriere alla libera circolazione di merci e lavoratori e la convergenza delle economie degli Stati membri.

3.3.2. L'obiettivo delle norme comunitarie sulla concorrenza è di prevenire possibili limitazioni all'integrazione del mercato, incluse le limitazioni alla libertà dei consumatori di comprare ciò che desiderano e dove desiderano all'interno dell'UE. Le norme comunitarie sulla concorrenza forniscono inoltre la cornice adeguata affinché le imprese che si sentono minacciate o discriminate di fronte ad eventuali posizioni dominanti del mercato possano presentare eventuali reclami.

3.3.3. L'attuale regime di estinzione comunitaria garantisce la sicurezza dei produttori e dei fornitori per quanto concerne gli investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti.

3.4. Relazioni commerciali con i paesi terzi

3.4.1. Innanzi tutto, va tenuto conto del fatto che il regime di estinzione comunitaria è parte integrante del mercato unico, nel quale convergono le economie degli Stati membri e nel cui ambito si cerca di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle merci.

3.4.2. A livello mondiale, non è possibile paragonare, da un lato, il processo d'integrazione europea e lo sforzo per eliminare le barriere che ostacolano la libera circolazione delle merci e, dall'altro, il processo che si svolge in seno all'OMC. Inoltre, non esiste un processo politico parallelo teso a ridurre le differenze esistenti tra l'UE e i paesi terzi.

3.4.3. I marchi sono importanti a livello internazionale. Le imprese europee che competono su un mercato globale si trovano di fronte alla concorrenza di imprese che hanno costi di produzione ben più bassi rispetto a quelli comunitari. Il regime di estinzione comunitaria difende in un certo qual modo sia queste imprese sia quelle extracomunitarie che operano nel mercato unico.

3.4.4. In base al regime di estinzione internazionale, un marchio stabilito nell'UE non potrebbe penetrare nei mercati di paesi in via di sviluppo utilizzando prezzi limite, in quanto tali prodotti ritornerebbero immediatamente sul mercato comunitario distruggendo il mercato di base. Le imprese che perseguono una strategia di prezzi limite dovrebbero scegliere tra non esportare affatto oppure trasferire la loro produzione al di fuori dell'UE, a mercati con costi più bassi.

3.4.5. È inoltre necessario tener presente che le importazioni parallele dai paesi terzi possono scoraggiare notevolmente la produzione e gli investimenti innovativi dell'UE. Questo potrebbe determinare una riduzione delle esportazioni europee e favorire un trasferimento della produzione verso luoghi che presentano costi inferiori a quelli dell'UE.

3.4.6. Il modo migliore di lottare contro possibili abusi da parte di alcune imprese sono le norme sulla concorrenza(5) dell'Unione europea.

Bruxelles, 24 gennaio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario; Direttiva 87/54/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori; Direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale; Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali; Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

(2) Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000

(3) Parere Malosse, GU C 116 del 28 aprile 1999. "Libro verde - La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno" (COM(1998) 569 def.), "Comunicazione della Commissione sul seguito da dare al Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno" (COM(2000) 789 def.).

(4) Relazione annuale sulle attività doganali della Comunità in materia di pirateria e contraffazione, 1999.

(5) In particolare l'articolo 82 del Trattato concernente l'abuso di una posizione dominante.