Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie"
Gazzetta ufficiale n. C 139 del 11/05/2001 pag. 0093 - 0095
Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie" (2001/C 139/17) Il Consiglio, in data 21 febbraio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Lopez Almendariz Relatrice generale, incaricandola di preparare i lavori del Comitato in materia. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 1o marzo 2001, nel corso della 379a sessione plenaria, con 66 voti favorevoli e un voto contrario il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La Commissione ha proposto un nuovo Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie(1). 1.2. Conformemente agli articoli 5 e 6 del Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie, il periodo transitorio per l'introduzione della tariffa doganale comunitaria e il periodo transitorio durante il quale le autorità spagnole sono autorizzate ad applicare un'imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM) a tutti i prodotti introdotti o prodotti nelle isole Canarie, scadono il 31 dicembre 2000. 1.3. Nell'ottobre e novembre 2000 le autorità spagnole hanno chiesto la proroga di detti periodi transitori e delle misure introdotte dal Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio. 1.4. In base alla documentazione allegata alla richiesta, sebbene la situazione economica nelle isole Canarie sia migliorata durante il periodo transitorio, la piena integrazione della regione determinerebbe un declino delle attività industriali e commerciali, con ripercussioni negative sull'occupazione nei vari settori interessati. 1.5. Tuttavia, nel breve lasso di tempo disponibile non è stato possibile determinare l'impatto sulla situazione economica e sociale delle isole Canarie dell'eventuale conclusione o modifica delle misure attuali. 1.6. È quindi opportuno, per garantire agli operatori economici interessati una certa continuità del quadro giuridico che regola le loro attività, prorogare il periodo transitorio di un anno. La proroga dà inoltre alle parti che partecipano al processo decisionale tempo sufficiente per trovare una soluzione soddisfacente per la Spagna e le isole Canarie, tenendo conto delle finalità dell'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato. 1.7. Tale modifica richiede l'accordo unanime del Consiglio, come contemplato dall'articolo 25, paragrafo 4 dell'atto di adesione di Spagna e Portogallo, base giuridica della proposta. 2. Disposizioni speciali applicabili alle isole Canarie: integrazione progressiva e particolareggiata 2.1. Le isole Canarie sono entrate a far parte dell'UE nel 1986 in seguito all'adesione della Spagna. 2.2. L'Atto di Adesione di Spagna e del Portogallo riconosceva la situazione economica e sociale dell'arcipelago in tutta la sua particolarità e difficoltà(2). Tenendo conto dei problemi specifici di questa regione, le isole Canarie erano inizialmente escluse dal territorio doganale della Comunità, dalla politica commerciale comune, dalla PAC e dalla politica comune della pesca. 2.3. In base al disposto del primo comma del paragrafo 4 dell'articolo 25 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio, su richiesta della Spagna, decidere all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di integrare le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e definire le misure adeguate per estendere a tali isole le disposizioni vigenti del diritto comunitario. In questo contesto, il 7 marzo 1990, la Spagna ha presentato una richiesta in tal senso in accordo con il disposto dell'articolo. 2.4. Il 26 giugno 1991, considerando che l'integrazione delle isole Canarie in tutte le politiche comuni richiede un processo progressivo durante un periodo transitorio adeguato, che non nuoccia alle misure particolari intese a tener conto dei condizionamenti specifici dovuti alla lontananza e all'insularità delle Canarie, nonché al loro regime economico e fiscale storico, il Consiglio ha adottato il Regolamento 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie. 2.5. In applicazione del Regolamento 1911/91 tali misure particolari sono state messe a punto tramite un programma di soluzioni specifiche, vista la lontananza e l'insularità delle isole Canarie. (Decisione 91/314/CEE del Consiglio, che stabilisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican) (91/314/CEE)). 2.6. Da allora, e prima dell'introduzione nel Trattato che istituisce la Comunità europea dell'articolo 299, paragrafo 2, riguardante il riconoscimento della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e della necessità di applicare misure particolari, le misure comunitarie adottate per far fronte ai problemi specifici delle Canarie sono state numerose. 2.7. L'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam prevede disposizioni specifiche di applicazione del Trattato ai dipartimenti francesi di Oltremare, alle isole Azzorre, a Madera e alle isole Canarie, prevede inoltre che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotti misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del Trattato a tali regioni, tenuto conto della loro situazione socioeconomica strutturale, marcata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da una gamma limitata di prodotti. Le misure specifiche devono prendere in considerazione settori quali le politiche doganali e commerciali, la politica fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e pesca, le condizioni di approvvigionamento delle materie prime e dei beni di consumo essenziali, gli aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali della Comunità. 2.8. Per definire la portata dell'articolo 299, paragrafo 2 del Trattato CE il 14 marzo 2000 la Commissione ha adottato una relazione sulle misure destinate ad applicarlo. 3. L'APIM (imposta sulla produzione e sulle importazioni) 3.1. Il Regolamento CEE n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 dispone all'articolo 5, paragrafo 1, che l'imposta denominata "imposta sulla produzione e sulle importazioni" (APIM), ridotta progressivamente dal 31 dicembre 1996 in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo e della Decisione della Commissione n. 96/34/CE del 20 dicembre 1995(3), si limita ad un periodo che si conclude il 31 dicembre 2000. 3.2. Il Regolamento 2674/1999 del Consiglio del 13 dicembre 1999(4) che modifica il Regolamento (CEE) n. 1911/91 ha stabilito la sospensione, nel periodo compreso fra il 1o gennaio ed il 30 giugno 2000, dell'eliminazione di tale imposta per taluni prodotti sensibili, poiché tale eliminazione potrebbe implicare, in pratica, la sparizione dei settori interessati. 3.3. D'altra parte, nella menzionata relazione della Commissione del 14 marzo 2000 si precisa che, in materia di fiscalità, l'articolo 299, paragrafo 2, autorizza l'adozione di misure particolari a favore delle regioni ultraperiferiche a condizione che le richieste siano giustificate sulla base delle difficoltà di tali regioni. Inoltre, le future misure fiscali applicabili alle regioni ultraperiferiche devono essere previste sulla base delle richieste presentate dagli Stati membri interessati. È opportuno individuare per ciascun caso gli strumenti più adatti alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo regionale e di aiuto a tali regioni. Tra questi, si possono prevedere misure fiscali di deroga, la cui applicazione potrebbe anche essere di lunga durata. 3.4. Il memorandum che la Spagna ha trasmesso alla Commissione il 23 novembre 1999 prevede come alternativa l'applicazione di un'imposta neutra che terrebbe conto della necessità di raggiungere un determinato livello di sviluppo della produzione di beni nelle isole Canarie. 3.5. Con lettera del 25 luglio 2000, la Spagna ha trasmesso ai servizi della Commissione informazioni relative alla situazione socioeconomica nelle Canarie e al contenuto di una nuova imposta denominata "Arbitrio sobre los Importaciones y Entregas de Mercancias en las islas Canarias (AIEM)". Tale imposta applicherebbe l'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE e sostituirebbe l'APIM, che scade il 31 dicembre 2000. Il 25 ottobre 2000, la Spagna ha integrato tali informazioni, precisando le aliquote previste della futura imposta. Su tale base, la Commissione ha avviato l'esame e la valutazione della richiesta. La valutazione verte in particolare sull'incidenza delle misure fiscali sui prodotti sensibili che appartengono ai settori più deboli e prende in considerazione i criteri di necessità e di proporzionalità e la natura delle misure, determinate in modo preciso, allo scopo di individuare le misure specifiche più idonee a compensare gli svantaggi specifici di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del Trattato CE. 3.6. Di fronte alla necessità di analizzare in maniera più approfondita la proposta spagnola, le autorità spagnole hanno, con lettera del 31 ottobre 2000, sollecitato la proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CEE) n. 1911/91. La proroga è necessaria per evitare di compromettere le attività economiche delle Isole Canarie e assicurare l'indispensabile transizione verso il nuovo regime fiscale ad esse applicabile, che costituirà una misura d'applicazione del citato articolo 299, paragrafo 2. 3.7. Va ricordato che, nella relazione del 14 marzo 2000 di cui sopra, la Commissione si è impegnata a evitare soluzioni di continuità con le misure attualmente in vigore. Ciò implicherebbe il mantenimento, durante l'anno 2001, delle aliquote e delle esenzioni relative all'imposta APIM, al livello raggiunto il 31 dicembre 2000. 4. Sospensioni tariffarie 4.1. Il Regolamento (CEE) n. 3621/92 del Consiglio del 14 dicembre 1992, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune all'importazione di determinati prodotti della pesca nelle isole Canarie ed il Regolamento (CE) n. 527/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune nonché introduzione progressiva dei dazi della tariffa doganale comune all'importazione di un certo numero di prodotti industriali nelle isole Canarie scadono il 31 dicembre 2000. La validità di entrambi i regolamenti è basata sul periodo transitorio fissato dal paragrafo 1 dell'articolo 6 del Regolamento (CEE) n. 1911/91. 4.2. Nei mesi di ottobre e novembre 2000 le autorità spagnole hanno presentato una richiesta, accompagnata da documenti giustificativi, affinché le sospensioni nelle isole Canarie vengano mantenute oltre l'anno 2000. 4.3. Per dar corso alla richiesta delle autorità spagnole, e poiché non si è avuto tempo sufficiente per studiare la documentazione fornita e determinare se sia giustificato il mantenimento delle misure, appare adeguato prorogare fino al 31 dicembre 2001 l'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 3621/92 e (CE) n. 527/96 del Consiglio al fine di assicurare la continuità delle condizioni applicate. 4.4. Per attuare la proroga di entrambi i regolamenti è quindi necessario, dal punto di vista giuridico, procedere alla modifica dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, prorogando così il periodo transitorio. 5. Conclusioni e raccomandazioni 5.1. Il Comitato economico e sociale coglie questa opportunità per presentare le sue osservazioni sulla modifica proposta al Regolamento (CEE) n. 1911/91, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie. 5.2. Il Comitato riconosce ancora una volta che le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea meritano una considerazione particolare in sede di applicazione delle politiche comunitarie. 5.3. Negli ultimi anni, le isole Canarie hanno migliorato la loro posizione economica in termini sia assoluti sia relativi. È tuttavia necessario tener conto del carattere strutturale e permanente degli svantaggi che affliggono le Canarie e le altre regioni ultraperiferiche, il che obbliga a continuare gli sforzi per consolidare il regime specifico da applicare a queste regioni e consentirne l'equa partecipazione alla Comunità, di cui fanno parte. 5.4. Il Comitato giudica pertanto positivamente il compromesso raggiunto dalla Commissione con le autorità spagnole per evitare la soluzione di continuità con le misure esistenti. 5.5. Poiché la Commissione si è impegnata a evitare soluzioni di continuità con le misure attualmente in vigore per evitare di compromettere le attività esistenti nelle isole Canarie, il Comitato raccomanda alla Commissione, a favore di una maggior certezza del diritto, di precisare per il regime transitorio prorogato le aliquote applicabili durante il 2001 relative all'imposta denominata APIM, che corrisponderanno ai livelli raggiunti il 31 dicembre 2000. 5.6. Il Comitato richiama l'attenzione sul fatto che le aliquote dell'imposta denominata APIM si situano attualmente a un livello compreso fra lo 0 % e l'1'15 %, rispetto alle aliquote applicabili all'inizio, che erano comprese fra lo 0,1 % ed il 5 %. Il livello attuale risulta insignificante e non consegue l'obiettivo di tutelare i settori sensibili dell'economia delle Canarie, per i quali l'imposta è stata concepita. È per tale motivo che il Comitato insiste sul carattere urgente dell'adozione di un'alternativa all'eliminazione e completa sparizione di questo strumento. 5.7. A tale proposito, il Comitato auspica che il processo di concertazione fra la Commissione e le autorità spagnole, riguardante la nuova imposta AIEM, nonché il mantenimento delle sospensioni tariffarie nelle isole Canarie oltre l'anno 2000, si evolva favorevolmente e consenta quanto prima di adottare entrambe le misure, la cui base e giustificazione risiedono chiaramente nel nuovo articolo 299, paragrafo 2 del Trattato CE. 5.8. Il CES accoglie pertanto gli argomenti adotti per la modifica del Regolamento (CEE) n. 1911/91 al fine di prolungare di un anno il periodo transitorio fissato dallo stesso regolamento. Bruxelles, 1o marzo 2001. Il Presidente del Comitato economico e sociale Göke Frerichs (1) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. (2) Atto di adesione, Protocollo n. 2. (3) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 38. (4) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 3.