52001BP1206(01)

Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2001 pag. 0025 - 0029


Risoluzione

del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 [COM(2000) 357 - C5-0257/2000],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo, corredata delle risposte delle istituzioni, relativa all'esercizio finanziario 1999 (C5-0618/2000)(1),

vista la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo (C5-0618/2000)(2),

viste le raccomandazioni del Consiglio, del 14 marzo 2001, relative alla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 (6536/2001 - C5-0122/2001, 6537/2001 - C5-0123/2001, 6538/2001 - C5-0124/2001),

vista la relazione speciale n. 5/2001 della Corte dei conti relativa ai fondi di contropartita del sostegno all'adeguamento strutturale destinato ad aiuti di bilancio (settimo ed ottavo FES), corredata delle risposte della Commissione(3),

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2001 sul rinvio della decisione di discarico per l'esercizio finanziario 1999(4),

visto l'articolo 33 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE(5),

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE(6),

visto l'articolo 93 in combinato disposto con l'allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0109/2001),

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0337/2001),

considerando quanto segue:

A. A norma dell'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998, la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

B. La cooperazione allo sviluppo della Comunità ha quale obiettivo centrale la riduzione della povertà.

C. Il programma di aiuti CE, tenendo conto dell'obiettivo della complementarità con altri donatori, deve tuttora rafforzare il proprio supporto allo sviluppo sociale, con particolare riferimento alla sanità e all'istruzione di base, nonché alle capacità produttive dei poveri, vale a dire l'accesso alla terra, alla tecnologia, all'istruzione, ai finanziamenti ecc.

D. La Commissione è membro del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, il quale mira a ridurre della metà il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà entro il 2015.

E. La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica comunitaria in materia di sviluppo (DE 105, dicembre 2000) riconosce il valore degli obiettivi DAC dell'OCSE stabiliti a livello internazionale.

F. Nel piano d'azione presentato nel 2000 in risposta alle preoccupazioni del Parlamento riguardo al discarico per l'esercizio 1998 la Commissione ha assunto un impegno ben preciso per quanto riguarda il livello delle erogazioni e ha dichiarato che la rendicontazione sulla cooperazione comunitaria allo sviluppo deve evolversi in direzione degli standard DAC dell'OCSE spostandosi gradualmente dagli input ai risultati.

G. Nel quadro di un Piano d'azione, la Commissione ha adottato misure concrete (quali la creazione di EuropeAid e il rafforzamento delle delegazioni della Commissione) per ottemperare alle richieste formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione, del 6 luglio 2000, recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per il sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998(7).

H. È ancora troppo presto per poter valutare l'efficacia di tali misure, che sono mirate a migliorare l'efficienza dei servizi e delle delegazioni della Commissione.

I. Con la conclusione dell'Accordo di Cotonou, il 23 giugno 2000(8), è stata creata una nuova base per il partenariato tra i paesi ACP e l'Unione europea, che deve prevedere anche una riforma della cooperazione finanziaria.

1. Trova conferma alla propria opinione che la cooperazione finanziaria, realizzata finora nel quadro del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo, abbia evidenziato ormai da tempo i suoi limiti e che la cooperazione allo sviluppo necessita urgentemente di una riforma.

2. Ricorda che alla fine del 1999 la Corte dei conti ha constatato un importo pari a quasi 10 miliardi di EUR in stanziamenti disponibili ma non effettivamente impegnati che, stando alla Commissione, erano stati in gran parte destinati, senza fissare una scadenza, a determinati paesi o regioni che non li hanno utilizzati. Prende atto che, secondo i dati forniti dalla Commissione, nel corso del 2000 sono stati contratti impegni per un importo pari a circa 4 miliardi di EUR.

3. Rileva con preoccupazione la crescita del divario, nel corso dell'esercizio 1999, tra gli impegni (2,69 miliardi di EUR) e i pagamenti effettivi (1,27 miliardi di EUR) e constata che nel 2000 non vi è stata un'inversione di tendenza.

4. Osserva con preoccupazione che nel 1999 il livello dei pagamenti (1,27 miliardi di EUR) era molto inferiore rispetto al livello del 1992 (1,94 miliardi di EUR), che da allora non è più stato raggiunto.

5. Constata che nel dicembre 2000 era disponibile un importo pari a 1,6 miliardi di EUR per i pagamenti, che è stato in gran parte provvisoriamente collocato su conti bancari o investito in titoli.

6. Osserva che anche nell'ambito dell'iniziativa di cancellazione del debito a favore dei paesi fortemente indebitati, decisa nel 1999, si rilevano difficoltà di erogazione degli stanziamenti e che, all'inizio del 2001, era stato trasferito solo un terzo dell'importo di un miliardo di EUR impegnato dalla Comunità.

7. Ritiene che questi importi siano espressione della crisi che attraversa attualmente la politica di sviluppo. Osserva che spesso, e a ragione, si deplora la mancanza di volontà politica di stanziare importi cospicui per gli aiuti, ma rileva altresì che gli stanziamenti previsti vengono liquidati solo parzialmente e spesso con notevoli ritardi.

8. Dubita che la maggiore flessibilità nella concessione e nella gestione degli stanziamenti, prevista dall'Accordo di Cotonou, sarà sufficiente per invertire questa tendenza ed esorta pertanto la Commissione a presentare ulteriori proposte.

9. Ritiene che la Commissione dovrebbe migliorare la presentazione dei bilanci finanziari, onde garantire una maggiore coerenza dei dati utilizzati, nonché dei rendiconti finanziari, al fine di fornire un chiaro quadro dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti, dell'esecuzione degli aiuti macroeconomici e del tipo di aiuto in funzione dello strumento finanziario.

10. Si rammarica del fatto che la Commissione non abbia trasmesso né alla Corte dei conti né al Parlamento l'analisi della gestione finanziaria per l'esercizio 1999, prevista all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 16 giugno 1998.

11. Osserva che le statistiche contenute nella comunicazione della Commissione, del 15 giugno 2000(9), e nella relazione della commissione ACP-UE per la cooperazione nel finanziamento degli aiuti allo sviluppo, del 9 giugno 2000(10), necessitano di chiarimenti e sollevano questioni che dovrebbero essere esaminate nell'ambito di un'analisi della gestione finanziaria.

12. Si chiede, giusto per citare un esempio al riguardo, per quale motivo la Costa d'Avorio, un paese relativamente piccolo, abbia beneficiato per anni della quota di gran lunga maggiore di pagamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo.

13. Invita la Commissione a presentare la propria analisi della gestione finanziaria per l'esercizio finanziario 2000.

14. Constata con preoccupazione che la partecipazione dei paesi ACP ai contratti finanziati a titolo del Fondo europeo di sviluppo non raggiunge nemmeno il 25 % e che la quota di gran lunga maggiore di tali contratti viene assegnata a imprese e organizzazioni degli Stati membri dell'Unione europea (in particolare di Francia e Italia). Invita la Commissione a presentare proposte per portare la quota dei paesi ACP al 40 % entro i prossimi cinque anni. Esorta gli Stati membri a intraprendere sforzi corrispondenti.

15. Accoglie con favore la proposta della Corte dei conti di coinvolgere le istituzioni superiori di controllo degli Stati ACP nel controllo dell'esecuzione del FES e condivide il parere della Corte dei conti che ciò potrebbe rappresentare un importante contributo a una gestione governativa responsabile.

16. Invita pertanto la Commissione, a norma dell'articolo 95 dell'Accordo di Cotonou, a proporre quanto prima una revisione dell'Accordo stesso, al fine di affiancare agli organi comuni dell'Accordo un comitato delle istituzioni superiori di controllo degli Stati ACP.

17. Invita inoltre la Commissione a presentare una modifica ad hoc del regolamento finanziario del 16 giugno 1998.

18. Constata che il seguito dato agli audit effettuati o supervisionati dalla Commissione è insufficiente e invita pertanto la Commissione a svolgere un ruolo più attivo sia nell'organizzazione e nella supervisione degli audit sia nel seguito dato alle relative raccomandazioni.

19. Ribadisce la propria opinione(11), che la riforma della politica comunitaria di aiuto internazionale debba essere incentrata su:

- una nuova definizione delle politiche e delle priorità dell'aiuto allo sviluppo, tenendo conto degli obiettivi di eliminazione della povertà stabiliti nei vertici internazionali,

- una migliore articolazione tra i servizi della Commissione e tra le politiche comunitarie aventi una proiezione sulla scena internazionale, che si traduca in un chiaro schema di coordinamento operativo e di coerenza politica,

- un'applicazione più rigorosa dell'articolo 177 del trattato CE concernente la complementarità delle politiche in materia di sviluppo degli Stati membri, da un lato, e della Commissione dall'altro,

- un adeguamento dell'organico e del volume di risorse finanziarie a disposizione della Commissione per realizzare in modo efficace gli obiettivi della politica di sviluppo,

- una riorganizzazione della gestione dell'aiuto sia in loco che in sede che comprenda: la semplificazione delle procedure, l'integrazione del ciclo della cooperazione, una struttura equilibrata dei servizi per le relazioni esterne della Commissione, con un unico responsabile politico in materia di sviluppo, e una maggiore trasparenza nella gestione.

Aiuti di bilancio nel quadro dell'aiuto all'adeguamento strutturale

20. Prende atto dell'affermazione della Corte dei conti secondo cui le disposizioni concernenti il carattere mirato delle risorse messe a disposizione quali aiuti di bilancio non hanno potuto fornire un contributo per impedire la cattiva amministrazione e la sottrazione degli stanziamenti. Approva pertanto il fatto che la concessione di ulteriori aiuti sia vincolata alla presentazione e all'efficace attuazione di programmi di riforma volti al miglioramento della qualità della gestione finanziaria pubblica nei paesi beneficiari.

21. Appoggia le sette raccomandazioni della Corte dei conti(12) concernenti i nuovi orientamenti in materia di controllo e coordinamento degli aiuti con gli altri donatori. Esorta la Commissione a dare piena attuazione a tali raccomandazioni. A tale riguardo accoglie con favore le iniziative già prese e sottolinea l'importanza dei seguenti punti:

a) una valutazione continua della realizzazione delle iniziative previste per la riforma dell'amministrazione pubblica;

b) il controllo dei progressi conseguiti in settori chiave (sanità e istruzione) con l'aiuto di indicatori significativi (per esempio, aumento del numero degli insegnanti o dei medici);

c) l'esame annuale della gestione contabile e della redditività dell'amministrazione degli stanziamenti sulla base di campioni;

d) sanzioni chiaramente definite (riduzione o sospensione dei pagamenti) in caso di mancata attuazione delle riforme concordate.

22. Vincola l'approvazione dei nuovi orientamenti previsti alla condizione che i criteri e le procedure per gli stessi siano trasparenti e comprensibili per l'opinione pubblica dell'Unione europea e dei paesi beneficiari, e che le relazioni di verifica e di valutazione elaborate in seguito siano pienamente accessibili, perché soltanto in tal modo è possibile esercitare un controllo efficace sui risultati.

23. Esorta la Commissione a rafforzare in modo corrispondente le sue delegazioni nei paesi beneficiari, a migliorare sensibilmente la capacità di verifica e di audit disponibile per EuropeAid ed eventualmente a presentare all'autorità di bilancio le proposte pertinenti per l'ulteriore fornitura di risorse e di personale.

24. Sottolinea che l'attribuzione di maggiori competenze alle delegazioni della Commissione offre l'opportunità di creare un sistema di gestione dei progetti di aiuto allo sviluppo adeguato alle diverse condizioni locali, consentendo la maggiore partecipazione possibile dei beneficiari.

25. Esorta la Commissione a non promettere più alcun finanziamento alle organizzazioni che, in caso di eventuali violazioni del diritto penale o del lavoro del paese ospite, possano sottrarsi o sottrarre i loro collaboratori ad un procedimento facendo appello all'immunità diplomatica.

26. Ricorda, in rapporto ai problemi sorti anche in questa procedura di discarico, l'articolo 3 del regolamento, in base al quale i deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione. Si escludono solamente i documenti e i conteggi personali dei deputati, ma non i documenti trasmessi in via riservata dalla Commissione.

27. Ricorda la procedura stabilita all'allegato VII del regolamento, che vige per tutti i documenti trasmessi in via riservata al Parlamento e garantisce a tutti i membri delle commissioni il diritto di esaminarli.

28. Ricorda l'allegato VI del regolamento, in base al quale la commissione per il controllo dei bilanci esamina i documenti riservati che ricadono nel suo ambito di competenza nel pieno rispetto dell'allegato VII.

29. Incarica la sua presidente e la presidente della commissione per il controllo dei bilanci di provvedere a che in futuro i documenti trasmessi dalla Commissione nel quadro della procedura di discarico possano essere esaminati da tutti i membri nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento.

30. Ribadisce la propria opinione che la situazione attuale in cui il Parlamento europeo è chiamato ad adottare ogni anno una decisione di discarico per il FES senza disporre al contempo dei relativi poteri legislativi e di bilancio sia anomala. Chiede pertanto nuovamente l'iscrizione dei fondi FES nella parte del bilancio generale dell'Unione europea relativa alla cooperazione allo sviluppo.

(1) GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 205.

(2) GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 212.

(3) GU C 257 del 14.9.2001

(4) Testi approvati, punto 8.

(5) GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(6) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(7) GU L 234 del 16.9.2000, pag. 37.

(8) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(9) Bilanci finanziari e conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo - Esercizio 1999, COM(2000) 357.

(10) ACP-UE 2112/2/00 riv 2 - ACP/81/010/00 riv 2.

(11) Considerando G della risoluzione del Parlamento europeo del 30.11.2000 sulle relazioni dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo (GU C 228 del 13.8.2001, pag. 213).

(12) Punti 62-68 della relazione speciale n. 5/2001 della Corte dei conti.