52001AE0709

Parere del Comitato economico e sociale in merito:alla Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia della qualità dell'olio di oliva, ealla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE e il Regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva

Gazzetta ufficiale n. C 221 del 07/08/2001 pag. 0068 - 0073


Parere del Comitato economico e sociale in merito:

- alla "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia della qualità dell'olio di oliva", e

- alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento n. 136/66/CEE e il Regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva"

(2001/C 221/10)

Il Consiglio, in data 19 gennaio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Barato Triguero, in data 10 maggio 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 maggio 2001, nel corso della 382a sessione plenaria, con 110 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Comitato economico e sociale si pronuncia sulla proposta elaborata dalla Commissione in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva e, nel contempo, formula le opportune osservazioni in merito alla "Relazione sulla strategia della qualità dell'olio d'oliva", dato che inciderà sul futuro regime dell'OCM dell'olio d'oliva.

1.2. Il Comitato desidera sottolineare l'importanza, sia storica che attuale, dell'oliveto che costituisce una componente della cultura di numerose regioni dell'Unione.

1.3. L'obiettivo principale di qualsiasi OCM consiste senza dubbio nel mantenere una produzione e il tessuto sociale che essa sostiene. Gli oliveti sono stati e continuano ad essere un elemento fondamentale della vita economica e sociale delle regioni produttrici. La loro ubicazione e concentrazione in alcune delle regioni più depresse dell'Unione, il loro ruolo essenziale dal punto di vista occupazionale in numerose regioni (in talune coprono addirittura il 90 % dell'occupazione nel settore agricolo), l'elevato numero di aziende che da essi dipendono, la connessa attività industriale di trasformazione, ecc., li collocano al centro della vita economica e sociale di tali aree(1).

1.4. Il Comitato osserva che l'oliveto rappresenta una fonte stabile di occupazione, sostenuta dall'attuale OCM. Una miriade d'aziende garantiscono il reddito di salariati e di piccoli produttori in aree nelle quali non esistono alternative occupazionali di sorta. Una modifica dell'attuale OCM che non tenesse conto di questa realtà potrebbe influire negativamente sull'occupazione, con conseguenti fenomeni di spopolamento e di alterazione dell'equilibrio territoriale(2).

1.5. L'oliveto si configura come una produzione di elevato valore ecologico e ambientale perché, in molti casi, si tratta di piantagioni che difendono il suolo dall'erosione e favoriscono la nidificazione e l'alimentazione di volatili, uccelli e ungulati.

1.6. Per il Comitato, l'oliveto rappresenta il bosco produttivo più meridionale dell'UE e svolge un importante ruolo sociale e ambientale in zone in cui è difficile sostituirlo con altre coltivazioni; esso rende inoltre possibile il mantenimento e il radicamento della popolazione rurale.

1.7. Il Comitato fa notare che l'UE è leader nella produzione di olio d'oliva, in quanto produce il 74 % dell'olio ottenuto a livello mondiale. Si tratta quindi della base dell'agricoltura e del reddito di numerose aziende agricole.

1.8. Sottolinea l'importanza dell'olio d'oliva per l'alimentazione e la salute, come prevenzione delle malattie, non solo cardiache e cardiovascolari; il suo consumo dovrebbe essere incentivato, a livello mondiale, data la molteplicità dei vantaggi che comporta.

1.9. Dal punto di vista della qualità, la Commissione dovrà proporre al Consiglio norme chiare che garantiscano la genuinità dell'olio di oliva, migliorando l'informazione al consumatore mediante un'etichettatura che eviti rischi di confusioni(3).

1.10. Il Comitato desidera manifestare alla Commissione il proprio interesse per:

- la certificazione e la difesa della qualità dell'olio d'oliva,

- il miglioramento della qualità e l'impatto ambientale della produzione,

- il miglioramento della gestione del settore e del mercato.

2. Proposta

2.1. Osservazioni sulla proposta

2.1.1. Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione di prorogare per due nuove campagne l'attuale sistema di aiuto al settore dell'olio d'oliva, approfondendo nel frattempo la conoscenza della realtà della oleicoltura, sia la decisione migliore in questo momento. Infatti, considerata l'attuale mancanza di dati dichiarata dalla Commissione stessa, non sarebbe corretto realizzare una riforma di altro tipo, fintanto che non si dispone di una maggiore conoscenza del settore. Molti dei considerando che obbligarono a proporre una OCM (Organizzazione comune di mercato) di carattere transitorio nel 1998 sono tuttora attuali.

2.1.2. Il Comitato considera tuttavia che questi anni dovrebbero essere utilizzati per migliorare alcuni aspetti relativi all'adeguamento dell'attuale regolamentazione del mercato oleicolo europeo, partendo dal riconoscimento di realtà già constatate e ritiene che la Commissione debba sollecitare gli Stati membri a terminare i lavori sul SIG (Sistema d'informazione geografica) e su altri sistemi che rendano più efficace il controllo.

2.1.3. Questo periodo deve essere sfruttato anche per attuare meccanismi più flessibili intesi ad evitare che sul mercato le crisi provocate dai prezzi bassi si protraggano nel tempo, dato che i produttori, dopo l'abolizione dell'intervento pubblico in seguito alla riforma del 1998 che danneggia soprattutto le aziende familiari e le zone meno produttive, sono rimasti privi di protezione dinanzi alle turbolenze del mercato.

2.1.4. Il regime di aiuto per i produttori di olive da tavola ha contribuito a migliorare la situazione occupazionale, a stabilizzare i mercati, a renderli più trasparenti e a migliorarne il controllo. La progressiva adesione di tutti i paesi produttori all'opzione volontaria di destinare aiuti agli oliveti che producono olive da tavola consiglia di mantenere tale opzione nella OCM in vigore a partire al 1o novembre 2001.

2.1.5. Il Comitato accoglie con estremo interesse la decisione della Commissione di approfondire la strategia di qualità dell'olio d'oliva all'interno dell'UE e ritiene che questo debba essere il principale obiettivo della riforma dell'OCM per i prossimi anni. Il Comitato condivide la preoccupazione della Commissione di aumentare la trasparenza, lottare contro possibili frodi e aumentare le informazioni di cui dispongono i consumatori per facilitare la scelta dell'olio al momento dell'acquisto.

2.1.6. In tal senso appaiono giustificate le proposte di razionalizzazione del numero di denominazioni esistenti, specie nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che contemporaneamente si compia lo sforzo necessario per consentire ai consumatori di disporre di informazioni complete sulle opzioni che presenta loro il mercato e sulle differenze esistenti fra di esse. Con azioni di questo tipo si potrebbe incrementare la conoscenza delle proprietà dei diversi tipi di olio d'oliva, sia fra quanti già ne fanno uso, sia fra i potenziali consumatori.

2.1.7. Dato che l'attuale OCM limita gli oliveti ammissibili agli aiuti a quelli piantati precedentemente al 1998, il Comitato propone che, per evitare alterazioni nell'ammontare degli aiuti, si sviluppino gli strumenti di controllo atti a garantire che l'aiuto si applichi esclusivamente alle olive e all'olio proveniente dall'oliveto ammissibile all'aiuto.

2.1.8. Fermo restando quanto già espresso e considerata l'estensione della relazione in esame, il Comitato effettua qui di seguito un'analisi più dettagliata dei principali aspetti.

3. Relazione

3.1. Osservazioni sulla relazione

3.1.1. Osservazioni sull'introduzione

3.1.1.1. Già nell'analisi della situazione del settore nell'UE, la Commissione si dichiara favorevole a privilegiare gli aspetti relativi alla strategia di qualità prima di affrontare una proposta di riforma definitiva. I controlli e l'organizzazione del settore sono altri elementi sottolineati in questo capitolo del documento. Si rileva una perturbazione nella formazione dei prezzi degli oli d'oliva all'interno dell'UE che non corrispondono in modo proporzionale ai requisiti che il consumatore si aspetta, con ampie sovrapposizioni fra categorie.

3.1.1.2. Pur essendo consapevole del fatto che alcune decisioni, come quella relativa alle denominazioni degli oli, potrebbero essere contestate dall'uno o dall'altro sottosettore della interprofessione, la Commissione ha deciso di portare avanti la sua proposta, perché aspetti quali la preoccupazione della corrispondenza fra un'etichettatura corretta e il contenuto degli imballaggi e lo sviluppo di tecniche di analisi che consentano di caratterizzare meglio gli oli giustificano un'azione di questo tipo in materia di strategia della qualità per gli oli d'oliva e le olive da tavola.

3.1.2. Analisi dell'attuale situazione (capitolo 1)

3.1.2.1. Norme e regole (1.1)

3.1.2.1.1. Il Comitato valuta positivamente l'intenzione di procedere con l'applicazione e lo sviluppo delle norme in vigore in relazione all'olio d'oliva, quali la Direttiva 2000/13/CE sulle regole di etichettatura e le norme sulla garanzia di autenticità del prodotto. Il Comitato ritiene tuttavia che tale proposito della Commissione sia insufficiente, se non è accompagnato dal divieto, all'interno di tutta l'UE, della possibilità di presentare al consumatore miscele legali di olio d'oliva con altri oli vegetali. Il Comitato è consapevole delle difficoltà giuridiche che potrebbe comportare l'applicazione del divieto, in tutta l'UE, di miscele di olio d'oliva con altri oli vegetali, ma ritiene che i suoi effetti positivi sulla trasparenza dei mercati potrebbe giustificare lo sforzo. Il Comitato esorta ad impegnarsi affinché l'olio d'oliva, visto il suo carattere salutare, diventi più accessibile ai consumatori meno abbienti.

3.1.2.1.2. Il Comitato ritiene che, nelle circostanze attuali di conoscenza insufficiente da parte del consumatore degli oli presentati sul mercato, il parametro dell'acidità per la classificazione degli oli possa, in determinate circostanze, dar luogo ad equivoci e a valutazioni scorrette da parte dei consumatori. Per questo motivo ritiene che quelli che attualmente vengono denominati oli d'oliva, dato che si ottengono da un taglio di olio d'oliva raffinato con olio d'oliva vergine, non dovrebbero riportare sulla confezione il grado di acidità per evitare che tale indicazione agisca in senso inverso rispetto alla qualità degli oli nella percezione che i consumatori hanno di quest'ultima tramite l'etichettatura. Per gli oli vergini l'acidità naturale può essere a ragione considerata come uno dei parametri di qualità finale.

3.1.2.1.3. Negli ultimi anni il settore produttivo ha compiuto un grande sforzo per adeguare i propri impianti a processi di estrazione più moderni che hanno migliorato la qualità degli oli ottenuti e ridotto al minimo l'impatto ambientale dell'attività dei frantoi. Considerata la situazione, il Comitato ritiene interessante che la Commissione destini alla promozione dell'olio, sotto il controllo del settore produttivo, la maggior parte della ritenuta attuale dell'1,4 % sull'aiuto alla produzione. Questa osservazione non dovrebbe comportare l'abbandono dei trattamenti fitosanitari nelle zone endemiche, necessari per mantenere la qualità degli oli ottenuti, ma debitamente controllati da personale tecnico ed effettuati solo quando necessario.

3.1.2.2. La situazione di mercato (1.2)

3.1.2.2.1. Il Comitato ritiene che l'analisi della situazione del mercato dovrebbe includere altri aspetti, oltre agli operatori economici e alle categorie di olio. Si dovrebbe approfittare della prossima riforma dell'OCM per correggere o modificare, fra l'altro, punti quali le manifeste distorsioni del mercato o la scarsa efficacia dell'attuale regime di immagazzinamento privato.

3.1.2.2.2. Gli operatori e le loro organizzazioni (1.2.1)

3.1.2.2.2.1. Il numero di produttori nell'ambito dell'UE è così elevato da giustificare gli sforzi profusi nel potenziare le loro associazioni. Consolidando tali organizzazioni di produttori, si possono incrementare le loro funzioni e, così facendo, favorire la loro sopravvivenza economica e promuovere il rafforzamento della produzione fin dal primo anello della catena, potendo così procedere parallelamente al processo di concentrazione industriale in atto nel settore. Per il Comitato esistono alcune funzioni che devono essere necessariamente svolte dalle relative amministrazioni, come quelle riguardanti i controlli degli aiuti e i destinatari degli stessi.

3.1.2.2.3. Le categorie di olio di oliva prodotte e vendute (1.2.2)

3.1.2.2.3.1. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che i progressi tecnici abbiano consentito di ridurre considerevolmente la produzione di oli lampanti. Tenendo conto del fatto che la raccolta delle olive è influenzata dalle condizioni meteorologiche e dal clima, è impossibile evitare del tutto che vengano prodotti oli con notevoli percentuali di difetti o oli lampanti.

3.1.2.3. Fattori di qualità (1.3)

3.1.2.3.1. La proposta di elaborare a livello comunitario un codice di buone pratiche in materia di oleicoltura sia per gli oliveti che per i frantoi potrebbe comportare uno stimolo per la valorizzazione degli oli prodotti attenendosi al suddetto codice, dato che ciò figurerebbe sull'etichetta. In ogni caso il codice dovrebbe essere elaborato con il consenso dei sottosettori della professione per facilitarne l'attuazione.

3.1.2.3.2. Si deve continuare ad insistere sulla necessità di sostituire i sistemi tradizionali di estrazione, che producono acque di vegetazione altamente inquinanti a livello idrico e che necessitano una precedente decantazione che ha conseguenze ambientali, con sistemi moderni di estrazione tramite centrifuga in cui il prodotto di scarto (sansa umida) può essere ancora utilizzato per ottenere oli di sansa di oliva.

3.1.2.3.3. Gli oli ottenuti dall'essiccamento delle paste mediante procedimenti fisici e in un luogo diverso rispetto al frantoio in cui si estrae l'olio dalle olive raccolte sono di qualità inferiore, e spesso, a causa del tempo trascorso dalla prima estrazione, alcuni dei parametri di qualità possono raggiungere valori superiori a quelli considerati normali. Per questo motivo questi ultimi oli potrebbero passare ad una categoria inferiore, come per esempio propone la Commissione per l'olio di sansa.

3.1.2.3.4. Una volta lavorata nei frantoi, la pasta d'oliva conserva una percentuale d'olio che può essere estratta con procedimenti chimici o fisici. Per migliorare il controllo delle quantità ottenute e degli aiuti concessi sembra ora opportuno proporre che gli attuali aiuti forfettari per la produzione di olio di sansa siano sostituiti con un nuovo sistema basato sull'olio realmente prodotto.

3.1.2.3.5. Il Comitato condivide l'intenzione della Commissione di denominare tutti gli oli derivati dalla sansa umida "olio di sansa di oliva greggio" e si rammarica che non si sia colta l'occasione per vincolare il pagamento dell'aiuto per l'olio di sansa di oliva alla quantità realmente prodotta, il che servirebbe inoltre a favorire un miglior controllo delle quantità di olio d'oliva prodotto.

3.1.2.3.6. Fra i possibili impieghi della sansa umida si dovrebbe pensare, oltre all'ottenimento di oli di sansa, ad altre possibilità, ad esempio al suo utilizzo come fertilizzante organico (previo compostaggio), specie nelle zone in cui la maggior parte dei terreni sono calcarei e con pH elevati. Ciò consentirebbe di ridurre l'utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi e di risparmiare costi energetici per la produzione di questi ultimi. Si risparmierebbero inoltre i costi di trasporto di una sostanza come la sansa umida ad elevato contenuto di acqua.

3.1.2.3.7. A livello degli oli immessi in consumo (1.3.3)

3.1.2.3.7.1. La Commissione, consapevole delle scarse conoscenze dei consumatori sulla qualità e sui tipi di olio, propone di chiarire e di ridurre le denominazioni degli oli attualmente esistenti a livello sia della commercializzazione dell'olio sfuso che delle vendite al dettaglio. Il Comitato reputa lodevole tale atteggiamento delle Commissione, soprattutto se le proposte sono sufficientemente comprese dai consumatori, che sono, in definitiva, i destinatari dei cambiamenti proposti. È evidente la mancanza di processi analitici per quantificare le percentuali e individuare determinati tagli legali di oli d'oliva.

3.1.2.3.7.2. Il punto più problematico della proposta della Commissione nel capitolo in questione è quello relativo all'attuale ambiguità fra la denominazione generica di olio d'oliva e l'esistenza di una categoria specifica denominata "olio d'oliva".

3.1.2.3.7.3. Tale coincidenza comporta un elemento di confusione che sarebbe opportuno sopprimere, cercando attentamente una nuova espressione per l'attuale categoria "olio d'oliva" (taglio di olio raffinato e vergine), e aggiungendovi un aggettivo qualificativo che non risulti peggiorativo né d'elogio, ma che serva a ben differenziare questa denominazione dal termine generico di olio d'oliva. Tenuto conto delle possibili ripercussioni economiche che possono emergere per alcuni dei sottosettori della professione, si propone di effettuare un'indagine fra i consumatori e gli utilizzatori per conoscere la loro reazione dinanzi ad un possibile cambiamento di denominazione dell'attuale olio d'oliva. In ogni caso si dovrebbero proseguire gli sforzi per valorizzare gli oli di migliore qualità e poter differenziare maggiormente fin dall'origine i prezzi fra le diverse categorie di oli, tenendo conto che i suddetti oli, per la singolarità del loro processo produttivo, generano più occupazione, richiedono processi più corti e sono più rispettosi dell'ambiente.

3.1.2.3.7.4. Una soluzione temporanea di compromesso potrebbe essere quella di mantenere la categoria "olio d'oliva" fino al completamento dello studio, indicando però sull'etichetta con caratteri chiari e di dimensioni pari a 2/3 di quelle impiegate per la denominazione, i termini "olio d'oliva raffinato e vergine". Ciò servirebbe a consentire al consumatore di disporre di un elemento di giudizio in più per poter confrontare i prezzi e le qualità degli oli. Tale compromesso dovrebbe essere accompagnato da uno sforzo supplementare nella ricerca di metodi analitici che permettano di determinare la percentuale delle miscele in ognuna delle partite o, almeno, per marca mediante campionamenti randomizzati.

3.1.2.3.7.5. Il Comitato concorda con la Commissione sulla necessità di cessare delle pratiche come la deodorazione degli oli lampanti per destinarli successivamente al consumo diretto, per la frode economica che tale pratica comporta per il consumatore e per la concorrenza sleale che rappresenta nei confronti degli altri produttori e operatori dell'imballaggio.

3.1.2.3.7.6. La buona immagine del settore viene danneggiata dai casi scoperti di miscele di olio di semi con olio d'oliva, vendute fraudolentemente con la denominazione di "olio d'oliva". Per evitare che alcuni operatori senza scrupoli cedano a questa tentazione è necessario che la nuova riforma, incentrata specialmente sulla qualità, vieti definitivamente nell'ambito di tutta l'UE la produzione e la commercializzazione di miscele di oli vegetali con olio d'oliva. In ogni caso è necessario migliorare tutto ciò che concerne la normativa sull'etichettatura.

3.1.3. Orientamenti suggeriti (Capitolo 2)

3.1.3.1. Classificazione degli oli di oliva (2.1)

3.1.3.1.1. La modifica dell'allegato al Regolamento n. 136/66/CEE proposta dalla Commissione e relativa alle denominazioni e definizioni degli oli di oliva consiste nell'introduzione di un nuovo termine nell'ambito della commercializzazione all'ingrosso (greggio) per denominare tutti gli oli vergini e la soppressione della categoria di oli correnti. Il Comitato ritiene che tale modifica possa essere accolta in quanto i parametri di qualità degli oli, come l'acidità, utilizzati per le denominazioni sono più severi.

3.1.3.1.2. L'attuale categoria "olio d'oliva", o quella proposta dalla Commissione "olio di oliva standard" comprendono anche il taglio di olio raffinato e olio vergine. Dato che nell'olio raffinato si può controllare l'acidità mediante il processo di raffinamento, l'acidità dovrebbe essere considerata solo come un limite superiore (1o) da non superare. A livello del consumatore, tuttavia, e per evitare confusione, l'acidità non dovrebbe essere considerata come indice di qualità, per cui, secondo il Comitato, tale parametro non dovrebbe figurare sull'imballaggio.

3.1.3.1.3. Per rafforzare i controlli che garantiscano ai consumatori la qualità degli oli che consumano, il Comitato ritiene interessante la proposta della Commissione di limitare ad un massimo di 5 litri la capacità degli imballaggi per il commercio al dettaglio.

3.1.3.1.4. La Direttiva 2000/13/CE sviluppa e aggiorna le norme di etichettatura dei prodotti alimentari. Gli sforzi intesi a rendere omogeneo il contenuto delle etichette saranno ben accolti, se si eviteranno le ripetizioni e soprattutto a condizione che qualunque affermazione ivi indicata possa essere dimostrata dall'impresa responsabile dell'imballaggio. La proliferazione di diciture sull'etichetta e di indicazioni può, se non regolata, creare confusione nei consumatori. Il Comitato raccomanda pertanto che le informazioni indicate sulle etichette e sulle controetichette siano conformi alla legislazione in vigore e che, in ogni caso, le diciture facoltative possano essere verificate da organismi ufficiali di controllo in ogni Stato membro. A tale proposito è opportuno porre freno a certi comportamenti di marketing azzardati che non corrispondono a realtà.

3.1.3.1.5. Una menzione speciale meritano i riferimenti facoltativi all'origine dell'olio nelle categorie superiori di olio extravergine e vergine. La loro indicazione comporterà un aumento della chiarezza e della trasparenza.

3.1.3.1.6. Le proposte della Commissione che riservano alle sole denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) la possibilità di designare l'origine regionale degli oli vergini prodotti all'interno dell'UE sono insufficienti; si dovrebbe estendere la possibilità di indicare la provenienza, determinata dal luogo d'origine delle olive a tutti gli oli d'oliva vergini.

3.1.3.1.7. Ciò permetterebbe di indicare la provenienza degli oli di ogni zona o Stato membro, indipendentemente dal luogo in cui gli oli sono imballati. Tale procedimento servirebbe a sua volta a differenziare gli oli prodotti all'interno dell'UE rispetto a quelli importati da paesi terzi.

3.1.3.2. Controlli mediante analisi (2.3)

3.1.3.2.1. Il Comitato condivide l'intenzione della Commissione di migliorare e rendere più precise le analisi degli oli d'oliva per evitare o individuare eventuali miscele anomale.

3.1.3.2.2. Nonostante l'elevato costo per unità campionata, il panel test (analisi sensoriale) continua ad essere un metodo valido per la qualificazione degli oli. Quello attuale comporta tuttavia un elevato grado di soggettività e casualità che dovrebbe essere un motivo sufficiente per raddoppiare gli sforzi nella ricerca di un metodo alternativo di analisi più riproducibile. È pertanto necessario l'adeguamento comunitario al nuovo metodo COI, mentre continuano le ricerche intese a migliorare il metodo.

3.1.3.2.3. Gli oli da sottoporre ad analisi dovrebbero essere tutti quelli commercializzati nell'UE, per evitare pratiche, come la vendita d'olio sfuso, ancora oggi in uso in alcuni paesi produttori per il consumo finale. Ciò rappresenta percentuali della produzione totale estremamente preoccupanti che sarebbe opportuno sopprimere per offrire al consumatore garanzie sul prodotto che acquista.

3.1.3.3. Organizzazione e attività degli operatori (2.4)

3.1.3.3.1. La strutturazione del settore produttivo dell'olio d'oliva, nel senso del potenziamento e dell'aumento delle competenze delle attuali organizzazioni di produttori del settore per avvalersi del grado di integrazione raggiunto fra oleicoltori, sembra il mezzo più efficace.

3.1.3.3.2. Schiudere a tali organizzazioni la possibilità di operare in altri ambiti, oltre agli attuali, è un modo per ottimizzare le risorse organizzative esistenti. Non si può tuttavia generalizzare tale affermazione e, secondo il Comitato, aspetti quali il controllo delle frodi relative all'etichettatura devono essere di competenza esclusiva delle rispettive amministrazioni.

3.1.3.3.3. Fra le nuove funzioni delle organizzazioni di produttori del settore si possono sviluppare in particolare quelle relative alla gestione del settore e del mercato, perché la loro distribuzione nelle diverse aree produttive consente loro di reperire informazioni di prima mano con un elevato grado di affidabilità. Tali informazioni debitamente elaborate possono essere fondamentali per una migliore previsione dell'evoluzione dei mercati, per le decisioni in materia di vendita, per i passaggi da una campagna ad un'altra, ecc., e consentire così di ottimizzare le risorse e di evitare le forti fluttuazioni dei prezzi degli oli sui mercati.

3.1.3.3.4. Altri aspetti ai quali si potrebbe estendere la sfera d'azione delle organizzazioni dei produttori sono quelli relativi alla gestione ambientale dei prodotti e dei sottoprodotti del processo di estrazione dell'olio di oliva, comprese le attività quali i trattamenti fitosanitari necessari a preservare la qualità delle olive.

3.1.3.3.5. In ogni caso il coordinamento fra le organizzazioni di produttori e le amministrazioni con competenze nei loro ambiti di azione dovrebbe essere il migliore possibile, così come quello fra le amministrazioni comunitarie, statali, regionali e locali per assicurare la coerenza fra le azioni condotte e le rispettive normative.

3.2. Osservazioni sulle conclusioni operative della Relazione

3.2.1. Dopo un periodo transitorio di un anno, l'etichettatura dovrà adeguarsi alle specifiche previste dall'OCM applicabile a partire dal 1o novembre 2001. Entro e non oltre questo stesso termine si dovrebbero rendere obbligatori, per la commercializzazione degli oli al dettaglio, gli imballaggi di capacità pari o inferiore a 5 litri, dotati di chiusura ermetica usa e getta per evitare qualsiasi possibilità di riutilizzo.

3.2.2. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione riconosca il grande sforzo che il Consiglio oleicolo internazionale (COI) sta compiendo sia nella promozione che nella ricerca e si rammarica che non lo si tenga in maggior considerazione per aspetti quali la promozione nel mercato interno e che non si incrementi il suo bilancio per la ricerca.

3.2.3. Considerata l'esperienza internazionale del COI per quanto riguarda l'olio d'oliva e data l'enorme importanza che un cambiamento di denominazione può avere per la promozione esterna e interna dell'olio d'oliva, il Comitato propone di tenere conto delle posizioni di tale organismo prima di procedere ad un cambiamento delle denominazioni.

4. Osservazioni finali

4.1. Il Comitato desidera sottolineare l'importanza del settore dell'olio d'oliva all'interno dell'UE e, pertanto, la necessità di una OCM che contribuisca al mantenimento di questa produzione come mezzo per conseguire l'auspicabile sviluppo dell'ambiente rurale.

4.2. Condivide l'intenzione della Commissione di prorogare per altre due campagne l'attuale OCM fintanto che non si sono completati i sistemi che consentono una conoscenza completa del settore. Si devono tuttavia correggere certi meccanismi come l'immagazzinamento privato che si sono dimostrati poco efficaci in epoche di prezzi bassi di mercato.

4.3. Il proposito della Commissione di garantire che il consumatore sia maggiormente informato sugli oli d'oliva offerti sul mercato e la possibilità di modificare alcune denominazioni, all'interno di una strategia di qualità per questi oli, sono accolti favorevolmente dal Comitato. Tali orientamenti dovrebbero essere affrontati a breve termine, senza dover aspettare altre due campagne per attuarli.

4.4. Il Comitato si pronuncia a favore del rafforzamento della ricerca nel settore per il conseguimento di oli di migliore qualità ed elevare il livello delle esportazioni.

4.5. Il Comitato ritiene indispensabile proseguire e potenziare la politica di promozione che l'UE sviluppa in questo settore sia per l'organizzazione dei mercati che per l'aumento delle esportazioni di olio d'oliva.

Bruxelles, 30 maggio 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) CES 600/97 - GU C 287 del 22.9.1997.

(2) CES 600/97 - GU C 287 del 22.9.1997.

(3) CES 600/97 - GU C 287 del 22.9.1997.