52001AR0466

Parere del Comitato delle regioni in merito al "Progetto di relazione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri"

Gazzetta ufficiale n. C 192 del 12/08/2002 pag. 0031 - 0036


Parere del Comitato delle regioni in merito al "Progetto di relazione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri"

(2002/C 192/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste le conclusioni della Presidenza dell'Unione formulate al termine del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001 e in particolare la dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione;

visto il progetto di relazione della Commissione degli Affari costituzionali del Parlamento europeo sul tema "La delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri" (PE 304.276);

vista la risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni della Commissione europea al Consiglio "Legiferare meglio 1998" e "Legiferare meglio 1999" (C5-0266/2000 e C5-0279/1999);

visto il parere del 10 ottobre 2001 della Commissione "Politica regionale, trasporti e turismo" del Parlamento europeo per la Commissione "Affari costituzionali" sul tema "La delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri" (PE 301.816);

visto il progetto di parere del 23 agosto 2001 della Commissione "Affari esteri" del Parlamento europeo per la Commissione "Affari costituzionali" sul tema "La delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri" (PE 302.070);

vista la Comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2001 su "L'avvenire dell'Unione europea - Governance europea - Rinnovare il metodo comunitario 2001" (COM(2001) 727 def.);

vista la propria risoluzione del 14 novembre 2001 sulla "Preparazione del Consiglio europeo di Laeken e sul futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004" (CdR 104/2001 fin);

vista la propria "Relazione sulla prossimità" del 20 settembre 2001(CdR 436/2000 fin);

vista la propria risoluzione del 4 aprile 2001 su "L'esito della Conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin)(1);

visti i propri pareri del 15 settembre 1999 e del 13 aprile 2000 sulle relazioni della Commissione europea al Consiglio "Legiferare meglio 1998" e "Legiferare meglio 1999" (CdR 50/1999 fin e CdR 18/2000 fin)(2);

visto il proprio parere dell'11 marzo 1999 sul principio di sussidiarietà, dal titolo "Verso un'autentica cultura della sussidiarietà! Un appello del Comitato delle regioni" (CdR 302/98 fin)(3);

vista la decisione del Parlamento europeo, e precisamente della sua Commissione "Affari costituzionali", di consultarlo ai sensi dell'articolo 265, 4o comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Presidente, conformemente all'articolo 40, secondo paragrafo, del Regolamento interno del Comitato delle regioni, di ricorrere alla procedura d'urgenza e di procedere alla nomina di due Relatori generali, Chabert (B/PPE), Vicepresidente e Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e della sanità del governo della Regione Bruxelles capitale, e Dammeyer (D/PSE), membro del Parlamento del Land Renania settentrionale Vestfalia;

considerando che il Consiglio europeo di Laeken lo ha invitato a presenziare in qualità di osservatore attivo alla Convenzione europea convocata in quell'occasione, e che la questione di una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione europea è stata considerata come il primo tema da affrontare in vista di un'Unione rinnovata;

considerando che, nella dichiarazione di Laeken, al momento di definire le linee di riflessione per una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione europea, i capi di Stato e di governo hanno, a più riprese, fatto riferimento alla dimensione regionale, chiedendosi, tra l'altro

- come assicurare che una nuova ripartizione delle competenze non si traduca in un ampliamento strisciante delle competenze dell'Unione, oppure in un'invasione in settori di competenza esclusiva degli Stati membri e, eventualmente, delle regioni,

- se l'ordinaria amministrazione e l'esecuzione della politica dell'Unione non debbano essere riservate in modo più esplicito agli Stati membri e, ove la loro costituzione lo preveda, alle regioni, e se ad essi non debba essere data la garanzia che le loro competenze non saranno intaccate;

considerando che, fin dal suo insediamento, esso invoca un dibattito sulla problematica della delimitazione delle competenze e sull'effettiva applicazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e prossimità e, che nel corso dei suoi primi due mandati quadriennali, ha adottato numerose prese di posizione in merito,

ha adottato all'unanimità, il 13 marzo 2002, nel corso della 43a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Considerazioni generali sulla problematica della ripartizione delle competenze nell'Unione europea

Il Comitato delle regioni

1.1. Si compiace del fatto che il Parlamento europeo, consultandolo, gli offra l'opportunità, di esporre la sua posizione di principio circa questa problematica, che giustamente è stata posta al centro del mandato della Convenzione incaricata di preparare la prossima Conferenza intergovernativa.

1.2. Nota con soddisfazione che, grazie alla problematica della ripartizione delle competenze, la questione della posizione e del ruolo delle regioni e degli enti locali nell'Unione europea e della loro rappresentanza istituzionale è stata inserita nei lavori della Commissione "Affari costituzionali" del Parlamento europeo.

1.3. Richiama l'attenzione sul fatto che il processo di integrazione ha conseguenze notevoli per l'autonomia delle regioni e dei comuni, in quanto l'Unione europea, nel corso del tempo, ha interpretato e utilizzato le sue competenze in modo sempre più esteso in molti settori. Per tale ragione, il dibattito su una migliore delimitazione delle competenze in Europa non è soltanto volto a definire migliori strumenti giuridici, ma anche a riesaminare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda le principali politiche, le quali però rientrano in molti casi nella sfera di competenza delle regioni, come ad esempio la politica culturale e dell'istruzione, la politica della ricerca e della tecnologia, la politica ambientale, oltre che la politica strutturale regionale e quella strutturale agricola(4).

1.4. Ricorda che uno degli obiettivi è un'Unione più democratica, trasparente ed efficace; tale obiettivo va conseguito attraverso una chiarificazione, una semplificazione ed un adeguamento dei Trattati ed una migliore informazione dei cittadini.

1.5. Accoglie con favore la Convenzione quale primo passo verso un metodo più democratico di revisione dei Trattati ed auspica la più ampia diffusione possibile delle sue conclusioni e raccomandazioni finali.

1.6. Ritiene quindi che una riflessione su una migliore organizzazione delle competenze debba fondarsi non solo sul principio di sussidiarietà, ma anche su quelli di proporzionalità e di prossimità, nonché sul rispetto delle identità nazionali e regionali, e debba incoraggiare una responsabilità politica basata sulla prossimità.

1.7. Reputa il principio di sussidiarietà un principio politico di valore costituzionale. Il suo inserimento nei Trattati dell'Unione europea costituisce infatti un invito alle istituzioni e agli Stati membri interessati a perseguire il massimo grado di efficacia e di proporzionalità nella scelta del livello decisionale appropriato. Per tale ragione l'applicazione del principio di sussidiarietà deve garantire sia le prerogative regionali che l'autonomia locale(5). Ciò vuol dire che la Comunità interviene soltanto quando e nella misura in cui gli obiettivi delle azioni in questione non possono essere conseguiti in maniera soddisfacente a livello nazionale, e quindi, per la loro portata o i loro effetti, possono essere realizzati in maniera migliore a livello comunitario.

1.8. Constata che, nonostante i progressi politici e giuridici compiuti da quando il principio di sussidiarietà è stato sancito nel Trattato di Maastricht, esso non è ancora stato applicato fino in fondo e non ha avuto l'impatto atteso sul funzionamento dell'Unione; ritiene che una migliore ripartizione delle competenze contribuirebbe a facilitarne la formulazione, l'attuazione ed il controllo.

1.9. Sottopone al PE, nella fase iniziale di questo dibattito, questo parere, che sintetizza le posizioni prese dal Comitato delle regioni nel corso del suo ultimo mandato quadriennale, allo scopo di offrirgli elementi di valutazione sulle questioni di principio sollevate; preciserà la propria posizione man mano che procederanno i lavori della Convenzione.

1.10. Intende portare avanti, insieme al Parlamento europeo, un dialogo permanente in materia, per tutta la durata dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Unione europea.

2. Una migliore ripartizione e definizione delle competenze all'interno dell'Unione europea è indispensabile per portare avanti il processo d'integrazione europea

Il Comitato delle regioni

2.1. Condivide l'analisi del Parlamento europeo sulle carenze che si riscontrano attualmente nei Trattati e nel funzionamento della Comunità nel suo complesso per quanto riguarda il problema della ripartizione delle competenze, carenze che sono da attribuire alla scarsa coerenza e trasparenza risultanti dalla proliferazione degli strumenti e delle procedure. L'attuale delimitazione delle competenze è imprecisa anche perché il Trattato CE prevede solo obiettivi molto generali, senza tuttavia stabilire esattamente la portata delle misure(6).

2.2. Ritiene che il processo raccomandato dai capi di Stato e di governo nella dichiarazione di Laeken sul futuro dell'Unione per giungere ad una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell'Unione europea s'iscriva in un quadro complessivo di ridefinizione del progetto europeo e ammonisce contro il pericolo che tale processo si limiti ad una revisione meramente tecnica del Trattato(7).

2.3. Ritiene, infatti, che l'adesione dei cittadini al processo di realizzazione di una vera Unione politica possa essere garantita solo se la costruzione europea è portata avanti nella trasparenza dei poteri e delle responsabilità, ed è convinto che la democrazia europea possa funzionare adeguatamente soltanto se i Trattati e le procedure decisionali diventeranno più trasparenti per i cittadini e più facili da attuare(8).

2.4. Si pronuncia a favore di una procedura costituzionale e approva, di conseguenza, la proposta del Parlamento europeo che raccomanda di riunire i Trattati in un testo unico comprendente due parti:

a) una sezione "costituzionale" o di base contenente il preambolo, gli obiettivi dell'Unione, i diritti fondamentali e le disposizioni relative alle istituzioni e alle competenze esclusive, e che può essere modificata solo nell'ambito di una Conferenza intergovernativa; e

b) una sezione che disciplini in particolare questioni tecniche, procedurali o istituzionali, nella misura in cui queste ultime possano essere disciplinate anche dal diritto derivato. Detta sezione potrebbe essere modificata in base ad una procedura comunitaria semplificata senza necessità di una Conferenza intergovernativa. La delega di competenze dagli Stati membri all'Unione europea richiede in ogni caso l'approvazione dei rispettivi Parlamenti(9).

2.5. Ritiene che l'obiettivo di una migliore ripartizione delle competenze tra l'Unione europea, gli Stati membri, le regioni e i livelli subregionali sia intrinsecamente legato allo status giuridico e ai compiti dell'Unione europea. Per questo motivo occorre:

- sulla base dello sviluppo del progetto europeo, individuare e chiarire le politiche da attuare per conseguire tale obiettivo;

- garantire la realizzazione del principio di prossimità ai cittadini(10); il principio di sussidiarietà deve quindi costituire il parametro per la nuova definizione dei compiti dell'Unione europea. In questo senso è necessario rispettare i principi che regolano la ripartizione delle responsabilità e delle competenze tra lo Stato e gli enti locali e regionali. Se l'azione comunitaria non è assolutamente necessaria, va restituita una maggiore responsabilità politica agli Stati membri, agli enti regionali e locali che sono i livelli decisionali più vicini ai cittadini;

- attribuire in modo chiaro la responsabilità politica, ad esempio tramite una ridefinizione delle competenze dell'Unione europea nei Trattati; a questo proposito, non devono essere tabù né l'idea che all'Unione vengano attribuite ulteriori competenze né quella che essa restituisca alcune competenze(11).

2.6. È convinto che l'allargamento dell'Unione europea debba andare di pari passo con un'iniziativa volta a concentrare i suoi compiti sulle sfide veramente europee, e chiede che le missioni dell'Unione europea, finalizzate e riformate in questo senso, siano chiaramente descritte nei Trattati ovvero nel futuro patto costituzionale. A questo proposito, l'Unione deve poter continuare a reagire con flessibilità alle sfide che divengono sempre più importanti, e disporre degli strumenti necessari per affrontarle(12).

2.7. Ritiene tuttavia che debbano essere mantenuti gli obiettivi politici che l'Unione si prefigge e che figurano nell'articolo 2 del Trattato che istituisce sull'Unione europea.

2.8. Si pronuncia quindi a favore del mantenimento della capacità d'azione dell'Unione europea e di una visione dinamica del principio di sussidiarietà.

2.9. Aderisce all'approccio metodologico proposto in questo progetto di relazione quanto alla classificazione delle competenze in competenze esclusive dell'Unione, competenze esclusive degli Stati membri, competenze condivise e competenze complementari.

2.10. Ricorda che, in virtù del principio di sussidiarietà, in tutti settori in cui non vi è una competenza comunitaria esclusiva, devono agire in primo luogo gli altri livelli, vale a dire gli Stati membri e i loro enti regionali e locali. Tale principio è sancito nel Trattato e tutte le istituzioni europee, Consiglio, Commissione e Parlamento, sono tenute a rispettarlo(13).

2.11. Ritiene che in passato la Commissione europea abbia dato un'interpretazione molto estensiva del concetto di "competenza esclusiva della Comunità" (Art. 5, primo comma, Trattato CE), riducendo in tal modo la portata del principio di sussidiarietà(14).

2.12. Sottolinea che molte competenze della futura Unione europea devono rimanere competenze condivise, non solo tra l'UE e i governi nazionali, ma anche, in linea con il principio di sussidiarietà, con gli enti regionali e locali (nel rispetto comunque di quanto stabilito nelle costituzioni degli Stati membri). Osserva inoltre che il termine "competenza" non si limita alla facoltà di legiferare, ma comprende anche altri poteri di azione giuridica nell'ambito delle responsabilità di ciascuna sfera di governo(15).

2.13. Ritiene indispensabile migliorare gli strumenti giuridici per la delimitazione delle competenze; propone di esaminare le possibilità di graduare in modo più adeguato e sistematico le competenze dell'UE(16).

2.14. Insiste affinché si prenda in considerazione il tema dell'articolazione delle competenze tra i vari livelli di governo, al fine di garantire le condizioni per una buona "governance" europea.

2.15. Sottolinea l'importanza del principio di proporzionalità, sul quale si fonda il meccanismo delle competenze condivise.

2.16. È favorevole ad una gerarchia delle norme, e ritiene opportuno differenziare i vari atti giuridici comunitari (regolamenti, direttive, decisioni), allo scopo di garantire la loro efficacia e leggibilità. Le direttive europee dovrebbero essere formulate in termini generali, mentre la definizione dei meccanismi concreti della loro applicazione dovrebbe spettare alle autorità competenti incaricate di attuarle (in molti casi gli enti locali e regionali); ciò consentirebbe di garantire il rispetto delle differenze culturali esistenti all'interno dell'Unione europea(17).

2.17. Chiede di tener conto delle conseguenze finanziarie ed amministrative che la legislazione comunitaria comporta per i cittadini e per i poteri incaricati della sua applicazione, conseguenze che, in molti casi, sono sopportate dalle regioni e dagli enti locali(18).

2.18. Ritiene che una migliore ripartizione delle competenze faciliterebbe un ricorso più sistematico alla votazione a maggioranza, e, di conseguenza, migliorerebbe la capacità d'azione complessiva dell'UE(19).

2.19. Sottolinea che il diritto di definire i compiti dell'Unione europea deve rimanere una prerogativa degli Stati membri, ed è contrario alle proposte di procedure "esclusivamente comunitarie" per la revisione dei Trattati, in particolare alle proposte di abrogazione dell'obbligo di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali(20).

3. Le competenze delle regioni e delle collettività locali devono essere garantite nella nuova ripartizione e definizione delle competenze all'interno dell'Unione europea

Il Comitato delle regioni

3.1. Non vuole che il dibattito sulla ripartizione delle competenze sfoci nella richiesta all'Unione europea di disciplinare l'organizzazione territoriale all'interno degli Stati membri, che resta di esclusiva competenza di questi ultimi, ma desidera invece che sia preso in considerazione il ruolo, molto importante, svolto dalle regioni e dagli enti locali nell'attuazione della legislazione comunitaria, e che siano garantite le loro competenze rispettive(21).

3.2. Ricorda, a tale proposito, che i principi vigenti in materia di delimitazione delle responsabilità e delle competenze tra lo Stato e gli enti regionali e locali nei vari Stati membri devono essere rispettati.

3.3. Ricorda, di conseguenza, la posizione espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione sul tema "Legiferare meglio 1998/1999", nella quale "propone che, conformemente al principio di sussidiarietà e in funzione delle peculiarità politiche e nazionali dell'Unione europea, le modifiche apportate ai Trattati includano specificamente il riconoscimento e il rispetto delle competenze politiche e legislative delle unità politiche interne degli Stati membri (Stati federali, comunità autonome, regionali), a livello esecutivo, legislativo e giudiziario, quanto alle loro relazioni con le istituzioni dell'Unione"(22).

3.4. È favorevole alla proposta intesa a dare alle regioni uno specifico status giuridico nel Trattato, come avviene per i parlamenti nazionali, e a precisare i settori in cui è prevista la loro partecipazione, le loro responsabilità, le modalità e le procedure di tale partecipazione, nonché i meccanismi di monitoraggio e valutazione. Rammenta anche che è essenziale l'inserimento del principio di sussidiarietà a livello subnazionale, cioè non solo regionale, ma anche locale, in ragione delle competenze amministrative in materia comunitaria a livello locale che spesso esistono in molti Stati membri.

3.5. Deplora tuttavia, ritenendolo eccessivamente accentratore, l'approccio raccomandato, che concederebbe ai soli governi nazionali la prerogativa di stabilire l'elenco delle "regioni partner dell'UE"; propone, quindi, che il Parlamento europeo in concertazione con il Comitato delle regioni riveda questa proposta, per evitare che le modalità di concessione di questo status non impediscano una dinamica evolutiva, creando squilibri sia tra gli Stati membri sia all'interno di ciascuno di essi.

3.6. Reputa che il riconoscimento di uno status giuridico alle regioni e alle autonomie locali rappresenterebbe la concretizzazione dei principi riconosciuti nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che il Comitato auspica sia inserita nel Trattato con un carattere vincolante: nel preambolo si afferma che "l'Unione contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo [dei] valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale"(23).

3.7. Ribadisce la propria richiesta di inserire i principi dell'autonomia locale e regionale tra i principi comuni dell'UE, nel rispetto dell'ordinamento costituzionale degli Stati membri.

3.8. Nota con soddisfazione che il Parlamento europeo ha preso in considerazione la situazione specifica delle regioni con poteri legislativi per quanto riguarda la problematica della ripartizione delle competenze.

3.9. Rammenta tuttavia che in numerosi Stati membri gli enti locali e gli altri enti territoriali dispongono di un'autonomia molto ampia e di competenze amministrative anche nell'attuazione della legislazione comunitaria e invita quindi il Parlamento europeo a prendere in considerazione questa realtà.

3.10. Chiede di completare principi di sussidiarietà e proporzionalità, così come sono formulati nei Trattati, in maniera tale da garantire il rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali.

3.11. Reitera la richiesta di conferire al Comitato delle regioni ed alle regioni dotate di poteri legislativi il diritto di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee in caso di violazione del principio di sussidiarietà.

3.12. Ricorda che il Parlamento europeo nella risoluzione sul tema "Legiferare meglio 1998/1999", ha chiesto che sia riconosciuto e esteso "il ruolo crescente del Comitato delle regioni nell'ambito dell'applicazione del principio di sussidiarietà", e auspica che tale richiesta sia ribadita anche dalla delegazione del Parlamento presso la Convenzione(24).

3.13. Ritiene che, se si vuole garantire efficacemente una migliore ripartizione e articolazione delle competenze all'interno dell'Unione europea, il rafforzamento del ruolo istituzionale del CdR costituisca il corollario del fatto che la legislazione europea rientra in misura crescente nella sfera di competenza degli enti regionali e locali.

3.14. Propone quindi che, nella futura architettura europea, il ruolo degli enti locali e regionali in Europa venga rivalutato alla luce del principio di sussidiarietà, tenuto conto della loro importanza nel processo di unificazione europea e nel portare al livello più vicino ai cittadini(25) l'azione comunitaria.

3.15. Ritiene necessario, a tale scopo, concedere al Comitato delle regioni lo status di istituzione, dandogli una configurazione che gli permetta di esercitare efficacemente le funzioni che gli saranno assegnate e garantendogli competenze che vadano al di là di una semplice funzione consultiva, tra le quali il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee, in modo da trasformarlo in un'istituzione che partecipi al processo decisionale comunitario, processo nel quale tutti i livelli politici degli Stati membri, dai comuni alle regioni dotate di competenze legislative, devono svolgere un ruolo e assumersi una propria parte di responsabilità(26).

3.16. Chiede al Parlamento europeo, specificamente alla sua delegazione presso la Convenzione sul futuro dell'Unione europea, di vegliare, da una parte, affinché i lavori della Convenzione prendano in considerazione la necessità di garantire politicamente e giuridicamente le competenze delle regioni e degli enti locali, e, dall'altra, affinché il Comitato delle regioni partecipi a pieno titolo alla ridefinizione e alla nuova ripartizione delle competenze all'interno dell'Unione europea.

Bruxelles, 13 marzo 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert Bore

(1) GU C 253 del 12.9.2001, pag. 25.

(2) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 11; GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 60.

(3) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 73.

(4) Cfr. "Memorandum sulla partecipazione del Comitato delle regioni al dibattito strutturato sul futuro dell'Unione" (CdR 325/2001 fin).

(5) Cfr. Dichiarazione finale del CdR: "Nuove forme di governo in Europa: verso maggiore democrazia e prossimità" (CdR 379/2000 fin).

(6) Cfr. Parere del CdR "Verso un'autentica cultura della sussidiarietà! Un appello del Comitato delle regioni" (CdR 302/98 fin).

(7) Cfr. Risoluzione del CdR "La preparazione del Consiglio europeo di Laeken e il futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004" (CdR 104/2001 fin).

(8) Cfr. Relazione del CdR sulla prossimità (CdR 436/2000 fin).

(9) Cfr. Parere del CdR sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo "Legiferare meglio 1999" (CdR 18/2000 fin).

(10) Cfr. anche la relazione del Comitato delle regioni sulla prossimità, CdR 436/2000 fin.

(11) Cfr. Risoluzione del CdR "La preparazione del Consiglio europeo di Laeken e il futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004" (CdR 104/2001 fin).

(12) Cfr. Risoluzione del CdR "La preparazione del Consiglio europeo di Laeken e il futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004" (CdR 104/2001 fin).

(13) Cfr. "Memorandum sulla partecipazione del Comitato delle regioni al dibattito strutturato sul futuro dell'Unione" (CdR 325/2001 fin).

(14) Cfr. Parere del CdR sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo "Legiferare meglio 1999" (CdR 18/2000 fin).

(15) Cfr. Risoluzione del CdR sul tema "L'esito della conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin).

(16) Cfr. Risoluzione del CdR sul tema "L'esito della conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin).

(17) Cfr. Relazione del CdR sulla prossimità (CdR 436/2000 fin).

(18) Cfr. Parere del CdR sul tema "Applicazione della normative UE da parte delle regioni e degli enti locali" (CdR 51/1999 fin).

(19) Cfr. Parere del CdR sulla relazione della Commissione al Consiglio europeo "Legiferare meglio 1999" (CdR 18/2000 fin).

(20) Cfr. Risoluzione del CdR "La preparazione del Consiglio europeo di Laeken e il futuro sviluppo dell'Unione europea nel quadro della prossima Conferenza intergovernativa del 2004" (CdR 104/2001 fin).

(21) Cfr. Risoluzione del CdR sul tema "L'esito della conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin).

(22) Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni della Commissione al Consiglio "Legiferare meglio 1998" e "Legiferare meglio 1999" (A5-0269/2000).

(23) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364 del 18.12.2000, pagg. 1-22).

(24) Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni della Commissione al Consiglio "Legiferare meglio 1998" e "Legiferare meglio 1999" (A5-0269/2000).

(25) Cfr. Risoluzione del CdR sul tema "L'esito della conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin).

(26) Cfr. Risoluzione del CdR sul tema "L'esito della conferenza intergovernativa 2000 e il dibattito sul futuro dell'Unione europea" (CdR 430/2000 fin).