Posizione comune (CE) n. 16/2001, dell'8 marzo 2001, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria
Gazzetta ufficiale n. C 126 del 26/04/2001 pag. 0001 - 0024
Posizione comune (CE) n. 16/2001 definita dal Consiglio l'8 marzo 2001 in vista dell'adozione della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa all'ozono nell'aria (2001/C 126/01) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) In base ai principi sanciti dall'articolo 174 del trattato, il quinto programma d'azione a favore dell'ambiente approvato con risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile(5), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE(6), prevede in modo specifico l'adeguamento della legislazione vigente in materia di inquinanti atmosferici. Il suddetto programma raccomanda di stabilire obiettivi a lungo termine in materia di qualità dell'aria. (2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente(7), il Consiglio adotta la normativa di cui al paragrafo 1 e le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo. (3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario. (4) La direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori numerici delle soglie devono basarsi sui risultati delle ricerche svolte da gruppi scientifici internazionali del settore. La Commissione deve tener conto dei più recenti risultati della ricerca scientifica nel settore epidemiologico ed ambientale e dei progressi della metrologia nell'ottica di riesaminare gli elementi su cui tali soglie sono fondate. (5) La direttiva 96/62/CE prescrive la fissazione di valori limite e valori-obiettivo per i livelli di ozono. Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, andrebbero fissati, a livello comunitario, valori bersaglio per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali valori bersaglio dovrebbero rifarsi agli obiettivi provvisori fissati dalla strategia comunitaria integrata per combattere l'acidificazione e l'ozono a livello del suolo, che costituiscono altresì il fondamento della direttiva 2001/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(8). (6) In base alla direttiva 96/62/CE è opportuno che piani e programmi siano attuati nelle zone e negli agglomerati in cui le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio onde garantire, per quanto possibile, che entro la data stabilita tali valori siano rispettati. Ciò consiste, in larga misura, nell'attuare misure di controllo conformi alla normativa comunitaria in materia. (7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di ravvicinare quanto più possibile gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine. (8) Le misurazioni dovrebbero essere obbligatorie nelle zone in cui le concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine. Il numero di punti di campionamento fissi necessari può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari. (9) Occorrerebbe fissare una soglia di allarme per l'ozono per la protezione della popolazione in generale. È altresì opportuno fissare una soglia di informazione per proteggere i gruppi sensibili della popolazione. Occorrerebbe fornire sistematicamente alla popolazione informazioni aggiornate sulle concentrazioni di ozono nell'aria. (10) Occorrerebbe predisporre piani d'azione a breve termine qualora ciò possa ridurre significativamente il rischio di superamento della soglia di allarme. Occorrerebbe ricercare e studiare la possibilità di ridurre il rischio, la durata e la gravità di tali superamenti. Tali misure locali non dovrebbero tuttavia essere imposte laddove l'analisi costi-benefici dimostri che sarebbero sproporzionate. (11) Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, può essere necessario un certo grado di coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani, programmi e piani d'azione a breve termine, nonché dell'informazione della popolazione. Gli Stati membri dovrebbero continuare, se del caso, la cooperazione con paesi terzi, in particolare con quelli candidati all'adesione. (12) Onde poter redigere relazioni periodiche, dovrebbero essere trasmessi alla Commissione i dati relativi alle concentrazioni rilevate. (13) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni della presente direttiva sulla scorta dei progressi più recenti della ricerca scientifica, con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sulla salute umana e sull'ambiente. La relazione della Commissione dovrebbe inserirsi nell'ambito di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro conseguimento. In questo contesto la relazione dovrebbe tener conto della possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine entro un determinato periodo di tempo. (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9). (15) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero garantire un'efficace protezione dagli effetti nocivi sulla salute umana dell'esposizione all'ozono e ridurre gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi. (16) La direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono(10) dovrebbe essere abrogata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Finalità La presente direttiva si prefigge di: a) fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso; b) garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzati metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e, ove opportuno, dei precursori dell'ozono (ossidi di azoto e composti organici volatili) nell'aria; c) ottenere adeguate informazioni sui livelli di ozono nell'aria e metterle a disposizione della popolazione; d) garantire che, per quanto riguarda l'ozono, la qualità dell'aria sia salvaguardata laddove è accettabile e sia migliorata negli altri casi; e) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la riduzione dei livelli d'ozono, e l'uso delle potenzialità delle misure transfrontaliere e l'accordo su tali misure. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "aria": l'aria esterna presente nella troposfera, esclusi i luoghi di lavoro; 2) "inquinante": qualsiasi sostanza direttamente o indirettamente immessa dall'uomo nell'aria, che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso; 3) "precursori dell'ozono": sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo, alcune delle quali sono elencate nell'allegato VI; 4) "livello": concentrazione di un inquinante nell'aria o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo; 5) "valutazione": qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria; 6) "misurazione in siti fissi": le misurazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE; 7) "zona": parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata; 8) "agglomerato": zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, una densità abitativa per km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria; 9) "valore bersaglio": livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo; 10) "obiettivo a lungo termine": concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito nella misura del fattibile nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente; 11) "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana di esposizione di breve durata della popolazione in generale, e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma degli articoli 6 e 7; 12) "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni aggiornate; 13) "composti organici volatili" ("COV"): tutti i composti organici provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare. Articolo 3 Valori bersaglio 1. I valori bersaglio per il 2010 per le concentrazioni di ozono nell'aria sono riportati nella parte II dell'allegato I. 2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano i valori bersaglio di cui al paragrafo 1. 3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono, in linea con le disposizioni della direttiva 2001/.../CE, a garantire che sia predisposto ed attuato un piano o un programma volto al raggiungimento per quanto possibile dei valori bersaglio a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato I. Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, occorra predisporre o attuare piani o programmi relativi ad inquinanti diversi dall'ozono, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani o programmi integrati riguardanti tutti gli inquinanti in questione. 4. I piani o programmi di cui al paragrafo 3 contengono le informazioni minime descritte nell'allegato IV della direttiva 96/62/CE e sono portati a conoscenza della popolazione e delle organizzazioni interessate, quali associazioni ambientaliste, dei consumatori o di tutela dei gruppi di popolazione sensibili ed enti sanitari competenti. Articolo 4 Obiettivi a lungo termine 1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicati nella parte III dell'allegato I. 2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi finalizzate al conseguimento, per quanto possibile, degli obiettivi a lungo termine. Le misure adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, esse si basano sulle misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/.../CE e della pertinente normativa CE. Articolo 5 Norme per le zone e gli agglomerati con livelli di ozono conformi agli obiettivi a lungo termine Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. In tali zone e agglomerati essi si adoperano per mantenere i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e per preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. Articolo 6 Informazione del pubblico 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per: a) assicurare che le informazioni aggiornate sulle concentrazioni di ozono nell'aria siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, delle associazioni interessate - quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori e le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili - e degli enti sanitari competenti. Le informazioni sono aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, laddove opportuno e fattibile, oraria. Le informazioni indicano almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al corrispondente periodo di mediazione. Le informazioni dovrebbero inoltre comprendere una breve valutazione in relazione agli effetti sulla salute. Le soglie di informazione e di allarme per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicate nella parte I dell'allegato II; b) mettere a disposizione del pubblico e delle organizzazioni pertinenti, come quelle ambientaliste, dei consumatori, per la tutela dei gruppi di popolazione sensibili, e degli enti sanitari competenti, relazioni annuali dettagliate in cui siano indicati almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al periodo di mediazione nonché, se del caso, una breve valutazione degli effetti dei casi di superamento in questione. Esse possono altresì contenere, se del caso, informazioni e valutazioni ulteriori in materia di protezione della vegetazione e delle foreste, come specificato nella parte I dell'allegato III. Possono anche includere informazioni sui precursori pertinenti, ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria vigente; c) provvedere affinché siano fornite con la massima tempestività agli enti sanitari e alla popolazione informazioni sui casi di superamento in corso o previsti della soglia di allarme. Le informazioni e le relazioni summenzionate sono rese pubbliche con i mezzi adeguati secondo i casi, ad esempio mediante mezzi radiotelevisivi, stampa o pubblicazioni, pannelli informativi o reti informatiche, quali Internet. 2. Le informazioni dettagliate da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE in caso di superamento di una delle soglie devono comprendere gli elementi indicati nella parte II dell'allegato II. Ove fattibile, gli Stati membri fanno in modo di fornire tali informazioni anche nei casi in cui si prevede un superamento della soglia di informazione o di allarme. 3. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiare, comprensibili ed accessibili. Articolo 7 Piani d'azione a breve termine 1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli amministrativi adeguati che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti. Qualora si rilevi che non sussiste un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o gravità dei superamenti nelle zone in questione, gli Stati membri sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE. Spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali. 2. L'elaborazione di piani d'azione a breve termine, inclusi i livelli di attivazione di azioni specifiche, rientra nella responsabilità degli Stati membri. Tali piani possono prevedere, secondo i casi, misure graduate ed economicamente valide di controllo e, ove risulti necessario, di riduzione o di sospensione di talune attività, tra cui il traffico di autoveicoli, che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme. Possono anche essere previste misure efficaci connesse con l'attività degli impianti industriali e l'utilizzazione di prodotti. 3. Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine, gli Stati membri possono prendere in considerazione esempi di misure di provata efficacia, che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo 12. Articolo 8 Inquinamento transfrontaliero 1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine per quanto possibile. La Commissione deve assisterli in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto della direttiva 2001/.../CE, in particolare l'articolo 9, se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono. 2. Ove opportuno ai sensi dell'articolo 7, gli Stati membri predispongono e attuano piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone di frontiera dei diversi Stati membri. Gli Stati membri provvedono affinché nelle zone di frontiera dei diversi Stati membri per le quali sono stati predisposti piani d'azione a breve termine, la popolazione riceva tutte le informazioni del caso. 3. Allorché si verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone prossime ai confini nazionali, dovrebbero essere informate quanto prima le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati al fine di agevolare l'informazione del pubblico di tali Stati. 4. Nel predisporre i piani e programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 3, gli Stati membri continuano, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, con particolare attenzione ai paesi candidati all'adesione. Articolo 9 Valutazione delle concentrazioni di ozono e di precursori nell'aria 1. Le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie nelle zone e negli agglomerati nei quali durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine. Laddove siano disponibili solo dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, per accertare i superamenti gli Stati membri possono avvalersi di brevi campagne di misurazione effettuate in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrandole con gli inventari delle emissioni e l'uso dei modelli. L'allegato IV contiene i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione dell'ozono. La parte I dell'allegato V contiene il numero minimo di punti di campionamento fissi ai fini della misurazione continua dell'ozono nelle zone e negli agglomerati nei quali la misurazione è l'unica fonte di informazione per la valutazione della qualità dell'aria. In corrispondenza del 50 % dei punti di campionamento dell'ozono prevista ai sensi della parte I dell'allegato V, viene effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. La misurazione del biossido di azoto è continua, ad eccezione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nella parte I dell'allegato IV, nelle quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione. Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi sono integrate da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo dei punti di campionamento di cui alla parte I dell'allegato V può essere ridotto a condizione che: a) i metodi supplementari consentano di pervenire a un livello d'informazione adeguato per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori bersaglio e alle soglie di informazione e di allarme; b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche devono poter consentire di accertare le concentrazioni di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui alla parte I dell'allegato VII e in vista dei risultati di cui alla parte II dell'allegato VII; c) il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o agglomerato sia almeno uno per due milioni di abitanti o, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento, uno per 50000 km2; d) ciascuna zona o agglomerato contenga almeno un punto di campionamento; e e) il biossido di azoto venga misurato in tali rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo. In questo caso si tiene conto dei risultati delle tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio. 2. Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante tutti gli ultimi cinque anni di misurazione le concentrazioni sono state inferiori agli obiettivi a lungo termine il numero delle stazioni di misurazione continua è stabilito ai sensi alla parte II dell'allegato V. 3. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio venga installata e mantenuta operativa almeno una stazione di misurazione per fornire dati sui precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i suddetti precursori, attenendosi ad obiettivi, metodi e raccomandazioni contenuti in detto allegato. Nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 12 vengono elaborate anche linee guida per un'appropriata strategia di misurazione dei precursori dell'ozono, tenendo conto delle norme vigenti a livello comunitario e del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP). 4. Nella parte I dell'allegato VIII sono contenuti i metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono. Nella parte II del medesimo allegato sono stabilite le tecniche di modellizzazione dell'ozono. 5. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico il presente articolo e gli allegati da IV a VIII sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Articolo 10 Trasmissione delle informazioni e relazioni 1. Allorché trasmettono informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri provvedono anche e, per la prima volta, per l'anno civile successivo alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a: a) trasmettere alla Commissione, per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5; b) trasmettere alla Commissione i piani o i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 entro due anni dalla fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori bersaglio fissati per l'ozono; c) informare la Commissione, a scadenza triennale, dei progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma. 2. Inoltre gli Stati membri, per la prima volta, per l'anno civile successivo alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1: a) trasmettono alla Commissione in via provvisoria, per ognuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno i) entro la fine del mese successivo, per ogni giorno in cui si osservano superamenti delle soglie di informazione e/o di allarme, le seguenti informazioni: data, durata dell'episodio in ore, valore/i massimo/i di 1 h di ozono; ii) entro il 31 ottobre di ogni anno, le altre informazioni indicate nell'allegato III; b) per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo, trasmettono alla Commissione le informazioni convalidate di cui all'allegato III insieme alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI; c) trasmettono alla Commissione, con scadenza triennale ed entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, nell'ambito della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio(11), le seguenti informazioni riguardanti: i) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5; ii) eventuali misure adottate o predisposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2; e iii) le decisioni in merito ai piani d'azione a breve termine, la elaborazione e il contenuto, nonché una valutazione degli effetti dei piani stessi, predisposti ai sensi dell'articolo 7. 3. La Commissione provvede a: a) far sì che le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 2, lettera a) siano immediatamente messe a disposizione con mezzi appropriati e comunicate all'Agenzia europea dell'ambiente; b) pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno civile per fornire un quadro globale della situazione dei diversi Stati membri; c) verificare regolarmente l'attuazione dei piani o dei programmi presentati ai sensi del paragrafo 1, lettera b) mediante analisi dei progressi registrati e delle tendenze a livello di inquinamento atmosferico e tenendo conto delle condizioni meteorologiche e dell'origine dei precursori dell'ozono (biogenica o antropogenica); d) tener conto delle informazioni fornitele ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella redazione delle relazioni triennali sulla qualità dell'aria, ai sensi dell'articolo 11, punto 2, della direttiva 96/62/CE; e) predisporre un opportuno scambio delle informazioni ed esperienze comunicatele ai sensi del paragrafo 2, lettera c), punto iii), in materia di elaborazione ed attuazione dei piani d'azione a breve termine. 4. Nell'adempiere ai compiti di cui al paragrafo 3 la Commissione si avvarrà, secondo necessità, delle competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente. 5. Entro ...(12) gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi impiegati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, punto 1, lettera d) della direttiva 96/62/CE. Articolo 11 Riesame e relazioni 1. Entro il 31 dicembre 2004 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che descrive l'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva. Essa verterà in particolare su: a) gli ultimi risultati della ricerca scientifica alla luce degli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di effetti dell'esposizione all'ozono sull'ambiente e sulla salute umana tenendo conto specificatamente dei gruppi di popolazione sensibili; viene preso in considerazione lo sviluppo di modelli più accurati; b) i recenti sviluppi tecnologici, in particolare nel campo dei metodi di misurazione o di altri tipi di valutazione delle concentrazioni, nonché l'evoluzione delle concentrazioni di ozono in tutta Europa; c) il confronto tra i le previsioni basate su modelli e le misurazioni effettive; d) la determinazione e i livelli degli obiettivi a lungo termine, dei valori bersaglio, delle soglie di informazione e di allarme; e) l'impatto che il programma internazionale concertato ai sensi della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza dell'UNECE ha sugli effetti dell'ozono sulle colture e la vegetazione naturale. 2. La relazione si inserisce nel contesto di una strategia in materia di qualità dell'aria intesa a rivedere e proporre obiettivi comunitari di qualità dell'aria e a elaborare strategie concrete per il loro conseguimento. In tale contesto, la relazione terrà conto dei seguenti elementi: a) margine di intervento per un'ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti di tutte le fonti, nei limiti della fattibilità tecnica e dell'efficacia dei costi delle misure; b) correlazione tra, da un lato, gli inquinanti e le opportunità di strategie integrate per conseguire la qualità dell'aria nella Comunità e, dall'altro, i relativi obiettivi; c) possibilità di ulteriori azioni a livello comunitario intese a ridurre le emissioni di precursori; d) progressi nell'applicazione dei valori bersaglio di cui all'allegato I, compresi i piani ed i programmi predisposti e realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, esperienza acquisita nell'attuazione di piani d'azione a breve termine ai sensi dell'articolo 7 e condizioni, di cui all'allegato IV, nelle quali le misurazioni della qualità dell'aria sono state effettuate; e) possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine di cui alla parte III dell'allegato I, entro un periodo di tempo determinato; f) norme attuali e future in materia di informazione del pubblico e di scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione; g) correlazione tra la presente direttiva e i cambiamenti previsti a seguito di misure che la Comunità e gli Stati membri devono adottare per soddisfare gli impegni relativi ai cambiamenti climatici; h) il trasporto transfrontaliero dell'inquinamento, tenuto conto delle misure adottate nei paesi candidati all'adesione. 3. La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è corredata di una proposta di modifica della presente direttiva. Articolo 12 Orientamenti 1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione elabora orientamenti entro ...(13). A tale scopo essa si avvarrà delle competenze reperibili presso gli Stati membri, l'Agenzia europea dell'ambiente o gli enti specializzati del settore, secondo necessità e tenendo conto dei requisiti vigenti nella legislazione comunitaria e dell'EMEP. 2. Gli orientamenti sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Essi non modificano né direttamente né indirettamente i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine o le soglie di allarme e di informazione. Articolo 13 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 96/62/CE. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 14 Sanzioni Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 15 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(14). Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 16 Abrogazioni La direttiva 92/72/CEE è abrogata a decorrere da ...(15). Articolo 17 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 18 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Per il Parlamento europeo La Presidente Per il Consiglio Il Presidente (1) GU C 56E del 29.2.2000, pag. 40, modificata da GU C 29E del 30.1.2001, pag. 281. (2) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 11. (3) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 35. (4) Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (GU C 377 del 29.12.2000, pag. 154), posizione comune del Consiglio dell'8 marzo 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (5) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1. (6) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (7) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. (8) GU L ... (9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (10) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 1. (11) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. (12) 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. (13) 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. (14) 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. (15) 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. ALLEGATO I DEFINIZIONI, VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO I. Definizioni Tutti i valori sono espressi in µg/m3. Il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 K e 101,3 kPa. L'ora indicata è quella dell'Europa centrale. Per AOT40 (espresso in µg/m3).ora) s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale(1). Per essere validi, i dati annuali sui superamenti utilizzati per verificare il rispetto dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine riportati nel seguito devono soddisfare i criteri di cui alla parte II dell'allegato III. II. Ozono: valori bersaglio >SPAZIO PER TABELLA> III. Ozono: obiettivi a lungo termine >SPAZIO PER TABELLA> (1) O ora corrispondente per le regioni ultraperiferiche. ALLEGATO II SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME I. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono >SPAZIO PER TABELLA> II. Informazioni minime da fornire al pubblico qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o di allarme Le seguenti informazioni devono essere fornite al pubblico su scala sufficientemente vasta e quanto più rapidamente possibile: 1) Informazioni sui superamenti registrati: - località o area in cui si è verificato il superamento, - tipo di soglia superata (di informazione o di allarme), - ora d'inizio e durata del superamento, - massima concentrazione media di 1 ora e di 8 ore. 2) Previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti: - area geografica dei superamenti previsti della soglia di informazione o di allarme, - tendenza dell'inquinamento prevista (miglioramento, stabilizzazione, peggioramento). 3) Informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata: - informazione sui gruppi di popolazione a rischio, - descrizione dei sintomi riscontrabili, - precauzioni che i gruppi di popolazione colpiti devono prendere, - dove ottenere ulteriori informazioni. 4) Informazione sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o l'esposizione all'inquinamento: indicazione delle principali fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni. ALLEGATO III INFORMAZIONI TRASMESSE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE E CRITERI PER L'AGGREGAZIONE DEI DATI E IL CALCOLO DEI PARAMETRI STATISTICI I. Informazioni da trasmettere alla Commissione >SPAZIO PER TABELLA> Le relazioni annuali devono contenere anche i seguenti dati, qualora tutti i dati orari disponibili per l'ozono, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto per l'anno in questione non siano già stati consegnati nel quadro della decisione 97/101/CE del Consiglio(1): - per l'ozono, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto e la somma di ozono e biossido di azoto (indicata come parti per miliardo ed espressa in µg/m3 di ozono), valore massimo, 99.9o, 98o, 50o percentile e media annuale e numero di dati validi ottenuti da serie di 1 ora, - valore massimo, 98o e 50o percentile e media annuale ottenuti dalle serie di concentrazioni di ozono massime giornaliere di 8 ore, I dati presentati nelle relazioni mensili sono considerati provvisori e devono essere aggiornati, se necessario, in occasione delle successive comunicazioni. II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici I percentili devono essere calcolati secondo la procedura specificata alla decisione 97/101/CE. Per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri: >SPAZIO PER TABELLA> (1) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14. ALLEGATO IV CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO Quanto segue si applica alle misurazioni in siti fissi: I. Ubicazione su macroscala >SPAZIO PER TABELLA> Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente coordinare i campionamenti con le norme relative al monitoraggio prescritte dal regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione(1), relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico. II. Ubicazione su microscala Per quanto fattibile si devono rispettare le seguenti istruzioni: 1) L'orifizio di ingresso della linea di campionamento deve essere libero (per un arco di almeno 270º) ed il flusso d'aria non deve essere ostruito in prossimità dell'analizzatore, che deve trovarsi ad una distanza da edifici, balconi, alberi ed altri ostacoli pari a più del doppio della distanza con cui l'ostacolo sporge al di sopra dell'analizzatore; 2) Di regola il punto di ingresso deve trovarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m dal suolo. Sono ammesse posizioni più elevate in stazioni urbane particolari ed in zone boschive; 3) L'orifizio di ingresso deve trovarsi lontano da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e ad almeno 10 m dalla strada più vicina, con distanza crescente in funzione dell'intensità di traffico; 4) L'orifizio di scarico dell'analizzatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria espulsa verso l'orifizio di ingresso. Si può anche tener conto dei fattori seguenti: 1) sostanze interferenti; 2) sicurezza; 3) accesso; 4) disponibilità di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 5) visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente esterno; 6) sicurezza della popolazione e degli addetti; 7) opportunità di effettuare nello stesso punto campionamenti per altri inquinanti; 8) requisiti di pianificazione. III. Documentazione e riesame della scelta del sito Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, aggiornando la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati. Ciò richiede un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate in ciascun sito. (1) GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1. ALLEGATO V CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE CONCENTRAZIONI DI OZONO I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni fisse continue atte a valutare la qualità dell'aria in vista della rispondenza a valori-bersaglio, obiettivi a lungo termine e soglie di allarme ed informazione laddove la misurazione continua è la sola fonte di informazione >SPAZIO PER TABELLA> II. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni fisse in zone ed agglomerati che raggiungono gli obiettivi a lungo termine Il numero di punti di campionamento per l'ozono, unito ad altri metodi di valutazione supplementare quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di diossido di azoto, deve essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine. Il numero di stazioni situate negli agglomerati e nelle altre zone può essere ridotto ad un terzo del numero specificato alla parte I. Qualora le informazioni raccolte da stazioni di misurazione fisse siano l'unica fonte di informazione, deve essere mantenuta almeno una stazione di sorveglianza. Se nelle zone in cui esistono altri metodi di valutazione a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni, deve essere istituito un coordinamento con un numero tale di stazioni nelle zone limitrofe da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine. Il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100000 km2. ALLEGATO VI MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO Finalità Scopo principale di queste misurazioni è l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo degli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento. Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici. Sostanze La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno l'ossido di azoto e i composti organici volatili (VOC) del caso. Si raccomanda di eseguire la misurazione dei seguenti composti organici volatili: >SPAZIO PER TABELLA> Metodi di riferimento Per gli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento specificato alla direttiva 1999/30/CE(1) o in strumenti normativi comunitari successivi. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la valutazione dei VOC. La Commissione effettua in tempi brevi un'analisi comparata dei metodi e studia la possibilità di definire un metodo di riferimento per il campionamento e la valutazione dei precursori, onde ottenere una maggiore comparabilità e precisione delle misure nell'ottica del riesame della presente direttiva previsto all'articolo 11. Siti Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle aree urbane e suburbane, presso tutti i punti di monitoraggio istituiti ai sensi della direttiva 96/62/CE e considerati idonei alla luce degli obiettivi di monitoraggio di cui sopra. (1) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. ALLEGATO VII OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI E COMPILAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA I. Obiettivi di qualità dei dati A titolo orientativo, sono stati stabiliti per i programmi di garanzia di qualità i seguenti obiettivi in materia di margini consentiti di incertezza dei metodi valutazione, periodo minimo di copertura e raccolta dei dati delle misurazioni. >SPAZIO PER TABELLA> L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95 %) dei metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della "ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements" (1993) (Guida ISO all'espressione dell'incertezza nella misura) e dell'ISO 5725-1 "Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and results" (1994) [Accuratezza (precisione ed esattezza) dei metodi di misura e dei loro risultati] o a principi equivalenti. Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le singole misurazioni da cui si ottiene la media per il periodo considerato ai fini del calcolo dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine, con un intervallo di confidenza del 95 %. L'incertezza delle misurazioni fisse continue deve essere interpretata come applicabile nella regione della concentrazione usata per la relativa soglia. L'incertezza per la modellizzazione e la stima oggettiva è definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato per il calcolo della soglia, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi. Il "periodo di osservazione" è definito come l'arco di tempo considerato per la definizione del valore soglia, durante il quale si misura l'inquinante. La "lettura" è definita come il rapporto tra il tempo durante il quale lo strumento produce dati validi ed il tempo per cui il parametro statistico o il valore aggregato deve essere calcolato. Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. II. Risultati della valutazione della qualità dell'aria È necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui per le misurazioni sono usate fonti diverse: - descrizione delle attività di valutazione svolte, - metodi specifici utilizzati e loro descrizione, - fonti di dati e informazioni, - descrizione dei risultati, il loro grado di incertezza e in particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato le cui concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio, - per gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio volti alla protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente esposta alle concentrazioni superiori alla soglia. Ove possibile, gli Stati membri elaborano mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o agglomerato. III. Normalizzazione Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 293 K, 101,3 kPa. Per gli ossidi di azoto si applicano le specifiche di normalizzazione di cui alla direttiva 1999/30/CE. ALLEGATO VIII METODO DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E LA TARATURA DEGLI ANALIZZATORI I. Metodo di riferimento per l'analisi dell'ozono e la taratura degli analizzatori - Metodo di analisi: UV photometric method (ISO FDIS 13964) - Metodo di taratura: Reference UV photometer (ISO FDIS 13964, VDI 2468, Bl. 6) Questo metodo è attualmente in fase di normalizzazione presso il comitato europeo di normalizzazione (CEN). Una volta che questi abbia pubblicato la relativa norma, il metodo e le tecniche ivi descritte costituiranno il metodo di riferimento e di taratura da utilizzare ai sensi della presente direttiva. Uno Stato membro può anche usare qualsiasi altro metodo a condizione di dimostrare che esso fornisce risultati equivalenti al metodo di cui sopra. II. Tecniche di riferimento per la modellizzazione dell'ozono Attualmente non è possibile specificare tecniche di riferimento per la modellizzazione. Le modifiche per adeguare questa parte al progresso scientifico e tecnico saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE Il 14 luglio 1999 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria(1). A seguito del parere formulato dal Parlamento europeo il 15 marzo 2000(2), la Commissione ha modificato la sua proposta trasmettendola al Consiglio il 3 ottobre 2000(3). Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere l'8 dicembre 1999(4). Il Comitato delle regioni ha espresso il suo il 14 giugno 2000(5). Il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato l'8 marzo 2001. II. OBIETTIVO La proposta attua la direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente(6), in cui si chiedeva alla Commissione di presentare proposte relative a taluni inquinanti quali l'ozono, allo scopo di definire valori limite e soglie di allarme (ove opportuno), nonché criteri e tecniche di misurazione e valutazione della qualità dell'aria. La direttiva proposta sull'ozono diverrebbe la terza direttiva derivata dalla direttiva 96/62/CE; le altre due sono la direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo(7) e la direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente(8). La proposta sull'ozono, che stabilisce limiti qualitativi per l'ozono, completa la proposta relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici(9) che mira a limitare le emissioni totali delle sostanze che possono causare, fra l'altro, la formazione dell'ozono. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE La posizione comune rispecchia gli elementi essenziali della proposta della Commissione. Nell'interesse della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la posizione comune: - specifica valori bersaglio in base ai quali la massima concentrazione media giornaliera di ozono su 8 ore pari a 120 μg/m3 non dovrebbe essere superata entro il 2010 per più di 25 giorni per anno civile. Inoltre, i superamenti accumulati di una soglia di 80 μg/m3, calcolati durante le ore diurne da maggio a luglio (AOT 40) non dovrebbero superare 18000 μg/m3.h, - precisa obiettivi a lungo termine in base ai quali non è consentito di superare la massima concentrazione media giornaliera su 8 ore di 120 μg/m3, nonché un AOT 40 di 6000 μg/m3.h, - stabilisce una soglia di informazione di 180 3 di ozono e una soglia di allarme di 240 μg/m3, valori entrambi medi in 1 ora, - obbliga gli Stati membri a monitorare l'inquinamento da ozono conformemente a metodi armonizzati, soprattutto nelle zone in cui gli obiettivi a lungo termine non sono ancora stati conseguiti; ad attuare programmi di azione per raggiungere i valori bersaglio e gli obiettivi a lungo termine; a mantenere i livelli di ozono laddove essi sono già stati raggiunti; ad adottare misure in caso di superamento delle soglie di allarme e a cooperare con altri Stati membri in caso di inquinamento transfrontaliero, - chiede alla Commissione di presentare entro la fine del 2004 una relazione contenente proposte di obiettivi comunitari di qualità dell'aria. IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO ACCETTATI DAL CONSIGLIO Il Consiglio ha inserito nella sua posizione comune i seguenti emendamenti del Parlamento, che sono stati tutti accettati anche dalla Commissione: l'emendamento 2 al considerando 12 della proposta (considerando 11 della posizione comune) sulla cooperazione con i paesi candidati all'adesione: il Consiglio ha accettato l'emendamento del Parlamento e ha altresì inserito all'articolo 8, paragrafo 4, la corrispondente modifica proposta dalla Commissione. Il Consiglio ha anche ampliato la portata di queste due modifiche al fine di estendere la cooperazione a paesi terzi diversi dai paesi candidati all'adesione; l'emendamento 3 relativo a un nuovo articolo 1, lettera e), sulla cooperazione tra gli Stati membri; l'emendamento 6 all'articolo 5 sul mantenimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana; l'emendamento 7 all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sull'informazione del pubblico; l'ultima parte dell'emendamento 9 all'articolo 7 [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune] concernente l'informazione del pubblico sulle indagini e sui risultati dei piani di azione: questo emendamento è stato accettato con alcune aggiunte che precisano che le informazioni devono essere presentate sotto forma di relazioni annuali dettagliate e che specificano in modo particolareggiato il tipo di indagini e di risultati dei piani di azione da mettere a disposizione del pubblico; l'emendamento 25 all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) [lettera c) della posizione comune] sulla verifica delle condizioni meteorologiche; l'emendamento 13 relativo a un'aggiunta all'articolo 11, paragrafo 1 [cfr. lettere b) e c) della posizione comune]; l'emendamento 14 all'articolo 11, paragrafo 2, volto a tener conto degli ultimi risultati della ricerca scientifica sulla salute umana allorché si riesaminano le disposizioni della direttiva: il Consiglio ha inserito questo emendamento nella posizione comune aggiungendo, all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dopo "salute umana", i termini "tenendo conto specificatamente dei gruppi di popolazione sensibili" e fondendo gli ex paragrafi 2 e 4 in un unico nuovo paragrafo 3 relativo al riesame e alla modifica futuri della direttiva; l'emendamento 15 volto a tener conto dei progressi compiuti dai paesi candidati all'adesione nell'ambito della relazione sull'inquinamento transfrontaliero è stato inserito nell'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), della posizione comune. Il Consiglio ha preferito tuttavia tener conto dei progressi compiuti in generale nella lotta contro l'inquinamento transfrontaliero, evitando di giudicare tali progressi solo in relazione ai preparativi in vista dell'attuazione della normativa comunitaria; l'emendamento 16 sull'esame degli effetti della direttiva in relazione ai cambiamenti climatici è stato adottato nella versione di più facile lettura della proposta modificata della Commissione [cfr. articolo 11, paragrafo 2, lettera g), della posizione comune]. V. EMENDAMENTI PARZIALMENTE ACCETTATI DAL CONSIGLIO L'emendamento 4 consistente in un'aggiunta all'articolo 2, paragrafo 3 (articolo 2, punto 4, della posizione comune) allo scopo di definire il livello di inquinamento in termini di ozono o dei suoi precursori anziché in termini di inquinanti è stato accettato senza modifiche dalla Commissione. Il Consiglio ha preferito non modificare la definizione di "livello" figurante anche in altre direttive. Ad ogni modo il testo della direttiva precisa sempre se si riferisce al livello di inquinamento da ozono, al livello di inquinamento causato da precursori dell'ozono o al livello di inquinamento causato da entrambi. D'altro lato l'emendamento del Parlamento ha indotto il Consiglio a introdurre una definizione di "precursori dell'ozono" all'articolo 2, punto 3, della posizione comune. La prima parte dell'emendamento 9 relativo all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, mirante ad adeguare i piani d'azione alle peculiarità di ciascun caso e luogo: come la Commissione, il Consiglio ritiene assai positivo prevedere che i piani di azione siano predisposti a livello "locale", ma ha preferito piani d'azione "ai livelli amministrativi adeguati", in quanto essi dovrebbero adattarsi alle dimensioni della zona inquinata. Pertanto il Consiglio non ha ravvisato la necessità di specificare che i piani d'azione devono riguardare misure da adottare "in ciascun caso e luogo", poiché ciò è implicito nel fatto che i piani d'azione devono essere predisposti ai livelli amministrativi adeguati. Come proposto dal Parlamento, il Consiglio ha altresì introdotto nel paragrafo 2 dell'articolo 7 l'idea di adeguare i piani d'azione "secondo i casi". Il Consiglio ha apportato anche altre modifiche a detto paragrafo per suggerire tipi di controllo che possono essere previsti nei piani d'azione. Emendamenti 10 e 11 all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), punto iii) [articolo 10, paragrafo 2, lettera c), punto iii) della posizione comune] relativi alle relazioni alla Commissione: il Consiglio, da un lato, ha inglobato nella posizione comune l'emendamento del Parlamento inteso a far sì che le relazioni alla Commissione vertano sul "contenuto e l'attuazione" dei piani d'azione e, dall'altro, non ha accettato che le relazioni siano presentate ogni anno, insistendo su relazioni triennali al solo scopo di non sovraccaricare le amministrazioni locali e nazionali con una mole eccessiva di lavori scritti. Emendamento 12 relativo a un nuovo paragrafo da aggiungere all'articolo 10, paragrafo 3, che impone alla Commissione di pubblicare le informazioni presentate dagli Stati membri in una forma che permetta un raffronto tra i vari livelli di adempimento: lasciato invariato dalla Commissione, è stato invece modificato dal Consiglio aggiungendo alla fine dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) la frase "per fornire un quadro globale della situazione dei diversi Stati membri". VI. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO RESPINTI DAL CONSIGLIO Emendamento 1 al considerando 3 sul coinvolgimento dei paesi candidati all'adesione nell'elaborazione di una strategia comunitaria per la riduzione dell'inquinamento da ozono: respinto sia dalla Commissione che dal Consiglio. Dovrebbe bastare associare i paesi candidati alla strategia comunitaria una volta che questa sarà stata definita, come già affermato nell'emendamento 2 al considerando 12, accettato dal Consiglio, e nella conseguente modifica dell'articolo 8, paragrafo 4. Emendamento 5 all'articolo 4, paragrafo 2, emendamento 17 all'articolo 11, paragrafo 3, lettera i) e emendamento 18 all'allegato I, sezioni II e III sull'indicazione del 2020 come data limite per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine: fatta eccezione per l'aggiunta all'articolo 4, paragrafo 2 di "predispongono e", detti emendamenti non sono stati accolti tali e quali dalla Commissione e dal Consiglio. Da un lato, le due istituzioni ritengono prematuro fissare un periodo per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine in quanto mancano le proiezioni relative alle emissioni di precursori e anche perché l'influenza delle emissioni di ozono provenienti da altre regioni del mondo rende impossibile per la Comunità impegnarsi adesso a soddisfare entro una certa data gli standard fissati nell'allegato I, indipendentemente dagli sforzi che potrebbe fare. D'altro canto, il Consiglio, considerando possibile fissare una tale data in futuro, ha rafforzato l'articolo 11, paragrafo 3, lettera i), della proposta in modo tale che le relazioni della Commissione sull'attuazione della direttiva e le eventuali proposte future di modifica della medesima tengano conto della possibilità di conseguire gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, entro un periodo di tempo determinato [articolo 11, paragrafo 2, lettera e), della posizione comune]. Emendamento 8 all'articolo 6, paragrafo 2, sull'obbligo di comunicare alla popolazione determinate informazioni nei casi in cui si prevede che un episodio di inquinamento stia per verificarsi. Il Consiglio e la Commissione insistono sul fatto che le informazioni di cui alla sezione II dell'allegato II dovrebbero essere fornite al pubblico soltanto "ove possibile" e non in qualsiasi caso, come chiede il Parlamento. Pur ammettendo che in caso di previsto superamento delle soglie sarebbe necessario un preallarme, il Consiglio sostiene che le informazioni di cui alla sezione II non saranno sempre disponibili. È particolarmente difficile prevedere l'ubicazione della zona di superamento delle soglie, il momento d'inizio e la durata dell'inquinamento, la sua intensità, i gruppi di popolazione che ne saranno probabilmente colpiti e l'evoluzione. VII. ALTRE MODIFICHE ALLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE APPORTATE DAL CONSIGLIO Alcuni considerando (5, 7, 10 della posizione comune) sono stati integrati, altri (7, 15 della proposta) sono stati soppressi, altri ancora sono stati abbreviati (8, 13 della posizione comune) o riformulati (15); uno nuovo (14) è stato introdotto. Le definizioni dell'articolo 2, punti 12 e 13, sono state formulate in modo più preciso. L'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 1, sono stati inseriti nel contesto più ampio della proposta di direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo comma, è stata soppressa la specificazione delle tecniche di radiodiffusione. L'informazione periodica del pubblico circa i valori bersaglio a lungo termine, i livelli di riferimento e gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in fondo, della proposta è stata rinviata alle relazioni annuali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune. È stata inserita una nuova lettera c) al paragrafo 1. L'articolo 7 è stato completato con una nuova frase e un'aggiunta corrispondente al considerando 10, al fine di esonerare gli Stati membri dall'obbligo di prendere misure locali qualora non sussistano significative possibilità di ridurre il rischio, la durata e la gravità dell'inquinamento. Quanto all'articolo 9, alle stazioni rurali di fondo è stata lasciata la possibilità, alla fine del paragrafo 1, di una misurazione non continua del biossido di azoto. L'ex paragrafo 5 [paragrafo 1, lettere da a) a e)] è stato reso più dettagliato e più rigoroso. L'articolo 10 è stato riformulato senza alterarne la sostanza. L'articolo 11, paragrafo 2, della proposta della Commissione è diventato l'articolo 11, paragrafo 3, della posizione comune. È stato modificato l'ordine del paragrafo 2. Le lettere a) e g) della proposta sono state fuse nella lettera d) della posizione comune. Sono state soppresse le lettere c) e d) e aggiunte due nuove lettere, c) e g). È stato inserito un nuovo articolo 13 sulla procedura di comitato e sono stati soppressi tutti i riferimenti a detta procedura nella direttiva 96/62/CE. All'allegato I, sezione II, il periodo di superamento e i valori relativi alla vegetazione sono stati aumentati per uniformarli ai valori bersaglio previsti nel progetto di direttiva sui limiti nazionali di emissione. All'allegato II è stata aggiunta una nota in calce 1; sono state soppresse delle voci alla sezione II, punto 2 e l'intera sezione III. La riga riguardante la protezione a breve termine della vegetazione nell'allegato III, sezione II, è stata soppressa mentre alla sezione III sono state aggiunte delle note. Nell'allegato V, sezione I, sono stati modificati i numeri minimi di punti di campionamento. La sezione I dell'allegato VII ha subito una revisione tecnica da parte degli esperti. (1) GU C 56E del 29.2.2000, pag. 40. (2) GU C 377 del 29.12.2000, pag. 154. (3) GU C 29E del 30.1.2001, pag. 291. (4) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 11. (5) GU C 317 del 6.11.2000, pag. 35. (6) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. (7) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41. (8) GU L 313 del 12.12.2000, pag. 12. (9) GU C 56E del 29.2.2000, pag. 34.