52001DC0600

Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro /* COM/2001/0600 def. */

Gazzetta ufficiale n. 318 del 13/11/2001 pag. 0003 - 0004


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro

Introduzione

Secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro ( [1]), le monete denominate in euro saranno introdotte a partire dal 1° gennaio 2002.

[1] ) GU L 139 dell'11.5.1998.

Le denominazioni e le specificazioni tecniche delle prime serie di monete metalliche in euro sono stabilite da un regolamento del Consiglio, approvato il 3 maggio 1998 [regolamento (CE) n. 975/98 ( [2])]. Il 29 luglio 1998, la Commissione ha successivamente adottato una proposta recante una lieve modifica a tale regolamento a causa di nuovi sviluppi. Le prime serie di monete in euro comprenderanno 8 denominazioni: 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent ed 1 e 2 euro.

[2] ) GU L 139 dell'11.5.1998.

Nella primavera del 1996, gli Stati membri hanno deciso che le monete in euro avrebbero avuto una faccia comune ed una faccia nazionale, ed hanno incaricato la Commissione di bandire un concorso a livello europeo per l'ideazione della faccia comune delle monete in euro. I disegni che hanno vinto il concorso per l'ideazione della faccia comune delle monete sono stati scelti dai capi di Stato e di governo nel giugno del 1997.

Conformemente alle condizioni del concorso, l'artista autore dei disegni vincenti ha ceduto i relativi diritti d'autore alla Commissione.

Con la presente comunicazione la Commissione intende illustrare le misure adottate per rispettare i diritti d'autore e il regime di riproduzione contemplato.

1. Titolarità dei diritti d'autore

I diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro appartengono alla Comunità europea, rappresentata dalla Commissione. La Commissione europea ha ceduto a ciascuno Stato membro che adotta l'euro i diritti d'autore limitatamente al proprio territorio nazionale. La Commissione cederà i diritti d'autore agli altri Stati membri, man mano che questi adotteranno l'euro.

2. Regime di riproduzione

La Commissione e ciascuno Stato membro, limitatamente al proprio territorio nazionale, applicheranno il regime di riproduzione qui descritto.

La riproduzione integrale o parziale dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro è autorizzata, senza che si debba ricorrere ad alcuna procedura specifica, nei seguenti casi:

* fotografie, disegni, dipinti, film, immagini e riproduzioni piane (senza rilievo) in genere, a patto che siano fedelmente somiglianti e che il loro impiego non sia lesivo od offensivo dell'immagine dell'euro;

* riproduzione in rilievo su oggetti diversi dalle monete metalliche, dalle medaglie e gettoni o qualsiasi altro oggetto che possa essere scambiato per una moneta;

* riproduzione su gettoni fatti di materiale morbido o di plastica, a patto che la loro dimensione sia più grande o più piccola del cinquanta per cento rispetto alle monete reali.

È vietata la riproduzione su medaglie e gettoni metallici o su qualsiasi altro oggetto di metallo che possa essere scambiato per una moneta.

Qualsiasi altra riproduzione, integrale o parziale, dei disegni della faccia comune delle monete in euro deve essere esplicitamente autorizzata dalla Commissione europea, nel caso riguardi Stati membri che non partecipano all'euro, o dall'autorità designata dallo Stato membro cui sono stati ceduti i diritti d'autore, qualora riguardi gli Stati membri partecipanti all'euro (l'elenco delle autorità designate degli Stati membri partecipanti è riportato all'allegato I).

Le domande di autorizzazione presentate alla Commissione europea dovranno essere inviate alla direzione generale - Affari economici e finanziari.

3. Rispetto dei diritti d'autore

Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto sui rispettivi territori nazionali dei diritti d'autore, conformemente alla legislazione nazionale ed in ottemperanza alle disposizioni relative alla riproduzione sopra stabilite. La Commissione s'impegnerà per far rispettare i diritti d'autore negli Stati membri non partecipanti e nei paesi terzi, conformemente alla legislazione nazionale del paese in causa.

Qualora la Commissione o gli enti nazionali cui sono stati ceduti i diritti d'autore vengano a conoscenza di eventuali atti di riproduzione illecita sul territorio di loro competenza, interverranno immediatamente per far cessare la riproduzione o affinché le riproduzioni illecite siano ritirate dalla circolazione. La Commissione o gli Stati membri (qualora si tratti di uno Stato membro partecipante all'euro) possono decidere di intentare un procedimento, civile o penale, contro il responsabile o i responsabili della riproduzione illecita, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale dello Stato in questione.

La Commissione intende fare rispettare i diritti d'autore di concerto con gli Stati membri. Gli Stati membri sono invitati, a tale scopo, ad informare la Commissione degli eventuali provvedimenti adottati per garantire il rispetto dei diritti d'autore e per l'applicazione delle disposizioni relative alla riproduzione.

4. Riesame delle attuali disposizioni

Prima dell'introduzione delle monete metalliche in euro, il 1° gennaio 2002, la Commissione intende esaminare l'applicazione delle suddette disposizioni. Le attuali disposizioni potranno essere adeguate in futuro, alla luce dell'esperienza.

Allegato I

Elenco delle autorità designate, di cui al paragrafo 2 della comunicazione

BELGIO: // Ministère des Finances - Administration de la Trésorerie [Ministero delle finanze - Amministrazione della tesoreria]

GERMANIA: // Bundesministerium der Finanzen [Ministero federale delle finanze]

GRECIA: // Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí - Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò [Ministero degli affari economici - Ragioneria generale dello Stato]

SPAGNA: // Dirección General del Tesoro y Política Financiera [Direzione Generale del Tesoro e della politica finanziaria]

FRANCIA: // Direction des Monnaies et médailles - Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie de la République Française [Direzione delle monete e delle medaglie - Ministero dell'economia e dell'industria della Repubblica francese]

IRLANDA: // Minister for Finance of Ireland [Ministero delle finanze irlandese]

ITALIA: // Ministero dell'Economia e delle Finanze

LUSSEMBURGO: // Ministère des Finances - Service de la Trésorerie [Ministero delle finanze - Servizio della tesoreria]

PAESI BASSI: // Ministerie van Financiën - Directie Binnenlands Geldwezen [Ministero delle finanze, Direzione degli affari monetari e finanziari interni]

AUSTRIA: // Münze Österreich AG [La Zecca austriaca]

PORTOGALLO: // Imprensa Nacional-Casa da Moeda [Poligrafico e Zecca portoghese]

FINLANDIA: // Valtiovarainministeriö [Ministero delle finanze]