52001AE1327

Parere del Comitato economico e sociale sul "Libro bianco — Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche"

Gazzetta ufficiale n. C 036 del 08/02/2002 pag. 0099 - 0104


Parere del Comitato economico e sociale sul "Libro bianco - Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche"

(2002/C 36/19)

La Commissione, in data 26 marzo 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 175 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale sul "Libro bianco - Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche".

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo, in data 27 settembre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 ottobre 2001, nel corso della 385a sessione plenaria, con 70 voti favorevoli e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La Commissione europea ha adottato il Libro bianco che illustra la strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche in accordo con l'approccio dello "sviluppo sostenibile". Obiettivo principale della strategia è il conseguimento di un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente a fronte di un funzionamento efficiente del mercato interno e della promozione dell'innovazione e della competitività dell'industria chimica europea.

1.2. Il Libro bianco sulla chimica rientra tra le iniziative previste dal programma "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"(1), adottato dalla Commissione nel gennaio 2001, che ruota attorno a quattro aree prioritarie: cambiamento climatico, ambiente e salute, natura e biodiversità, gestione delle risorse naturali.

1.3. Una voce importante dell'agenda "ambiente e salute" per gli anni a venire sarà la completa revisione del sistema comunitario di gestione dei rischi delle sostanze chimiche, cui si abbinerà l'altrettanto importante strategia tematica per la riduzione dei rischi causati dai pesticidi.

1.4. La sfida consiste nel riuscire a garantire un nuovo regime di valutazione e gestione dei rischi delle sostanze chimiche prodotte, utilizzate e immesse in commercio, tale da permettere alla società di cogliere i vantaggi del loro uso riducendone gli effetti nocivi ed evitando al contempo di correre rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente.

1.5. Nel capitolo dedicato alle sostanze chimiche del nuovo programma ambientale comunitario, la Commissione identifica chiaramente il problema fondamentale da affrontare e risolvere: le sostanze chimiche "preesistenti" all'entrata in vigore della legislazione comunitaria in materia nel 1981. Infatti, per molte di esse, si inizia solo ora a comprendere i rischi connessi al loro uso. Nonostante le sostanze preesistenti rappresentino oltre il 99 % del volume complessivo di tutte le sostanze commercializzate, attualmente esse non sono automaticamente soggette agli stessi obblighi di analisi di quelle immesse sul mercato successivamente. Nel 1981 le sostanze esistenti erano circa 100000; attualmente quelle commercializzate in volumi superiori ad una tonnellata dovrebbero aggirarsi, in base alle stime, attorno a 30000.

1.6. La Commissione ha già stilato un elenco di 140 sostanze pericolose che meritano attenzione prioritaria e valutazione dei rischi. Purtroppo l'attuale processo di valutazione è lento e dispendioso e ostacola un funzionamento efficiente ed efficace del sistema. Infatti attualmente, sul piano delle responsabilità, la suddivisione appare incongrua essendo la valutazione compito delle autorità, mentre non incombono responsabilità alle imprese che producono, importano o utilizzano le sostanze. Pertanto è difficile ottenere informazioni precise sull'uso delle sostanze chimiche e anche i dati sull'esposizione dovuta all'uso a valle sono alquanto scarsi.

1.7. Le decisioni in merito all'opportunità di effettuare un esame più approfondito di una data sostanza esistente possono essere adottate solamente passando per la complessa procedura in sede di comitato; tali decisioni sono quindi trasmesse all'industria solo qualora le autorità abbiano comprovato la probabilità di un grave rischio connesso a tale sostanza. Poiché in assenza dei risultati di questi test risulta praticamente impossibile fornire le prove dei rischi possibili, la conseguenza è che ancora oggi sono molto poche le sostanze di cui è stata completata una valutazione definitiva dei rischi.

1.8. Il Libro bianco della Commissione intende coniugare la necessità di tutelare la salute umana e l'ambiente con l'esigenza di rafforzare il carattere innovativo e la competitività dell'industria chimica europea. Allo stesso tempo, la Commissione intende aumentare la trasparenza rendendo più accessibili le informazioni sulle sostanze chimiche e chiarendo al pubblico le varie fasi del processo decisionale.

1.9. Il sistema adottato, secondo la Commissione, contribuirà anche a stimolare l'innovazione e a creare un quadro operativo nell'ambito del quale l'industria europea potrà competere a pieno titolo con altri concorrenti mondiali. La politica comunitaria intende inoltre integrarsi nelle iniziative intraprese a livello internazionale, dal momento che il problema della sicurezza correlato alla produzione chimica, agli scambi commerciali e all'impatto transnazionale di talune sostanze chimiche ha assunto ormai una dimensione di portata mondiale.

1.10. L'intera strategia è orientata al principio di precauzione e si prefigge anzitutto l'obiettivo di favorire la sostituzione di sostanze chimiche pericolose con altre meno pericolose, laddove esistano valide alternative.

2. Contenuti del Libro bianco

2.1. I principali elementi del Libro bianco sono i seguenti:

- è previsto un quadro normativo uniformato, coerente ed efficiente in base al quale le informazioni sull'uso e sui pericoli connessi alle sostanze presenti sul mercato, sia anteriormente che successivamente alla data spartiacque del settembre 1981 (sostanze "preesistenti" e sostanze "nuove"), devono essere di livello equivalente per garantire lo stesso tipo di protezione della salute umana e dell'ambiente.

- Le responsabilità connesse allo svolgimento delle analisi e alla valutazione dei rischi vengono affidate all'industria invece che alle autorità competenti degli Stati membri.

- L'innovazione e la competitività sono due aspetti da promuovere, senza che ciò vada a scapito di un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

- Viene proposta l'introduzione di un sistema di autorizzazione "su misura" per ciascuna sostanza per garantire controlli severi sulle sostanze più pericolose.

- Le informazioni sulle sostanze chimiche saranno più trasparenti e approfondite.

2.2. Secondo le proposte del Libro bianco l'attuale sistema che prevede due trattamenti diversi per le sostanze nuove e quelle esistenti in termini di obblighi in materia di test dovrebbe dunque essere sostituito da un sistema unico, efficiente e coerente valido per la maggior parte delle sostanze chimiche.

2.3. La strategia proposta, infatti, riconosce le carenze dell'attuale sistema di valutazione e gestione dei rischi, affrontando in particolare il problema legato alle sostanze chimiche esistenti immesse in commercio in quantità elevate, senza che se ne conoscano i potenziali effetti per la salute umana e per l'ambiente.

2.4. Con il nuovo sistema un'impresa che immette in commercio una determinata sostanza sarebbe tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie relative ai rischi, mentre le autorità competenti avrebbero il compito di valutare tali dati e di conseguenza stabilire un programma di test "su misura", tenendo conto delle proposte avanzate dall'impresa. Inoltre, anche gli altri utilizzatori lungo la catena di produzione (industrie a valle e formulatori) dovrebbero assumere maggiori responsabilità e fornire dati sugli usi particolari cui intendono destinare una determinata sostanza.

2.5. Il nuovo sistema unificato per la valutazione delle sostanze nuove e di quelle esistenti, denominato REACH (dall'inglese registration, evaluation and authorisation of chemicals), comprende i seguenti elementi:

- registrazione in un database centralizzato dei dati di base di circa 30000 sostanze (tutte le sostanze nuove ed esistenti con un volume annuo di produzione superiore ad 1 tonnellata) forniti dalle industrie. Dalle stime risulta che per circa l'80 % di queste sostanze basterà la sola fase di registrazione.

- Valutazione dei dati registrati concernenti tutte le sostanze il cui volume di produzione supera 100 tonnellate (circa 5000 sostanze pari al 15 % del numero complessivo) oppure le sostanze problematiche, anche se commercializzate in quantità inferiori. La valutazione è effettuata dalle autorità competenti e comprende anche un programma di test concepito appositamente per la sostanza in questione e destinato a valutare soprattutto gli effetti connessi ad un'esposizione prolungata.

- Autorizzazione obbligatoria per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) e per le sostanze organiche inquinanti persistenti (POP).

- PBT(2) (esclusi i POP di cui sopra) e VPVB(3) verranno identificati mediante una serie di ricerche più approfondite. La Commissione deciderà in un secondo momento come trattare le sostanze che presentano queste proprietà.

2.6. Prendendo in considerazione il volume di immissione in commercio come fattore principale, e prevedendo una serie di altre condizioni, vengono proposte le seguenti scadenze per la presentazione dei fascicoli necessari ai fini della registrazione:

- sostanze con un volume di immissione in commercio superiore a 1000 t all'anno: entro la fine del 2005,

- sostanze con un volume di immissione in commercio superiore a 100 t all'anno: entro la fine del 2008,

- sostanze con un volume di immissione in commercio superiore ad 1 t all'anno: entro la fine del 2012.

2.7. La Commissione propone di costituire un ente centrale incaricato di gestire il sistema REACH, inclusa una base di dati centralizzata contenente tutte le informazioni relative alle sostanze e preparati chimici registrate, che sarà incaricato di fornire il necessario supporto tecnico e scientifico agli Stati membri ai fini della valutazione delle sostanze chimiche. L'ente centrale dovrebbe inoltre effettuare dei controlli a campione e uno screening computerizzato delle sostanze registrate che sollevino preoccupazioni particolari.

3. Antefatti

3.1. Il Libro bianco costituisce, in linea di principio, una grande occasione per rompere un annoso e purtroppo consolidato legame che vede collegate, nell'immaginario collettivo, le produzioni chimiche a situazioni di pericolo e fenomeni di inquinamento. Esso offre il quadro per una riconsiderazione globale dell'impatto della produzione e dell'utilizzazione delle sostanze chimiche in relazione alla salute umana e all'ambiente.

3.2. Per raggiungere questo obbiettivo occorre che tutte le parti interessate siano disponibili a concordare un quadro di valutazione e di misure normative che raggiungano un equilibrio tra le sacrosante preoccupazioni di protezione dell'ambiente, della salute umana, e la necessità di produrre in maniera sicura, efficiente e competitiva.

3.3. L'importanza strategica dell'industria chimica si evidenzia attraverso alcuni dati significativi. Nell'Unione europea essa conta 1,7 milioni di occupati diretti, determina oltre 3 milioni di posti di lavoro nell'indotto e realizza un saldo attivo di 46,4 miliardi di euro, pari al 65 % dell'attivo commerciale dell'intera industria manifatturiera. Nel settore si contano grandi imprese di dimensione multinazionale e al contempo ben oltre 36000 PMI.

3.4. Un settore di tale importanza strategica richiede la capacità di dare risposte tempestive ai segnali di perdita di competitività e di importanza dal punto di vista sociale che cominciano a delinearsi, visto che gli occupati del settore chimico hanno subito negli anni '90 un calo del 13 % rispetto ad una sostanziale tenuta dell'occupazione negli USA; questa tendenza appare mettere in dubbio il mantenimento di una leadership mondiale da parte dell'Europa.

3.5. Appare quindi con tutta evidenza che un processo di tale entità ed ambizione, se costruito con la partecipazione attiva delle parti in gioco e con un consenso informato della opinione pubblica, può costituire una grande occasione per l'industria chimica europea di ricollegare le sue produzioni, fondamentali in una società moderna per lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie sempre più avanzate, con il necessario consenso capace di rompere quella diffusa ostilità alle sue produzioni che si rivela pericolosamente, ad esempio, nei livelli istituzionali decentrati al momento delle autorizzazioni necessarie per nuovi insediamenti.

3.6. È evidente che la sfida posta alla capacità innovativa dell'industria chimica avrà ripercussioni su molti altri settori, utilizzatori delle sostanze chimiche; il Comitato accoglie quindi con soddisfazione il fatto che la Commissione abbia commissionato uno studio sugli effetti delle misure conseguenti al Libro bianco sugli altri settori dell'economia e si riserva di commentare sui risultati di tale studio in connessione con le proposte normative che scaturiranno dal Libro bianco.

3.7. Il Comitato reputa inoltre necessario studiare meccanismi di accompagnamento per premiare le imprese innovative ed incoraggiare le numerose PMI produttrici, importatrici ed utilizzatrici a ridurre le sostanze che suscitano particolari inquietudini dal punto di vista sanitario ed ambientale, mettendo a punto prodotti di sostituzione.

4. Osservazioni generali

4.1. Il Libro bianco, per sua natura, si limita a tracciare delle linee generali di una futura strategia comunitaria in materia di sostanze chimiche, senza fornire quei dettagli che sono tipici degli atti legislativi. Il Comitato esprime quindi il proprio parere in accordo con la natura della proposta in oggetto, richiamando comunque l'attenzione su alcuni dei punti di importanza strategica del Libro bianco che appaiono meritevoli di approfondimenti.

4.2. Il CES condivide l'approccio generale della strategia. In particolare:

- il fatto che essa si basi sui principi di sostenibilità, precauzione e sostituzione in modo da garantire la sicurezza per l'ambiente, gli utilizzatori e i consumatori, attraverso anche una maggiore informazione;

- il fatto che ponga l'innovazione come elemento trainante per il recupero di competitività e il rilancio di produzioni chimiche sicure, innanzi tutto attraverso un grande impegno nella ricerca scientifica a livello comunitario, in modo da consentire all'industria chimica di continuare a svolgere il suo ruolo insostituibile in una moderna società;

- il fatto che si impegni a promuovere la sperimentazione non basata sugli animali;

- il fatto che responsabilizzi le imprese (produttori, importatori, utilizzatori) le quali dovranno farsi carico degli oneri relativi al processo di registrazione delle sostanze chimiche.

4.3. Il Comitato prende atto delle conclusioni del Consiglio ambiente del 7 giugno 2001. In particolare, il Comitato condivide il principio secondo il quale la nuova chimica europea debba contribuire allo sviluppo sostenibile, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, inclusa quella dei lavoratori, e, allo stesso tempo, l'innovazione e la competitività dell'industria chimica europea. Il Comitato, inoltre, appoggia l'obiettivo di produrre ed utilizzare solamente sostanze chimiche che non causino un impatto negativo significativo sull'ambiente e la salute umana entro l'anno 2020.

4.4. Desta comunque perplessità il riferimento inadeguato del Libro bianco ai lavoratori, in considerazione del fatto che le esperienze maturate con la contrattazione fra le parti sociali hanno assicurato miglioramenti importanti delle condizioni di lavoro e di sicurezza e salute all'interno della fabbrica, inducendo altresì notevoli progressi, attraverso il coinvolgimento delle pubbliche autorità, nel rapporto tra fabbrica e territorio.

4.5. Secondo il CES tali esperienze devono costituire un punto di riferimento importante nel processo futuro, in considerazione anche del fatto che i lavoratori per primi fanno i conti non solo col rischio derivante dalle sostanze finite, ma anche con i prodotti intermedi di sintesi spesso dalle caratteristiche di sicurezza non conosciute. A questo riguardo, il Comitato osserva che sarebbe opportuno stabilire un processo di educazione e formazione dei lavoratori che faccia anche tesoro delle esperienze maturate all'interno dei luoghi di produzione.

4.6. Il Comitato suggerisce l'adozione di misure specifiche che favoriscano l'adeguamento alla nuova legislazione da parte delle 36000 PMI del settore chimico che contribuiscono al 28 % della produzione europea. Il Comitato ritiene inoltre che i programmi di ricerca comunitari previsti dal VI Programma quadro debbano essere orientati a fornire adeguato supporto agli obiettivi del Libro bianco, a partire dalla necessità di studiare strumenti adeguati di sostegno alla ricerca e all'innovazione per accelerare il processo di individuazione e di sostituzione con sostanze chimiche che non presentino impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. In particolare, dovrebbero essere sviluppati test "in vitro" per eliminare definitivamente la sperimentazione animale.

4.7. Il CES condivide la necessità fondamentale affermata nell'introduzione di osservare il principio di precauzione promuovendo la sostituzione dell'utilizzazione di una determinata sostanza chimica qualora dati scientifici attendibili indichino che la sua utilizzazione comporta probabili effetti avversi per l'ambiente e la salute umana, pur in assenza di una certezza scientifica sulla natura e l'entità precisa del potenziale danno. Si tratta di valutare accuratamente i costi e benefici in termini di "sostenibilità". A questo proposito, il Comitato prende atto delle preoccupazioni espresse dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori, secondo le quali, la proposta della Commissione non è abbastanza esplicita sulla necessità di cessare la produzione delle sostanze chimiche che sono riconosciute tossiche, persistenti e bioaccumulative, ed incoraggia la promozione dell'uso di sostituti delle sostanze pericolose laddove esistono alternative adeguate.

4.8. Il principio di proporzionalità dovrebbe pure trovare applicazione, sia dal punto di vista della pericolosità intrinseca delle sostanze che dell'impatto sui costi della singola impresa che deve fornire la documentazione richiesta. Esso dovrebbe guidare la ricerca di quelle forme di flessibilità che senza intaccare il principio della tutela della salute umana e dell'ambiente permettono all'industria chimica europea di restare competitiva e quindi leader mondiale.

4.9. In base al principio di responsabilità, le imprese che producono, importano, commercializzano o utilizzano sostanze chimiche dovrebbero fornire i dati per un'adeguata conoscenza delle proprietà e degli usi delle sostanze esistenti. Ciò permetterà di accelerare il conseguimento degli obiettivi politici enunciati soprattutto se la raccolta di tali dati e informazioni viene inserita in schemi adeguati, omogenei per tutti gli operatori lungo la catena di utilizzazione (dalla produzione al consumo al rifiuto), mirati ad individuare le proprietà pericolose comprovate o presunte per categorie omogenee di sostanze, attraverso i test più avanzati individuati dalla comunità scientifica e dall'innovazione tecnologica.

4.10. Il Comitato sostiene la proposta della Commissione (punto 8.2) secondo la quale l'attuale ECB costituisca l'ente centrale incaricato di gestire il sistema REACH e di fornire agli Stati membri il necessario supporto tecnico e scientifico, soprattutto per quel che riguarda la valutazione delle sostanze chimiche. Tale ente dovrebbe essere fornito delle risorse adeguate ai nuovi compiti che è destinato ad assumere.

5. Osservazioni particolari

5.1. Il Libro bianco (punto 3.4) prevede che il processo di analisi e raccolta di dati concernenti le 30000 sostanze esistenti prodotte in quantità superiori ad una tonnellata richiederà 11 anni, ad un costo totale massimo per le imprese di circa 2,1 miliardi di euro. La Commissione rimane convinta che l'adozione di "test su misura" per ciascuna sostanza costituisca il modo più sicuro ed efficiente di procedere. Il Comitato riconosce tuttavia che tutte le parti interessate hanno espresso la preoccupazione che il processo di analisi risulti troppo lungo, complesso ed oneroso. In particolare, il criterio della quantità prodotta, scelto per definire le tre categorie di sostanze chimiche da analizzare e registrare, appare allo stesso tempo necessario ma insufficiente. Esso infatti rischia di incentivare comportamenti elusivi, in particolare per i prodotti importati, e di trascurare le potenzialità di rischio, che possono presentarsi anche con livelli modesti di utilizzazione. Meglio sarebbe raggruppare le sostanze da analizzare in gruppi o famiglie, secondo la loro struttura chimica e/o le loro proprietà. Questa scelta potrebbe velocizzare l'intero processo di riesame delle sostanze, diminuendone i costi.

5.2. Il sistema REACH (punto 4) costituisce un indubbio passo in avanti rispetto alle attuali macchinose procedure, garantendo una maggiore trasparenza e diffusione delle informazioni rispetto alle proprietà intrinseche delle sostanze chimiche esistenti. Esso rimane comunque un sistema complesso e di difficile gestione, soprattutto in relazione alle diverse competenze e responsabilità da parte della Commissione e degli Stati membri. Il Comitato ritiene inoltre che debba essere chiarito il concetto di "maggiore flessibilità" delle deroghe contemplato al punto 4.3. relativo all'autorizzazione delle sostanze estremamente problematiche. Il processo di valutazione, infatti, non dovrebbe mai venir meno al principio di precauzione.

5.3. Il Comitato esprime inoltre la propria preoccupazione rispetto al fatto che gli Stati membri normalmente hanno difficoltà ad adeguare le proprie strutture tecniche, scientifiche ed amministrative alla legislazione comunitaria. Vista la necessità di garantire sia un "level playing field" ai produttori, sia la massima certezza ed informazione ai consumatori, fatto salvo il rispetto delle informazioni confidenziali e coperte dal segreto industriale, il Comitato raccomanda che le risorse umane e finanziarie da assegnare all'Ufficio europeo delle sostanze chimiche siano adeguate al tipo di impegno che si richiederà all'ente. Tali risorse dovranno anche tenere conto delle accresciute esigenze di adeguamento poste dall'allargamento.

5.4. Secondo il CES è inoltre necessario, per evitare inutili duplicazioni di dati (il cui impatto è inversamente proporzionale alle dimensioni della produzione e dell'impresa), favorire la cooperazione tra imprese per presentare un comune dossier sulla stessa sostanza, con una precisa indicazione degli usi per cui è stata studiata e prodotta. Il Comitato è consapevole che dal punto di vista giuridico questa proposta potrebbe essere di difficile applicazione. Esso ritiene, comunque, che ai fini di rendere più spedita l'applicazione dei principi del Libro bianco, si potrebbero studiare opportune forme di cooperazione tra i maggiori produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche che come singoli non superano i valori soglia di tonnellaggio previsti, qualora i consumi europei nel complesso li oltrepassino.

5.5. Per quanto riguarda la questione delle importazioni, la ripetuta affermazione che, essendo gli importatori soggetti ai medesimi obblighi, non si avrebbero effetti negativi sulla competitività delle imprese europee non è convincente in quanto:

- l'UE è un notevole esportatore, quindi un aumento dei costi interni rischia di rendere più difficili le esportazioni e/o di incentivare produzioni alternative in paesi scarsamente attenti alle problematiche della sicurezza e della tutela dell'ambiente;

- non è chiaro se l'obbligo riguarda ogni singola impresa giuridicamente autonoma o il gruppo di cui fa parte (evidenziare la responsabilità di un gruppo di imprese con la medesima proprietà riduce il rischio di comportamenti elusivi);

- non è automatico che la necessità di cercare sostituti meno rischiosi induca investimenti per l'innovazione, se i prodotti da sostituire continuano ad essere commercializzati in altre regioni del globo e se più in generale non si favorisce il riconoscimento di tale migliore performance per la salute e per l'ambiente anche da parte del consumatore, rendendo accettabile un eventuale maggior costo del prodotto;

- a seguito dei costi e degli oneri del sistema REACH potrebbe essere scoraggiata l'attività delle PMI importatrici, così come l'importazione nella UE di sostanze importate solo in piccola quantità, con conseguenze negative in termini di competitività e di occupazione.

5.6. Il Comitato ritiene quindi che uno dei pilastri basilari per la difesa della competitività dell'industria chimica europea è costituito dallo sforzo per trasferire le norme raggiunte a livello EU a livello internazionale per conseguire norme armonizzate. Tale obiettivo non può essere considerato un aspetto marginale della strategia, ma rappresenta un caposaldo decisivo dell'applicazione a livello mondiale del principio di precauzione. Un primo passo positivo in questa direzione è costituita dalla firma il 22 maggio scorso a Stoccolma della Convenzione sui POP (inquinanti organici persistenti)(4).

5.7. Il CES è consapevole dei problemi applicativi che restano aperti nel passaggio dalle linee generali largamente condivisibili del Libro bianco alla sua traduzione in atti legislativi specifici. Tuttavia esso conferma l'esigenza per tutte le parti (stakeholders) di porsi in un'ottica positiva rispetto alla complessità della fase di applicazione ed intende seguire questo processo portando il proprio contributo nella direzione di un futuro dell'industria chimica che mantenga e rafforzi la competitività in un quadro di sicurezza e di massima garanzia verso la salute pubblica e l'ambiente.

Bruxelles, 17 ottobre 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) COM(2001) 31 def., parere del Comitato in GU C 221 del 7.8.2001.

(2) PBT = sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche.

(3) VPVB = sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti.

(4) Cfr. IP/01/730 sui contenuti di tale convenzione.