Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare"
Gazzetta ufficiale n. C 155 del 29/05/2001 pag. 0032 - 0038
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare" (2001/C 155/08) Il Consiglio, in data 22 dicembre 2000, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37, 95, 133 e 152, paragrafo 4, lettera b) del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Verhaeghe, in data 8 marzo 2001. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 marzo 2001, nel corso della 380a sessione plenaria, con 92 voti favorevoli, sei contrari e cinque astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione e antefatti 1.1. L'8 novembre 2000 la Commissione ha approvato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 1.2. La proposta è il fulcro degli 84 provvedimenti legislativi sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi che verranno proposti nell'arco dei prossimi tre anni a seguito del Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare, adottato nel gennaio 2000. Con il Libro bianco si riconsidera in modo radicale la vigente politica dell'UE in materia di alimenti e mangimi e si risponde alle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo alla sicurezza degli alimenti. 1.3. Il Libro bianco è stato esaminato dal CES, che ha elaborato un parere(1) adottato a larghissima maggioranza nel maggio 2000. 1.4. Nella proposta sono stati inseriti una serie di suggerimenti avanzati dal CES nel suo documento sul Libro bianco; si tratta di quelli riguardanti una maggiore attenzione alla gestione delle crisi, l'inserimento di talune competenze relative agli aspetti nutrizionali come pure l'inclusione dell'acqua potabile nella definizione di "alimento", nonché le questioni attinenti all'acquacoltura, alla pesca e ai prodotti del mare. 1.5. Va anche osservato che l'articolo 29 della proposta riflette la notevole preoccupazione espressa dal Comitato circa la possibilità di conflitti tra pareri scientifici nazionali e dell'UE, sebbene, come si segnala nel capitolo "Osservazioni specifiche", il Comitato ritenga che la soluzione proposta non sia abbastanza decisa nel dare precedenza scientifica all'Autorità europea per gli alimenti (AAE). L'articolo 35 denota l'impegno a risolvere i problemi di coordinamento tra le autorità competenti dell'UE e degli Stati membri, anch'esso un elemento considerato di centrale importanza nelle discussioni condotte dal Comitato sul Libro bianco. 1.6. Le proposte non accolte comprendono quelle relative agli aspetti sociali, che sono state rinviate ad altri strumenti giuridici. Il Comitato sottolinea che i pareri adottati dall'AAE possono avere ripercussioni considerevoli su temi quali la sicurezza sul lavoro, l'occupazione e la competitività del settore e ritornerà su tali argomenti in futuri pareri riguardanti aspetti specifici della sicurezza alimentare. 1.7. In precedenti discussioni riguardanti un'Autorità per gli alimenti a livello dell'UE, numerosi membri hanno sollevato questioni relative alla composizione del previsto consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per gli alimenti (AAE) sottolineando, ad esempio, l'esigenza di coinvolgere i produttori di alimenti primari in modo da mettere in risalto l'approccio integrato alla catena alimentare. Inoltre sono stati espressi notevoli dubbi quanto alla capacità dell'AAE di comunicare con il pubblico data l'esiguità dei finanziamenti previsti. 1.8. Il presente parere esaminerà in dettaglio la proposta, articolata nel Capo II "Legislazione alimentare generale", Capo III "Autorità europea per gli alimenti (AAE)", Capo IV "Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza" e Capo V "Procedure e disposizioni finali". 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. Il Comitato approva gli sforzi compiuti dalla Commissione per dare rapido corso alla proposta e garantisce un trattamento ugualmente efficiente della stessa, auspicando che lo stesso facciano le altre istituzioni interessate, tenendo conto dell'interesse del pubblico per questo settore e dell'esigenza di disporre quanto prima di un adeguato strumento europeo per la valutazione del rischio in tale ambito. 2.2. Il Comitato si rammarica del fatto che la revisione delle misure legislative definite nel Libro bianco preceda l'accordo sui nuovi principi e requisiti fondamentali della legislazione alimentare dell'UE e la creazione dell'AAE. In questo modo l'AAE svolgerà un ruolo fondamentale nei futuri sviluppi della legislazione alimentare, ma verrà istituita soltanto dopo che tali misure saranno state rivedute. In considerazione del calendario indicato al Vertice di Nizza nel dicembre 2000 (entrata in funzione dell'AAE all'inizio del 2002), il Comitato invita le istituzioni europee a valutare se sia possibile attuare alcuni elementi della proposta prima di tale data. 2.3. Il Comitato è favorevole ad un maggiore impiego del regolamento come strumento legislativo dell'UE, poiché ciò rafforza l'uniformità di attuazione e di applicazione e contribuisce al migliore funzionamento del mercato unico a vantaggio sia dei consumatori che dell'industria. In questo caso, tuttavia, il Comitato si stupisce per l'elevato numero di concetti la cui definizione è vaga o addirittura inesistente (ad es., nell'articolo 19, le espressioni: "ogni volta che le circostanze lo consentano", "in una fase appropriata", "organi rappresentativi", "in maniera effettiva"; nell'articolo 6, paragrafo 3: "altri aspetti, se pertinenti", paragrafo 1: "alle circostanze o alla natura del provvedimento"). Poiché le disposizioni di un regolamento sono direttamente applicabili, tale vaghezza potrebbe comportare problemi di interpretazione giuridica ed è pertanto inaccettabile. 2.4. Secondo il Comitato è necessaria maggiore chiarezza sui soggetti cui i vari articoli del regolamento sono effettivamente destinati. Non dovrebbe esservi posto per ambiguità riguardo alle responsabilità degli Stati membri, dei soggetti interessati (stakeholders) e di altre parti. L'articolo 8 è un esempio di possibile confusione: il primo paragrafo sembra riguardare gli Stati membri, mentre il secondo sembra imporre un obbligo ai produttori di beni alimentari. La proposta in esame deve anche tenere conto del fatto che i soggetti della catena alimentare sono molto diversi ed esprimono esigenze diverse per quanto concerne le regole che devono seguire per raggiungere il risultato voluto, vale a dire alimenti più sicuri. Pertanto bisognerebbe prestare la dovuta attenzione alla particolare situazione delle PMI nella catena alimentare. 2.5. Il Comitato si meraviglia nel constatare il grado di incoerenza tra i considerando, da un lato, e il corpo del progetto di regolamento come figura negli articoli, dall'altro; ciò appare ingiustificato e potrebbe determinare ulteriori problemi d'interpretazione. A titolo d'esempio, nel quinto considerando si afferma che i principi e le definizioni della legislazione alimentare menzionati nel regolamento dovrebbero costituire la base comune di tutte le misure che disciplinano la materia alimentare, mentre nell'articolo 3 viene stabilito che le definizioni ivi contenute hanno rilevanza "ai fini del presente regolamento". 2.6. Il Comitato accoglie con favore questa nuova impostazione della legislazione alimentare dell'UE, che pone l'accento sulla sicurezza alimentare, ma raccomanda una continua integrazione con principi fondamentali già saldamente stabiliti, sui quali è basata molta parte della legislazione in questo settore, quali la libera circolazione, il reciproco riconoscimento, la proporzionalità e la sussidiarietà. Tra i compiti della legislazione alimentare occorre far riferimento non solo alla sicurezza degli alimenti, ma anche ad altri aspetti, sviluppando il "modello alimentare europeo" fondato sui principi di qualità, diversità e sicurezza, come definito al Consiglio Agricoltura di Biarritz. 2.7. Il Comitato è anche persuaso che il rilievo dato alla protezione dei consumatori, che condivide, sosterrà altri obiettivi primari dell'Unione, quali il migliore funzionamento del mercato unico e la competitività dell'industria alimentare europea. Solo ripristinando la fiducia dei consumatori e garantendo monitoraggio, rintracciabilità e controlli adeguati sarà possibile evitare perturbazioni del mercato unico e scelte neoprotezionistiche. 2.8. Per quanto concerne l'AAE, il Comitato si riserva il diritto di formulare osservazioni più dettagliate una volta che essa sia in funzione da un ragionevole lasso di tempo. Benché le strutture, i metodi di lavoro ed altri aspetti sembrino essere stati studiati in modo approfondito, soltanto il funzionamento nella pratica del nuovo organo consentirà un'adeguata valutazione dei suoi punti di forza e delle sue carenze. Pertanto il Comitato chiede ancora una volta di essere inserito tra le istituzioni dell'UE specificamente selezionate per ricevere i programmi di lavoro e le relazioni sulle attività dell'AAE (cfr. osservazioni sull'art. 24, paragrafo 7, terzo comma). 2.9. Il Comitato pensa che il regolamento proposto dovrebbe contenere più indicazioni per un intervento efficace. Per garantire che la sicurezza alimentare resti una priorità anche al proprio interno, il Comitato organizzerà periodicamente una valutazione ad hoc degli sviluppi nel settore, al fine di consentire una partecipazione costante della società civile organizzata e contribuire alla trasparenza, al dialogo e alla comunicazione nei confronti dei cittadini. 2.10. Il Comitato concorda con la scelta del termine "Autorità" per designare il nuovo organo, poiché in questo modo viene sottolineato chiaramente l'obiettivo di far sì che tale nuova struttura costituisca la pietra angolare della nuova politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare. Il CES è, tuttavia, consapevole delle diverse implicazioni che il termine "Autorità" potrebbe avere in differenti ordinamenti giuridici dell'UE e consiglierebbe pertanto la compilazione di un elenco delle caratteristiche fondamentali del termine e dei temi specifici sui quali occorre richiedere un parere scientifico prima di ogni atto legislativo. Il nuovo organo dovrebbe avere il potere di emettere un giudizio vincolante qualora vi siano pareri scientifici contrastanti, o almeno avere precedenza in caso di conflitti relativi a questioni che rientrano nella sua sfera di responsabilità. 3. Osservazioni specifiche Capo I: Campo di applicazione e definizioni 3.1. Articolo 2 ("Definizione di alimento"). La definizione appare molto ampia e corrisponde all'"approccio integrato" alla catena alimentare. Per altri aspetti, tuttavia, la definizione è molto più rigorosa. Definendo gli alimenti in rapporto ai medicinali si rischia di non tenere conto di sviluppi recenti del mercato alimentare. Alimenti di cui si sostengono gli effetti per la salute, ad esempio la capacità di ridurre il rischio relativo ad alcune malattie, il che attualmente equivarrebbe per alcuni a dichiararli trattamenti preventivi, potrebbero perciò rientrare nella definizione di medicinale e non nella categoria degli alimenti con presunti effetti sulla salute, alla quale essi in realtà appartengono. 3.1.1. Il secondo paragrafo non include nella definizione di alimento "gli integratori alimentari", anche se una direttiva verticale su questo tema sta passando attraverso la procedura di codecisione(2). Il Comitato consiglierebbe di includere tale termine nella definizione, giacché in passato esso ha spesso fatto sorgere difficoltà di classificazione, specie in relazione a prodotti farmaceutici. 3.2. Articolo 3 ("Altre definizioni"). È interessante rilevare che, benché esclusi dalla definizione di "alimento", i mangimi sono considerati parte integrante della legislazione alimentare. Secondo il CES l'uso dei termini e dei concetti nei vari articoli dovrebbe essere sottoposto ad un controllo incrociato allo scopo di evitare qualsiasi tipo di malinteso. Anche la definizione di "operatore del settore alimentare" necessita di ulteriori spiegazioni, in particolare se si considera la traduzione fornita in altre versioni linguistiche del regolamento e l'importante responsabilità conferita a tali "operatori", ad esempio dall'articolo 10. Il Comitato si rammarica per il fatto che si sia persa l'occasione di definire concetti quali "ingannevoli", "adulterazione" ecc. Capo II: Legislazione alimentare generale 3.3. Articolo 5 ("Obiettivi generali"). In riferimento alle osservazioni formulate al punto 2.7, il corretto funzionamento del mercato unico dovrebbe essere inserito nel paragrafo 1. Il Comitato constata che questioni relative alla protezione degli animali e dell'ambiente trovano spazio in un regolamento sulla legislazione alimentare. Esso parte dal presupposto che queste due finalità siano prese in considerazione solo nella misura in cui sono direttamente rilevanti per la sicurezza alimentare. Inoltre, si chiede in che modo la Commissione intenda assicurare che tali finalità vengano rispettate anche nel caso di prodotti alimentari importati, come previsto all'articolo 16, 1o paragrafo ("...disposizioni almeno equivalenti"). 3.4. Articolo 5 ("Obiettivi generali"). Il paragrafo 3, pur in linea, sotto il profilo generale, con i principi fondamentali dell'Accordo SPS (accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie), è formulato in modo vago e sembra consentire all'UE di non rispettare gli obblighi internazionali senza necessità di fornire una giustificazione dettagliata. 3.5. Articolo 6 ("Tutela della salute"). Come menzionato sopra (punto 2.3), deve essere chiarita l'affermazione contenuta nel paragrafo 1 secondo cui la legislazione alimentare si basa sull'analisi del rischio "tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento". La deroga ad un principio che potrebbe essere considerato uno dei più importanti del nuovo approccio dovrebbe essere possibile soltanto in circostanze ben definite. Il riferimento ad "altri aspetti, se pertinenti" nel paragrafo 3 deve essere ugualmente chiarito/definito e inoltre anticipa i dibattiti attualmente in atto a livello internazionale. In linea con il parere del CES sul Libro bianco, si dovrebbe decidere come tali "altri aspetti, se pertinenti", quali l'ambiente, la sostenibilità e il benessere degli animali, possano essere rappresentati adeguatamente e in maniera equilibrata in una politica alimentare il cui obiettivo primario è la sicurezza (cfr. Parere sul Libro bianco pt. 3.18). 3.6. Articolo 7 ("Principio di precauzione"). Non è molto logico che il regolamento non fornisca la definizione di un principio cui è stata tributata una così grande attenzione. Inoltre il concetto di "incertezza scientifica", da cui sembra dipendere il principio di precauzione, deve essere maggiormente specificato. È generalmente accettato che la "certezza scientifica" non è un obiettivo realistico in quest'ambito. In ordine al principio di precauzione il Comitato rimanda al proprio parere in materia adottato il 12 luglio 2000 (cfr. pt 14.2 - Conclusioni)(3). 3.7. Articolo 8 ("Tutela degli interessi dei consumatori"). Il Comitato condivide le preoccupazioni fondamentali della Commissione espresse nell'articolo. Tuttavia dovrebbero essere considerati ulteriori dettagli riguardanti le modalità per garantire che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti non traggano in inganno il consumatore. Ad esempio, sono stati compiuti molti studi sulle esigenze dei consumatori in materia di etichettatura e la proposta in esame non tiene conto delle richieste frequentemente espresse (cfr. le conclusioni dell'intergruppo sugli alimenti del PE) di un riesame fondamentale della vigente politica dell'UE relativa all'etichettatura. 3.8. Articolo 9 ("Rintracciabilità"). Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla rintracciabilità di un prodotto alimentare in tutte le fasi - o fase per fase - dal produttore primario fino al consumatore finale, partendo dalla premessa che, in relazione all'applicabilità di questo principio nella realtà dei vari settori alimentari e alle conseguenze finanziarie di sistemi corrispondenti, vi siano ancora diverse questioni aperte che devono essere chiarite. 3.9. Articolo 12 ("Requisiti di sicurezza degli alimenti"). Deve essere chiarita l'esatta relazione tra il testo dell'articolo e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. 3.10. Tra l'articolo 16 ("Alimenti importati nella Comunità") e l'articolo 17 ("Alimenti esportati dalla Comunità"), la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre un articolo relativo alle cosiddette merci in transito. Il Comitato reputa che nel primo paragrafo dell'articolo 16 l'espressione "almeno equivalenti" dovrebbe essere meglio precisata allo scopo di evitare molte interpretazioni differenti. Secondo il Comitato l'esportazione di alimenti e mangimi di cui all'articolo 17 dovrebbe avvenire in conformità con le norme e le regolamentazioni del paese importatore, tenendo conto come base minima delle vigenti regole del CODEX sulle relative questioni, fatta eccezione per i casi in cui sia dimostrato il rischio per la salute pubblica. 3.11. Articolo 19 ("Consultazione dei cittadini"). Il Comitato ritiene che questo articolo dovrebbe essere riformulato come segue: "I soggetti interessati (stakeholders) vengono consultati in maniera aperta ed effettiva in tutte le fasi dell'elaborazione della legislazione alimentare." 3.12. Articolo 20 ("Informazione dei cittadini"). La comunicazione di questo tipo di informazioni potenzialmente delicate dovrebbe sempre essere corretta ed obiettiva. Le "autorità pubbliche" alla terza riga dell'articolo dovrebbero essere adeguatamente definite. Capo III: Autorità europea per gli alimenti 3.13. Articolo 21 ("Funzione"). Il Comitato accoglie con favore l'ampiezza conferita alla funzione, ma sottolinea l'esigenza di fissare priorità per ragioni di efficienza. Il Comitato è del parere che i compiti e le responsabilità dell'AAE dovrebbero essere definite chiaramente ed essere nettamente demarcate. Occorrerebbe evitare l'estensione delle responsabilità dell'AAE a settori che potrebbero comprometterne la funzione principale. 3.13.1. In linea con la posizione espressa in merito al Libro bianco, il Comitato apprezza l'inserimento della nutrizione come parte integrante dei compiti dell'AAE, auspicando che ne venga ben delineata la sfera di competenza, che deve essere attinente a questioni scientifiche e finalizzata alla sicurezza alimentare. I programmi di promozione della salute e le attività analoghe dovrebbero rimanere di responsabilità della Commissione e dei suoi servizi specializzati. 3.13.2. Occorre più chiarezza sulla responsabilità dell'AAE. Il progetto di regolamento sembra indicare che in ultima istanza l'AAE debba rispondere solo alla Commissione. Ciò non è in linea con il parere del Comitato sul Libro bianco in cui si afferma che l'AAE dovrebbe essere responsabile anche nei confronti del Parlamento europeo e degli Stati membri (cfr. Parere sul Libro bianco pt. 3.17). 3.13.3. In merito al terzo paragrafo, allo scopo di assicurare che i pareri dell'AAE e il ruolo della scienza nella presa di decisioni siano formalmente riconosciuti, il Comitato propone che durante il processo decisionale su questioni alimentari l'AAE venga consultata per controllare la logica scientifica e la coerenza delle proposte al momento in cui vengono inserite nel processo e prima della loro adozione definitiva. 3.14. Articolo 22 ("Compiti"). Alla lettera a), il Comitato ritiene di essere incluso nelle "istituzioni comunitarie". La lettera l), in combinazione con l'articolo 39 ("Comunicazioni"), prevede che il pubblico riceva informazioni direttamente dall'AAE sugli aspetti di valutazione del rischio di una determinata questione, mentre gli addetti alla gestione del rischio comunicheranno le misure, legislative e di altro tipo, adottate sulla stessa questione. Ciò solleva interrogativi fondamentali riguardo ai mezzi e all'efficacia delle comunicazioni dell'AAE, che potrebbero compromettere la sua credibilità presso i cittadini e, nei fatti, le sue prospettive di successo. L'AAE deve ottenere rispetto per l'ampiezza delle sue risorse scientifiche, la solidità dei suoi giudizi e la rapidità delle sue reazioni a situazioni d'emergenza. Dovrà guadagnare molto rapidamente la fiducia dei consumatori tramite i mezzi di comunicazione esistenti ed è essenziale trarre i massimi benefici dall'avere una sola autorevole voce. 3.15. Articolo 23 ("Organi"). Il Comitato ritiene che il cambiamento di terminologia degli organi scientifici nella lettera d) possa ingenerare problemi di chiarezza agli utenti, o essere vista come una riduzione della loro autorevolezza e capacità di fornire adeguato supporto tecnico scientifico nel corso del tempo. 3.16. Articolo 24 ("Consiglio di amministrazione"). Occorre chiarire la probabile composizione e le procedure/criteri da adottare per la selezione dei candidati. Come già dichiarato, il Comitato sottolinea l'esigenza che gli operatori primari, secondari e terziari del settore agroalimentare siano rappresentati nel consiglio, in modo da evidenziare l'approccio integrato alla catena alimentare (cfr. pt 1.7). Il Comitato si rammarica del fatto che né esso stesso né il Comitato delle regioni siano stati menzionati, anche se entrambi hanno dimostrato che i loro membri forniscono contributi preziosi per quanto riguarda la sicurezza alimentare. Nello stesso spirito, il Comitato richiama l'attenzione sul terzo comma del paragrafo 7, come già osservato al pt. 2.8. 3.17. Articolo 26 ("Comitato consultivo"), paragrafo 6 e articolo 27 ("Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici"), paragrafo 8. La partecipazione della Commissione (addetto alla gestione del rischio) alle riunioni del comitato consultivo (nonché al comitato scientifico, ai gruppi di esperti scientifici e ai gruppi di lavoro, come previsto all'articolo 27) deve garantire l'obiettivo predominante di mantenere una netta separazione tra la valutazione e la gestione del rischio, e a tal fine andrebbe rafforzato il punto 8 dell'articolo stesso. Il primo paragrafo dovrebbe prevedere l'esistenza di vicerappresentanti. È difficile immaginare come un unico rappresentante possa garantire da solo un'informazione (feedback) corretta ed il coinvolgimento più ampio possibile a livello di reti nazionali. 3.18. Articolo 27 ("Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici"). Il Comitato vorrebbe che venisse data la possibilità di organizzare task force ad hoc su temi che non rientrano specificamente tra le responsabilità di uno dei gruppi menzionati. Nell'articolo andrebbe anche inserita la possibilità di organizzare delle audizioni. I titoli dei gruppi di esperti dovrebbero essere più flessibili in modo da comprendere temi quali le conseguenze dell'inquinamento sulla catena alimentare e le intolleranze alimentari. Il Comitato sottolinea l'esigenza di inserire anche un gruppo di esperti che affronti il delicato problema delle produzioni tradizionali e della sicurezza alimentare. 3.19. Articolo 28 ("Pareri scientifici"). Ci si chiede come e da chi verrà deciso a quali dei numerosi pareri richiesti dall'AAE verrà data priorità. 3.20. Articolo 29 ("Pareri scientifici contrastanti"). Il paragrafo 3 sembra indicare che in caso di contrasto tra responsabili della valutazione del rischio, la decisione finale su una questione di valutazione del rischio spetti all'addetto alla gestione del rischio. Certamente, come già osservato al punto 2.10, in tali casi il giudizio definitivo deve spettare all'AAE. Il paragrafo 4 non offre una soluzione a questo tipo di potenziale contrasto e deve essere chiarito ulteriormente. 3.21. Articolo 32 ("Raccolta di dati"). Il Comitato dovrebbe essere inserito nell'elenco delle istituzioni, al sesto paragrafo, cui l'AAE comunicherà i risultati relativi alla raccolta di dati. 3.22. Articolo 33 ("Individuazione di rischi emergenti"). Il Comitato dovrebbe figurare nell'elenco delle istituzioni che ricevono informazioni sui rischi emergenti. 3.23. Articolo 34 ("Sistema di allarme rapido"). Il Comitato è consapevole della preoccupazione che diversi Stati membri nutrono riguardo alla gestione del sistema di allarme rapido da parte dell'AAE. Andrebbe definito con estrema chiarezza ciò che si intende per "gestione corrente" del sistema e quali sono i ruoli rispettivi della Commissione e dell'AAE. 3.24. Articolo 41 ("Consumatori e altre parti interessate"). Il Comitato prende atto del recepimento da parte della Commissione della propria raccomandazione relativa al dialogo con i consumatori e con le parti interessate, sperando che il testo definitivo possa essere migliorato nel senso che tale dialogo sia assicurato con tutti i soggetti che operano nell'ambito della catena alimentare. 3.25. Articolo 42 ("Bilancio dell'autorità") e Articolo 44 ("Tasse percepite dall'autorità"). Il Comitato ritiene necessario modificare la terminologia in alcune versioni linguistiche per assicurare che non si tratta di tasse o imposte, ma di costo per i servizi resi. Tale costo per servizi prestati non dovrebbe mai mettere a rischio l'indipendenza e l'obiettività dell'Autorità. Il Comitato chiede che siano indicati i servizi prestati dall'AAE che potrebbero potenzialmente dar luogo al pagamento dei costi sostenuti. 3.26. Articolo 48 ("Partecipazione di paesi terzi"). Il Comitato ritiene che, data l'importanza cruciale e imminente di tale questione, occorra rendere molto più precise e specifiche le regole proposte. Capo IV: Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza 3.27. Articolo 53 (Unità di crisi). A parere del Comitato il ruolo dell'unità di crisi in questo articolo è centrato eccessivamente sulla gestione delle crisi una volta che si sono manifestate e non menziona ciò che il Comitato giudica di ben maggiore rilevanza, vale a dire la prevenzione delle crisi. L'unità di crisi non dovrebbe pertanto essere un organo creato solo quando si è verificata una crisi, bensì un organo permanente con il compito di contribuire ad evitare situazioni di crisi. Nel caso si verifichi veramente una crisi, potrebbe essere potenziato destinandogli personale e risorse aggiuntivi. Capo V: Procedure e disposizioni finali 3.28. Articolo 59 ("Procedura di mediazione"). L'articolo sembra introdurre una procedura specifica di denuncia per gli ostacoli in materia di libero scambio in casi in cui venga invocata la sicurezza alimentare. Il Comitato si chiede se ciò sia necessario e se non sarebbe più opportuno modificare la procedura generale. 3.29. Articolo 60 ("Clausola di revisione"). Il secondo comma dell'articolo 60, paragrafo 1, prevede che il consiglio di amministrazione esamini le conclusioni della valutazione e quindi, se necessario, rivolga alla Commissione raccomandazioni relative a modifiche riguardanti l'Autorità e le sue pratiche operative. Non sarebbe forse il consiglio d'amministrazione stesso, che ha proceduto ad un'accurata valutazione delle conclusioni, ad essere nella posizione migliore per decidere quali vie seguire in futuro? Con questa formulazione, si ha l'impressione che l'AAE sia, in tutto e per tutto, soltanto un'altra divisione della Commissione. Il Comitato ritiene che la valutazione dovrebbe essere presentata alle altre istituzioni dell'UE, compreso il CES, e che le loro osservazioni debbano essere prese in considerazione nelle conclusioni definitive. 3.30. Articolo 62 ("Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali"). Sebbene l'articolo affermi che l'applicazione del regolamento dovrebbe avvenire "senza pregiudizio delle competenze" dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, il Comitato vorrebbe sottolineare, come ha già fatto nel suo parere sul Libro bianco (cfr. pt. 3.17 c), che il rapporto dell'AAE con tale organismo sarà particolarmente importante, specie quando si tratti di prodotti limite per i quali può essere difficile stabilire se un prodotto sia un alimento o un medicinale. Sembra giustificato entrare in maggiori dettagli sulle modalità con cui tale rapporto si svilupperà in pratica. Il Comitato ritiene anche che, nello stesso spirito, dovrebbe esservi un articolo a parte riguardante il collegamento dell'AAE con l'Ufficio alimentare e veterinario di Dublino. 4. Conclusioni 4.1. Come detto sopra, il Comitato apprezza il notevole sforzo compiuto dalla Commissione per definire la proposta in esame, sforzo che dimostra l'importanza cruciale che essa attribuisce alla sicurezza alimentare. Non si può che esprimere compiacimento di fronte all'introduzione di un piano globale, con strutture migliori, comprendente l'intera catena alimentare e basato sui principi dell'apertura, dell'eccellenza e della trasparenza. 4.2. Tuttavia, la vaghezza di taluni articoli e principi, l'incoerenza tra le varie parti del documento, nonché la mancanza di chiarezza sull'esatta divisione delle diverse responsabilità richiede ulteriore lavoro se il regolamento deve raggiungere i suoi obiettivi. 4.3. Il regolamento dovrebbe in primo luogo contenere indicazioni per un'azione efficace. La sfida reale è riuscire a fare le cose meglio di quanto si facesse prima e di far aumentare la fiducia globale nell'intera catena alimentare. Il Comitato intende seguire l'evoluzione futura con lo scopo di assicurare che gli sviluppi relativi ai temi della sicurezza alimentare si concentrino soprattutto sui risultati e sulle misure di prevenzione; organizzerà quindi valutazioni periodiche ad hoc degli sviluppi nel settore, garantendo coerenza e un dialogo su tali tematiche. 4.4. Il Comitato sottolinea la necessità di criteri di valutazione, quali l'aumento/declino della fiducia dei consumatori, il verificarsi e la gestione delle crisi alimentari, una più stretta cooperazione tra soggetti interessati (stakeholders) ecc., per poter valutare i progressi in materia di sicurezza alimentare e giudicare se il nuovo sistema sia all'altezza delle aspettative. 4.5. Se esiste un consenso generale sull'importanza del ruolo della futura AAE, il Comitato reputa che se ne dovrebbero trarre le logiche conclusioni che consisterebbero nel darle un ruolo nel processo decisionale in materia alimentare; l'AAE si concentrerebbe sulla difesa della coerenza scientifica e manterrebbe in ogni momento sia una posizione neutrale sia una separazione realistica tra la valutazione del rischio e la gestione del rischio. Il Comitato si dichiara disposto a trasformare tale concetto in progetti più concreti e propone di istituire un gruppo di lavoro congiunto su tale tema con tutte le altre istituzioni europee e i soggetti interessati (stakeholders). Bruxelles, 28 marzo 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 21. (2) GU C 14 del 16.1.2001. (3) GU C 268 del 19.9.2000. ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale Emendamenti respinti Durante il dibattito è stata respinta la seguente proposta di emendamento che aveva ottenuto oltre un quarto dei voti espressi: Punto 3.8 Aggiungere alla fine: "Occorre pertanto definire, a seconda dei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, le soglie critiche per le sostanze e le componenti che rientrano nei prodotti, in modo da rendere il sistema di rintracciabilità fattibile e funzionale, soprattutto per le PMI." Motivazione La formulazione proposta consente un'interpretazione del principio di rintracciabilità secondo ragionevolezza, ossia definendo le soglie critiche per le sostanze per determinate tipologie di prodotti, in modo da consentire agli operatori di assolvere i loro obblighi. Esito della votazione Voti favorevoli: 24, voti contrari: 63, astensioni: 3.